CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2012
591.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (C. 607-1897/A).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 50. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed incentivi agli appartenenti alle Forze armate).

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:
«88.bis - Divieto di discriminazione in materia di concessione di benefici. - 1. In materia di concessione di benefici, è vietata, ogni forma di discriminazione tra gli appartenenti alle Forze armate.
2. Il requisito della residenza non costituisce, in alcun caso, titolo preferenziale.»
b) dopo l'articolo 635, è inserito il seguente:
«635.bis - Titoli preferenziali ai fini del reclutamento. - 1. Il Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, con proprio decreto, da emanare sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce l'elenco dei brevetti, dei titoli, degli attestati e delle abilitazioni in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine o di altri reparti specializzati costituenti titolo di preferenza - in ragione dell'attività svolta - nei concorsi per il reclutamento nelle Forze armate dei volontari di truppa in ferma prefissata.
2. I titoli di preferenza di cui al comma 1 devono essere posseduti in data anteriore a quella della pubblicazione del bando di concorso.»
c) all'articolo 637, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«2 - Il requisito della residenza non costituisce, in alcun caso, titolo preferenziale.»;
d) dopo l'articolo 699 è inserito il seguente:
«699.bis - Riserva. - 1. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno, in possesso dei brevetti istituiti ai sensi dell'articolo 718.bis, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine o altri reparti specializzati, possono - a domanda - entrare a far parte di una apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni eventualmente colpite da disastro.

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2. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.»
e) dopo l'articolo 718 è inserito il seguente:
«718.bis - Brevetti militari. - 1. Il Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, istituisce, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato - il brevetto militare alpino e altri brevetti che riconoscono le competenze acquisite e ne disciplina le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine o in altri reparti specializzati, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di servizio stabiliti nei regolamenti medesimi.».
2. Le regioni e gli enti locali - in osservanza dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi del comma 4 - possono riconoscere benefici, di carattere economico, sociale e culturale, agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori, anche in ragione della particolare natura del rapporto di servizio contratto e della particolare disciplina che esso comporta.
3. Al fine di assicurare parità di trattamento sull'intero territorio nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplina i criteri e le modalità con cui le regioni e gli enti locali possono garantire agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori forme di incentivi, anche di carattere fiscale e assistenziale, nonché agevolazioni per l'accesso ai servizi pubblici locali e regionali.

Conseguentemente il titolo della proposta di legge è modificato dal seguente: Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di concessione di benefici, titoli di preferenza e brevetti.
1. 51. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-bis.
1. 52. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1000. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nei rispettivi territori fino alla fine del periodo con le seguenti: possono riconoscere, ai propri residenti, benefici di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma nelle truppe alpine.
1. 2001. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: che risiedono nei medesimi territori e sostituire le parole: negli stessi con le seguenti: nei medesimi territori.
1. 53. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: possono riconoscere aggiungere le seguenti: entro limiti stabiliti di reddito degli interessati.
1. 54. Bosi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo le parole: dei reparti delle truppe

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alpine aggiungere le seguenti: o in altri reparti specializzati.
1. 55. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, da emanarsi sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce l'elenco dei brevetti e dei titoli di cui al presente comma, valutabili nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.
1. 2000. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-quinquies.
1. 56. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-sexies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ivi comprese le regioni appenniniche.
*1. 2002. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-sexies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ivi comprese le regioni appenniniche.
*1.57. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1.
1. 58. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 49. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Compiti dell'Associazione nazionale alpini e delle associazioni d'arma).

1. L'associazione nazione alpini e le associazioni d'arma organizzano, insieme con ciascuna Forza armata, a favore dei volontari di truppa in ferma prefissata o in rafferma annuale corsi di formazione per lo svolgimento di attività di volontariato nelle organizzazioni che operano nel settore del servizio civile e che sono iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, ovvero in elenchi o albi di protezione civile previsti specificatamente a livello regionale e delle province autonome.
2. Sulla base degli attestati rilasciati dalla Forza armata di appartenenza, l'associazione nazionale alpini e le associazioni d'arma, riconosciute dal Ministero della difesa, favoriscono l'iscrizione dei volontari di truppa congedati senza demerito anche al fine di organizzarne la partecipazione alle attività di servizio civile.
2. 50. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino con le seguenti: in possesso del brevetto militare

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alpino istituito ai sensi del capoverso 4-quater, lettera a), dell'articolo 1.
2. 51. Paglia, Di Biagio, Della Vedova.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 49. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Incentivi).

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 200 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2012, destinato alle Associazioni d'arma per lo sviluppo delle attività associative previste dal loro statuto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 50. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.