CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2012
591.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 76

ALLEGATO

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

TESTO UNIFICATO

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.

Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «in caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».