CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2012
590.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole Collegio di direzione aggiungere le seguenti: , quale organo dell'Azienda
2. 50. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di colloquio, seleziona una terna di candidati formata da coloro che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla Commissione. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro 3 anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.
4. 50. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole agli obiettivi assistenziali aggiungere le seguenti: concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione
5. 50. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiungere le seguenti: «in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7. 50. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: delle organizzazioni di volontariato aggiungere le seguenti: e delle associazioni di rappresentanza del terzo settore.
1. 10. Nunzio Francesco Testa, Binetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  «Art. 1-bis. (Autonomia e responsabilità del medico). Le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.
  Tali attività sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici, e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.
  Le norme, emanate sia a livello nazionale che regionale, connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e socio-sanitari e di ogni altra attività esercitata da questi professionisti si applicano nell'ambito di tali principi di autonomia e responsabilità.»

1. 01. Miotto (Nuova formulazione).