CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2012
588.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05256 Fedriga: Procedure dell'INPS per il recupero di somme a carico dei pensionati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione che passo ad illustrare concerne le procedure adottate dall'INPS per il recupero della somma aggiuntiva (così detto quattordicesima) prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, nei confronti di alcune categorie di pensionati.
  Il decreto-legge citato ha previsto, a partire dall'anno 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore di pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
  In base a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Istituto eroga tali prestazioni sui redditi riferiti all'anno del pagamento della quattordicesima mensilità; trattasi quindi di redditi presunti che solo in un momento successivo possono essere verificati attraverso l'incrocio con quelli effettivamente dichiarati all'Agenzia delle entrate.
  Come comunicato dall'INPS ai competenti Uffici del Ministero che rappresento, il pagamento della somma aggiuntiva è stato effettuato in via provvisoria, in attesa di verificare il diritto e la misura del beneficio concesso, sulla scorta dei redditi definitivi dell'anno 2008. Peraltro tale informazione viene espressamente fornita ai soggetti interessati, all'atto dell'erogazione della prestazione.
  Con le verifiche iniziate nel mese di luglio 2010, è stato effettuato il confronto fra l'importo erogato sulla base dei redditi presunti e l'importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008. Nel corso del mese di maggio 2011 la verifica è stata completata con riferimento anche a tutti i soggetti esclusi dalla precedente elaborazione di controllo a seguito della trasmissione dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Tali verifiche hanno comportato:
   la convalida dell'erogazione, nel caso in cui i redditi dichiarati non superassero i limiti stabiliti;
   il conguaglio, a credito o debito del pensionato, nel caso in cui il reddito dichiarato abbia comportato la rideterminazione dell'importo a suo tempo erogato;
   la revoca della prestazione, nel caso di superamento dei limiti reddituali, ovvero di omessa dichiarazione.

  L'INPS ha provveduto ad inviare ai soggetti interessati le relative comunicazioni, informando coloro per i quali, in funzione dei redditi dichiarati, è risultato necessario recuperare l'intero importo aggiuntivo o parte dello stesso, che tale recupero viene effettuato in forma rateale (cinque rate).

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ALLEGATO 2

5-05315 Bellanova: Riparto delle risorse per la CIG in deroga in favore della Regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione che passo ad illustrare concerne i criteri utilizzati dal Governo per il riparto fra le regioni delle risorse da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
  Il combinato disposto dei commi 29, 30 e 34 dell'articolo 1 della legge 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
  A tal proposito, in attuazione dell'accordo governativo dell'8 settembre 2011, con successivo decreto ministeriale del 24 ottobre scorso, sono state assegnate alla Regione Puglia 100 milioni di euro «al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima».
  Occorre considerare che nel procedere al riparto della quota del fondo sociale per occupazione e formazione volta a finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, è stato necessario prendere atto che le richieste avanzate dalle regioni si sono rivelate, a causa dell'attuale situazione economico-finanziaria, molto superiori alle risorse disponibili. L'assegnazione delle risorse è stata quindi disposta in misura inferiore alle richieste iniziali, mediamente nella misura del 50 per cento di quanto richiesto dalle singole regioni. Ne consegue che anche l'importo di 100 milioni di euro assegnato alla Regione Puglia, è stato determinato in applicazione del criterio innanzi richiamato, volto a soddisfare in maniera proporzionale le richieste regionali.
  Conclusivamente voglio rassicurare la Commissione che elevata è l'attenzione del Governo – e del Ministero che rappresento in particolare – verso la crisi occupazionale che sta investendo l'intero Paese ed in particolare la Regione Puglia; tuttavia, pur dando atto della rilevanza delle questioni prospettate dall'OnorevoIe interrogante, non appare agevole allo stato attuale della congiuntura economica aderire pienamente alle richieste formulate dalle regioni in materia di risorse da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

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ALLEGATO 3

5-05402 Gatti: Salvaguardia dei posti di lavoro per il personale del gruppo Baglietto di Pisa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'Onorevole Gatti, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale della società Cantieri Navali di Pisa Spa, appartenente al Gruppo Baglietto, uno dei principali produttori nazionali specializzati nella produzione di superyacht.
  In proposito, ricordo che – a seguito della presentazione dell'istanza di CIGS del 6 maggio 2010 – il competente Ufficio Territoriale del lavoro, in data 3 giugno 2010, ha proceduto al compimento degli accertamenti relativi alla situazione di crisi che ha colpito la società in parola.
  Dalle verifiche effettuate è emerso che, nel dicembre 2009, la società ha registrato il venir meno delle commesse di lavoro e che la realtà aziendale era caratterizzata da 3 capannoni, di cui uno completamente vuoto ed inutilizzato, e da 4 imbarcazioni, di cui 1 in costruzione e 3 la cui costruzione è stata bloccata a causa dei mancati pagamenti da parte dei committenti. Il blocco delle lavorazioni, in particolare, è scaturito dall'interruzione dei rapporti contrattuali con fornitori e committenti dovuta alla congiuntura economica negativa che ha interessato e sta interessando, tuttora, il settore della nautica da diporto.
  In questo contesto, i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento hanno provveduto ad autorizzare – con decreto direttoriale del 1° ottobre 2010 – la corresponsione del trattamento di CIGS per crisi aziendale in favore dei dipendenti della società Cantieri Navali di Pisa Spa, per un massimo di 63 unità lavorative, relativamente al periodo dal 13 aprile 2010 al 12 aprile 2011.
  Successivamente, a seguito della proposizione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, dichiarata aperta in data 8 luglio 2010, è stata autorizzata – con decreto direttoriale del 18 aprile 2011 – la corresponsione del trattamento di CIGS per procedure concorsuali, ex articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, per un massimo di 63 unità lavorative, relativamente al periodo dall'8 luglio 2010 al 7 luglio 2011. Tale misura di sostegno ai lavoratori ha sostituito quella precedentemente concessa, limitatamente ai periodi coincidenti.
  Con successivo decreto del 1° agosto 2011 è stata autorizzata la proroga del trattamento di CIGS per procedure concorsuali, per un massimo di 59 unità lavorative, relativamente al periodo dall'8 luglio 2011 al 7 gennaio 2012.
  Faccio, inoltre, presente che lo scorso 27 dicembre, presso gli uffici di La Spezia del Gruppo Baglietto, si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all'esito del quale è stato siglato l'accordo per la concessione – per l'unità produttiva di Pisa – del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga in favore di 55 dipendenti sospesi a zero ore, relativamente al periodo dal 9 gennaio 2012 all'8 maggio 2012.
  Dalle informazioni acquisite presso la Regione Toscana, risulta che – a metà giugno 2011 – è stato attivato un tavolo di crisi a livello territoriale, che ha coinvolto successivamente anche la Regione Liguria Pag. 107
al fine di garantire continuità storica ai Cantieri Navali di Pisa spa e agli altri siti produttivi coinvolti.
  Sulla base delle informazioni al momento disponibili risulta inoltre che lo scorso 19 dicembre è stata formalizzata un'offerta irrevocabile di acquisto per i Cantieri Navali di Pisa spa, da parte di un gruppo italiano finora rappresentato da uno studio legale. Tale offerta, in particolare, prevede tra le condizioni per la sottoscrizione del relativo accordo l'attribuzione diretta – da parte di una società all'uopo delegata dal comune di Pisa – della concessione pluriennale per l'occupazione e l'uso dei terreni demaniali. A questo proposito è stato da più parti rilevato che il tema delle concessioni per l'occupazione e l'uso dei terreni demaniali rappresenta, ad oggi, uno dei nodi più critici rispetto alla possibilità che si giunga ad una positiva soluzione della vicenda in esame.
  Per quanto invece attiene alle possibili iniziative volte al rilancio economico e produttivo della società Cantieri Navali di Pisa Spa, faccio inoltre presente che il Ministero dello sviluppo economico non è stato al momento coinvolto nella vicenda. Tuttavia ha manifestato la propria disponibilità ad aprire un tavolo di confronto qualora le parti ne facciano espressa richiesta.
  In conclusione, posso assicurare che la vicenda rappresentata dall'Onorevole Gatti è all'attenzione dell'Amministrazione che rappresento e che sarà mia cura fornire all'interrogante ogni utile elemento in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 4.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive, patrimoni e relativi rendimenti, e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 dicembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei ministeri vigilanti, si applicano:
   a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
   b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento».
4. 10. Il Relatore.

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ALLEGATO 5

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).

EMENDAMENTI

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 1.
3. 1. Versace.

  Al comma 1, capoverso articolo 3, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 516 euro e sopprimere la parola: accreditate.
3. 2. Bobba.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-bis.
*3. 3. Bobba.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-bis.
*3. 4. Versace.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-ter.
**3. 5. Bobba.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-ter.
**3. 6. Versace.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Le agevolazioni di cui agli articoli da 1 a 3 della presente legge sono riconosciuti alle imprese costituite tra i detenuti negli istituti penitenziari, finalizzate allo svolgimento di attività di gestione di servizi interni agli istituti stessi, quali la pulizia, le manutenzioni, la preparazione e somministrazione di pasti, l'infermeria, nonché per attività artigianali, agro-pastorali o di commercializzazione dei prodotti realizzati dai detenuti.
  2. Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.
3. 01. Schirru.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.
3. 01. (Nuova formulazione) Schirru.
(Approvato)

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ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 5-bis.
*5. 1. Bobba.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 5-bis.
*5. 2. Versace.ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: 3.423.000 euro annui con le seguenti: 6.500.000 euro annui.
**6. 1. Bobba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 3.423.000 euro annui con le seguenti: 6.500.000 euro annui.
**6. 2. Versace.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità (Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole da: confluiscono fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinate all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati i seguenti periodi: «Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi».
4. 10. Il Relatore.