CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (C. 4534 e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
   ritenute positive le finalità dell'intervento normativo proposto;
   preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all'articolo 5, che, disciplinando nel dettaglio l'ufficio di cui si avvale la Commissione per l'espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, nonché all'articolo 6, che prevede anche la creazione di un «Consiglio», del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo;
   tenuto conto che, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, non può non rimarcarsi una certa complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari;
   evidenziato come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti;
   giudicato opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, comma 1, occorre che la Commissione di merito valuti con il massimo rigore l'effettiva esigenza di procedere alla nomina di un direttore da preporre a capo dell'ufficio di cui si avvale la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, Pag. 117considerato anche l'esiguo numero di unità di personale da preporre all'ufficio medesimo;
   2) al medesimo articolo 5, sia soppresso il comma 2, attese le forti perplessità che la creazione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione può destare rispetto alle regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, si raccomanda di ridurre significativamente il numero di componenti nominati nel Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali;
   b) all'articolo 7, comma 8, si rileva l'opportunità di non prevedere l'erogazione di un rimborso spese per i componenti del predetto Consiglio.

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ALLEGATO 2

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (C. 4534 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
   ritenute positive le finalità dell'intervento normativo proposto;
   preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all'articolo 5, che, disciplinando nel dettaglio l'ufficio di cui si avvale la Commissione per l'espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, nonché all'articolo 6, che prevede anche la creazione di un «Consiglio», del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo;
   tenuto conto che, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, non può non rimarcarsi una certa complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari;
   evidenziato come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti;
   giudicato opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, comma 1, occorre che la Commissione di merito valuti con il massimo rigore l'effettiva esigenza di procedere alla nomina di un direttore da preporre a capo dell'ufficio di cui si avvale Pag. 119la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale da preporre all'ufficio medesimo;
   2) al medesimo articolo 5, sia soppresso il comma 2, attese le forti perplessità che la creazione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione può destare rispetto alle regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico;
   3) all'articolo 6, si raccomanda di ridurre significativamente il numero di componenti nominati nel Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali;
   4) all'articolo 7, comma 8, si rileva l'opportunità di non prevedere l'erogazione di un rimborso spese per i componenti del predetto Consiglio.

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ALLEGATO 3

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente: «3-bis. Gli sgravi contributivi di cui al comma 3 del presente articolo si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato».

ART. 2.

  1. L'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:
   «Art. 2. – 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, commi 3 e 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario».

ART. 3.

  1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dai seguenti:
   «Art. 3. – 1. Un credito mensile d'imposta pari almeno a 1.000 euro per ogni lavoratore assunto deve essere concesso, con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, alle cooperative sociali accreditate e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla determinazione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, in misura proporzionale delle giornate di lavoro prestate.
   2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.Pag. 121
   3. Il credito d'imposta è concesso nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.
   4. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2002, n. 87.
   Art. 3-bis. – 1. È concesso un credito mensile d'imposta alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d'imposta è concesso in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.
   Art. 3-ter. – 1. È previsto un credito mensile d'imposta per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti».

ART. 4.

  1. L'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:
   «Art. 4. – 1. Le modalità ed entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter, tenuto conto del limite minimo stabilito dal citato articolo 3, comma 1, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».

ART. 5.

  1. Dopo l'articolo 5 della legge 22 giugno 2000, n. 193, sono inseriti i seguenti:
   «Art. 5-bis. – 1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, sono accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in un registro allo scopo istituito. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 è suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.
   3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.
   4. Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo sono inoltre privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa Pag. 122delle ammende, istituita dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.
   Art. 5-ter. – 1. Le amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti beneficiano, per le attività affidate, di un regime dell'aliquota IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o nella diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, comunque non inferiore al 4 per cento».

ART. 6.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 3.423.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimere il comma 2.
1. 1. Cazzola.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, l'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni dovute dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al comma 1, che versino in stato di disavanzo economico e finanziario, non può essere posto a carico della contabilità generale o di altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
1. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Sopprimere il comma 4.
1. 3. Cazzola.

  Sopprimere il comma 5.
1. 4. Cazzola.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: Tali quote rimangono con le seguenti: L'ottanta per cento delle quote rimane.
6. 1. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5.
6. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso comma 36, sopprimere le parole: purché regolamentate attraverso albi istituiti per legge.
7. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

  Al comma 1, capoverso comma 36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono aderire al Fondo intercategoriale istituito dal medesimo decreto legislativo n. 103 del 1996.
7. 2. Cazzola.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 36-bis, aggiungere il seguente:
  36-ter. Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Pag. 124Ministro del lavoro e delle politiche sociali valuta l'esito dei processi di accorpamento, di incorporazione e di fusione, intervenuti ai sensi del comma 36, al fine di adottare, sentita anche l'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), eventuali iniziative legislative in materia.
7. 3. Cazzola.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

Art. 12-bis.
(Istituzione di uno gestione a contabilità separata per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate).

  1. Con effetto dal 1o gennaio 2012, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a esclusione dei soggetti obbligati per legge all'iscrizione a casse previdenziali private afferenti a ordini o ad albi professionali.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di ricongiunzione e di totalizzazione dei periodi di contribuzione versata presso diverse forme pensionistiche, ovvero di riscatto per periodi di lavoro prestato in attività non coperte da assicurazione obbligatoria, antecedenti al 1o gennaio 1996, da far confluire nella gestione a contabilità separata di cui al comma 1, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione.

Art. 12-ter.
(Prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

  1. Agli iscritti alle gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.
  2. La verifica dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la determinazione del contributo dovuto, i termini per le modalità di versamento restano disciplinati dalle norme vigenti in materia nell'ordinamento pensionistico in cui l'autorizzazione è rilasciata.
  3. I versamenti volontari effettuati ad una delle forme pensionistiche di cui al comma 2 per periodi di contemporanea iscrizione alla predetta gestione separata non sospendono l'obbligo contributivo nei confronti della gestione medesima, né influiscono sulla misura dei contributi alla stessa dovuta.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la previdenza dei lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.
12. 01. Cazzola.

ART. 13.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  4. I costi delle risorse umane, strumentali e di funzionamento della sezione della Pag. 125COVIP di cui al comma 2 sono poste a carico degli enti vigilati. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da Banca d'Italia mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.
13. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.