CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 12 dicembre 2011
578.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (C. 4829 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in corso nel primo anno di applicazione della disposizione con le seguenti in corso al 31 dicembre 2010.
1. 15. I Relatori.

ART. 2.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi oneri valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
0. 2. 30. 30. De Micheli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
0. 2. 30. 59. Miotto.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: figli successivi al secondo, aggiungere le seguenti: e di persone disabili a carico.
0. 2. 30. 2. (nuova formulazione) Toccafondi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente patrimoniale aggiungere le seguenti: sita sia in Italia sia all'estero, al netto dei debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative.
0. 2. 30. 26. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: con conseguente riduzione dell'onere a carico del contribuente, con le seguenti: Tale decreto dovrà, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
0. 2. 30. 46. Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-sexies, aggiungere il seguente: 13-sexies.1. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono Pag. 31derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 2. 30. 32. De Micheli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-undecies, aggiungere il seguente:
   13-duodecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso».
0. 2. 30. 78. Calvisi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 5), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
0. 2. 30. 79. Duilio.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 9), dopo le parole: carte di pagamento aggiungere il seguente periodo: In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, inclusi le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.
0. 2. 30. 73. (nuova formulazione) D'Amico, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera o), sopprimere i numeri 1) e 2).
0. 2. 30. 76. Vannucci.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 2), comma 9-bis, sostituire il capoverso comma 7-bis, con il seguente:
  7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata da Fintecna S.p.a. e da ANAS S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna S.p.a. lo richieda, al valore risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, uno ciascuna, dalle predette società, e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente.
0. 2. 30. 31. De Micheli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera r), Art. 23-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
0. 2. 30. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
0. 2. 30. 13. Fallica.

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  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: di sedimenti accumulatisi nei serbatoi. aggiungere il seguente periodo: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.
*0. 2. 30. 7. (nuova formulazione)  Bressa, Brugger.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: di sedimenti accumulatisi nei serbatoi. aggiungere il seguente periodo: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.
*0. 2. 30. 49. (nuova formulazione)  Piffari, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 3.

  All'emendamento 3.9 dei relatori, lettera e), sostituire le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 15 giorni.
0. 3. 9. 2 Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

  All'emendamento 3.9 dei relatori, lettera e), sostituire le parole da: del Fondo per le aree sottoutilizzate fino a: medesime finalità con le seguenti: del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista,.
0. 3. 9. 5. De Micheli.

  All'emendamento 3.9 dei relatori, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0. 3. 9. 4. Marinello, Gioacchino Alfano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo con le seguenti: Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2;
   b) all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.;
   c) all'articolo 8, comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: , con imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare fino alla fine del comma;
   d) all'articolo 28, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale.;
   e) all'articolo 30, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari Pag. 33per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede all'attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate alle medesime finalità, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma.;
   f) all'articolo 30, comma 7, dopo le parole: due milioni di euro annui, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2012;
   g) all'articolo 30, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente voce: « – Interventi di carattere sociale: articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».;
   h) all'articolo 48, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: legge di conversione del presente decreto, aggiungere le seguenti: da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,.
3. 9. I Relatori.

ART. 6.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: difesa, aggiungere le seguenti: , vigili del fuoco.
6. 10. (nuova formulazione) Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: Art. 6-bis. – (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente: «Art. 20-bis. – (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
  2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
  3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
  4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative dei presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
  5. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: negli articoli 116 sono inserite le seguenti: “, 120-bis”.
  6. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2011.
  7. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati».
6. 012. Fugatti.

Pag. 34

ART. 12.

  Al comma 2, capoverso, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: di 500 euro con le seguenti: di mille euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.
12. 19. Comaroli.

  Al comma 2, capoverso, lettera b) le parole: di 500 euro sono sostituite con: di mille euro.
12. 33. (nuova formulazione) Di Biagio.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: senza prevedere costi di gestione.
12. 28. Simonetti.

ART. 16.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre le quarantotto ore.
16. 25. Proietti Cosimi.

ART. 25.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 25 novembre 2010, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
25. 1. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione).

  1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;»
26. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 29.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5 «regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale», missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, Pag. 35informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
*29. 31. Strizzolo, Rosato, Maran.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5 «regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale», missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
*29. 33. Contento.

ART. 31.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, aggiungere le seguenti: , ivi incluso l'ambiente urbano.
31. 8. (nuova formulazione) De Micheli.

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente: Art. 36-bis. – (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito). – 1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   «3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
36. 03. (nuova formulazione) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 39.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
   7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, è definita la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.
39. 12. (nuova formulazione) Marinello, Causi, De Micheli.

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ART. 40.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «3. Entro le ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
40. 2. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
   «9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari».
40. 28. Comaroli.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
40. 41. Gioacchino Alfano.

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
  1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non è stata completata:
   a) per mancanza di fondi;
   b) per cause tecniche;
   c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
   d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
   e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

  2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.
  3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
  4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
  5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche Pag. 37incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al completamento.
  7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.
44. 01. (nuova formulazione) Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi.

ART. 48.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 3. (nuova formulazione) Bressa, Froner, Gnecchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 6. (nuova formulazione) Fugatti.

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ALLEGATO 2

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (C. 4829 Governo).

EMENDAMENTI 2.30 E 3.9 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 1), lettera b), dopo le parole: della presente disposizione aggiungere le seguenti: e successive al periodo d'imposta 2009.
0. 2. 30. 25. Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Comaroli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 1), lettera b), dopo le parole: della presente disposizione aggiungere le seguenti: e comunque a partire dal 1o gennaio 2009.
0. 2. 30. 5. Vannucci.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 1), lettera b), dopo le parole: della presente disposizione aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera c) si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, lettera b), sostituire le parole: euro 1.200,00 con le seguenti: euro 2.400,00.
0. 2. 30. 10. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Cera.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi oneri valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
0. 2. 30. 30. De Micheli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
0. 2. 30. 59. Miotto.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.
0. 2. 30. 60. Miotto.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: esenti da imposizioni fiscali aggiungere le seguenti: escluse Pag. 39le somme attribuite per prestazioni assistenziali connesse a disabilità o inabilità acquisita.
0. 2. 30. 61. Miotto.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e che tenga conto delle quote di patrimonio o di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari in particolare dei figli successivi al secondo, con le seguenti: e che tenga conto del quoziente familiare in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico.
0. 2. 30. 2. Toccafondi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei pesi e dei carichi familiari con le seguenti: del quoziente familiare.
0.2.30.3. Toccafondi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei figli successivi al secondo, aggiungere le seguenti: adottando il quoziente familiare.
0.2.30.1. Toccafondi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente patrimoniale aggiungere le seguenti: detenuta in Italia e all'estero.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Con medesimo decreto sono definite le attestazioni richieste ai cittadini stranieri, da rilasciarsi da parte delle proprie autorità nazionali, relative alla situazione reddituale e patrimoniale posseduta all'estero. In mancanza delle attestazioni di cui al precedente periodo non è possibile riconoscere i benefici relativi alle soglie di ISEE alle quali sono correlati benefici fiscali.
0. 2. 30. 40. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: componente patrimoniale aggiungere le seguenti: sita sia in Italia sia all'estero, al netto dei debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative.
0. 2. 30. 26. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: tipologie di prestazioni aggiungere le seguenti: con esclusione delle prestazioni relativi alla disabilità e alla non autosufficienza.
0. 2. 30. 62. Miotto.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE al fine di considerare la rilevanza del requisito dell'unione matrimoniale dei coniugi ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione nel parametro della scala di equivalenza.
0. 2. 30. 45. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE al fine di considerare la rilevanza del requisito Pag. 40della cittadinanza nel parametro della scala di equivalenza.
0. 2. 30. 44. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di natura assistenziale aggiungere le seguenti: escluse le somme attribuite per prestazioni assistenziali connesse a disabilità o inabilità acquisita.
0. 2. 30. 63. Miotto.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali con le seguenti: per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne, dei giovani e dei soggetti disabili.
0. 2. 30. 39. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali aggiungere le seguenti: , tenendo conto del costo della vita di ogni territorio.
0. 2. 30. 41. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera c), capoverso Art. 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali aggiungere le seguenti:, parametrate al costo della vita a livello territoriale.
0. 2. 30. 42. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis). dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano mantenendo le originarie condizioni e senza ulteriori aggravi in termini di interessi moratori;
    b) all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ultimo comma è sostituito dal seguente «Si applicano gli interessi nella medesima misura stabilita dal precedente articolo 20.»;
    c) Le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
0. 2. 30. 19. Calvisi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, sopprimere la lettera a).
0. 2. 30. 24. Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, sostituire le parole: pari al nove per cento con le seguenti: pari al cinque per cento.
0. 2. 30. 38. Montagnoli, Polledri, Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, lettera Pag. 41a), capoverso comma 1, alinea sostituire le parole: gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da calcolarsi annualmente in misura percentuale con le seguenti: l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento

  Conseguentemente alla medesima lettera,:
   1) all'alinea, sopprimere le parole da: con decreto fino a: carico del contribuente;
   2) alla lettera
a), sostituire le parole: una quota pari al cinquantuno per cento con le seguenti: una quota pari al 2,1 per cento.
0. 2. 30. 50. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-quater, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: con conseguente riduzione dell'onere a carico del contribuente, con le seguenti: Tale decreto dovrà, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in vigore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
0. 2. 30. 46. Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-sexies, aggiungere il seguente: 13-sexies.1. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 2. 30. 32 De Micheli

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-novies, sopprimere le lettere b) e c).
0. 2. 30. 27. Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), comma 13-novies, sopprimere la lettera b).
0. 2. 30. 35. Fogliardi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-undecies, aggiungere il seguente:
  13-duodecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso».
0. 2. 30. 78 Calvisi.

   All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), sopprimere il numero 1).
0. 2. 30. 51. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), sostituire il numero 1), con il seguente:
   1) al comma 1, dopo le parole: dati e notizie non rispondenti al vero aggiungere le seguenti: , fatta esclusione per le informazioni aventi prevalente finalità statistica e ricognitiva.
0. 2. 30. 66. Marchignoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), numero 3), dopo le parole: sui redditi aggiungere il seguente periodo: Tale comunicazione non può essere resa pubblica;

Pag. 42

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la lettera l) con la seguente: l) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Dal 1o gennaio 2013.
0. 2. 30. 28. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:
  5-bis) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».
0. 2. 30. 64. Marchignoli.

   All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), numero 6), comma 10-bis, dopo le parole «31 dicembre 2013»: aggiungere le seguenti: e le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».
0. 2. 30. 52. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), al numero 1), premettere il seguente:
  
01) al comma 1, premettere le parole: A decorrere dall'esito positivo della valutazione di cui al comma 10.
*0. 2. 30. 29. Marmo.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), al numero 1), premettere il seguente:
  
01) al comma 1, premettere le parole: A decorrere dall'esito positivo della valutazione di cui al comma 10.
*0. 2. 30. 58. Pagano.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), sopprimere il numero 2).
0. 2. 30. 77. Comaroli, Bitonci.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
0. 2. 30. 79. Duilio.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 3), sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) alla lettera d), dopo le parole «alle banche» inserire le seguenti «, a poste Italiane Spa».
0. 2. 30. 14. Rubinato, Fogliardi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 3), lettera d), sopprimere le parole da: ove i titolari fino a: comma 5 lettera d).
0. 2. 30. 21. Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 3), capoverso lettera e), sostituire le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di con le seguenti: il Ministero dell'economia Pag. 43e delle finanze stipula entro il 28 febbraio 2012.
0. 2. 30. 6. Comaroli, Bitonci.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 8), dopo le parole: 27 gennaio 2010, n. 11, aggiungere le seguenti:, con esclusione dei clienti appartenenti alle fasce socialmente svantaggiate di cui alla lettera d) del precedente comma 5.
0. 2. 30. 67. Marchignoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 9), dopo le parole: carte di pagamento aggiungere le seguenti: che devono comunque essere nulle per gli importi inferiori di 2.500 euro.
0. 2. 30. 22. Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 9), dopo le parole: carte di pagamento aggiungere il seguente periodo: In ogni caso i costi di emissione e rinnovo annuali per le carte bancomat non possono superare l'importo di 5 euro, mentre la commissioni a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con carta di credito non possono superare la quota dell'1,5 per cento.
0. 2. 30. 73. D'Amico, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, sopprimere la lettera n).
0. 2. 30. 54. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera o), sopprimere i numeri 1) e 2).
0. 2. 30. 76. Vannucci.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera o), sopprimere il numero 1).
0. 2. 30. 36. Montagnoli, Polledri, Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) sopprimere il comma 6.
0. 2. 30. 75. D'Amico.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 1), lettera a), capoverso comma 18, aggiungere i seguenti periodi: L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma assorbe le funzioni e le competenze attribuite ai seguenti enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero:
   1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);
   2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);
   3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);
   4) FINEST Spa;
   5) camere di commercio italiane all'estero;
   6) istituti italiani di cultura all'estero.

  Tali enti sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
0. 2. 30. 34. Borghesi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 1), lettera a), capoverso comma 18, aggiungere il seguente periodo: L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma assorbe le Pag. 44funzioni e le competenze attribuite alle camere di commercio italiane all'estero e agli istituti di cultura italiana all'estero, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 2. 30. 33. Borghesi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), sopprimere il numero 2).
0. 2. 30. 9. Baccini.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 2), comma 9-bis, capoverso comma 7 sostituire le parole: a Fintecna S.p.a con le seguenti: alle Regioni.
0. 2. 30. 37. Montagnoli, Polledri, Fugatti.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 2), comma 9-bis, sostituire il capoverso comma 7-bis, con il seguente:

  7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata da Fintecna S.p.a. e da ANAS S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna S.p.a. lo richieda, al valore risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, uno ciascuna, dalle predette società, e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente.
0. 2. 30. 31. De Micheli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 2), comma 9-bis, capoverso comma 7-bis, dopo le parole: perizia realizzata aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 2. 30. 47. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera r), Art. 23-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
0. 2. 30. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera r), Art. 23-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: obiettivi annuali aggiungere le seguenti: gli utili accertati o riduzione di perdite.
0. 2. 30. 57. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera r), Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di una relazione predisposta dal Collegio sindacale.
0. 2. 30. 65. Marchignoli.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, sopprimere la lettera t).
0. 2. 30. 15. Rubinato, Fogliardi.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera z), comma 5-bis, capoverso: Art. 175, comma 6, aggiungere il seguente periodo: Nel contratto di concessione non può essere prevista alcuna clausola che preveda eventuali addebiti a carico del soggetto aggiudicatore in conseguenza di eventuali futuri minori introiti del soggetto aggiudicatario per la gestione dell'opera.
0. 2. 30. 55. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera z), comma 5-bis, capoverso: Art. 175, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  «13-bis. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al Pag. 45soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo».
0. 2. 30. 16. (nuova formulazione) Vannucci.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), capoverso articolo 43, prima del numero 1) premettere il seguente:
  01) al comma 1 sostituire il seguente periodo da: «sottoposti» fino alla fine con il seguente: «sottoposti al parere del CIPE e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il CIPE, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni. Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro trenta giorni dalla trasmissione; decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
  Gli aggiornamenti e le revisioni delle convenzioni autostradali sono successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale Pag. 46ad opera dell'amministrazione concedente».
0. 2. 30. 71. Mariani, Margiotta, Realacci, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Miotto, Viola.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
0. 2. 30. 13. Fallica.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4) dopo le parole: di sedimenti accumulatisi nei serbatoi. aggiungere il seguente periodo: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, qualora previsto nel piano di gestione dell'invaso di cui al comma 9, individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.
0. 2. 30. 7. Bressa, Brugger.

  All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera aa), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stata rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, qualora previsto nel piano operativo di cui al comma 9, individuano e mettono a disposizione dei concessionari idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.
0. 2. 30. 49. Piffari, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppresse le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997».
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 1, lettera c), capoverso Art. 16-bis, comma 1,
     a) alla lettera a), sopprimere le parole: , n. 1),;
     b) alla lettera c), aggiungere in fine le parole: , anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.;
   c) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

  1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione e i campi di Pag. 47applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione. ;
   d) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso comma 56-bis, primo periodo, sostituire la parola: relative con la seguente: relativa;
   e) all'articolo 10:
    1) al comma 3, alinea, sostituire le parole:
potrà essere previsto con le eseguenti: è prevista, con le relative decorrenze, la«;
    2) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.».
  13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
  13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare il funzionamento Pag. 48del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.a. con conseguente riduzione dell'onere a carico del contribuente. Tale rimborso è a carico del debitore:
    a) per una quota pari al cinquantuno per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;
    b) integralmente, in caso contrario.»;
   b) il comma 2 è abrogato;
   c) il comma 6 è sostituito dai seguenti: »6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:
    a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
    b) del debitore, in tutti gli altri casi.

  6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate:
   a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
   b) la misura del rimborso, da determinarsi anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
   c) le modalità di erogazione del rimborso.«;
   d) il comma 7-bis, è sostituito dal seguente: «7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1.»;
   e) al comma 7-ter, le parole: «, sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore».
  13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dal comma 13-quater, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
  13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  13-septies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “a decorrere dal 1o gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2012».
  13-octies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificati, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
  13-novies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, i periodi dal secondo alla fine del comma sono soppressi;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Il mancato pagamento della Pag. 49prima rata entro il termine di cui al comma 3 ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
  4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva»;
   c) al comma 5:
    1) le parole «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 4-bis»;
    2) dopo le parole «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o pagata in ritardo»;
   d) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti:  «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5».
  13-decies. Le disposizioni di cui al comma 13-novies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  13-undecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 209, le parole: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome»;
    b) il comma 214 è sostituito dal seguente: «214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.»;
   f) all'articolo 11:
    1) al comma 1, sopprimere le parole: ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero;
    2) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.;
    3) al comma 3, sostituire le parole: sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali con le seguenti: ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.;
    4) al comma 4, sostituire le parole: per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo con le seguenti: per la elaborazione con procedure centralizzate, secondo Pag. 50i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.;
    5) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. L'Agenzia delle entrate, trasmette annualmente una relazione al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
    6) dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente: 10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   g) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). – 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche vanno eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.;
   h) all'articolo 12:
    1) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 marzo 2012. Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi, 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.»
    2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.»;
    3) al comma 2,
   a) all'alinea, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario con le seguenti: i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario;
   c) alla lettera c):
    1) sopprimere le parole: strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di;
    2) dopo le parole: carte di pagamento prepagate aggiungere le seguenti: e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Pag. 51
   d) alla lettera d), sostituire le parole: dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche aggiungere le seguenti: dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, a Poste Italiane S.p.A.;
   e) alla lettera e), sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, fino a: migliorative di quelle stabilite con le convenzioni. con le seguenti: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite Consip S.p.A., di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli;
    4) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come introdotto dal comma 2, alinea, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.;
    5) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia.;
    6) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.;
    7) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine la seguente parola: gratuita;
    8) al comma 8 dopo le parole: decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 aggiungere le seguenti: e dal Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
    9) sostituire il comma 9 con il seguente: 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.;
    10) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9;
   i) all'articolo 14:
    1) al comma 30, dopo le parole:
Il costo del servizio aggiungere le seguenti: da coprire con la tariffa di cui al comma 29;
    2) al comma 31, dopo le parole: La tariffa aggiungere le seguenti: di cui al comma 29;
   l) all'articolo 15, comma 1, alinea sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal giorno successivo alla data;
   m) all'articolo 16, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le Pag. 52disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.;
   n) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1o dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.;
   o) all'articolo 21:
    1) al comma 10, sostituire le parole:
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione con le seguenti l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) provvede al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1055 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al predetto termine sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI;
    2) al comma 11:
     a) al primo periodo, sostituire le parole:
del soppresso Ente con le seguenti: dell'Ente e sopprimere le parole: entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
     b) al secondo periodo, sopprimere la parola: soppresso;
     c) al terzo periodo, sopprimere le parole: a far data dalla soppressione.
    3) sostituire il comma 19 con il seguente: 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.;
    4) al comma 20, sostituire l'Allegato A con il seguente:

ALLEGATO A

Ente soppresso Amministrazione interessata Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Autorità per l'energia elettrica e il gas
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare Ministero dello sviluppo economico Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale Ministero dello sviluppo economico Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Pag. 53

    5) dopo il comma 20, aggiungere il seguente: 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
    6) al comma 21, sostituire le parole: da 13 a 20 con le seguenti: da 13 a 20-bis;
   p) all'articolo 22:
    1) al comma 6,
     a) sostituire il capoverso comma 18 con i seguenti:

  18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.;
  18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.»;
     b) sostituire il capoverso comma 26-bis con il seguente:
  26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.;
     c) al capoverso comma 26-sexies, sostituire l'alinea con il seguente: Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:;
    2) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:
  «7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.
  7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata da Fintecna S.p.A. e da ANAS S.p.A. al valore risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, due, da ciascuna delle società e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse.»;Pag. 54
   q) all'articolo 23:
    1) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo
: Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;»;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.;
    3) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
     2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo è soppresso;
     b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Commissione»;
     c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con non meno di quattro voti favorevoli  sono soppresse;
     d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
     e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.
     2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al comma 5, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle seguenti: «con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi»;
     b) al comma 7 le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
   r) dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze).

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia sarà determinato il compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione di dette società dovranno fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.
  2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia Pag. 55e delle finanze si provvederà a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa, e che dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
  4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo indicato per la società controllante dal decreto di cui al comma 1 e dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.
  5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.;
   s) all'articolo 27:
    1) al comma 11, sostituire le parole da:
ministero del Tesoro a codice degli appalti, con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    2) al comma 12, sostituire le parole: il contraente generale previsto dal con le seguenti: la centrale di committenza di cui al;
    3) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: del contraente generale con le seguenti: della centrale di committenza;
   t) all'articolo 34:
    1) al comma 3, alinea dopo le parole:
sono abrogate aggiungere le seguenti: a decorrere dal 31 dicembre 2012;
    2) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica ovvero di un regime giuridico volto ad imporre particolari requisiti economici, patrimoniali o di forma per il suo esercizio, devono essere giustificati sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. La salvaguardia di analoghi regimi amministrativi o giuridici esistenti può avvenire, per le medesime ragioni, non oltre il 31 dicembre 2012.;
    3) al comma 5, dopo la parola: introducono aggiungere le seguenti: o salvaguardano;
   u) all'articolo 35, comma 2, dopo la parola: emette aggiungere le seguenti: entro 60 giorni;
   v) all'articolo 36, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
    2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.
    2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; Pag. 56
   z) all'articolo 41, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 175 è sostituito dal seguente:
  «Art. 175 (Finanza di progetto) – 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
  2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
  3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.
  4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.
  5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, per quanto non modificato dal presente articolo, deve specificare che:
   a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;
   b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del successivo comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni Pag. 57proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore aggiornato con le prescrizioni del CIPE.
   c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b) che precede, ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto della integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

  6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore, valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
  7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
  8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.
  9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
  10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.
  11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
  12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
  13. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.».
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.Pag. 58
   aa) all'articolo 43:
    1) al comma 2, sostituire le parole: concessioni autostradali con le seguenti: convenzioni autostradali;
    2) al comma 3, sostituire le parole: concessioni autostradali con le seguenti: convenzioni autostradali;
    3) al comma 7, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre 2012,;
    4) sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le province autonome, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.;
    5) al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012;
    6) al comma 10 sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;
    7) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;
    8) al comma 15, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
2. 30. I Relatori.

  All'emendamento 3.9 dei Relatori, lettera f), sostituire le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 15 giorni.
0. 3. 9. 2. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

  All'emendamento 3.9 dei Relatori, lettera f), sostituire le parole da: del Fondo per le aree sottoutilizzate fino a: medesime finalità con le seguenti: del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista,.
0. 3. 9. 5. De Micheli.

  All'emendamento 3.9 dei Relatori, sopprimere la lettera h).
0. 3. 9. 3. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

  All'emendamento 3.9 dei Relatori, lettera h), sostituire le parole: è aggiunta la seguente voce con le seguenti: sono aggiunte le seguenti voci.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: – Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
0. 3. 9. 1. Fallica, Pugliese, Terranova.

  Alla lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché il finanziamento, per la stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0. 3. 9. 4. Marinello, Gioacchino Alfano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo» con le seguenti: «Alla compensazione Pag. 59degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2»;
   b) all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento»;
   c) all'articolo 8, comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: «, con imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare» fino alla fine del comma;
   e) all'articolo 28, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. L'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale»;
   f) all'articolo 30, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate alle medesime finalità e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma»;
   g) all'articolo 30, comma 7, dopo le parole: «due milioni di euro annui,» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
   h) all'articolo 30, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,» è aggiunta la seguente voce: «- Interventi di carattere sociale: articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».
   i) all'articolo 48, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto,» aggiungere le seguenti: «da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,».
3. 9. I Relatori.

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