CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2011
570.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  All'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Ai fini della presente legge per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
  4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. 1. Il Relatore.

ART. 2

  All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. 1. Il Relatore.

  All'articolo 2, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

  3. Le associazioni professionali promuovano, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vi gitano sulla condotta professionale degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
  4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni Pag. 47professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
2. 3. Il Relatore.

  All'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
2. 7. Il Relatore.

ART. 3

  All'articolo 3, al comma 1 sono soppresse le parole: almeno dieci ed al comma 2 è soppresso il secondo periodo.
3. 1. Il Relatore.

  All'articolo 3, al comma 3, le parole: codici deontologici sono sostituite dalle seguenti: codici di condotta.
* 3. 3. Il Relatore.

  Al comma 3 sostituire le parole: codici deontologici con le seguenti: codici di condotta.
* 3. 4. Froner, Lulli, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 4.

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali).

  1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi anche ai sensi degli articoli 7 e 8, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  2. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito.
4. 1. Il Relatore.

ART. 5.

  L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Contenuti degli elementi informativi).

  1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
   a) atto costitutivo e statuto;
   b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;Pag. 48
   c) composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;
   d) struttura organizzativa dell'associazione;
   e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai v titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
   f) assenza di scopo di lucro.

  2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, la conoscibilità è estesa ai seguenti elementi:
   a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
   b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
   c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
   d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
   e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
   f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.
5. 1. Il Relatore.

ART. 6.

  All'articolo 6, comma 1, le parole: attività professionali di cui all'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2 ed il secondo periodo è soppresso.
* 6. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: le attività professionali di cui all'articolo 1. Tali soggetti possono aderire ad una delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge. con le seguenti: le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.
* 6. 2. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.

  Conseguentemente, i commi 5 e 6 sono soppressi.
6. 3. Il Relatore.

ART. 7.

  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Sistema di attestazione).

  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei Pag. 49servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
   a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
   b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
   c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
   d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2 comma 4, della presente legge;
   e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
   f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

  2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
7. 1. Il Relatore.

ART. 8.

  L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8.
(Validità dell'attestazione).

  1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
  2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestato ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.
8. 1. Il Relatore.

ART. 9.

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).

  1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 della presente legge collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
* 9. 1. Il Relatore.

Pag. 50

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).

  1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3, collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di formazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti dalla normativa vigente per tali organismi, e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 1.
  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
* 9. 2. Lulli, Froner, Quartiani, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 10.

  L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10.
(Vigilanza e sanzioni).

  1. La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.
10. 1. Il Relatore.