CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2011
570.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2011 (C. 4710 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4710 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico (Nuovo testo C. 3555 Moffa).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «sistema tributario e contabile dello Stato» che le lettere l) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che, all'articolo 2, il termine previsto per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, precede il termine assegnato alla Commissione chiamata a definire i requisiti minimi da adottare con il suddetto decreto (tre mesi dalla data del suo insediamento);
   evidenziato che ai sensi dell'articolo 3, l'iscrizione all'elenco dei datori di lavoro giornalistico di cui all'articolo 2 diviene, a decorrere dal 1o gennaio 2012, requisito per l'accesso ai contributi pubblici in favore dell'editoria e che in tale modo si introduce, quindi, nell'ordinamento un requisito ulteriore rispetto a quelli attualmente previsti, intervenendo su materia delegificata, parzialmente rilegificandola,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, appare opportuno coordinare il termine previsto per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attualmente fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con quello assegnato alla Commissione chiamata a definire i requisiti minimi da adottare con il suddetto decreto (tre mesi dalla data del suo insediamento);
   b) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la previsione dell'iscrizione all'elenco dei datori di lavoro giornalistico di cui all'articolo 2 quale autorizzazione al Governo a novellare il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 sul riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, così da evitare una rilegificazione, seppure parziale, della materia.

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ALLEGATO 3

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (Nuovo testo C. 4663 Biasotti).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4663 Biasotti, recante «Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali»;
   tenuto conto che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che la lettera h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida (C. 3901, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3901, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, recante «Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida»;
   considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che la lettera h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   ricordato infatti che, in base alla giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 428 del 2004), la circolazione stradale è riconducibile all'ambito materiale della «sicurezza», inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l'ordine pubblico;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.