CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 novembre 2011
569.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (X e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: l'imprenditorialità diffusa aggiungere le seguenti: e l'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   «m-bis) commercio equo e solidale;
   m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
   m-quater) alloggio sociale».

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere da m-bis) a m-quater) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
  4. All'articolo 6, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-ter) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118».

  5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
  6. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «i-novies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a Pag. 102,000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

  7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 1, comma 1:
    1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies»;
    2) dopo la nota II-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: «II-sexies) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta»;
   b) all'articolo 11-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali».

  8. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma.
  9. A fronte di convenzioni, contratti di servizio o programmi relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, gli enti locali possono trasferire, entro i limiti stabiliti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, quote di attività alle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, e alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
  10. In attuazione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le stazioni appaltanti nella stesura dei capitolati di gara prevedono apposite clausole sociali che stabiliscono l'obbligo per i soggetti aggiudicatari di impiegare una congrua quota di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  11. Possono essere riservate gare e forniture pubbliche a imprese e cooperative sociali finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, secondo le modalità previste dall'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto, di cui almeno il 50 per cento disabili, rappresentino la maggioranza dei lavoratori occupati nell'impresa o nella cooperativa sociale.
  12. Una quota del patrimonio, trasferito dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è destinata allo sviluppo dell'impresa sociale. Sulla base delle specifiche necessità e delle linee di programmazione locale, gli enti di cui al presente comma, indicano, Pag. 11nelle richieste all'Agenzia del demanio secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, i beni da assegnare all'impresa sociale.
  13. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti, con le modalità e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  14. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti innovativi e di investimenti finalizzati all'ampliamento delle attività delle imprese sociali, di seguito denominato «Fondo nazionale». Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di accesso al Fondo nazionale, definisce la quota del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da destinare al Fondo nazionale per gli anni 2011, 2012 e 2013 e istituisce una commissione paritetica formata da rappresentanti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni delle imprese sociali, con compiti di indirizzo, di controllo e di coordinamento della gestione del Fondo nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 14, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) quanto all'articolo 1-bis, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente modifica dell'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
    a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
    b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
    c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
    d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
    e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 1. Bobba.

  Al comma 1, dopo le parole: l'imprenditorialità diffusa aggiungere le seguenti: e l'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
1. 2. Bobba.

  Al comma 1, dopo le parole l'imprenditorialità diffusa aggiungere le seguenti: e l'impresa sociale di cui alla legge 13 Pag. 12giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'impresa sociale).

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-ter) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118».

  2. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
  3. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «i-novies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

  4. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale.
  5. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 1, comma 1:
    1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota ll-sexies»;
    2) dopo la nota ll-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:
   «ll-sexies) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta»;
   b) all'articolo 11-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali».
1. 3. Bobba.

  Al comma 3, dopo le parole: dei lavoratori autonomi ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e delle libere professioni.

  Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge introdurre le seguenti: nonché l'avvio di nuovi studi e società professionali da parte di giovani professionisti, che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;
   b) al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera g) all'acquisto, alla costruzione o all'ampliamento dei locali da adibire a studi professionali, comprese le necessarie attrezzature tecniche ed informatiche per avviare l'attività;Pag. 13
   c) al comma 4, dopo la parola imprenditore inserire la seguente o professionista;
   d) al comma 7, ove ricorra la parola impresa inserire la seguente: o il professionista;
   e) al comma 8, dopo le parole alle nuove imprese giovanili inserire le seguenti: o ai nuovi studi professionali.
* 1. 4. Fedriga, Munerato, Montagnoli.

  Al comma 3, dopo le parole dei lavoratori autonomi ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e delle libere professioni.

  Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge introdurre le seguenti: nonché l'avvio di nuovi studi e società professionali da parte di giovani professionisti, che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;
   b) al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera g) all'acquisto, alla costruzione o all'ampliamento dei locali da adibire a studi professionali, comprese le necessarie attrezzature tecniche ed informatiche per avviare l'attività;
   c) al comma 4, dopo la parola imprenditore inserire la seguente o professionista;
   d) al comma 7, ove ricorra la parola impresa inserire la seguente: o il professionista;
   e) al comma 8, dopo le parole alle nuove imprese giovanili inserire le seguenti: o ai nuovi studi professionali.
* 1. 5. Abrignani.

  Sopprimere il comma 4.
1. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

ART. 2.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I soggetti di cui ai commi 1 e 4 hanno l'obbligo di presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a partire dal terzo anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e non oltre il sesto anno, per riscattare la quota di contribuzione non versata nei primi tre anni di attività, tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Il versamento dei contributi è dovuto anche nel caso di cessazione dell'attività d'impresa e non può essere usufruito dal medesimo soggetto per più di una volta.
2. 2. Lulli, Damiano.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e 4.
2. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Sopprimere il comma 4.
2. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. In favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi Pag. 14domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro;
  7-ter. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire loro un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa;
  7-quater. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.
2. 5. Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

  1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.
  2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge.
3. 01. Paladini, Cimadoro, Aniello Formisano, Mura.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Rifinanziamento del fondo per gli asili nido).

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
  2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di Pag. 15euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 02. Cimadoro, Aniello Formisano, Paladini, Mura.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
4. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f) regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

  Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
4. 2. Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

ART. 5.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
5. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
5. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
5. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
5. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

ART. 6.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per ulteriori iniziative promozionali, pubblicitarie e di marketing.
6. 1. Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Poli.

Pag. 16

  Al comma 5, sopprimere le parole: innalzate al 70 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
6. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 7, sopprimere le parole: innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
6. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 8, sopprimere le parole: innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
6. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
7. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Al comma 4, sostituire le parole: di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio con le seguenti: di 200 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2011 e per un triennio.
7. 2. Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) alla realizzazione di adeguate attività di promozione commerciale, nonché di iniziative pubblicitarie e di marketing.
7. 3. Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Poli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base della compartecipazione di ogni singola regione e tenuto conto della maggiore concentrazione di imprenditoria femminile rilevata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria.
7. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 7 inserite il seguente:
  7-bis. Il comma 183 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è sostituito dai seguenti:
  «183. Le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 e successive modificazioni, trattenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, sono accertate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una relazione da rendersi entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento da parte delle singole Regioni, e ripartite con decreto dello stesso fra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri e le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, per essere destinate prioritariamente a iniziative a favore dell'imprenditoria femminile.
  183-bis. A tal fine ciascuna Regione e Provincia autonoma trattiene nelle proprie disponibilità le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 fino alla quota Pag. 17spettante ai sensi del comma 183 e restituisce al Ministero per lo Sviluppo Economico la quota eccedente.
  183-ter. È istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo alimentato dalle economie e revoche della legge 25 febbraio 1992 n. 215 restituite ai sensi del comma 183-bis. Il fondo è destinato a compensare le Regioni che non raggiungono la quota loro spettante ai sensi del comma 183. Le Regioni e le Province Autonome che si sono avvalse dell'articolo 7-quater del decreto-legge n. 5/2009, convertito nella legge n. 33/2009 o dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 220/2010, per quanto riguarda i fondi dell'imprenditoria femminile, possono partecipare al fondo per la quota eccedente l'importo già trattenuto, ai sensi delle suddette disposizioni.
  183-quater. Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede annualmente fino all'esaurimento delle risorse, con proprio decreto e per ogni Regione e Provincia autonoma di cui al comma 3, alla attribuzione delle risorse del fondo fino alla quota spettante.
  183-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati».
7. 5. Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Damiano, Lulli, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Damiano, Lulli, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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ALLEGATO 2

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo).

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 2.

  Al comma 7, sostituire le parole: di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con le seguenti: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: dal 2010 con le seguenti: dall'anno 2012.

  Conseguentemente, all'articolo 8, commi 1 e 3, sostituire le parole: biennio 2011-2012 con le seguenti: biennio 2012-2013.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: per il primo triennio di attività.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e, in particolare, alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi, in quanto compatibili, quelli in favore dei lavoratori di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: a decorrere sino alla fine della lettera con le seguenti: a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. 50. I Relatori.