CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 12 novembre 2011
561.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. C. 4774 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 4774-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012;
premesso che:
il disegno di legge di stabilità 2012 appare nel suo complesso riconducibile alle materie: tutela della concorrenza e sistema tributario e contabile dello Stato, rimesse entrambe alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e)), della Costituzione); nonché alle materie armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, riconducibili nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, di cui al terzo comma dello stesso articolo;
per quanto riguarda le singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;
in particolare, quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono rilievo le materie: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera g)); ordine pubblico e sicurezza (lettera h)); stato civile e anagrafi (lettera i)); giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa (lettera l)); norme generali sull'istruzione (lettera n)); previdenza sociale (lettera o)); coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (lettera r)); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s));
sempre con riferimento a singole disposizioni, sono toccate altresì, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le seguenti: ordinamento delle professioni; porti e aeroporti civili; protezione civile;

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valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
preso atto che le particolari circostanze politiche ed economico-finanziarie nelle quali avviene l'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità per il 2012 impongono una rapidità di approvazione del provvedimento che non si concilia con l'introduzione di eventuali modifiche al testo approvato dal Senato in prima lettura;
rilevato, peraltro, che:
il comma 33 dell'articolo 16 autorizza per l'anno 2012 la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge finanziaria 2007 e all'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 concernenti il sostegno alle scuole paritarie;
con la sentenza n. 50 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l'erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale;
rilevato altresì che:
l'articolo 24 comma 1, dispone che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali, disposte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;
la Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 255 del 2004, che «le attività di sostegno degli spettacoli», tra i quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni;
sarebbe stato pertanto opportuno che sul decreto ministeriale di riparto delle risorse anzidette fosse previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
rilevato infine che:
all'articolo 33, il secondo periodo del comma 1 stabilisce che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010);
le predette finalità, richiamate dal terzo periodo del comma 40 dell'articolo 1, investono ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;
secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale «l'articolo 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati: tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza»;
lo scorso anno, la Commissione affari costituzionali della Camera, nel parere espresso nella seduta del 17 novembre 2010 sul disegno di legge di stabilità per il 2011 (C. 3778) si è pronunciata in merito alla disposizione richiamata nel testo in esame (comma 40 dell'articolo 1) ponendo alla Commissione la condizione di una riformulazione di quella disposizione;

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tenuto conto che il disegno di legge in esame reca norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, nella direzione di una semplificazione dei procedimenti amministrativi con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati,
preso atto che, attraverso una novella della legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 si prevede che, in sede di recepimento di direttive comunitarie, non possano essere introdotti o mantenuti, salvo circostanze eccezionali valutate nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle suddette direttive, il cui impatto sulle piccole e medie imprese, nonché la valutazione dei conseguenti oneri amministrativi e dei relativi costi introdotti od eliminati nei confronti di cittadini ed imprese, dovrà essere illustrato in apposita sezione dell'AIR,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. C. 4774 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 4774-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,
esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012;
richiamate, in particolare, le disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e l'esigenza che - seppure in una direzione di contenimento della spesa - non sia messa a rischio l'attività e l'organizzazione del suddetto Corpo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.