CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2011
558.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. (C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.
(Associazioni e fondazioni di previdenza).

1. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati «enti», sono enti senza scopo di lucro predisposti dallo Stato ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, hanno personalità giuridica di diritto privato, assolvono alla tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti iscritti e hanno autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti e nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. Gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi del periodo precedente, ai fini statistici, è composto da due sezioni: la prima riservata agli «enti pubblici di previdenza e assistenza», ai quali sono indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica; la seconda contenente gli «altri enti di previdenza e assistenza» di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
4. L'articolo 8, comma 15-bis, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
5. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: «37-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

ART. 2
(Regolamenti).

1. Gli enti provvedono, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, ad adottare appositi regolamenti riguardanti i seguenti oggetti:
a) le modalità di attuazione dello statuto;
b) la disciplina dei contributi e delle prestazioni;
c) le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi;

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d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a cinque, e di controllo, che non può essere superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;
e) i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti;
f) le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture;
g) la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione;
h) la disciplina dei casi di conflitto di interessi;
i) le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sentiti gli enti interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I regolamenti di cui al comma 1 nonché quelli adottati dagli enti sui medesimi oggetti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché degli altri Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 3, comma l, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, provvede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di adottare i regolamenti di cui al citato comma 1 del presente articolo.

ART. 3
(Vigilanza).

1. Al fine di rendere più efficace e tempestiva l'azione del Governo, anche tenuto conto dei nuovi compiti previsti dalla presente legge, i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze provvedono, in relazione alle rispettive amministrazioni, con propri decreti, all'istituzione di apposite direzioni ministeriali preposte alla vigilanza degli enti. Con i medesimi decreti sono disposte le opportune forme di coordinamento delle direzioni dei Ministeri interessati.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è inserito il seguente:
«2-bis. Il procedimento di approvazione deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione per gli atti di cui alla lettera a) del comma 2 ed entro trenta giorni dalla data di ricezione per gli atti di cui alla lettera b) del medesimo comma 2. Decorsi inutilmente tali termini ogni atto relativo diventa esecutivo. Entro gli stessi termini sono formulati eventuali motivati rilievi, con il rinvio degli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione».

ART. 4
(Sostenibilità finanziaria).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sentiti gli enti interessati,

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entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato al fine di consentire agli enti una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio e di rendimento negli investimenti attraverso la valutazione degli impegni di lungo periodo a carico delle categorie assicurate.
3. In relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere contemperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.
4. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

ART. 5
(Fiscalità).

1. Agli enti si applica il regime tributario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. Agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, finalizzati al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni, è riconosciuto un trattamento fiscale di miglior favore.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 6
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Istituzione di un fondo di garanzia).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, e accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, anche a seguito dell'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2-bis, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili»;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Fondo di garanzia). - 1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria delle associazioni e delle fondazioni nell'interesse degli iscritti, è istituito un fondo di garanzia tra gli enti di cui all'articolo 1, con personalità giuridica e con gestione

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autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I singoli enti riservano una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al richiamo effettuato dal medesimo fondo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri di cui all'articolo 3, con proprio decreto determina i criteri e i limiti degli interventi del fondo di garanzia, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte degli enti di cui all'articolo 1, in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia.
4. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Gli interventi di garanzia del fondo di cui al comma 1 sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

ART. 7
(Modifica all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di accorpamento degli enti).

1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dai seguenti:
«36. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali, purché regolamentate attraverso albi istituiti per legge, che risultino prive di una protezione previdenziale pensionistica obbligatoria, alle condizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 103 del 1996.
36-bis. Gli atti finalizzati al conseguimento delle operazioni di cui al comma 36 sono esenti da imposte e da tasse».

ART. 8
(Adeguatezza delle prestazioni).

1. Al fine di assicurare trattamenti pensionistici maggiormente adeguati gli enti possono adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso l'incremento dell'aliquota soggettiva e dell'aliquota integrativa.
2. La percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento, derivante dalla variazione di cui al comma 1, può essere utilizzata dagli enti per finalità previdenziali e assistenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono sottoposte ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 9
(Previdenza complementare).

1. Alle forme pensionistiche complementari istituite dagli enti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono aderire i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti agli enti promotori.

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2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 10
(Mutualità fra gli iscritti).

1. Gli enti possono istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, ivi comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale, previa valutazione di congruità attuariale fra gli impegni di spesa derivanti e le risorse esplicitamente individuate e destinate alla copertura degli impegni stessi.
2. I regolamenti che disciplinano le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono sottoposti ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 11
(Massimale contributivo).

1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di fissazione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile non si applicano agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

ART. 12
(Componenti degli organi di indirizzo).

1. Allo scopo di assicurare una maggiore economicità all'azione amministrativa degli enti, all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la parola: «mille», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «duemila».

ART. 13
(Disposizioni finali).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e successive modificazioni, il comma 10-ter è sostituito dal seguente:
«10-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, affidano i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie fissate dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante procedure conformi a quanto stabilito dall'articolo 125, commi 4, 8 e 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per gli appalti di importo superiore alle soglie fissate dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tali soggetti affidano i contratti pubblici nel rispetto di quanto stabilito dalla parte III del citato decreto legislativo n. 163 del 2006».

2. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la

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riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali e gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, esso può essere reso disponibile»;
b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), sono stabilite le modalità con cui la medesima COVIP, mediante una sua sezione all'uopo costituita, riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la COVIP e l'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti con il presente decreto alla sezione della COVIP di cui al comma 2 sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da Banca d'Italia mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza»;
c) al comma 1 dell'articolo 16, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

3. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: «8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica, altresì, agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

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ART. 14
(Coordinamento normativo. Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato a definire un testo unico compilativo delle disposizioni vigenti relative alle casse, agli istituti e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti, istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) recepimento delle disposizioni contenute nella presente legge;
c) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando esclusivamente le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
e) riorganizzazione delle disposizioni per settori omogenei.

3. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, che deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.