CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2011
558.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani.

NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Lo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
L'equilibrio del bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione. Non è consentito il ricorso all'indebitamento se non al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, è autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, lo Stato concorre a garantire, ove necessario, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p).
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio e i princìpi e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

ART. 2.

1. All'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La legge costituzionale di cui all'articolo 137 stabilisce le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81».

ART. 3.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «t) stabilizzazione del ciclo economico, armonizzazione dei bilanci pubblici;»;

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b) al terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e».

ART. 4.

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi ovvero per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio dei bilanci»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, stabilisce, nel rispetto del principio di coordinamento, le modalità sulla base delle quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e alla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni».

ART. 5.

1. Entro il 30 giugno 2013, le Camere approvano la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.