CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 92

ALLEGATO

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8-bis.

Al comma 1, dopo le parole: Il Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti:, nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità,
8.bis.1.Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni possono altresì prevedere analoghe campagne di comunicazione.
8.bis.2.Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.
8.bis.3.Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono promuovere corsi di qualificazione aggiungere le seguenti:, con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti,.
8-bis.4.Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.
10. 1.Il Relatore.

ART. 12.

All'articolo 12, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 15, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.
12. 1.Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche a distanza.
13. 1.Il Relatore.