CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo base C. 4620 e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Equità fra le generazioni).

1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Repubblica garantisce il rispetto del principio di equità fra le generazioni nelle materie economico-finanziarie.»
01. 01.Raisi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2. - 1. All'articolo 81 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I bilanci delle pubbliche amministrazioni, dello Stato e delle Regioni, rispettano l'equilibrio delle entrate e delle spese. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per spese di investimento e per la ricerca La legge regola le modalità di applicazione del principio di equilibrio di bilancio ai singoli livelli di governo tenendo conto del ciclo economico e garantendo comunque il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Eventuali violazioni del disposto del comma quinto emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo triennio.»
b) sostituire l'articolo 3, con il seguente:
Art. 3. - 1. Al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, dalle quali sono esclusi i conferimenti a società da essi partecipate, e nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 81».
1. 1. Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2. - 1. All'articolo 81 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'equilibrio annuale di bilancio deve essere raggiunto senza ricorso al debito pubblico. Le entrate derivanti dal debito pubblico devono essere destinate esclusivamente a spese di investimento e per la ricerca.

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La legge ordinaria definisce le procedure per l'attuazione delle disposizioni dei commi quinto e sesto e individua gli investimenti da effettuare nel corso di ogni singolo esercizio finanziario.
La legge stabilisce le modalità del coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni per il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.»;
b) all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con contestuale definizione di piani di ammortamento, dai quali sono esclusi i conferimenti a società da essi partecipate, e nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati.».
1. 2. Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 81, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, premettere il seguente:
La Repubblica si conforma al principio della stabilità di bilancio, anche in relazione alle verifiche a consuntivo con conseguenti misure di correzione;
b) al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il contenuto proprio della legge di bilancio è stabilito con legge approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna delle Camere.
1. 3. Bressa, Baretta, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 81, al primo comma, premettere il seguente:
La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
1. 4. Baretta, Bressa, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 81, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, premettere il seguente periodo: La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, la quale non può essere modificata né derogata dalle leggi ordinarie, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, nonché i principi e i criteri relativi alle verifiche a consuntivo ed alle misure di correzione in caso di disavanzo dei bilanci pubblici.
1. 5.Calderisi, Gioacchino Alfano.

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Sopprimerlo.
* 1. 6. Cambursano, Favia, Borghesi, Donadi.

Sopprimerlo.
* 1. 7. Lanzillotta, Della Vedova, Galletti, Mantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 53 della Costituzione).

1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Repubblica assicura il rispetto del principio di equità tra le generazioni in ambito economico e sociale».

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - La Repubblica si conforma al principio della stabilità di bilancio, anche in relazione alle verifiche a consuntivo con conseguenti misure di correzione.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Il contenuto proprio della legge di bilancio è stabilito con legge approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna delle Camere.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Art. 1-ter.
(Introduzione del titolo I-bis della parte seconda della Costituzione).

1. Dopo il titolo I della parte seconda della Costituzione è inserito il seguente:
«Titolo I-bis. EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA. - Art. 82-bis. - Il Parlamento stabilisce, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il saldo strutturale coerente con l'appartenenza all'Unione europea. I bilanci dello Stato e degli altri enti di cui all'articolo 114 rispettano i vincoli derivanti dalla deliberazione del Parlamento. La legge di cui all'articolo 81, terzo comma, stabilisce le modalità del coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni per il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Il saldo strutturale stabilito ai sensi del primo comma può essere derogato con deliberazione approvata da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei propri componenti solo nelle fasi avverse del ciclo economico o per fare fronte a uno stato di necessità, non affrontabile con le ordinarie decisioni di bilancio, che pregiudichi la sostenibilità economica o sociale dell'ordinamento della Repubblica, anche in relazione alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Art. 82-ter. - Qualora il Presidente della Repubblica rinvii alle Camere una legge per violazione delle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo, la legge può essere nuovamente approvata soltanto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
Qualora constati una violazione delle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo in un decreto-legge, il Presidente della Repubblica ne dà comunicazione alle Camere con messaggio motivato all'atto dell'emanazione. In tal caso il decreto-legge può essere convertito in legge soltanto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

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Qualora constati una violazione delle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo in un decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 76, il Presidente della Repubblica lo emana solo a seguito di deliberazione adottata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
Art. 82-quater. - La Corte dei conti può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge statali e regionali non conformi alle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
La Corte costituzionale adotta la sua decisione entro trenta giorni dal deposito del ricorso».

Art. 1-quater.
(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione).

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che sia osservato il principio previsto dall'articolo 81, primo comma».

Art. 1-quinquies.
(Modifica all'articolo 123 della Costituzione).

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo statuto definisce le procedure per il rispetto del principio di equilibrio finanziario, di cui al titolo I-bis, da parte della Regione».

Art. 1-sexies.
(Disposizioni transitorie).

1. Con legge approvata da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei propri componenti è disposta l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e sono altresì disciplinati la metodologia e il procedimento per il calcolo del saldo strutturale e la responsabilità di ogni pubblica amministrazione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di stabilità. Le disposizioni di tale legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito e nel rispetto della medesima procedura.
2. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
3. Le disposizioni dell'articolo 82-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1. 8. Baretta, Bressa, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 11 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art 11-bis. - La Repubblica persegue i principi di responsabilità nell'assunzione delle decisioni pubbliche e di equità fra le

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generazioni assicurando l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 81, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:
«Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, la quale non può essere modificata né derogata dalle leggi ordinarie, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, nonché i principi e i criteri relativi alle verifiche a consuntivo ed alle misure di correzione in caso di disavanzo dei bilanci pubblici».
1. 9.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 53 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e hanno il diritto di sorvegliarne l'impiego e di esigerne il rendiconto. La legge stabilisce l'ammontare del reddito minimo esente da imposta, tenuto conto dei mezzi necessari alla sussistenza della persona e del suo nucleo familiare.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità, trasparenza ed equità.
La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
1. 10.Rubinato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le Camere non possono disporre condoni in materia tributaria se non per ragioni straordinarie di necessità che giustifichino la deroga ai principi di trasparenza ed equità fiscale e la legge che li dispone deve essere approvata a maggioranza dei due terzi del Parlamento.
La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
1. 11.Rubinato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, infine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, infine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «La Repubblica assicura il rispetto del principio di equità tra le generazioni in ambito economico e sociale.
1. 13. Duilio, Baretta, Bressa, Causi, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole:
in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea.
1. 14.Volpi, Simonetti.

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Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dei due terzi con le seguenti: dei tre quinti.
1. 15. Zaccaria, Baretta, Bressa, Causi, Duilio, Marchi, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dei due terzi con la seguente: assoluta.
1. 16.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - La Repubblica, al fine di adeguare i propri comportamenti all'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le necessarie verifiche a preventivo.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Le entrate reperite mediante l'indebitamento devono essere destinate esclusivamente ad investimenti che incrementino le componenti del patrimonio pubblico o la capacità produttiva del Paese.»

Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 81-bis. - L'autorizzazione a contrarre indebitamento è riservata alla legge di bilancio che ne determina l'entità e stabilisce la tipologia delle relative operazioni, provvedendo ad indicare i mezzi per far fronte negli esercizi successivi agli oneri di ammortamento.
Come prima posta delle previsioni di bilancio rispettivamente alle entrate o alle spese, è iscritto il risultato finanziario, positivo o negativo, del precedente esercizio.
In coerenza con i vincoli economico-finanziari che derivano dall' appartenenza all'Unione europea, una apposita legge, da approvare a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera, determina gli obiettivi finanziari che devono essere perseguiti dal bilancio dello Stato, in termini di limiti ai rispettivi saldi. Le disposizioni di tale legge restano in vigore per il periodo pluriennale da essa stabilito e sono abrogate o modificate esclusivamente a seguito di dichiarazione espressa da parte di successiva legge approvata con la medesima maggioranza qualificata.
È richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera per riapprovare le leggi che il Presidente della Repubblica abbia rinviato, ai sensi dell'articolo 74, per violazione delle disposizioni del presente articolo o di quelle della legge prevista dal quarto comma».
2. 1.Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari

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che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue i propri compili assicurando l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni e assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
Ciascuna Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, stabilisce annualmente il saldo strutturale coerente con l'appartenenza all'Unione europea.
Il bilancio dello Stato rispetta l'equilibrio delle entrate e delle spese. Non è consentito ricorrere all'indebitamento, se non per spese di investimento e per la ricerca o nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso assoluta dei rispettivi componenti.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. La legge di cui al primo comma, definisce il contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i principi dell'articolo 53, terzo comma, con le seguenti: «e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i principi dell'articolo 81, primo comma».
2. 2. Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Pareggio di bilancio e controllo della spesa pubblica).

1. All'articolo 81 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nel bilancio delle Pubbliche Amministrazioni, dello Stato e delle Regioni, le spese totali non possono superare le entrate totali. Il ricorso all'indebitamento non è consentito. La legge regola le modalità di applicazione del principio del pareggio di bilancio ai singoli livelli di governo tenendo conto del ciclo economico, e garantendo comunque il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Le spese totali delle Amministrazioni Pubbliche non possono in ogni caso superare il 45 per cento del prodotto interno lordo.
Eventuali violazioni del disposto dei commi cinque e sei emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo triennio.
La legge di bilancio che comporti il ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento.
La legge di bilancio che comporti spese totali delle Amministrazioni pubbliche superiori al 45 per cento del prodotto interno lordo e non preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali ma faccia ricorso all'indebitamento, deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento e deve, inoltre, prevedere il rispetto del vincolo sulle spese totali entro e non oltre la scadenza del piano di ammortamento

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del debito stesso. La legge di bilancio che comporti spese totali delle Amministrazioni pubbliche superiori al 45 per cento del prodotto interno lordo e preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali, deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e prevedere la sostituzione delle maggiori entrate con il ricorso all'indebitamento entro e non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della legge di bilancio stessa, il piano di ammortamento del debito stesso e la previsione del rispetto del vincolo sulle spese totali entro e non oltre la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. In quest'ultimo caso, alla legge di bilancio relativa all'esercizio in cui si fa ricorso all'indebitamento si applica quanto previsto dall'ottavo comma.»
2. I commi cinque, sette e otto dell'articolo 81 della Costituzione entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2015.
3. I commi sesto e nono dell'articolo 81 della Costituzione entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2020.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
2. 3.Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il bilancio annuale e pluriennale indica le variazioni di entrata e di spesa riferite ai dati del rendiconto dell'esercizio precedente»;
b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali fini non può essere fatto ricorso all'indebitamento»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il bilancio annuale e il bilancio pluriennale dello Stato devono registrare il pareggio delle spese e delle entrate al netto degli effetti del ciclo economico accertati dall'unione europea. Qualora il rendiconto annuale faccia emergere, al netto degli effetti del ciclo economico, un disavanzo tra spese ed entrate questo è coperto nel successivo esercizio mediante corrispondente riduzione di spese o aumento di entrate.
Le disposizioni della legge generale sulla contabilità dello Stato e le disposizioni che attuano il presente articolo non possono essere derogate dai regolamenti parlamentari o dalle leggi ordinarie. Le modifiche alla legge generale sulla contabilità dello Stato sono approvate con la maggioranza dei due terzi da parte di ciascuna Camera.
La legge generale sulla contabilità dello Stato determina il livello massimo delle entrate fiscali in rapporto al prodotto interno lordo. In casi di eccezionale gravità, previa notifica all'Unione europea, la legge di bilancio, se approvata con la maggioranza dei due terzi, può derogare al divieto di indebitamento indicando il relativo piano di ammortamento non superiore al quinquennio.
La Corte dei conti, anche su segnalazione di un quinto dei componenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ove ritenga che la legge di bilancio o una legge di spesa o di entrata violi le disposizioni del presente articolo, può, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale».
2. 4.Lanzillotta, Della Vedova, Galletti, Mantini.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 81 della Costituzione, al terzo comma sono aggiunti i seguenti periodi:
«Il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo dello Stato assicurano l'equilibrio annuale tra entrate e spese.

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L'eventuale disavanzo associato all'andamento ciclico dell'economia o al verificarsi di eventi eccezionali è compensato dall'avanzo degli anni successivi.».
2. 5.Simonetti, Volpi.

Al comma 1, capoverso Art. 81, sostituire il primo comma con il seguente:
Il Parlamento stabilisce, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il saldo strutturale coerente con l'appartenenza all'Unione europea. I bilanci dello Stato e degli altri enti di cui all'articolo 114 rispettano i vincoli derivanti dalla deliberazione del Parlamento. La legge di cui all'articolo 53, terzo comma, stabilisce le modalità del coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni per il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il saldo strutturale può essere derogato con deliberazione approvata da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei propri componenti solo nelle fasi avverse del ciclo economico o per fare fronte a uno stato di necessità, non affrontabile con le ordinarie decisioni di bilancio, che pregiudichi la sostenibilità economica o sociale dell'ordinamento della Repubblica, anche in relazione alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. 6.Causi, Baretta, Bressa, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, capoverso Art. 81, sostituire il primo comma con il seguente:
Il bilancio dello Stato si conforma ai principi di stabilità e di pareggio del bilancio su base pluriennale e persegue il contenimento strutturale della spesa, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per spese di investimento che accrescano il capitale umano e le infrastrutture materiali ed immateriali del Paese, nonché per la preservazione del patrimonio naturale, storico ed artistico della Nazione. Tali spese ed il relativo finanziamento sono iscritte in un'apposita contabilità separata al fine di un migliore controllo e di una maggiore trasparenza anche rispetto alle future generazioni. E altresì consentito ricorrere all'indebitamento nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
2. 7.Rubinato.

Al comma 1, capoverso Art. 81, sostituire il primo comma con il seguente:
Il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo dello Stato assicurano l'equilibro annuale tra entrate e spese. L'eventuale disavanzo associato all'andamento ciclico dell'economia o al verificarsi di eventi eccezionali è compensato dall'avanzo degli anni successivi.
2. 8.Baretta, Bressa, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, capoverso Art. 81, primo comma, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:
I bilanci dello Stato e degli altri enti di cui all'articolo 114 rispettano l'equilibrio

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delle entrate e delle spese, in linea di principio senza ricorrere all'indebitamento. Il ricorso all'indebitamento è possibile nelle fasi avverse del ciclo economico nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità non affrontabile con le ordinarie decisioni di bilancio che pregiudichi la sostenibilità economica o sociale della Repubblica anche in relazione alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. 9.Baretta, Bressa, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, capoverso Art. 81, primo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Non è consentito ricorrere all'indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità dovuto ad eventi eccezionali che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. L'autorizzazione al ricorso all'indebitamento è deliberata, su proposta del Governo, dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
2. 10.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso Art. 81, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio con le seguenti:, non affrontabile con le ordinarie decisioni di bilancio, che pregiudichi la sostenibilità economica o sociale dell'ordinamento della Repubblica, anche in relazione alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. 11.Causi, Baretta, Bressa, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, capoverso Art. 81, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Camere, quando autorizzano il ricorso all'indebitamento, stabiliscono anche il suo limite massimo ed il termine, in ogni caso non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere ripianato il disavanzo del bilancio.
2. 12.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
È altresì possibile ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti che incrementino le componenti del patrimonio pubblico o la capacità produttiva del paese. L'autorizzazione a contrarre indebitamento è riservata alla legge di bilancio che ne determina l'entità e stabilisce la tipologia delle relative operazioni, provvedendo ad indicare i mezzi per far fronte negli esercizi successivi agli oneri di ammortamento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento che incrementino le componenti del patrimonio pubblico o la capacità produttiva del paese, con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i princìpi dell'articolo 53, terzo comma».
2. 13.Zaccaria.

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Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
Le Camere, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esame dei disegno di legge di bilancio, fissano, con deliberazione bicamerale, il livello massimo della spesa pubblica al quale dovranno conformarsi sia la legge di bilancio sia le leggi di spesa approvate successivamente.
2. 25.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Qualora dal rendiconto emerga la formazione di un disavanzo di bilancio, fuori dai casi di autorizzazione al ricorso all'indebitamento, il Governo presenta al Parlamento un piano di rientro che consenta di ripianare il disavanzo entro un termine non superiore a tre anni.
2. 14.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Non possono essere approvate leggi o emendamenti che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate qualora il Governo vi si opponga.
2. 15.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Le Presidenze delle Camere, salvo i casi di cui al primo comma, non possono considerare ammissibili le iniziative legislative e le proposte emendative formulate dai membri del Parlamento e dal Governo in contrasto con quanto disposto dal comma precedente.
2. 16.Occhiuto Tassone, Ciccanti, Mantini, Calgaro.

Al comma 1, capoverso Art. 81, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, con la legge di approvazione di bilancio possono essere disposte le modificazioni alle leggi che prevedono spese necessarie per garantire l'equilibrio delle entrate e delle spese.
2. 17.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
La legge di cui all'articolo 53, terzo comma, stabilisce altresì le modalità del coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni per il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
2. 18.Marchi, Baretta, Bressa, Causi, Duilio, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
Le modifiche alla legge generale sulla contabilità dello Stato sono approvate con la maggioranza dei due terzi da parte di ciascuna Camera.
2. 19.Tassone, Occhiuto, Ciccanti, Mantini, Calgaro.

Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
Il Parlamento esercita la funzione di controllo sulla finanza pubblica sia con riferimento al rispetto dell'equilibrio tra entrate e spese sia con riferimento alla qualità ed all'efficacia della spesa. Per l'esercizio della funzione di controllo le Camere possono deliberare l'istituzione di una Commissione bicamerale a composizione paritaria tra maggioranza ed opposizione.
2. 20.Calderisi, Gioacchino Alfano.

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Al comma 1, capoverso Art. 81, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
La Corte dei conti può ricorrere, anche su segnalazione di un quinto dei componenti di una delle Camere, alla Corte costituzionale e sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle leggi qualora ritenga che le medesime violino le disposizioni del presente articolo.
2. 21.Tassone, Occhiuto, Ciccanti, Mantini, Calgaro.

Al comma 1, capoverso Art. 81, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Un quinto dei componenti di ciascuna Camera o la Corte dei conti, quando ritengano che una legge violi i principi di finanza pubblica, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La Corte si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. 22.Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 81, aggiungere, in fine, il seguente comma:
La legge stabilisce le modalità del coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni per il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
2. 23.Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 81-bis. - Qualora il Presidente della Repubblica rinvii alle Camere una legge per violazione delle disposizioni dell'articolo 81, la legge può essere nuovamente approvata soltanto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
Qualora constati una violazione delle disposizioni dell'articolo 81 in un decreto-legge, il Presidente della Repubblica ne dà comunicazione alle Camere con messaggio motivato all'atto dell'emanazione. In tal caso il decreto-legge può essere convertito in legge soltanto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
Qualora constati una violazione delle disposizioni dell'articolo 81 in un decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 76, il Presidente della Repubblica lo emana solo a seguito di deliberazione adottata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera».
2. 01.Bressa, Baretta, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Art. 81-bis.

È istituita l'Autorità di bilancio per prevenire la formazione di disavanzi di bilancio e per assicurare la costante vigilanza sull'equilibrio dei conti pubblici e sulla stabilità della finanza pubblica.
La legge regola la composizione, i criteri di nomina e di finanziamento dell'Autorità di bilancio al fine di garantirne l'autonomia, l'imparzialità e la qualità

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delle analisi svolte. Un componente dell'Autorità di bilancio viene indicato dalla Commissione europea.
All'Autorità di bilancio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) la sorveglianza e il controllo costanti degli andamenti di bilancio;
b) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari e del rispetto ordinario del principio dell'equilibrio di bilancio;
c) la supervisione sulle modalità di accertamento dell'effettiva esistenza di fatti eccezionali, in grado di causare un'emergenza di bilancio;
d) la supervisione e la vigilanza sui programmi di ricorso straordinario a disavanzi di bilancio;
e) la supervisione e la vigilanza sulla rimodulazione delle poste di bilancio per il rientro dal disavanzo pubblico;
f) la funzione di informazione periodica nei riguardi delle Camere circa gli esiti della propria attività e circa le condizioni della finanza e della contabilità pubblica.
2. 02.Cambursano, Favia, Donadi, Borghese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge statali e regionali non conformi alle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. La Corte costituzionale adotta la sua decisione entro trenta giorni dal deposito del ricorso».
2. 03.Bressa, Baretta, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»;

b) al terzo comma le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» sono soppresse.
* 2. 04.Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Coordinamento della finanza pubblica).

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) secondo comma, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.»;
b) al terzo comma, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» sono soppresse.
* 2. 05.Lanzillotta, Della Vedova, Galletti, Mantini.

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Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la lettera s) sono inserite le seguenti:
«t) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
u) politiche di stabilizzazione del ciclo economico.»;

b) al terzo comma, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», sono soppresse.
2. 06.Bressa, Baretta, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«t) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica»;

b) al terzo comma, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» e le parole: «della finanza pubblica e» sono soppresse.
2. 07.Calderisi, Gioacchino Alfano.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione).

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento che incrementino le componenti del patrimonio pubblico o la capacità produttiva del paese.»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il legislatore statale, mediante i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, prescrive agli enti autonomi territoriali le misure per assicurare il rispetto dei vincoli economico-finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea e per consentire la realizzazione degli obiettivi eventualmente determinati dalla legge che determina gli obiettivi finanziari che devono essere perseguiti dal bilancio dello Stato, in termini di limiti ai rispettivi saldi.
I principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci pubblici stabiliscono le regole contabili indispensabili al consolidamento dei conti pubblici e ad accertare e monitorare il rispetto delle misure di cui al precedente comma.
In coerenza con i principi previsti dai commi settimo e ottavo, le Regioni prescrivono agli Enti locali le specifiche misure di coordinamento e stabiliscono le regole di armonizzazione dei loro bilanci.
3. 1.Zaccaria.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Ricorso all'indebitamento per gli enti locali).

1. All'articolo 119 della Costituzione, sesto comma, dopo le parole: «Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 81».
3. 2.Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I Comuni e le Città metropolitane non possono ricorrere all'indebitamento per finanziare nuove spese correnti o diminuzioni di entrate. È esclusa la garanzia del Stato sui debiti da essi contratti. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti infrastrutturali, con esclusione dei conferimenti di capitale a società partecipate. La Corte dei conti esercita, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle regioni e riferisce ai consigli regionali e al Parlamento».
3. 3.Lanzillotta, Della Vedova, Galletti, Mantini.

Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
Il bilancio annuale dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni è deliberato e gestito annualmente senza ricorso all'indebitamento, salvo il caso che i disavanzi di uno o più enti siano compensati dagli avanzi di altri enti operanti nello stesso territorio regionale.
3. 4.Baretta, Bressa, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Lo Stato adatta i trasferimenti perequativi e le compartecipazioni per il finanziamento delle attività tutelate dall'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) alle spese coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni con le funzioni fondamentali annualmente definiti».
3. 5.Bressa, Baretta, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a condizione che siano osservati i princìpi dell'articolo 53, terzo comma».
3. 6.Causi, Baretta, Bressa, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con contestuale definizione di piani di

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ammortamento, dai quali sono esclusi i conferimenti a società partecipate da tali enti territoriali, e nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati.
3. 7.Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che il disavanzo di uno o più enti sia compensato dagli avanzi di altri enti operanti nello stesso territorio regionale».
3. 8.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera b), alle parole: con contestuale definizione premettere le seguenti: per la realizzazione di infrastrutture, con esclusione dei conferimenti di capitale a società partecipate e.
3. 9.Tassone, Occhiuto, Ciccanti, Mantini, Calgaro.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: piani di ammortamento aggiungere le seguenti: dai quali sono esclusi i conferimenti a società partecipate da tali enti territoriali.
3. 10.Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge di cui all'articolo 53, terzo comma, definisce i princìpi e le procedure necessarie per assicurare il rispetto dell'equilibrio fra le entrate e le spese del complesso delle amministrazioni pubbliche.
3. 11.Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «Lo Stato adatta i trasferimenti per il finanziamento delle attività tutelate dall'articolo 117 secondo comma alla lettera m) e alla lettera p) alle spese coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamenti annualmente definiti».
3. 12.Simonetti, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, dopo le parole: «lo richiedono» sono inserite le seguenti: «il rispetto degli articoli 81 e 119, ultimo comma,».
3. 01.Lanzillotta, Della Vedova, Galletti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 123 della Costituzione).

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo statuto definisce le procedure per il rispetto del principio di equilibrio finanziario da parte della Regione».
3. 02.Zaccaria, Baretta, Bressa, Causi, Duilio, Marchi, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 136 della Costituzione, al comma primo, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La dichiarazione di illegittimità costituzionale non può determinare maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici».
3. 03.Lanzillotta.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: all'anno 2014 con le seguenti: all'anno 2013.
4. 1.Cambursano, Favia, Borghesi, Donadi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è approvata la legge di cui all'articolo 53, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge. I regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si adeguano ai princìpi contenuti nella presente legge costituzionale entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. 01.Bressa, Baretta, Causi, Duilio, Marchi, Zaccaria, Ventura, Amici, Boccia, Giachetti, Bordo, Calvisi, Capodicasa, D'Antona, De Micheli, Ferrari, Fontanelli, Genovese, Giovanelli, Lo Moro, Cesare Marini, Misiani, Naccarato, Nannicini, Pollastrini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.