CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (X e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. (C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAI RELATORI IN ESITO AI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità e soggetti beneficiari).

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente legge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.
3. I soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, nelle forme previste dall'articolo 10, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5 e dei decreti di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 7, comma 7.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in «zone assistite» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del citato regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la creazione di una corsia preferenziale riguardante

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le procedure burocratiche per l'accompagnamento nuove micro imprese giovanili e femminili, di cui al comma 1, nella fase di avvio dell'impresa, ivi inclusi la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività, nonché l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono altresì definiti i criteri per la disciplina della figura del «Business Angel», ossia del soggetto pubblico o privato che investe nell'avviamento e nel sostegno dei progetti di avvio delle nuove micro imprese giovanili e femminili, apportando da 25.000 euro a 250.000 euro quale capitale di rischio nelle imprese di cui al citato comma 1 e mettendo a disposizione la propria esperienza e reti di conoscenze e di servizi.

Art. 2.
(Agevolazioni in materia previdenziale).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, versano alle rispettive gestioni previdenziali un'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, ridotta del 75 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 50 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 25 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.
2. I soggetti di cui ai commi 1 e 4 hanno facoltà, a domanda da presentare a partire dal sesto anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e non oltre l'ottavo, di riscattare la quota di contribuzione non versata nei periodi di cui al comma 1, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori.
3. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, operino in «zone assistite» ai sensi dell'articolo 1, comma 4, l'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da versare alle gestioni previdenziali è ridotta dell'85 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 60 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 35 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.
5. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.

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7. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

Art. 3.
(Incentivi per le cure parentali).

1. Le lavoratrici autonome rientranti nelle categorie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che hanno usufruito dell'indennità per congedo di maternità, possono richiedere in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di fruire di un'indennità per un periodo di sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino oppure entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, senza obbligo di astensione obbligatoria, qualora si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali del coniuge, di un parente entro il terzo grado ovvero di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero non inferiore a sei ore.
2. L'indennità mensile di cui al comma 1 è commisurata a un dodicesimo dell'80 per cento del minimale di reddito annuo ai fini contributivi in vigore per ciascun anno per i lavoratori autonomi e spetta a domanda sulla base di idonea dimostrazione dell'affidamento dei figli ai soggetti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui si avvalgono le lavoratrici autonome ai sensi dei comma 1, qualora siano lavoratori dipendenti, hanno diritto all'aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali. I medesimi soggetti, qualora siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto altresì alla copertura figurativa dei periodi di contribuzione in cui hanno svolto le cure parentali.
4. Per i lavoratori dipendenti la copertura figurativa di cui al comma 3 è calcolata, in ragione del periodo di cure parentali effettivamente prestate, sulla base della retribuzione effettivamente percepita nell'anno di prestazione delle cure parentali, per i lavoratori autonomi sulla base del minimale annuale reddituale in vigore nel medesimo anno, mentre per i lavoratori parasubordinati è parametrata alla media dei compensi degli ultimi due anni.
5. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:
«Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote

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contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

Art. 4.
(Incentivi all'occupazione).

1. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e a 100 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 400 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. Il medesimo credito di imposta è concesso in favore dei datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, che nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in regime di monocommittenza.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
3. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Fermo restando il numero massimo di cinque addetti di cui all'articolo 10, comma 3, il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.
5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora non siano rispettati

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i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 6, nonché qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle leggi vigenti, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 8, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Art. 5.
(Regime fiscale).

1. Al fine di applicare un regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 10 dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni. Il decreto legislativo, per gli aspetti che comportano conseguenze finanziarie, è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Governo può adottare, con la medesima procedura e nel rispetto dei prìncipi e criteri direttivi fissati dal comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:
a) prevedere il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali in misura ridotta rispetto alle aliquote vigenti e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1, calcolata sul reddito di impresa costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'attività di impresa;
b) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per i titolari delle attività di impresa;
c) prevedere la non imposizione dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa;
d) prevedere l'attribuzione di un credito d'imposta nel caso di acquisto di apparecchiature informatiche e relativi accessori, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1;
e) prevedere l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese

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sostenute per la partecipazione a corsi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, tecnica e imprenditoriale, purché documentate e coerenti con l'attività svolta dall'impresa, anche con riferimento a corsi terminati entro i due anni antecedenti alla data di inizio dell'attività di impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1;
g) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di consulenza e di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dall'impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1;
h) attribuzione dei medesimi benefìci fiscali riconosciuti al titolare dell'impresa anche ai collaboratori familiari che prestano la loro attività in modo continuativo all'interno della medesima impresa;
i) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda secondo i patti di famiglia di cui al capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile, con facoltà di rivalutazione dell'azienda acquisita;
l) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda a titolo oneroso da parte dell'imprenditore a propri dipendenti assunti da almeno tre anni e con l'applicazione di condizioni agevolate di ammortamento;
m) prevedere specifiche misure di incentivazione per gli istituti di credito e bancari che concedono prestiti a tasso zero ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, da erogare nella fase di avvio dell'impresa, rimborsabili in un periodo massimo di cinque anni in rate costanti.

3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. A tale fine essi devono essere muniti delle necessarie apparecchiature informatiche per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Accesso al credito e fondi di garanzia).

1. Al fine di sostenere la costituzione e l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce la concessione di contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. I contributi sono ripartiti tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 deve essere destinato esclusivamente:
a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento del laboratorio o locale posto al servizio di tutte le attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;
b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;
c) all'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi

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aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività, ovvero usate, secondo le modalità descritte alla norma n. 4, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informativo e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;
d) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
e) al sostegno delle spese per iniziative di commercializzazione quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza o di filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni o fiere, e per indagini di mercato;
f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

3. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene e del servizio oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.
4. Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 100.000 euro per ogni imprenditore associato al confidi. Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.
5. Il contributo in conto interessi, concesso in forma attualizzata secondo le metodologie normalmente applicate, non può essere superiore al 50 per cento del tasso europeo di riferimento in vigore nel mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o della società di leasing, innalzato al 70 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1.
6. Qualunque sia la maggior durata dei contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di dieci anni per le finalità di cui alle lettera a) e b) del comma 2, e di tre anni per le finalità di cui alla lettera f) del comma 2.
7. Il finanziamento garantito dai confidi nella misura minima del 50 per cento del relativo importo può beneficiare, a integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo una tantum a fondo perduto pari all'1,50 per cento innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1, dell'importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia. Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione dei confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata. Il contributo una tantum a fondo perduto è erogato direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.
8. I confidi che rilasciano garanzia alle nuove imprese giovanili possono beneficiare di una integrazione ai propri fondi rischi nella misura massima del 30 per cento delle perdite sugli importi garantiti per i finanziamenti di cui al comma 2, innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1. Il contributo potrà essere richiesto al termine delle procedure di recupero del credito insoluto con riferimento a ogni singolo finanziamento.
9. I contributi erogati dai confidi di cui al comma 7 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi rischi da parte delle regioni e delle province.
10. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per la finanza d'impresa di cui articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le

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priorità per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo, per il primo triennio, a favore delle iniziative imprenditoriali avviate ai sensi della presente legge, fermo restando che detti contributi sono ripartiti, ai sensi del comma 1, tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione. A tal fine le misure di sostegno previste dal presente articolo sono applicate con criteri di priorità alle iniziative imprenditoriali intraprese nel campo della riqualificazione, manutenzione e restauro dei centri storici, nel settore delle lavorazioni artistiche, del restauro di beni di interesse artistico e di beni culturali tutelati ai sensi della normativa vigente, nel settore della tutela e del ripristino ambientale, nel campo dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate, nonché alle iniziative caratterizzate da innovazione di prodotto e di processo.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile).

1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle «zone assistite» di cui al comma 4 dell'articolo 1, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.
2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione:
a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione per le medesime finalità;
b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dalla presente legge, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.
5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:
a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione

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tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;
b) alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

1. Per il biennio 2011-2012 i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, per il primo triennio di attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Per il biennio 2011-2012 la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente).

1. In conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, le imprese di cui all'articolo 10, per il primo triennio di attività, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alle imprese di cui al periodo precedente non si applica l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le imprese di cui al comma 1, che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività, si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.

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Art. 10.
(Forme imprenditoriali ammesse).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con facoltà di avviare immediatamente l'attività.
2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.
3. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Art. 12.
(Delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti).

1. L'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni, si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti, di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Art. 13.
(Pensione di vecchiaia supplementare).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Pensione supplementare). - 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione

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supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede rispettivamente:
a) quanto agli articoli 2 e 3, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
b) quanto all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2011, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
c) quanto all'articolo 4, comma 2, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
d) quanto all'articolo 6, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;
e) quanto all'articolo 7, commi 1 e 2, parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge;
f) quanto all'articolo 7, comma 4, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.