CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05355 Gidoni: Sulla bonifica dell'area danneggiata dall'aereo precipitato presso il comune di Zoldo Alto e sulla liquidazione degli indennizzi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al richiamato incidente di volo, si reputa opportuno premettere che l'Amministrazione, come è avvenuto in altre precedenti analoghe situazioni, ha sempre dimostrato ampia disponibilità, ai fini di una positiva e, per quanto possibile, sollecita soluzione della problematica relativa ai danni causati dall'evento.
Tuttavia, nel caso in questione l'attività tesa alla definizione della procedura risarcitoria nei confronti delle controparti, avviata tra il gennaio e il giugno 2008, è stata influenzata dalla complessità dell'attività tesa all'accertamento del livello di nocività delle sostanze disperse dall'aeromobile in questione.
È risultata, infatti, piuttosto articolata e delicata l'acquisizione di tutti gli elementi cognitivi ai fini della perizia tecnica contenente la stima dei danni patrimoniali rilevabili sul terreno interessato, conclusasi solamente nel mese di settembre 2011.
In particolare, si rammenta che si è venuti a conoscenza dell'elenco delle sostanze inquinanti trasportate dall'aeromobile statunitense soltanto nell'anno 2010.
Tuttavia, si fa osservare che la competente Direzione Generale per il Personale Militare, il 27 settembre scorso ha già formulato un'offerta risarcitoria dei danni patrimoniali subiti dall'Ente proprietario del terreno («Regola Grande di Mareson») e chiesto, allo stesso tempo, di quantificare i danni non patrimoniali subiti dal Comune di Zoldo Alto.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di bonifica, l'Amministrazione Difesa si rende pienamente disponibile ad effettuare l'indagine di mercato necessaria all'individuazione di una ditta specializzata idonea alla quale affidare l'espletamento della preliminare attività di caratterizzazione e successiva bonifica nell'area di interesse.
Con riguardo, infine, all'ulteriore questione dei predetti danni non patrimoniali, per i quali il Comune di Zoldo Alto ha avanzato nel 2008 la richiesta risarcitoria, non risulta, a tutt'oggi, alcuna quantificazione economica degli stessi.
Conseguentemente, la suddetta Direzione Generale provvederà all'eventuale liquidazione dei danni - previa valutazione della loro congruità da parte della competente Avvocatura dello Stato - solo a seguito di specifica e documentata richiesta di controparte.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05599 Rugghia: Sul piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ritengo opportuno, in primo luogo, sottolineare come l'Arma dei Carabinieri - nell'ambito dei compiti affidati alle Forze armate per la difesa del Paese e la salvaguardia delle libere istituzioni - non solo concorre alla difesa integrata del territorio nazionale, ma partecipa anche alle operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, contribuisce alle attività volte alla ricostruzione e al ripristino dei corpi di polizia locali nei teatri operativi, garantisce i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero ed esercita le funzioni di polizia militare, in via esclusiva per tutte le Forze armate.
È anche in relazione a tali compiti che l'Arma ha sviluppato un graduale processo di rinnovamento e di razionalizzazione ed è in tale contesto che devono inquadrarsi le eventuali iniziative di ordinamento strutturale, oltre che per corrispondere, con sempre maggiore efficacia, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per far fronte ai nuovi compiti attribuiti all'istituzione, quale forza di polizia ad ordinamento militare, con il rango di Forza armata.
In particolare, l'Arma procede sistematicamente ad adeguare la distribuzione dei presidi sul territorio, privilegiando le aree maggiormente interessate da problemi di sicurezza, con una loro mirata ricollocazione, in piena sintonia con le altre Forze di Polizia e sempre in armonia con gli orientamenti dei Prefetti.
In linea con tale strategia, dal 1o gennaio 2011, sono stati istituiti il Reparto Territoriale di Aprilia e cinque Stazioni (San Marzano Sul Sarno, Ponte San Nicolò, Sacrofano, Nerviano, Carugate); è recentissimo, inoltre, il provvedimento di elevazione a Tenenza della Stazione di Pioltello.
A tali provvedimenti, si aggiungono quelli del 2010, con i quali sono stati istituiti due Reparti Territoriali, due Compagnie (Spilimbergo e San Vito dei Normanni) e nove Stazioni, oltre al potenziamento delle aree del Calatino (nella Provincia di Catania) e di Manduria per fronteggiare le maggiori esigenze di controllo del territorio connesse con il rilevante flusso migratorio dai paesi del Nord Africa, anche in aderenza alle pressanti esigenze di sicurezza rappresentate dalle comunità locali.
Sono state soppresse, peraltro, la Compagnia di Trieste (sita in Via d'Istria), le Stazioni di Ariano Destro, Gonnostramatza e Palermo Porto ed è stata inoltre riconfigurata in Tenenza la Compagnia di Abbadia San Salvatore.
Tali determinazioni sono state adottate sulla base di mirate valutazioni dell'assetto territoriale dell'Arma, al fine di mantenere costantemente l'aderenza alle concrete esigenze del territorio, evitando ridondanze e duplicazioni.
Non vi è, pertanto, alcun piano di ristrutturazione che ipotizzi soppressioni di presidio nelle Regioni richiamate dall'onorevole interrogante, connesse a problematiche finanziarie riguardanti, in particolare,

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l'insufficienza di fondi per corrispondere i canoni di locazione.
Assicuro, comunque, che a premessa di ogni decisione non verranno certamente trascurati gli eventuali riflessi di carattere sociale, ovvero legati alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico nell'area interessata.
Ciò, nella consapevolezza che l'Arma dei Carabinieri rappresenta una delle istituzioni più vicine ai cittadini, nei confronti dei quali svolge la sua costante azione di prevenzione quale espressione significativa della presenza dello Stato sul territorio.

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ALLEGATO 3

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. (Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la medesima intesa prevede la copertura delle spese a carico dei programmi operativi regionali relativi all'utilizzo del Fondo Europeo per la Pesca e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, previa autorizzazione, ove necessario, della Commissione europea da acquisire secondo le procedure di cui al regolamento n. 1198/2006 del Consiglio e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
1. 1.Di Stanislao.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: l'affondamento sperimentale con le seguenti:, a titolo sperimentale, l'affondamento.
1. 2.Rugghia, Laganà Fortugno.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla quantità e sulla qualità con le seguenti: sull'eco sistema marino con particolare riguardo alla quantità e alla qualità.
2. 1.Laganà Fortugno, Rugghia.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. (C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE MILITARE DI VOLONTARI PER LA MOBILITAZIONE E DELLA RISERVA NAZIONALE QUALIFICATA DELLE FORZE ARMATE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria con l'istituzione di una nuova struttura flessibile di supporto alle Forze armate, mobilitabile essenzialmente in situazioni di emergenza sul territorio italiano, in grado di garantire uno strumento di difesa aderente alle esigenze del Paese e di assicurare un contatto più costante tra i cittadini e le medesime Forze armate;
b) riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di una specifica struttura più facilmente impiegabile a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari.

Art. 2.
(Deleghe al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare:
a) l'istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, di seguito denominato «SNM»;
b) l'istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate, di seguito denominata «RNQ»;
c) norme di coordinamento relative alla contestuale partecipazione al Servizio nazionale militare e alla riserva nazionale qualificata, con particolare riferimento allo status giuridico dei relativi appartenenti e la loro partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema. Trascorso tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso il proprio parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi relativi all'istituzione del servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Governo

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si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire al SNM il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, secondo i principi dettati dall'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) prevedere che il SNM venga costituito su base regionale e organizzato in reparti aggregati a reparti già esistenti, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa di sesso maschile e femminile;
c) attribuire ad un decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, la competenza a definire gli scaglioni di personale da reclutare nel SNM per l'anno successivo, ripartiti su base regionale, nei ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle Forze armate, degli impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione;
d) definire modalità di arruolamento su base esclusivamente regionale, previa:
1. accurata selezione psico-fisica e attitudinale degli aspiranti all'arruolamento;
2. partecipazione a un corso propedeutico di formazione da svolgere presso gli istituti di formazione militare di base e avanzata, secondo programmi definiti tenendo conto del differente grado di conoscenza militare posseduto dalle diverse categorie di soggetti che possono presentare domanda per l'arruolamento nel SNM.
e) prevedere che siano ammessi all'arruolamento nel SNM:
1. gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo;
2. coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, hanno adempiuto senza demerito ai prescritti obblighi di leva;
3. coloro che hanno prestato servizio senza demerito come volontari in ferma prefissata ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonché del libro quarto, titolo II, capo VII, sezioni I e II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
4. i cittadini italiani in possesso dei titoli richiesti dai regolamenti di ciascuna Forza armata.
f) prevedere che siano requisiti essenziali per l'arruolamento:
1. la cittadinanza italiana;
2. l'età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni;
3. l'assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i delitti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. eventuali ulteriori requisiti individuati nell'ambito dei decreti legislativi di cui al presente articolo, tenuto conto di quelli che la normativa vigente prevede per l'accesso alle singole Forze armate.
g) prevedere che:
1. il personale appartenente al SNM partecipi a cicli di addestramento tecnico-operativo a cadenza annuale, corrispondenti al reparto di appartenenza;
2. i reparti siano dislocati in centri di addestramento regionale;
3. la mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento per due volte consecutive, senza giustificato motivo, comporti la decadenza dall'arruolamento nel SNM;

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h) prevedere che:
1. il richiamo in servizio del personale appartenente al SNM possa essere disposto, per i fini di cui alla lettera a), ove si verifichino situazioni di emergenza nel territorio nazionale;
2. la comunicazione della convocazione per richiamo in servizio comporti per gli arruolati l'obbligo di presentarsi al comando da cui dipendono, nel luogo in essa indicato;
3. la convocazione debba contenere l'indicazione del periodo complessivo, della data di inizio e della ragione del richiamo medesimo;
4. la convocazione debba pervenire al personale richiamato tra il trentesimo giorno e il quarto giorno antecedente l'inizio del periodo di richiamo;
5. la mancata risposta alla convocazione senza giustificato motivo comporti la rinuncia all'arruolamento.
i) prevedere che:
1. il personale arruolato nel SNM svolga inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza;
2. siano definiti, previa fissazione di un periodo minimo di partecipazione, percorsi di carriera e meccanismi di promozione a gradi superiori;
3. il personale appartenente al SNM sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare durante i periodi di addestramento o di richiamo;
4. durante i periodi di addestramento o di richiamo il personale arruolato abbia diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ed al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.
l) prevedere:
1. agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati, nel SNM per i periodi di addestramento o richiamo;
2. agevolazioni fiscali relative all'imposta sul reddito in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione della durata dei periodi di addestramento o di richiamo;
3. che ai volontari arruolati nel SNM che sono lavoratori dipendenti sia corrisposto l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai periodi di addestramento o richiamo, prevedendo che per i dipendenti pubblici l'intero trattamento economico e previdenziale sia totalmente a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza e che, per i dipendenti di datori di lavoro privati, il trattamento sia corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti arruolati nel SNM siano posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro ai sensi della presente disposizione;
4. che ai volontari arruolati nel SNM, sia lavoratori autonomi, che privi di occupazione al momento del richiamo, sia corrisposta un'indennità, relativamente ai periodi di addestramento o richiamo, corrispondente alla retribuzione prevista per il grado militare di inquadramento.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi relativi all'istituzione ed al funzionamento della riserva nazionale qualificata delle Forze armate).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire alla RNQ il compito prioritario di sopperire a particolari esigenze

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di carattere temporaneo ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate, purché non connesse a vacanze nella dotazione organica e nei volumi organici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare stabiliti dagli articoli 798 e 799 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei ruoli e nei gradi corrispondenti a quelli del personale di cui è previsto l'impiego;
b) determinare i princìpi generali per la costituzione e l'impiego della RNQ, distribuendo il personale tra le Forze armate in ragione delle specialità e delle funzioni svolte da ciascuna di esse;
c) prevedere che l'organico della RNQ sia complementare all'organico complessivo delle Forze armate e che l'entità dell'organico sia stabilita con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tenuto conto delle esistenti dotazioni di bilancio; il medesimo decreto dovrà, altresì, individuare le specialità e le funzioni, ripartite per grado e per categoria, assegnate a ciascuna Forza armata nello svolgimento dei compiti assegnati al personale dell'istituenda riserva qualificata;
d) prevedere:
1. l'arruolamento volontario dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi nell'Esercito, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare e che siano stati posti in congedo senza demerito;
2. specifiche modalità di presentazione della domanda di arruolamento per gli ufficiali ausiliari in congedo, ufficiali di complemento; i sottufficiali collocati nella riserva, volontari collocati nella riserva e militari di truppa tenuti agli obblighi di servizio in congedo soggetti ai richiami in servizio a norma delle leggi vigenti;
3. la revisione periodica, con cadenza almeno triennale, degli elenchi degli arruolati;
4. le modalità di cancellazione dalla RNQ a richiesta o d'ufficio, il termine, non superiore a sei mesi, per l'accoglimento o il diniego della richiesta, con applicazione della regola del silenzio assenso;
5. le condizioni di iscrizione nella RNQ per i cittadini, non appartenenti alle categorie di cui al numero 1 che intendano comunque mettere a disposizione della difesa nazionale la propria professionalità e le proprie competenze;
6. l'esclusione dei soggetti aggregati ai sensi del numero 5) dallo svolgimento dei compiti di carattere militare in combattimento;
7. l'istituzione, presso il Ministero della difesa, del comitato di valutazione delle risorse della RNQ con il compito di selezionare i cittadini idonei a svolgere le attività individuate dalle autorità militari.
e) prevedere che siano requisiti essenziali per l'arruolamento:
1. la cittadinanza italiana;
2. l'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;
3. l'assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i delitti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
f) prevedere:
1. cicli annuali di addestramento e di formazione tecnico-operativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni, eventualmente suddivisibili in due fasi, ciascuna della durata di quindici giorni;
2. idonee forme di comunicazione del calendario dei cicli annuali di addestramento al personale;
3. che la mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento, salvi i casi

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di comprovato impedimento per ragioni di salute o per gravi motivi familiari, determini la sospensione per un triennio dalla partecipazione alla RNQ e, in caso di mancata partecipazione per due volte consecutive, la decadenza automatica della RNQ.
g) prevedere:
1. una durata massima per il richiamo obbligatorio non superiore a dodici mesi, prorogabili, per la medesima durata, esclusivamente nei casi di cui all'articolo 1929, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, comunque, per non oltre due anni consecutivi;
2. l'assegnazione del personale della RNQ richiamato agli enti, distaccamenti e reparti della rispettiva Forza armata di appartenenza, che al momento del richiamo necessitano di supporti organici;
3. a discrezione dei comandi, la costituzione di unità di formazione autonoma composte esclusivamente di personale della RNQ, che si affianchi all'addestramento del personale in servizio permanente dei singoli enti, distaccamenti e reparti;
4. che il personale della RNQ richiamato svolga funzioni complementari a quelle svolte dal personale in servizio permanente per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale.
h) prevedere che:
1. durante i periodi di addestramento e di richiamo, il personale iscritto nella RQN sia sottoposto alle leggi ed ai regolamenti della disciplina militare.
i) prevedere che
1. durante i periodi di addestramento e di richiamo, gli appartenenti alla RNQ abbiano diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
2. vengano riconosciuti incentivi, benefici fiscali e trattamento economico analoghi a quelli previsti per il personale arruolato nel SNM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l).

Art. 5.
(Provvedimenti attuativi).

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3 e 4, di concerto, per le parti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative:
a) allo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2;
b) alla dislocazione dei reparti del SNM in centri di addestramento regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), numero 2;
c) alla determinazione dei percorsi di carriera e delle modalità di promozione del personale della SNM, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 2;
d) alle modalità di costituzione e impiego della RNQ, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
e) alle procedure di presentazione delle domande, di iscrizione e di gestione degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), numeri 2), 3) e 4).

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera l) e 4, comma 1,

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lettera i), all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.