CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 (C. 4624 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4624 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate (nuovo testo unificato C. 3160 Schirru ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato C. 3160 Schirru ed abb., recante «Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi», che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ricordato che, in relazione al requisito dell'altezza nei pubblici concorsi, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 163 del 1993, ha evidenziato come «l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una «discriminazione indiretta» a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale»,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in via prevalente, alle materie «ordinamento sportivo» e «governo del territorio», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nonché, per quanto riguarda le disposizioni concernenti profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, alla materia «sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,
tenuto altresì conto che la Corte Costituzionale (sentenza n. 424 del 2004) ha sottolineato come non si possa dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, chiarendo che «lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione»,
evidenziato che all'articolo 2, che reca le definizioni, si evidenzia che per «complesso multifunzionale» si intende il complesso di opere che comprende l'impianto sportivo e altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture ritenute necessarie, purché congrue, ai fini dell'equilibrio economico e finanziario della costruzione e della gestione dell'impianto,
segnalata al riguardo l'opportunità di chiarire maggiormente la tipologia di impianti a cui si intende fare riferimento, valutando altresì - alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 - la possibilità di specificare, dopo le parole: «abbinati a una o più strutture» le seguenti: «anche non contigue», nonché di valutare l'opportunità di individuare il soggetto che valuta «necessario ed inscindibile» ogni altro insediamento edilizio nel «soggetto proponente»;
tenuto conto che l'articolo 3 dispone che la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture - supportata da uno studio di fattibilità - avviene su iniziativa del soggetto proponente o del

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comune, mediante intesa tra le parti e che entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma concordato in sede di Conferenza - prevedendosi in questa fase il coinvolgimento delle regioni - anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere,
ricordato, al riguardo, come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2010, h precisato come nella materia «governo del territorio» - di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni - afferisce «tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività»,
evidenziata pertanto l'esigenza, con riferimento alle competenze regionali in materia di impiantistica sportiva, di prevedere modalità atte a garantire un maggiore coinvolgimento delle regioni nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla localizzazione degli impianti,
rilevato che l'articolo 3, comma 4, prevede che se l'area interessata alla realizzazione dell'impianto è di proprietà del comune, l'autorità comunale competente può trasferire essa - o il relativo diritto di superficie -, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta,
evidenziato che la disciplina dell'assegnazione diretta, di cui al citato comma 4 dell'articolo 3, va valutata tenendo conto della disciplina comunitaria degli appalti, così come recepita dalla normativa nazionale, che individua specifiche condizioni affinché le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
considerato che l'articolo 5, comma 4, prevede la possibilità da parte del comune, nell'ambito della ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o trasformazione di essi in impianti multifunzionali, di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata,
sottolineata l'esigenza, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, di valutare l'opportunità di prevedere un più adeguato coinvolgimento delle regioni con riguardo alla ristrutturazione e trasformazione degli impianti,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 3, comma 4, appare necessario tenere conto della disciplina comunitaria degli appalti, così come recepita dalla normativa nazionale, che individua specifiche condizioni affinché le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente la tipologia di impianti a cui si intende fare riferimento nella definizione di «complesso multifunzionale», valutando altresì - alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 - l'opportunità di individuare il soggetto che considera «necessario ed inscindibile» ogni altro insediamento edilizio nel «soggetto proponente»;
b) all'articolo 3, con riferimento alle competenze in materia di impiantistica sportiva, appare opportuno prevedere modalità atte a garantire un maggiore coinvolgimento delle regioni nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla localizzazione degli impianti;
c) al medesimo articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente il soggetto chiamato a stabilire in via definitiva l'iter decisionale;

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d) all'articolo 4, si valuti la congruità della previsione di cui alla lettera e) del comma 1 che prevede quale criterio cui deve attenersi il soggetto proponente la previsione di un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo;
e) all'articolo 5, comma 4, appare opportuno definire, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, modalità che consentano un coinvolgimento più ampio delle regioni con riguardo alla ristrutturazione e trasformazione degli impianti.

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ALLEGATO 4

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (nuovo testo C. 4333 Distaso).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4333 Distaso, recante «Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921»
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
ricordato altresì che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione,
segnalata pertanto l'esigenza di valutare l'inserimento di previsioni che consentano un maggiore coinvolgimento della regione, fermo restando che la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno,
segnalata l'opportunità di prevedere un maggiore coordinamento tra quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1 - che attribuisce alla Fondazione la facoltà di decidere se ripartire la somma in più premi - con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 che, pur facendo esplicitamente salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, fa riferimento a «i vincitori del premio»,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di maggiore coinvolgimento della regione, considerato che il provvedimento incide su una materia legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

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ALLEGATO 5

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 98 ed abbinate-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»,
rilevato che:
il contenuto del provvedimento, finalizzato in via generale ad introdurre una disciplina sullo statuto giuridico delle imprese, e in particolare delle micro, piccole e medie imprese, che sia in grado di favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività d'impresa meglio della normativa vigente e così accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, è riconducibile nel suo complesso alla materia tutela della concorrenza, come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e);
con riferimento a singole disposizioni, il provvedimento attiene anche alle materie dell'ordinamento civile (lettera l), dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera g), anch'esse attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi delle predette lettere del medesimo articolo 117, comma secondo; nonché alle seguenti materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni: commercio con l'estero; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
per quanto riguarda le materie di legislazione concorrente, il provvedimento enuncia i principi fondamentali cui dovranno attenersi le regioni nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
è esplicitamente previsto che le regioni promuovano la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell'attività d'impresa;
non sussistono pertanto motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (C. 4707 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4707, approvato dal Senato, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010,
richiamata la relazione favorevole deliberata da questa Commissione sul disegno di legge C. 4621 il 28 settembre scorso,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE