CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2011
549.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03487 Marco Carra: Sul mancato pagamento delle servitù militari a proprietari di terreni limitrofi al presidio militare del comando 4o Reggimento artiglieria contraerei «Peschiera» di Mantova nel comune di Suzzara.

TESTO DELLA RISPOSTA

I dispacci di apertura di credito a favore del Sindaco di Suzzara, relativamente alle annualità 2009 e 2010 non sono stati ancora emessi, in quanto la disponibilità sul pertinente capitolo (n. 1349) non ha consentito la totale assegnazione delle somme ai Sindaci di diverse località, tra le quali anche Suzzara.
In proposito, devo specificare che, a decorrere dal 2005, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 che ha esteso alle acque marine le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il richiamato capitolo 1349 è stato oggetto di imputazione per la spesa derivante dagli indennizzi dovuti agli operatori economici per lo sgombero di specchi d'acqua interessati dalle esercitazioni militari presso i Poligoni di Capo Teulada e Capo San Lorenzo, in Sardegna.
In buona sostanza, i fondi del capitolo vengono attualmente utilizzati, oltreché per il pagamento degli indennizzi e contributi derivanti dalle servitù militari, anche per gli indennizzi dovuti agli operatori economici per lo sgombero di specchi d'acqua interessati dalle esercitazioni militari presso i citati Poligoni.
Ciò ha comportato, necessariamente, una compressione, sul capitolo 1349, delle disponibilità finanziarie necessarie per il soddisfacimento delle specifiche esigenze connesse alla corresponsione degli indennizzi e dei contributi previsti, le cui assegnazioni, ad oggi, hanno consentito di soddisfare solo parzialmente le ordinarie richieste di finanziamento.
Posso assicurare che le assegnazioni ai Sindaci dei Comuni non liquidati in precedenza, come il Comune di Suzzara, saranno quindi eseguite con immediatezza non appena gli stanziamenti lo consentiranno.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05117 Borghesi: Sulle politiche di assorbimento in servizio permanente degli ufficiali delle Forze di completamento richiamati annualmente in servizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le Forze Armate italiane sono interessate da diversi anni da un profondo processo di trasformazione e ristrutturazione di cui il sistema di reclutamento - correlato al passaggio dalla coscrizione obbligatoria al modello professionale - costituisce certamente uno degli aspetti caratterizzanti e più significativi.
La normativa vigente in materia ha definito una composizione delle Forze armate professionali basata su un nucleo di personale in servizio permanente (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) integrata da una componente in servizio a tempo determinato, composta sia da Ufficiali, i cosiddetti Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata (UAFP), sia da personale di truppa, ovvero i Volontari in Ferma Prefissata.
La scelta di prevedere una composizione mista tra personale in servizio permanente e personale con rapporto di impiego a tempo determinato, rappresenta una scelta strutturale di fondo, non equiparabile al concetto comunemente inteso di precarietà.
Pertanto, non si può che confermare - così come ribadito in risposta a precedenti analoghe interrogazioni - l'inapplicabilità alle Forze armate dell'istituto della stabilizzazione, concepito per sanare forme di precariato storico, tenuto conto che il personale militare reclutato con una ferma di durata prefissata, a qualsiasi categoria esso appartenga, non può essere considerato un «precario» alla stessa stregua di altro personale titolare, ad esempio, di diverse tipologie di contratto privatistico.
Infatti, le ferme a termine di breve periodo contratte dal personale militare volontario attengono a un regime normalizzato per legge, nel quale la temporaneità è strutturale e riconosciuta per legge in quanto funzionale alle peculiari esigenze istituzionali della Difesa.
Conseguentemente anche per il personale delle Forze di completamento non è corretto parlare di precarietà e, pertanto, invocare l'applicazione dell'istituto della stabilizzazione.
Non bisogna dimenticare, infatti, che, sebbene tale personale sia tratto da Ufficiali di complemento o in ferma prefissata, si tratta di Ufficiali ai quali le Forze Armate comunque fanno ricorso per periodi di tempo limitati e variabili in relazione alle specifiche e mirate esigenze da soddisfare connesse alla carenza di professionalità tecniche (articolo 937 decreto legislativo 66/2010 - «Codice dell'ordinamento militare»).
È previsto, in effetti, che tali Ufficiali possano essere richiamati, a domanda, ed essere ammessi a una ferma non superiore a un anno e rinnovabile, sempre a domanda, per non più di una volta (articolo 987 decreto legislativo 66/2010).
Inoltre, occorre tenere presente che la normativa prevede opportunamente la conservazione del posto di lavoro per coloro i quali vengono richiamati nelle Forze di completamento (articolo 678 decreto legislativo 66/2010).
In tale quadro, l'ipotesi di innalzamento dei limiti di età negli attuali concorsi per l'accesso del predetto personale

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nei ruoli del servizio permanente, risulta una misura inopportuna e di assai difficile praticabilità, in relazione alle rilevanti ripercussioni che ne conseguirebbero, proprio in ragione dell'attuale architettura dei predetti ruoli, basata su età di immissione messe a calcolo delle piramidi organiche.
Una simile previsione risulterebbe evidentemente incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell'attività di reclutamento dell'Amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e variegate esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare nell'ambito delle missioni internazionali di pace all'estero, deve contare sulla ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un'adeguata capacità psico-fisica-attitudinale.
Non trascurabile, infine, il fatto che l'eventuale immissione sic et simpliciter nel servizio permanente degli Ufficiali in parola risulterebbe antieconomica, giacché influirebbe negativamente sulle dinamiche dei reclutamenti ordinari, con inevitabile incidenza sia sulla corretta ed equilibrata alimentazione dei Ruoli degli ufficiali, sia sulle loro progressioni di carriera.
Ciò tenuto conto che l'attuale Modello Professionale è fondato, sostanzialmente, su un sistema perfettamente calibrato di bacini comunicanti e autocompensanti, in cui ad un incremento del personale di una categoria deve corrispondere (per ragioni di organico fissato per legge e di fondi all'uopo destinati) necessariamente un decremento di un'altra categoria.
Peraltro, laddove si consentisse, come auspicato dall'onorevole interrogante, alla richiamata fattispecie di personale un ingresso in ruolo in età troppo avanzata, lo stesso personale subirebbe rilevanti penalizzazioni, non soltanto sotto il profilo dello sviluppo di carriera, ma anche per quanto concerne il conseguimento dei correlati istituti economici.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (Atto n. 404).

PROPOSTA DI RILIEVI DELIBERATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione difesa,
esaminato lo schema decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
premesso che:
le modifiche e le integrazioni al codice dell'ordinamento militare sono apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che autorizza l'adozione di disposizioni di riassetto, integrative e correttive dei testi legislativi precedentemente emanati ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 14, tra i quali rientra il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, con cui è stato emanato il codice dell'ordinamento militare;
l'esercizio del potere legislativo delegato di tipo integrativo e correttivo può esplicarsi esclusivamente nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi che regolano l'esercizio della delega in via principale, con lo specifico obiettivo di: eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti mediante il loro coordinamento formale e sostanziale, recepire il cosiddetto ius superveniens che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice;
essendo dunque lo schema in esame uno strumento inidoneo ad apportare modifiche sostanziali alla disciplina, ove non giustificate da esigenze di coordinamento normativo, non appare possibile alcuna modifica della disposizione di legge originaria che definisce la natura giuridica del decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 286, e dell'articolo 306, comma 2, nella parte che riguarda i soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio;
sembrano invece ricondursi pienamente alla necessità di eliminare taluni errori occorsi in sede di compilazione del codice la gran parte delle proposte di modifica, ed in particolare quelle volte a ripristinare l'originaria formulazione della norma confluita nel codice, quali ad esempio:
a) l'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 17, comma 1 del codice, relativo al servizio di assistenza spirituale, al fine di ripristinare l'originale formulazione dell'articolo 1 della legge n. 512 del 1961;
b) l'articolo 5, comma 1, lettera a) che modifica il comma 2 dell'articolo 1533 al fine di assimilare al rango di generale di corpo d'armata l'Ordinario militare, come originariamente contemplato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 512 del 1961 e successivamente riaffermato nelle successive modifiche legislative in ragione della peculiarità di tale figura;
preso atto che:
l'articolo 2268 del codice aveva abrogato il decreto legislativo n. 43 del

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1948, concernente il delitto di associazioni di carattere militare con scopipolitici, e che tale abrogazione - attualmente sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale e su cui il Governo ha già manifestato la volontà di assumere le determinazioni conseguenti al relativo esito - è adesso superata dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera aaaa), che reintroduce nell'ordinamento giuridico, inserendolo nell'articolo 1475-bis del codice, il suddetto delitto con la medesima formulazione originaria;
da un punto di vista sistematico la fattispecie in esame sembrerebbe, comunque, trovare una migliore collocazione fuori dal codice dell'ordinamento militare trattandosi di un reato qualificabile come «reato comune» che, come tale, può essere commesso da chiunque; inoltre, la riproposizione delle disposizioni nella loro formulazione originaria andrebbe quantomeno aggiornata alla luce della espunzione dal nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'arresto preventivo;
lo schema di decreto correttivo lascia tuttavia insoluta la problematica di una disciplina uniforme concernente la ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa per ragioni di servizio;
ricordato che:
il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha invitato l'Esecutivo a valutare - al fine di superare dubbi interpretativi in ordine alla eventuale reviviscenza delle norme precedentemente abrogate ed ora richiamate in vita - «se le abrogazioni di abrogazioni disposte con la riformulazione dell'articolo 2268 non destino perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina», precisando ulteriormente che «ove l'abrogazione dell'abrogazione riguardi testi normativi non recepiti dal codice (c.d. abrogazione secca) sarebbe preferibile riformularli per esteso»;
tale esigenza andrebbe comunque circoscritta ai soli casi in cui ciò sia possibile, tenuto anche conto della clausola generale di cui all'articolo 2186, comma 1 del codice secondo cui, in ogni caso, le posizioni giuridiche individuali risultano comunque tutelate («sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente; le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore»);
rilevato infine che
all'articolo 1, comma 1, lettera c), si è provveduto a colmare il vuoto normativo riferito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici determinatosi a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, su cui anche la Commissione Difesa aveva espresso l'auspicio di uno specifico intervento legislativo, senza tuttavia tenere in adeguata considerazione che l'attività di «brillamento» può essere effettuata soltanto in determinate condizioni;
la tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, ha previsto la soppressione del Comando operativo delle forze aeree ed il contestuale trasferimento dei relativi compiti al Comando della Squadra aerea con conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale; pur tuttavia, l'articolo 143 del codice, concernente la disciplina del Comando operativo delle Forze aeree, non risulta aggiornato alle intervenute modifiche legislative;
la proposta di modifica operata dalla lettera hh) dell'articolo 4, comma 1 volta a novellare l'articolo 918, comma 1 e alinea del codice, al fine di specificare la natura precauzionale della sospensione ivi prevista, nell'intento di perfezionare il recepimento della fonte originaria (articolo

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29 della legge n. 113 del 1954) attribuisce erroneamente carattere precauzionale a tutte le fattispecie di revoca della sospensione ivi previste, mentre l'ipotesi di sospensione contemplata dalla lettera d) di tale norma non riveste carattere precauzionale;
la disposizione di cui alla lettera iii) dell'articolo 4, comma 1, volta a novellare l'articolo 1359 del codice al fine di precisare il carattere esclusivamente verbale del richiamo potrebbe suscitare taluni dubbi interpretativi in quanto non risultano conseguentemente modificate quelle disposizioni che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della misura disciplinare del rimprovero e del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare:
la disposizione di cui alla lettera qqq) dell'articolo 4, comma 1, volta a novellare l'articolo 1389, comma 1, lettere a) e b) del codice, non sembra riconducibile ai criteri di semplificazione normativa in quanto, in primo luogo, non è riconducibile alla citata finalità la scelta di eliminare il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina, che si è pronunciata sulla non applicabilità della sanzione disciplinare della «perdita di grado per rimozione», deve concludere il giudizio di riesame richiesto dal Ministro della difesa; in secondo luogo, la possibilità che sia la stessa Commissione di disciplina, già pronunciatasi sulla meritevolezza alla conservazione del grado, a svolgere il giudizio di rinvio, non appare ragionevole in quanto non sembra che la richiesta di riesame debba basarsi su fatti nuovi e diversi rispetto a quelli sui quali si è già pronunciata la medesima Commissione;
la norma che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza la facoltà di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni è attualmente recata dall'articolo 2133 del codice, senza che sia però stata esplicitamente abrogato l'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009; al riguardo, non essendo stata adottata alcuna disciplina attuativa specifica, per ragioni di omogeneità di materia e semplificazione normativa, potrebbe valutarsi l'esigenza di una esplicita modifica dell'articolo 2133 del codice, che consenta di applicare anche a tale Corpo la normativa in materia già vigente per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri (articoli da 569 a 574 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto, con i seguenti rilievi:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), che integra l'articolo 22 del codice in merito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare, al comma c-bis, punto 5), che l'attività di brillamento va svolta solo quando ne ricorrano le condizioni;
b) appare opportuno, per le ragioni espresse in premessa, coordinare l'articolo 143 del codice in tema di Comando operativo delle forze aeree, con quanto stabilito dalla tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera i), ove si interviene sulla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi, introducendo nell'articolo 286 il comma 3-bis, dovrebbe armonizzarsi quest'ultimo con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011);

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d) all'articolo 4, comma 1 lettera hh), per le ragioni espresse in premessa, appare necessario eliminare il riferimento alla natura precauzionale della sospensione inserito nella rubrica dell'articolo 918 del codice;
e) all'articolo 4, comma 1, lettera iii), dovrebbe coordinarsi la correzione dell'articolo 1359, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, nei termini indicati in premessa, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo;
f) all'articolo 4, comma 1, lettera qqq), che novella l'articolo 1389 del codice, appare necessario, per le ragioni indicate in premessa, mantenere il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina, deve concludere il giudizio di riesame e mantenere l'attuale previsione in base alla quale il giudizio di rinvio deve essere svolto da una diversa commissione disciplinare rispetto a quella che già si è espressa in senso favorevole al mantenimento del grado;
g) appare inoltre opportuno intervenire sull'articolo 2133 del codice al fine di prevedere l'estensione al Corpo della guardia di finanza delle norme regolamentari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale - ed esplicita - abrogazione dell'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. (C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo forestale dello Stato e nel Corpo di polizia penitenziaria è richiesta, senza distinzione di sesso, una statura non inferiore a metri 1,61».

Conseguentemente, aggiungere i seguenti:

«Art. 2.

Per particolari e motivate esigenze di natura operativa ovvero funzionale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, sono autorizzate a definire, con specifici regolamenti interni, limiti di altezza massimi fermo restando il rispetto del limite minimo di statura indicato nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Con l'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 705 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ogni altra disposizione normativa in materia di limiti e misure di altezza per l'ammissione di personale nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, in contrasto con quelle riportate negli articoli 1 e 2 è da considerarsi abrogata e sostituita dalle disposizioni della presente legge».
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