CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2011
545.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate (C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.
(Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate).

1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:
«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

2. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 2 sono determinati, in conformità ai parametri stabiliti ai sensi del comma 2, i requisiti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato e sono conseguentemente conseguente abrogati gli articoli 3, 4, e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011» (C. 4623 Governo);
rilevato che il citato disegno di legge non reca parti di specifico interesse della Commissione;
segnalato che la relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge, nell'indicare le direttive da attuare in via amministrativa, menziona la direttiva n. 2010/80/UE, che modifica la direttiva 2009/43/CE relativamente alla parte concernente l'elenco di prodotti per la difesa;
considerato che negli ultimi anni si sono realizzate a livello europeo diverse iniziative di carattere normativo che richiedono un parziale adeguamento ai principi comunitari della normativa nazionale riguardante le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa anche al fine di assicurare al mondo imprenditoriale ed industriale che opera nel settore della difesa, composto tra l'altro da molte piccole imprese, un quadro normativo certo che consente di operare in maniera trasparente in un mercato altamente competitivo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
in coerenza con la relazione predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 11 del 2005, si abbia cura di non inserire nel sistema delle fonti primarie l'allegato della direttiva 2009/43/CE, in sede di recepimento di quest'ultima, così da consentirne l'aggiornamento in via amministrativa con i contenuti della successiva direttiva 2010/80/Ce di cui in premessa.

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ALLEGATO 3

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010. (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminata, per la parte di propria competenza, la «Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010» (Doc. LXXXVII, n. 4);
rilevato positivamente che tale documento espone un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2010, in cui emerge un sempre maggiore impegno profuso dall'Unione europea per la sicurezza internazionale attraverso missioni internazionali civili e militari nonché attraverso iniziative per sviluppare le capacità militari della difesa europea;
preso atto del ruolo determinante assunto dal nostro Paese sia nella costituzione e nella gestione della nuova Direzione per la pianificazione e gestione delle crisi, sia nell'ambito della cooperazione tra l'unione europea e la Nato e l'Unione africana,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.