CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di interporti aggiungere le seguenti: e piattaforme logistiche territoriali; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: definisce fino a: dell'Unione europea.
1. 1.Garofalo.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), premettere le seguenti parole: migliorare e.
1. 2.Garofalo.
(Approvato)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: i limiti del trasporto aggiungere le seguenti: ferroviario tradizionale e.
1. 3.Garofalo.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: servizi integrati fino a: l'intermodalità con le seguenti: servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare la logistica.
1. 4.Garofalo.
(Approvato)

All'emendamento 1.100 (nuova formulazione) Garofalo alla parte consequenziale di modifica all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: operanti sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: e degli interporti.
0. 1. 100. 3.Il Relatore.
(Approvato)

All'emendamento 1.100 (nuova formulazione) Garofalo alla parte consequenziale di modifica all'articolo 2, al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
0. 1. 100. 4.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
c) per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;
d) per Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, l'organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge su ciascuna piattaforma logistica territoriale le funzioni di cui all'articolo 3-bis.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. In coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica, la Consulta

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generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.
4. Con il decreto di cui al comma 2 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui al medesimo comma 2, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:
a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera CIPE del 7 aprile 1993;
b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 5.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis. (Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica). 1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci;
b) promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma logistica territoriale;
c) valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.

2. Il Presidente del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica è il Presidente, o suo delegato, di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica.

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3. Con regolamento ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definiti la composizione, l'organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica.
4. L'onere derivante dal funzionamento del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica di cui al presente articolo è a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all'articolo 4-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 4-bis (Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali). 1. In conformità alle attività di pianificazione e programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, individua, i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
2. Il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provvede ad inserire i progetti di cui al comma 1 nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale di cui all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, sono utilizzate, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, le risorse previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i parametri urbanistico - edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture.
2. Fatte salve le competenze delle Regioni, per gli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, inseriti nei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, ai fini di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
1. 100. (ulteriore nuova formulazione) Garofalo.
(Approvato)

ART. 3.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti territoriali:
a) disponibilità di territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla Decisione

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n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, deve altresì prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
c) un servizio doganale;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate rispettivamente alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 4 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere i commi 7 e 8.
3. 100.Garofalo.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 2, dopo le parole: fine di lucro. aggiungere le seguenti: In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di stato e dal codice dei contratti pubblici.
4. 1.Garofalo.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di rifiuti aggiungere le seguenti: e trasporto delle merci pericolose.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: di trasporto fino a: tali attività con le seguenti: di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: (Gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).
5. 1.Garofalo.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4623 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011»;

premesso che:

tra le direttive i cui schemi di attuazione devono essere sottoposti al parere parlamentare ve ne sono due di competenza della IX Commissione,
la prima, ossia la direttiva 2010/40/UE, in materia di trasporti intelligenti, da recepire entro il 27 febbraio 2012, istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'ambito dell'Unione europea, mediante azioni specifiche all'interno di settori prioritari, illustrati all'interno della direttiva stessa;
la seconda, ossia la direttiva 2010/65/UE, in materia di trasporto marittimo, da recepire entro il 19 maggio 2012, è diretta alla semplificazione e all'armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione;
nell'ambito delle direttive da attuare in via amministrativa, ve ne sono alcune di competenza della IX Commissione, vale a dire la direttiva 2010/47/UE, in materia di controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, la direttiva 2010/48/UE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore, la direttiva 2010/62/UE relativa all'Omologazione dei trattori agricoli o forestali e la direttiva 2010/68/UE, in materia di equipaggiamento marittimo;
valutate positivamente le citate direttive,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminata Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4),

premesso che:

la relazione in oggetto fornisce un quadro complessivo delle numerose iniziative assunte dal Governo nel corso dell'anno 2010 nell'ambito delle politiche europee;
per quanto riguarda il settore dei trasporti terrestri, viene ricordata l'adozione della direttiva sui trasporti intelligenti nonché l'esame in seno al Consiglio competitività di alcune proposte di regolamento, fra le quali quella relativa alla omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
per quanto concerne il trasporto marittimo, il Governo, nell'ambito del Gruppo Competitività e Crescita, ha seguìto l'evoluzione della crisi della cantieristica navale, evidenziando le linee di azione elaborate per un rilancio del settore, mediante il sostegno alle innovazioni tecnologiche, le agevolazioni per l'acceso al credito, con il coinvolgimento della BEI, la promozione dell'innovazione e il sostegno alla concorrenza nell'Unione;
con riferimento al trasporto aereo, nel quadro della proposta di riforma del Cielo unico europeo, già presentata nel 2009, in relazione al tema della capacità aeroportuale, il Governo ha partecipato ad una serie di incontri promossi dalla Commissione per verificare le possibilità di revisione della normativa in materia di assegnazione di slot aeroportuali;
con riguardo alle politiche per la Società dell'informazione, il Governo ha partecipato al dibattito concernente l'Agenda digitale europea, il cui obiettivo è quello di azzerare il digital divide entro il 2013, garantendo una connessione di almeno 2 megabit al secondo a tutti i cittadini;
in tema di spettro radio, inoltre, il Governo ha dato seguito al programma europeo, finalizzato all'apertura della banda 800 Mhz ai servizi di comunicazione elettronica;
con riguardo alla telefonia mobile, inoltre, l'Italia ha partecipato al dibattito in seno al Consiglio, concernente il rinnovo delle regole per le tariffe del roaming internazionale;
il Governo, infine, ha seguìto le attività concernenti lo sviluppo dell'Agenzia per la sicurezza delle reti (ENISA), con particolare riguardo al rafforzamento dell'Agenzia quale centro per la promozione della cooperazione fra Stati, per lo sviluppo delle tecnologie finalizzate alla sicurezza, nonché quale sostenitore della privacy, della stabilità e della sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.