CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 ottobre 2011
543.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4-bis).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni);
esaminata, per i profili di competenza, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4-bis);
tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 in merito ai contenuti propri della nota di aggiornamento al DEF;
preso atto che nella Nota si evidenzia come le previsioni di crescita dell'economia italiana risentano negativamente dell'andamento della congiuntura economica internazionale;
preso altresì atto che la variazione in senso negativo delle previsioni di crescita dell'economia italiana, seppur inferiore e meno impattante rispetto ad altri Paesi, rende sempre più necessario arrivare ad un pieno completamento della manovra 2012-2014, così come peraltro nei propositi del Governo, che intende presentare al Parlamento come disegni di legge collegati alla prossima manovra finanziaria i provvedimenti in materia di infrastrutture, liberalizzazioni e privatizzazioni,
ricordato che nella Nota di aggiornamento si sottolinea come con la recente manovra economica siano state varate importanti misure per innalzare il potenziale di crescita dell'economia, tra cui gli incentivi, attraverso il Fondo Infrastrutture, per la dismissione delle partecipazioni degli enti locali nelle società che erogano servizi pubblici, i provvedimenti a favore di un ammodernamento della normativa in materia di società pubbliche e società in house e ulteriori disposizioni per la semplificazione amministrativa, la liberalizzazione e la riduzione della burocrazia, a beneficio delle imprese, soprattutto di quelle di medie e piccole dimensioni,
considerato come all'interno delle due manovre finanziarie approvate negli ultimi mesi dal Governo e richieste con forza dalle istituzioni europee siano contenute specifiche disposizioni a favore degli enti locali che, adottando una corretta gestione delle risorse pubbliche e sulla base del principio di virtuosità, introdotto all'interno delle manovre stesse, risultano più efficienti di altri: questi vengono infatti sgravati, già dal 2012, dai vincoli del Patto di Stabilità;
evidenziato che le disposizioni sopra citate, congiuntamente ad altre misure introdotte dall'Esecutivo all'interno delle manovre finanziarie, produrranno certamente sia una maggiore stabilità dei conti pubblici, il cui riordino appare sempre più come passaggio cruciale per il risanamento delle finanze dello Stato, sia un miglioramento dei principali indicatori della sostenibilità delle finanze del paese,
tenuto conto che un miglioramento significativo dei saldi dei conti della Pubblica Amministrazione si potrebbe ottenere anche attraverso il contrasto al fenomeno della eccedenza di personale delle pubbliche amministrazioni, peraltro già previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001: fenomeno che, oltre a generare una inefficienza nel sistema produttivo e nel servizio

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al cittadino, crea un costo aggiuntivo ai danni delle finanze pubbliche;
precisato che, come emerso dalla recente crisi del debito greco, il riordino dei conti pubblici rappresenta un passaggio obbligatorio per le economie nazionali per poter iniziare un percorso di crescita sostenibile ed efficace e che, in tale contesto, l'inserimento nella Costituzione del pareggio di bilancio, rappresenta un punto di estrema importanza e valenza,
tenuto conto a tal proposito che nella Nota di aggiornamento si evidenzia come il Governo abbia iniziato il processo di revisione costituzionale per l'inserimento della regola di pareggio di bilancio nella Costituzione e che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei deputati hanno avviato l'esame in sede referente del relativo disegno di legge costituzionale del Governo (C. 4205 cost. e abbinate) il 5 ottobre 2011,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).

PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;
b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;
c) all'articolo 71:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;
2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse

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devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista;»;
b) all'articolo 30, comma primo, lettera e), dopo le parole «cancellando gli ultimi nomi» sono aggiunte le seguenti «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 33, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista;»;
d) all'articolo 33, comma primo, lettera e), dopo le parole «cancellando gli ultimi nomi» sono aggiunte le seguenti «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«In ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da

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comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista.».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi,».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso».