CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 settembre 2011
540.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare».
4. 100. (Nuova formulazione dell'emendamento 3.19) Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.
(Approvato).

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

1. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 13 agosto 2010, n. 136, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

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h) autotrasporto conto terzi;
i) guardiania dei cantieri.

2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, è oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.».
5. 10.Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale, nonché"».
5. 02. (Nuova formulazione) del Relatore per la II Commissione.
(Approvato).