CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2011
539.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03834 Mattesini: Organico della Questura di Arezzo

TESTO DELLA RISPOSTA

La situazione della sicurezza pubblica ad Arezzo è alla costante attenzione del Ministero dell'interno. Già il 28 ottobre 2010, nel corso di alcuni avvicendamenti di personale della Polizia di Stato, sono stati assegnati alla Questura di Arezzo e ai Commissariati di Montevarchi e San Sepolcro cinque unità. Inoltre, con decorrenza 1o dicembre 2010, un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato è stato assegnato quale nuovo Dirigente della Squadra Mobile.
Le risorse effettivamente disponibili alla data del 1o settembre 2011 sono pari a 231 uomini appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato (con una carenza di appena 6 unità rispetto alla previsione di organico). Ad essi si aggiungono 23 operatori appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici che contribuiscono ad assicurare la funzionalità degli uffici di Polizia.
La carenza nei ruoli degli assistenti e agenti è sostanzialmente compensata dal maggior numero degli ispettori.
Dal quadro appena descritto non emergono, al momento, in ambito provinciale e con riferimento alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, problemi così forti da richiedere un'integrazione delle unità della Polizia di Stato.
I dati relativi all'andamento della delittuosità sul territorio evidenziano un andamento positivo.
Nei primi sette mesi del 2011, il totale dei delitti ha registrato una flessione dell'8,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010.
Analogo impulso ha avuto l'azione di contrasto ad ogni forma di illegalità, che ha consentito, sempre nei primi sette mesi di quest'anno, l'arresto di 459 persone e la denuncia in stato di libertà di 2.972.
La sicurezza pubblica nella provincia aretina viene garantita anche dal presidio dell'Arma dei Carabinieri costituito da 495 unità a cui si aggiungono 174 militari della Guardia di Finanza, che, anche se con prevalenti compiti di polizia economica e finanziaria, concorrono nei piani coordinati di controllo del territorio.

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ALLEGATO 2

5-04223 Fiano: Stato della riserva di munizioni della Polizia di Stato

TESTO DELLA RISPOSTA

Attualmente la Polizia di Stato ha in dotazione due diversi tipi di munizionamento calibro 9x19: il primo «da esercitazione a corta gittata», con caratteristiche tecniche per un impiego esclusivamente addestrativo e il secondo «NATO Parabellum Standard», ordinariamente in dotazione al personale per i servizi di istituto.
Le cartucce calibro 9x19 «da esercitazione a corta gittata» sono state acquistate dalla ditta Sellier & Bellot, avente sede nella Repubblica Ceca, con procedura di aggiudicazione dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, valutata da una Commissione di gara, che si è avvalsa dell'attività di specialisti e di strutture dell'Esercito.
In particolare, una prima fornitura di 10.000.000 cartucce è stata aggiudicata nel 2008 mediante procedura negoziata, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, dopo l'espletamento, con esito negativo, di una licitazione privata campionata. Ad entrambi i procedimenti di gara hanno partecipato sia la ditta citata Sellier & Bellot, sia la S.p.a. Fiocchi.
Una seconda fornitura di 6.000.000 cartucce è stata aggiudicata nel 2010 mediante gara europea con procedura ristretta, alla quale hanno partecipato le medesime ditte.
Le cartucce calibro 9x19 «NATO Parabellum Standard», invece, sono state acquistate, sempre dalla ditta Sellier & Bellot, mediante gare europee con procedura di aggiudicazione al prezzo più basso, previo superamento delle prove previste da un capitolato tecnico - denominato STANAG NATO 4090 - adottato da tutti i Paesi membri della NATO. I relativi contratti sono stati stipulati nel 2007 e nel 2009, rispettivamente per 7.500.000 e 7.680.000 cartucce.
La scelta di utilizzare, per quest'ultima fornitura, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è riconducibile all'esistenza, in tal caso, di un rigido capitolato tecnico, al quale i concorrenti dovevano tassativamente conformarsi.
Per tutte le forniture, il collaudo è stato positivamente effettuato da un'apposita Commissione.
Per quanto riguarda gli inconvenienti lamentati, accaduti durante l'attività di addestramento del personale della Polizia di Stato, sono state programmate le prove necessarie ad accertare se tali inconvenienti siano ascrivibili alle stesse munizioni ovvero a difetti delle armi impiegate.
Dalle prime verifiche effettuate dal Ministero della Difesa, non sono emerse risposte univoche.
Successive prove balistiche svolte in un poligono militare hanno evidenziato che le cartucce calibro 9x19 «da esercitazione a corta gittata» rientrano tutte nei parametri prestazionali previsti per questa tipologia di munizione.
In seguito a tali verifiche tecniche, nello scorso mese di luglio è stata revocata la sospensione dell'utilizzo di circa 1.800.000 cartucce della stessa tipologia conservate presso i magazzini di servizio degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato.
Per quanto riguarda, invece, le cartucce 9x19 «NATO Parabellum» gli accertamenti finora disposti hanno mostrato che

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alcuni dei lotti acquistati non rientrano nei previsti parametri di sicurezza e quindi non sono stati più utilizzati.
Ciò nonostante, l'attività di formazione e di addestramento del personale non ha subito interruzione.
Infatti, le esigenze degli uffici a rischio di esaurimento delle scorte sono state soddisfatte mediante l'assegnazione di ulteriori aliquote di munizionamento, provenienti da altre forniture.
Per quando riguarda, poi, la giacenza attuale, quale scorta nazionale a disposizione per l'addestramento, la stessa è di circa 97.000 cartucce calibro 9x19 «NATO Parabellum Standard» e di circa 170.000 cartucce calibro 9x19 «da esercitazione a corta gittata», oltre alle disponibilità di ciascun organismo della Polizia di Stato.
Nella programmazione ordinaria per l'anno 2011, tramite gara pubblica in ambito UE/WTO, è prevista la fornitura di complessivi 4.000.000 di cartucce 9x19 «NATO Parabellum Standard» di cui 800.000 prive di metalli pesanti negli inneschi e di vapori di piombo, nonché un ulteriore acquisto di 900.000 cartucce calibro 9x19 «da esercitazione a corta gittata», nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

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ALLEGATO 3

5-04381 Fiano: Gestione dell'ordine pubblico durante una manifestazione a Roma

TESTO DELLA RISPOSTA

Sui disordini verificatisi a Roma il 14 dicembre è ancora in corso un'attività di indagine che ha permesso alla DIGOS di denunciare all'Autorità giudiziaria diversi soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti illeciti commessi nella circostanza.
L'episodio ha già costituito oggetto di informative del Ministro dell'interno nell'Aula del Senato il 17 dicembre 2010 e nell'Aula della Camera dei deputati il 23 dicembre.
Gli operatori delle forze di polizia hanno agito con un senso di responsabilità e di legalità esemplare a tutela delle istituzioni.
Nel corso degli scontri - dove è rimasto ferito un dirigente della Polizia di Stato - non sono state usate armi da fuoco, ma esclusivamente lacrimogeni. La ricostruzione fotografica pubblicata da un quotidiano, pertanto, è risultata infondata. Le fotografie mostrano una fiammata proveniente dallo sbarramento delle forze di polizia e sono così commentate nell'articolo: «La fiammata che immortaliamo non lascerebbe dubbi sulla traiettoria del proiettile ad altezza d'uomo».
La ricostruzione non risulta fondata, in quanto la fotografia verosimilmente ha raffigurato l'esplosione di un lacrimogeno - nella circostanza ne sono stati esplosi dieci - senza escludere la possibilità che sia stato ripreso uno dei tanti artifizi pirotecnici lanciati verso i contingenti dei Carabinieri, schierati alle dipendenze di un funzionario direttivo della Polizia di Stato, rimasto ferito in quel frangente, e di un dirigente al comando degli sbarramenti delle vie di accesso a Palazzo Grazioli.
Gli accertamenti paralleli svolti dal Questore di Roma e dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri hanno escluso l'esplosione di colpi di arma da fuoco, evidenziando che, nella circostanza, era invece stato necessario esplodere dei lacrimogeni.
È stato altresì visionato un breve filmato di fonte giornalistica - che non è quello da cui sono state estrapolate le foto pubblicate da «Liberazione», ma riprende la stessa circostanza da diversa angolazione - in cui si ode distintamente una detonazione e si vede del fumo che si alza da sopra gli scudi impugnati da militari dell'Arma, posizionati dietro i mezzi dello sbarramento. Sia la detonazione che lo sbuffo di fumo ripresi sono tipici dell'esplosione di un lacrimogeno ed il fumo emesso non è compatibile con l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco proveniente da pistola in dotazione.
Da un monitoraggio della rete, non sono stati reperiti filmati che documentino l'uso di armi da fuoco né, in particolare, quello da cui sono state estrapolate le immagini pubblicate da «Liberazione». Anche nelle riprese effettuate da personale della Polizia scientifica non si rileva traccia dell'uso improprio di armi da fuoco.

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ALLEGATO 4

5-04525 Siragusa: Revoca della tutela al segretario della CGIL di Polizzi e delle Alte Madonie

TESTO DELLA RISPOSTA

A seguito della ricezione da parte del Segretario della CGIL di Polizzi e delle Alte Madonie, signor Vincenzo Liarda, di missive anonime dal contenuto intimidatorio, è stato istituito, nel mese di aprile 2010, un servizio di tutela a protezione del medesimo.
L'adozione di tale misura va ricondotta all'impegno profuso dal Liarda nell'attività di sensibilizzazione per la definitiva assegnazione a finalità sociali del «feudo Verbumcaudo», complesso immobiliare sito nel territorio del Comune di Polizzi Generosa, confiscato ai noti boss mafiosi Michele e Salvatore Greco.
II 7 marzo 2011, nel quadro della revisione periodica delle misure tutorie adottate nei confronti di personalità politico-istituzionali residenti nella provincia di Palermo, il Comitato interforze, proprio con riguardo alla situazione del fondo confiscato, ha valutato la nuova situazione venutasi a creare con il subentro dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nella gestione dei compendio immobiliare. La gestione a livello centrale del fondo confiscato ha determinato, ad avviso del Comitato, un affievolimento non solo della visibilità mediatica del dirigente sindacale, ma soprattutto della sua potenziale esposizione a situazioni di rischio di tipo ambientale riconducibili al contesto territoriale di riferimento. Si è rilevato, pertanto, un sostanziale allentamento delle tensioni connesse alla vicenda del «feudo Verbumcaudo».
La conseguente attenuazione delle esigenze di cautela che avevano giustificato l'istituzione della misura tutoria ravvicinata ha fatto sì che il Comitato ne prospettasse la revoca, mantenendo comunque attivi i servizi di vigilanza territoriale, ritenuti adeguati alle esigenze di sicurezza personale del Liarda.
In conformità al parere espresso dal Comitato, il Prefetto di Palermo ha proposto la revoca della misura di protezione personale, accolta dall'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (UCIS), in data 11 marzo 2011, restando attivate, nei confronti dell'interessato, soltanto misure di vigilanza.
Il Ministero dell'interno continua a seguire con particolare attenzione, tramite le Forze di Polizia e l'Ufficio Provinciale per la Sicurezza Personale, la posizione del Liarda, monitorando ogni episodio che possa giustificare ulteriori rinforzi del dispositivo in atto.
Le misure di protezione personale, d'altra parte, sono dispositivi continuamente rivisti, nel senso tanto del rafforzamento quando della riduzione della protezione, e richiedono un impiego consistente di risorse umane sul territorio nazionale.

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ALLEGATO 5

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (C. 4621 Governo, approvato dal Senato)

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4621, approvato dal Senato, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 6

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011 (C. 4622 Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4622, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011;
viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 7

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici (Testo unificato C. 225 Mazzocchi e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini, recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici», come risultante dagli emendamenti approvati,
premesso che:
il testo unificato è riconducibile in via prevalente alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
alcune disposizioni del testo appaiono inoltre riconducibili alle materie «commercio con l'estero», oggetto di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e «commercio», che rientra tra le materie attribuite alla competenza residuale delle regioni, di cui all'articolo 117, comma quarto,
l'articolo 8-bis, comma 2, in particolare, dispone che le regioni provvedano alla stampa di un vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici,
la suddetta disposizione appare riconducibile, almeno sotto il profilo delle finalità, alla materia della tutela della concorrenza, ma incide altresì sulla materia del commercio,
appare pertanto opportuno, in relazione ad una disciplina che attiene anche a materie di competenza esclusiva regionale, che la Commissione di merito valuti la possibilità di prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni che non si sostanzi in un obbligo specifico a carico delle stesse, ma piuttosto in una facoltà o, comunque, una disciplina che lasci alle regioni un maggiore margine di discrezionalità della definizione delle modalità per assicurare la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici,
l'articolo 8-bis, comma 3, dispone, a sua volta, che le regioni possono promuovere corsi di qualificazione per i soggetti che operano nel mercato gemmologico,
la disciplina di cui al citato comma 3 è riconducibile alla materia della formazione professionale, attribuita alla competenza residuale delle regioni e, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 50 del 2005), «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale»,
preso peraltro atto che il suddetto comma 3 si limita a prevedere una facoltà per le regioni in merito alla promozione dei corsi, la cui definizione organizzazione è in ogni caso rimessa alle regioni,
l'articolo 10 demanda ad un collegio arbitrale la definizione delle controversie sul contenuto della dichiarazione

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rilasciata dal venditore, in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti,
la disposizione di cui all'articolo 10 non specifica, tuttavia, la natura dell'arbitrato, limitandosi a rinviare ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di operato dello stesso e, soprattutto, non specifica che si tratta di una modalità facoltativa per la risoluzione delle controversie in questione,
la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 127 del 1977, ha osservato che, poiché la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'articolo 24, comma primo, della Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'articolo 102, comma primo, della Costituzione [...], sicché la «fonte» dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa»,
è necessario pertanto chiarire, all'articolo 10, i rapporti tra la procedura arbitrale e un eventuale procedimento giudiziario, specificando che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà delle parti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
è necessario chiarire, all'articolo 10, i rapporti tra la procedura arbitrale e un eventuale procedimento giudiziario, specificando, in particolare, che il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà delle parti;

e con la seguente osservazione:
all'articolo 8-bis, comma 2, appare opportuno, in relazione ad una disciplina che attiene anche a materie di competenza esclusiva regionale, che la Commissione di merito valuti la possibilità di prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni che non si sostanzi in un obbligo specifico a carico delle stesse, ma piuttosto in una facoltà o, comunque, una disciplina che attribuisca alle regioni un maggiore margine di discrezionalità nella definizione delle modalità per assicurare la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici.