CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2011
538.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05156 De Pasquale: Sull'anticipazione dell'esame di terza media da parte di un alunno presso l'Educandato della SS. Annunziata di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si riferisce in merito al caso segnalato nell'atto in discussione, concernente l'esame di terza media sostenuto presso l'Educandato della SS. Annunziata di Firenze da un alunno della classe seconda della scuola secondaria di primo grado.
Al riguardo, la competente Direzione scolastica regionale per la Toscana ha fatto presente che la decisione di accogliere, in deroga a quanto previsto nella circolare ministeriale n. 27 del 5 aprile 2011 richiamata nell'interrogazione, la domanda presentata dal padre dell'alunno, intesa a far sostenere gli esami di licenza di terza media al figlio in qualità di privatista, è maturata dopo aver constatato la presenza di una serie di elementi positivi:
innanzitutto, il percorso scolastico del ragazzo;
le qualità personali e di carattere;
la riconosciuta maturità rispetto all'età e la conseguente necessità di relazionarsi e confrontarsi con ragazzi più grandi;
la sua storia personale e familiare che lo ha reso «adulto» prima del tempo;
il suo desiderio di accorciare il corso di studi dimostrato dall'impegno speso nello studio delle materie del 3o anno, svolto in parallelo con quello delle discipline del 2o anno frequentato.

La Direzione scolastica regionale ha inoltre fatto presente che tutti questi elementi sono stati evidenziati dal dirigente scolastico che ha espresso il suo parere positivo per l'accoglimento della domanda in deroga.
Il Ministero, e precisamente la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, è stato interpellato dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana in data 17 giugno, alla vigilia degli esami di Stato.
In considerazione delle aspettative insorte sia nella famiglia che nel ragazzo, anche in considerazione della particolare e travagliata storia familiare dell'alunno, la suddetta Direzione generale del Ministero ha ritenuto di rimettere all'Ufficio scolastico regionale la valutazione dell'ammissione agli esami dello studente, vista anche l'imminenza dell'inizio delle prove di esame a livello nazionale.
Questo è il quadro in cui si è determinato il caso oggetto dell'interrogazione.

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ALLEGATO 2

5-05241 Pili: Sull'ammissione con «riserva» al concorso per le scuole di specializzazione mediche dell'Università di Cagliari per i laureati nella sessione di dicembre 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede quali iniziative il Ministero ritenga di assumere a favore degli studenti laureati in medicina e chirurgia nella sessione di laurea di dicembre, i quali incontrano una situazione penalizzante nell'accesso alle scuole di specializzazione mediche, dovendo attendere diciassette mesi dal conseguimento del titolo accademico prima di poter sostenere il relativo concorso di ammissione.
A riguardo si fa presente come è solo in parte possibile armonizzare le tre sessioni di laurea di ciascun anno accademico con le due sessioni annuali dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione medica e con il concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche che si tiene una volta l'arino.
Tale armonizzazione è resa poi ancor più difficile dal fatto che all'interno di una medesima sessione di laurea è possibile che siano organizzati scaglioni mensili per il conferimento del titolo.
Nel vigore dell'attuale normativa il Ministero ha dunque previsto l'ammissione al concorso per l'ingresso alle scuole di specializzazione mediche di coloro che hanno superato l'esame di abilitazione nella prima e nella seconda sessione di esami di Stato, così armonizzando sessioni di esame di abilitazione e concorso annuale per l'accesso alle suddette scuole. Per il corrente anno accademico sono stati quindi ammessi a partecipare al concorso coloro che hanno conseguito l'abilitazione a luglio 2010 (prima sessione) e a febbraio 2011 (seconda sessione).
Inoltre, posto che la scarsità delle risorse a disposizione consente l'attribuzione di solo cinquemila contratti a fronte di un numero di partecipanti al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione di circa seimilacinquecento/settemila medici abilitati ogni anno (oltre a coloro che non si sono classificati in graduatoria utile negli anni precedenti), si ritiene opportuno limitare la partecipazione al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione soltanto agli abilitati di un anno.
Si rappresenta infine che Ministro ha preannunciato una riforma, da attuare a breve, che prevede il valore abilitante del corso di laurea in medicina e chirurgia e ciò consentirebbe ai laureati l'immediato accesso al concorso per le scuole di specializzazione mediche.

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ALLEGATO 3

5-05249 Ghizzoni: Sui titoli di ammissione alle procedure di selezione per i contratti da ricercatore a tempo determinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alla richiesta dell'onorevole interrogante si fa presente che possono essere ammessi alle procedure di selezione per i contratti da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b) della legge n. 240 del 2010, esclusivamente i possessori di: dottorato di ricerca rilasciato da università italiane, dottorato di ricerca straniero riconosciuto equipollente, diploma di perfezionamento di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e, per gli specifici settori, i possessori di diplomi di specializzazione dell'area medica.
Come previsto dall'articolo 74, commi 1, 2, e 3 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, sono titoli equipollenti al dottorato di ricerca rilasciato dalle Università italiane, i dottorati di ricerca conseguiti presso università estere valutati sulla base di idonea documentazione attestante le attività di ricerca e i lavori compiuti presso le Università dove è stato conseguito il titolo.
Sono altresì, equipollenti, ai sensi dello stesso articolo 74, comma 4, i diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da Scuole di livello post-universitario che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca.

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ALLEGATO 4

5-05299 Bobba: Sull'ordinanza di sfratto della Scuola dell'infanzia paritaria di Bianzè (VC).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante pone alcuni quesiti in ordine alle scuole dell'infanzia di Bianzé (provincia di Vercelli), con specifico riferimento alla chiusura della scuola paritaria a decorrere dal corrente anno scolastico. In particolare, chiede di verificare se la sezione di scuola dell'infanzia comunale sia stata autorizzata al funzionamento dall'ufficio scolastico regionale e/o da quello territoriale di Vercelli e se siano state ottemperate le procedure previste dal decreto ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2006, stabilisce al comma 1 che le scuole non statali sono ricondotte a due tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie. Per entrambe le tipologie è stabilito un procedimento di riconoscimento (rispettivamente dello status di scuola paritaria e di scuola non paritaria) regolato dai decreti ministeriali n. 263 e n. 267 del 2007 e dalle rispettive linee guida adottate con i decreti ministeriali n. 82 e n. 83 del 2008. Tale procedimento prevede la presentazione dell'istanza alla direzione scolastica regionale competente entro il 31 marzo e l'adozione del provvedimento entro il 30 giugno antecedenti all'anno scolastico da cui decorre il riconoscimento.
Ciò premesso, sul caso in esame sono state acquisite notizie dal competente Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, il quale ha comunicato che non è pervenuta alcuna istanza da parte del Comune di Bianzè e non è, pertanto, stato emanato alcun provvedimento di riconoscimento.
Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 1-bis sopra citato, al comma 5, dispone che le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino i requisiti per il riconoscimento dello status di scuola non paritaria (e dunque neanche quelli, più restrittivi, per il riconoscimento dello status di scuola paritaria) «non possono assumere la denominazione di scuola». Infine il comma 7 dello stesso articolo ha abrogato gli articoli 332 e 333 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che prevedevano l'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali da parte del direttore didattico competente per territorio e la conseguente vigilanza esercitata dal provveditore agli studi avvalendosi dello stesso direttore didattico.
Pertanto, l'eventuale attività didattica svolta dal Comune di Bianzé, analoga a quella delle scuole dell'infanzia statali o non statali, in assenza di provvedimento di riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, non può assumere la denominazione di scuola.
L'onorevole interrogante chiede, poi, se il protocollo d'intesa tra il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Tronzano e il Sindaco di Bianzé sia stato autorizzato dall'Ufficio scolastico regionale e/o da quello territoriale di Vercelli. Al riguardo, è stato fatto presente dall'Ufficio regionale che non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione in tal senso.
Riguardo alle dichiarazioni che avrebbe rilasciato il dirigente scolastico nel corso di una assemblea con i genitori e gli amministratori della scuola paritaria, l'Ufficio scolastico regionale ha richiesto le controdeduzioni dello stesso. Con nota del

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19 settembre 2011, il dirigente scolastico ha contestato il contenuto dell'intervento attribuitogli nel corso dell'assemblea, ed ha chiarito che, al momento, il protocollo d'intesa con il Comune di Bianzè è ancora allo stato di bozza «in fase di approvazione da parte del consiglio d'istituto». Secondo il dirigente scolastico, ad ogni modo, l'intesa riguarda esclusivamente l'aspetto didattico della gestione dei laboratori e della formazione del personale docente delle due realtà ben distinte: scuola statale e scuola comunale. Non esiste, come riportato nella nota, commistione di amministrazione; le due sezioni di scuola dell'infanzia hanno una separazione ben netta e chiara del personale: non ci sono costi aggiuntivi derivati dall'intesa in oggetto, a carico delle due amministrazioni. Il dirigente chiarisce, inoltre, che il protocollo è basato sull'autonomia scolastica e in particolare sull'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
Ciò posto, il Direttore scolastico regionale ha fatto presente che è in corso di predisposizione apposito incarico ispettivo per accertare eventuali irregolarità in ordine alla vicenda segnalata con il presente atto parlamentare.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. (Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al, comma 1, dopo le parole: gli interventi aggiungere le seguenti: , da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 2012,.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: , a decorrere dal 1o gennaio 2012,.
2. 13.Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.
2. 14. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire le parole: 2014 con le seguenti: 2013,.

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
3. 4.Il relatore.

ART. 4.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il contributo fino alla fine del periodo con il seguente: un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le seguenti: un contributo di 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e dopo le parole: educative aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 2,;
all'articolo 6, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 5,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
4. 2.Il relatore.