CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2011
537.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. (C. 4144 cost. Governo e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4144 cost., recante «Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito;
segnalata l'opportunità di individuare riferimenti più adeguati ai valori su cui è fondata l'Unione europea con particolare riferimento al quadro delle libertà economiche;
rilevato che il provvedimento in esame intende valorizzare i princìpi che sono a fondamento della politica economica, in tal modo favorendo la realizzazione di condizioni giuridico-istituzionali adeguate ad un contesto produttivo globalizzato e profondamente cambiato negli ultimi anni;
preso atto che l'intervento di revisione costituzionale in esame mira, in primo luogo, a eliminare le incertezze e le contraddizioni presenti nell'attuale formulazione dell'articolo 41 della Costituzione, offrendo una garanzia costituzionale di libertà non soltanto alla fase iniziale di scelta dell'attività, ma anche ai successivi momenti del suo svolgimento, comprendendo l'intera attività economica, sulla quale andrebbero applicate preferibilmente misure di controllo successive;
osservato che le ulteriori modifiche costituzionali previste si pongono in stretta connessione con la modifica dell'articolo 41, dal momento che il buon funzionamento della pubblica amministrazione (a cui mira la modifica dell'articolo 97), al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune, costituisce sicuramente un fattore di competitività per i privati, mentre il rafforzamento del principio di sussidiarietà orizzontale (introdotto con la modifica dell'articolo 118) legittima l'intervento pubblico solo qualora la stessa cittadinanza non possa efficacemente provvedere alla realizzazione degli interessi generali;
apprezzato che nel nuovo testo dell'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 97 della Costituzione, è stato precisato che le pubbliche funzioni sono al servizio anche dei «diritti delle persone», oltre che delle libertà dei cittadini e del bene comune, essendo il concetto di diritto più ampio e differenziato rispetto al concetto di libertà;
preso atto, peraltro, che il provvedimento tende prevalentemente - e ciò è di certo necessario, ma non sufficiente - a stabilire nuovi rapporti più dinamici e collaborativi tra l'attività economica e la pubblica amministrazione;
rilevata l'opportunità di rafforzare - anche in un'ottica di sostegno del lavoro pubblico e privato - taluni dei principi che lo stesso disegno di legge costituzionale dichiara di voler promuovere;
segnalata, altresì, l'esigenza, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, di coordinare quanto previsto nella nuova stesura del quarto comma dell'articolo 118 con gli eventuali progetti di revisione costituzionale riguardanti l'ordinamento delle autonomie locali,

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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 41 della Costituzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire - nell'ambito della nuova formulazione del terzo comma - un inciso finale che richiami il principio di «libera concorrenza», che rappresenta uno degli elementi costitutivi a fondamento dell'Unione europea, anche sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori;
b) all'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 97 della Costituzione, si raccomanda di chiarire, al secondo comma, il concetto di «semplicità», atteso che esso dovrebbe riferirsi - piuttosto che, come sembrerebbe, all'esercizio delle pubbliche funzioni - alle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini.

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ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. (C. 4144 cost. Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4144 cost., recante «Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito;
segnalata l'opportunità di individuare riferimenti più adeguati ai valori su cui è fondata l'Unione europea con particolare riferimento al quadro delle libertà economiche;
rilevato che il provvedimento in esame intende valorizzare i princìpi che sono a fondamento della politica economica, in tal modo favorendo la realizzazione di condizioni giuridico-istituzionali adeguate ad un contesto produttivo globalizzato e profondamente cambiato negli ultimi anni;
preso atto che l'intervento di revisione costituzionale in esame mira, in primo luogo, a eliminare le incertezze e le contraddizioni presenti nell'attuale formulazione dell'articolo 41 della Costituzione, offrendo una garanzia costituzionale di libertà non soltanto alla fase iniziale di scelta dell'attività, ma anche ai successivi momenti del suo svolgimento, comprendendo l'intera attività economica, sulla quale andrebbero applicate preferibilmente misure di controllo successive;
osservato che le ulteriori modifiche costituzionali previste si pongono in stretta connessione con la modifica dell'articolo 41, dal momento che il buon funzionamento della pubblica amministrazione (a cui mira la modifica dell'articolo 97), al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune, costituisce sicuramente un fattore di competitività per i privati, mentre il rafforzamento del principio di sussidiarietà orizzontale (introdotto con la modifica dell'articolo 118) legittima l'intervento pubblico solo qualora la stessa cittadinanza non possa efficacemente provvedere alla realizzazione degli interessi generali;
apprezzato che nel nuovo testo dell'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 97 della Costituzione, è stato precisato che le pubbliche funzioni sono al servizio anche dei «diritti delle persone», oltre che delle libertà dei cittadini e del bene comune, essendo il concetto di diritto più ampio e differenziato rispetto al concetto di libertà;
preso atto, peraltro, che il provvedimento tende prevalentemente - e ciò è di certo necessario, ma non sufficiente - a stabilire nuovi rapporti più dinamici e collaborativi tra l'attività economica e la pubblica amministrazione;
rilevata l'opportunità di rafforzare - anche in un'ottica di sostegno del lavoro pubblico e privato - taluni dei principi che lo stesso disegno di legge costituzionale dichiara di voler promuovere;
segnalata, altresì, l'esigenza, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, di coordinare quanto previsto nella nuova stesura del quarto comma dell'articolo 118 con gli eventuali progetti di revisione costituzionale riguardanti l'ordinamento delle autonomie locali,

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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 41 della Costituzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire - nell'ambito della nuova formulazione del terzo comma - un inciso finale che richiami i principi di «libera concorrenza» e di «responsabilità sociale dell'impresa», che rappresentano elementi costitutivi a fondamento dell'Unione europea, anche sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori;
b) all'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 97 della Costituzione, si raccomanda di chiarire, al secondo comma, il concetto di «semplicità», atteso che esso dovrebbe riferirsi - piuttosto che, come sembrerebbe, all'esercizio delle pubbliche funzioni - alle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini.