CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2011
537.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
Pag. 143

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

EMENDAMENTI

Art. 1.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto.
1. 5.Lanzillotta.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa dettate dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni legislative vigenti»;

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione, esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'articolo 2 della presente legge e alle altre disposizioni legislative, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza summenzionati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, sui rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma».
1. 50. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
1. 4.(Nuova formulazione)Mantini.
(Approvato)

Art. 2.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo:
«I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito internet di ciascuna amministrazione».
2. 62.Lanzillotta.
(Approvato)

Pag. 144

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e società partecipate dello Stato e degli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterna alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al medesimo articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e vengono trasmessi alla CIVIT per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. 060.(Nuova formulazione)Lanzillotta.
(Approvato)