CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2011
536.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 108

ALLEGATO

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 4, dopo le parole: una nota informativa inserire le seguenti:, che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente.
3. 1. (testo modificato nel corso della seduta).Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.

ART. 7.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 e conseguentemente dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Tutela del consumatore).

1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.
2. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di un vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il vademecum riporta sinteticamente e in modo chiaro il contenuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.
3. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 1. (testo modificato nel corso della seduta).Mattesini.

ART. 9.

a) Al comma 3 dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: che deve comunque sempre contenere l'indicazione del paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia.
9. 1. (testo modificato nel corso della seduta). Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.