CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2011
535.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3107 Milanato e abb., recanti «Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche», quale risultante dagli emendamenti approvati,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 5, dopo la parola «prescrizione», si aggiungano le seguenti: «e somministrazione»;
all'articolo 2, comma 7, si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «Tali prestazioni devono essere autorizzate da medici specialisti in dermatologia».

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Nuovo testo unificato. C. 627 Binetti e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 627 Binetti e abbinate, recante «Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza», quale risultante dagli emendamenti approvati;
premesso che:
il presente testo unificato detta disposizioni relative al divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale;
la ratio del provvedimento in esame è quella di intervenire sulle norme dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 - da ultimo modificate, in senso restrittivo, dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - al fine di esplicitare il senso originario di tali disposizioni in ragione delle diverse interpretazioni susseguitesi nel tempo;
la proposta in esame risponde, altresì, all'accresciuta necessità di garantire, per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati a scopo religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza.;
la presente proposta va a novellare la legge 22 maggio 1975, n. 152, una legge a tutela dell'ordine pubblico varata negli anni cupi del terrorismo, che, se venisse pedissequamente applicata, sanzionerebbe anche quelle condotte (uso del burqa o del niqab) dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi;
la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non può prescindere dalle motivazioni connesse a tale divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbero scaturire da tale condotta;
la presente proposta di legge mira, quindi, a introdurre nel nostro ordinamento giuridico un divieto esplicito di indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti atti a celare il volto, non soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza ma anche, come nel caso del burqa e del niqab, in quanto considerati atteggiamenti inconciliabili con i principi fondamentali della nostra Costituzione, primo fra tutti il rispetto della dignità della donna;
l'articolo 2 del testo in esame introduce nel codice penale l'articolo 612-ter, «Costrizione all'occultamento del volto», il quale punisce con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa altra persona all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità,

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o in modo da procurare un grave stato di ansia o di paura, o timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità;
considerata giusta e formalmente corretta, anche sotto il profilo di coordinamento giuridico, l'aggravante riferita al reato commesso ai danni di persona minore d'età o disabile;
considerato che il provvedimento, oltre la richiamata disposizione, comporta un coinvolgimento della Commissione in ragione dell'impatto sociale che potrebbe scaturire dall'entrata in vigore della normativa in esame;
valutato positivamente il corretto bilanciamento della norma, che disciplina la materia tenendo conto, da una lato, della necessità di rispettare il principio di libertà religiosa costituzionalmente riconosciuto e, dall'altro, intervenendo a garanzia dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e del diritto alla pari dignità tra uomo e donna,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE