CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2011
520.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (emendamenti testo base C. 2364, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al testo base adottato nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 1. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Bordo, Di Serio, D'Antona, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Ferrari, Lo Moro, Naccarato, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«Art. 5. - 1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti, nel caso in cui è giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali, ovvero è liberamente scelto per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale ed è comunicato dalla persona interessata alla autorità di pubblica sicurezza.
1-ter. È in ogni caso vietato l'uso di cui al comma 1 nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico e in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle a carattere sportivo, artistico, religioso o tradizionale che tale uso comportino.
1-quater. In tutti i casi in cui l'uso di cui al comma 1 è ammesso, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza, la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione».
1. 2. Vassallo.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:
«Art. 5. - 1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi di culto aperti al pubblico, senza giustificato motivo.
2. Costituisce in ogni caso giustificato motivo, per i fini di cui al comma 1, l'uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile.

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3. L'uso dei caschi e degli altri mezzi di cui al comma 1 è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
4. Il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
5. Il contravventore dell'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.
6. Per la contravvenzione di cui al comma 4 è facoltativo l'arresto in flagranza».
1. 3. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:
«Art. 5. - 1. È vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo.
2. Sono in ogni caso giustificati, ai fini del comma 1, l'uso dei mezzi di cui al medesimo comma resi necessari da stati patologici opportunamente certificati, l'uso di caschi protettivi alla guida di veicoli per i quali esso sia obbligatorio o facoltativo ai sensi delle norme vigenti, l'uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendono necessario, l'uso di passamontagna o simili in presenza di temperature inferiori a 4 gradi centigradi nonché l'uso di maschere connesso a ricorrenze, tradizioni o usi, con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
3. I segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino l'appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali. Il loro uso in luogo pubblico o aperto al pubblico è giustificato, ai fini del comma 1, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravviene al divieto di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 600 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento è funzionale alla commissione di altri reati.
5. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza».
1. 4. Binetti.

Al comma l, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:
«Art. 5. - 1. Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico è vietato indossare abiti che occultino il volto. Tale divieto non si applica nei luoghi di culto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti o nel caso in cui sia giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Il medesimo divieto non si applica nei casi di partecipazione a feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali».
1. 5. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 1, con il seguente:
«Art. 5. - 1. Salvi i casi di giustificato motivo previsti dal comma 2, è vietato celare o coprire il volto, in tutto o in parte, o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o capi d'abbigliamento o accessori di qualunque tipo. È in ogni caso vietato celare o coprire il volto, in tutto o in parte, o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne

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quelle di carattere sportivo che comportino l'uso di caschi protettivi o altri accessori simili».

Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 5, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: celare o travisare il volto, con le seguenti: celare o coprire il volto, in tutto o in parte.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5, secondo periodo, sostituire le parole: celare o travisare il volto, con le seguenti: celare o coprire il volto, in tutto o in parte.
1. 7. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: impossibile con la seguente: difficoltoso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: impossibile con la seguente: difficoltoso.
1. 8. Favia, Donadi.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo la parola: personale aggiungere la seguente: volontariamente.
1. 9. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: aperto al pubblico aggiungere le seguenti: ad eccezione dei luoghi di culto aperti al pubblico.
1. 10. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o indumenti o accessori fino alla fine del periodo con le seguenti: o capi d'abbigliamento o accessori di qualsiasi tipo.
1. 11. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi quelli di origine etnica e culturale con le seguenti: compresi quelli di origine etnica, culturale e religiosa.
1. 12. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, quali il burqa e il niqab.
*1. 13. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, quali il burqa e il niqab.
*1. 14. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 15. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: espressamente.
1. 16. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Costituiscono altresì giustificato motivo a partecipazione a feste o manifestazioni artistiche o tradizionali nonché la partecipazione

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a manifestazioni sportive che comporti l'uso dei mezzi vietati ai sensi del comma 1.
1. 18. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto.
1. 18.(Nuova formulazione). Favia, Donadi.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.
1. 19.Bertolini.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che comportino l'uso di caschi protettivi o indumenti o accessori atti ad occultare in tutto o in parte il volto o a rendere impossibile il riconoscimento personale.
1. 17.Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da 300 a 500 con le seguenti: da 100 a 300.
1. 20.Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma primo, dopo le parole: chiunque costringa aggiungere le seguenti: sia in luogo pubblico o aperto al pubblico che in spazi privati.
2. 1.Bertolini.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Relazione al Parlamento su applicazione della legge ed entrata in vigore).

1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore. La relazione contiene un bilancio dell'attuazione della presente legge nonché di eventuali provvedimenti attuativi adottati in attuazione della legge.
2. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. 01.Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
3. 02.Binetti.