CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Nuovo testo unificato C. 841 Fallica e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta, recante «Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni», quale risultante dagli emendamenti approvati;
preso atto che la Commissione di merito ha ritenuto di non introdurre l'obbligo del patentino nautico per la conduzione di natanti per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica;
rilevato, peraltro, che la gran parte dei natanti presenti in Italia non richiede il possesso della patente nautica da parte del conducente e che proprio a questo tipo di natanti si deve il maggior numero di incidenti in mare;
rilevata, altresì, la necessità di garantire la sicurezza e la salute dei bagnanti, anche con riguardo ai possibili incidenti causati, specie sotto costa, dai natanti per cui non è previsto l'obbligo di patente nautica, inasprendo le sanzioni per la violazione delle norme di comportamento commesse dai conducenti di tali natanti e incrementando i controlli delle autorità competenti anche su questa tipologia di imbarcazioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di delegare il Governo a inasprire anche le sanzioni per la violazione delle norme di comportamento commesse dai conducenti dei natanti per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica, con particolare riguardo alle norme volte a garantire una conduzione responsabile, in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe.

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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) animale d'affezione: cani o gatti, tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.
2. 28.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) animale d'affezione: i cani o i gatti tenuti dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione;.
2. 2.Raisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: o destinati ad essere tenuti.
2. 1.Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di animali d'affezione, l'attività di toelettatura, dog-sitter e cat-sitter, l'attività di educazione e di addestramento di cani, l'attività di allevamento o cessione a titolo oneroso di animali d'affezione, eccettuate quelle considerate attività agricole;.
2. 6.Raisi.

Alla lettera d), sopprimere la seguente parola: qualsiasi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: uno o.
2. 5.Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: di negozi di vendita di animali d'affezione.
2. 4.Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: di addestramento.
2. 3.Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche tramite Internet, ad eccezione delle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349.
2. 26.Il Relatore.

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Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non riferibile ad un proprietario o detentore;.
2. 8.Raisi.

Al comma 1, lettera h) dopo la parola: territorio, aggiungere le seguenti: o il presidio multizonale di igiene urbana veterinaria competente per territorio, organizzato in presidi multizonali come indicato al successivo articolo 8 della presente legge.
2. 9.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati o soccorsi sul territorio;.
2. 10.Raisi.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: cani e gatti randagi con le seguenti: cani randagi e gatti.
2. 11.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché rivolta alle pratiche di sterilizzazione quale misura prioritaria per il controllo della popolazione di cani e gatti vaganti.
2. 12.Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 2. 13.Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 1 sopprimere la lettera m).
* 2. 14.Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 2. 15.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 2. 16.Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cane che vive, con le seguenti: che di peso superiore ai 25 chilogrammi che vive.
2. 17.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: territorio aggiungere le seguenti: per particolari esigenze territoriali e secondo le indicazioni impartite dai servizi veterinari regionali.
2. 19.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: su cui un privato cittadino o una associazione riconosciuta ai sensi della lettera g) esercita un ruolo tutoriale.
2. 18.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) cane di comprovata pericolosità: cane così definito sulla base di determinati comportamenti ripetuti, identificati con apposito provvedimento dal Ministero della salute.
2. 25.Palagiano, Mura.

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Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: comprovata con la seguente: sospetta.
2. 27.Il Relatore.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: 20 giorni con le seguenti: 30 giorni.
2. 20.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 1, lettera p), dopo la parola: giorni, aggiungere le seguenti: o valutato tale dai servizi veterinari pubblici a seguito di accertamento comportamentale.
2. 21.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) organizzazioni e sindacati di categoria: società scientifiche e associazioni professionali di operatori di qualsiasi attività di natura economica o commerciale con animali di affezione presenti in una o più regioni.
2. 22.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis)
organizzazioni di categoria: sindacati, società scientifiche e associazioni professionali di operatori di qualsiasi attività di natura economica o commerciale con animali d'affezione, presenti in una o più regioni.
2. 24.Raisi.

Al comma 1, dopo lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) servizi veterinari regionali: i servizi veterinari delle regioni con compiti di programmazione, regolazione e verifica regionale delle attività connesse alla presente normativa.
2. 23.Viola, Grassi, Miotto.

ART. 3.
(Doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 11. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell'anagrafe felina a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia.
3. 1.Raisi.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia.
3. 2.Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 3. 3.Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 3. 4.Raisi.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) provvedere alla sua cura, garantendogli la possibilità di riparo dalle intemperie, cibo e acqua sufficienti al suo

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fabbisogno fisiologico e tutti gli interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria obbligatori;.
3. 5.Raisi.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
3. 6.Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) controllare l'attività riproduttiva dell'animale d'affezione. Qualora non si proceda alla sterilizzazione chirurgica deve essere garantito il benessere dei riproduttori e delle cucciolate;.
3. 9.Raisi.

Al comma 3, lettera d) dopo la parola: affezione, inserire la seguente: preferibilmente.
3. 10.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 3, lettera d) sopprimere le seguenti parole: attraverso la sterilizzazione chirurgica.
3. 8.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché farsi carico della loro adozione consapevole.
3. 11.Palagiano, Mura.

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) portare con sé il documento di cui all'articolo 4, comma 4, quando conduce l'animale d'affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirlo a richiesta dell'autorità competente. Ove l'autorità competente accerti che il responsabile non abbia con se il documento, il responsabile medesimo è tenuto a esibirlo, o esibirne copia tramite lettera raccomandata o posta certificata, entro 10 giorni presso l'ufficio dell'autorità che ha effettuato il controllo.
3. 12.Raisi.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: tenuto a esibirlo entro con le seguenti: tenuto a farlo pervenire entro.
* 3. 14.Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: tenuto a esibirlo entro con le seguenti: tenuto a farlo pervenire entro.
* 3. 13.Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la seguente parola: altresì.
3. 7.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ove il responsabile non si impegni a garantire quanto previsto al comma 3, lettera c); tale misura non si applica ai gestori di allevamenti;.
3. 15.Raisi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il proprietario di un animale d'affezione, iscritto all'anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve dame comunicazione, anche tramite lettera raccomandata o posta certificata, al servizio veterinario pubblico entro 10 giorni. Chi riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 10 giorni, con atto attestante l'origine dell'animale.
3. 16.Raisi.

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Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: dichiarando la provenienza originaria dell'animale stesso.
3. 17.Giammanco, Ceccacci Rubino, Catanoso, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 9, dopo le parole: servizio veterinario pubblico aggiungere le seguenti: e alla polizia locale.
3. 18.Mannucci, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È tenuto altresì, in caso di ritrovamento, a dare comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico entro il termine di tre giorni.
3. 22.Il Relatore.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. È vietato pubblicizzare sotto qualsiasi forma la cessione di animali d'affezione da parte di soggetti privati, ad eccezione delle attività economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), di quelle agricole, degli allevamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), dei canili, dei rifugi e delle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
* 3. 19.Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È vietato pubblicizzare sotto qualsiasi forma la cessione di animali d'affezione da parte di soggetti privati, ad eccezione delle attività economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), di quelle agricole, degli allevamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), dei canili, dei rifugi e delle associazioni riconosciute ai cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
* 3. 20.Raisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201, il Ministro della salute, con proprio decreto non regolamentare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, individua le razze canine a cui è consentito l'intervento di caudotomia, stabilendo, altresì, le modalità di tale intervento.
3. 21.Nola.

ART. 4.
(Anagrafe degli animali d'affezione e banca dati nazionale).

Sopprimerlo.
4. 1.Stefani, Stucchi, Negro.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli standard concertati con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale.
1-bis. Il sito internet del Ministero della salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi delle banche date regionali.
4. 3.Viola, Grassi, Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione dell'anagrafe felina, ai fini dell'identificazione

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e della registrazione di cui all'articolo 3, comma 1. Ogni passaggio di proprietà o possesso di cani e gatti devono essere comunicati, anche tramite i veterinari liberi professionisti, ai servizi veterinari pubblici competenti, con atti attestanti sia l'origine che la destinazione degli animali.
4. 4.Raisi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe felina e dell'anagrafe canina, ai fini dell'identificazione e della registrazione di cui all'articolo 3 comma 1.
4. 2.Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4. 5.Mannucci, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 2, dopo la parola: microchip aggiungere le seguenti: effettuata per i cani sul lato sinistro del collo e per i gatti nello spazio intrascapolare.
4. 16.Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far inoculare il microchip dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari liberi professionisti accreditati, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 17.Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina e l'origine dell'animale. Tale documento che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà è denominato carta d'identità dell'animale d'affezione.
4. 6.Raisi.

Al comma 4, sostituire la parola: applicazione con la seguente: inoculazione.
4. 7.Cazzola, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Repetti, Frassinetti.

Sopprimere il comma 6.
4. 9.Raisi.

Al comma 6, dopo le parole: una banca dati nazionale aggiungere la seguente: informatizzata.
4. 12.Mura, Palagiano.

Al comma 6 sostituire le parole: nella quale sono raccolti con le seguenti: che raccorda.
4. 10.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 6, sostituire la parola: autorizzati con la seguente: accreditati.
4. 8.Cazzola, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Repetti, Frassinetti.

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Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:, attraverso autonomi sistemi informativi ovvero utilizzando il sistema informativo «vetinfo» del Ministero della salute, accessibile dal portale internet del Ministero medesimo.
4. 18.Il Relatore.

Al comma 7 sostituire la parola: confluenza con la seguente: scambio.
4. 11.Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Ministero della salute, con proprio decreto, determina le caratteristiche dei dispositivi di identificazione, di cui al comma 8, stabilendo altresì le modalità operative idonee ad assicurare la completezza e la interoperabilità in tempo reale delle anagrafi canine regionali con l'anagrafe nazionale degli animali d'affezione di cui al comma 6. Predispone altresì il modello della carta d'identità dell'animale d'affezione di cui al comma 4.
4. 19.Il Relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il microchip di identificazione dei cani e dei gatti può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti che siano stati iscritti in un apposito registro istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute. All'atto dell'iscrizione nel registro dei produttori e dei distributori di microchip, il ministero della salute assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal ministero della salute, fatta eccezione per gli animali provenienti da altri Paesi per i quali il microchip è inoculato nel Paese d'origine.
4. 13.Raisi.

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: La polizia municipale,.
4. 14.Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il veterinario libero-professionista è abilitato al rilascio del Passaporto Europeo, previsto dal regolamento CE 998/2003, capitolo II, articolo 5, lettera b), secondo modalità di autorizzazione definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 20.Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: di affezione.
5. 1.Mura, Palagiano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizio veterinario pubblico, sostituire la parola: e con la seguente: o.
* 5. 2.Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: veterinario pubblico sostituire la parola: e con la seguente: o.
* 5. 4.Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: e alla polizia con le seguenti: o alla polizia;.
* 5. 5.Stefani, Stucchi, Negro.

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Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 3.Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni organizzano il servizio di soccorso, attraverso il Servizio Veterinario Pubblico con numero unico di attivazione;.
5. 6.Viola, Grassi, Miotto.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: in caso di decesso dell'animale, è tenuto aggiungere le seguenti: a trasmettere la certificazione veterinaria attestante la causa di morte oppure.
6. 3.Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: con contestuale presentazione del certificato di morte redatto da un medico veterinario.
6. 1.Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo la parola: soppressi, aggiungere le seguenti: a spese del proprietario.
6. 4.Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: possono essere soppressi, inserire le seguenti: con oneri a carico del proprietario dell'animale.
6. 5.Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 3, sostituire le parole: e carcasse degli animali con le parole: le spoglie degli animali.
6. 2.Palagiano, Mura.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Attività di prevenzione e controllo delle morsicature).

1. Le regioni possono adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle.
7. 1.Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 2, dopo le parole: lettera n) aggiungere le seguenti: e un medico veterinario designato dalle associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti degli animali d'affezione.
7. 3.Il Relatore.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un medico veterinario designato dalle organizzazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
7. 2.Raisi.

ART. 8.
(Formazione).

Sopprimerlo.
8. 2.Viola, Grassi, Miotto.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Presidi di igiene urbana veterinaria e formazione).

1. Le regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione.
2. Tale struttura organizzativa, anche di bacino multizonale, è finalizzata alle funzioni di gestione della Anagrafe, del servizio di soccorso ed accalappiacani, della gestione canile sanitario, ed alle altre attività di Igiene Urbana Veterinaria individuate dalla presente legge.
3. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, inquadrati nelle discipline di Sanità animale e Igiene degli allevamenti, in materia di comportamento e benessere degli animali, anche attraverso il finanziamento di specifiche Scuole di specializzazione.
4. Gli studenti del corso di laurea in Medicina veterinaria possono acquisire crediti formativi per attività formative svolte presso canili e gattili sanitari o rifugi che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le facoltà di Medicina veterinaria.
8. 3.Viola, Grassi, Miotto.

Sopprimere il comma 1.
8. 4.Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 3, dopo le parole: svolte presso aggiungere le seguenti: attività economiche con animali d'affezione.
8. 5.Raisi.

Al comma 3, dopo la parola: rifugi aggiungere le seguenti: o allevamenti.
8. 1.Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il proprietario di un cane responsabile di morsicature o aggressioni è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per eventuali ulteriori danni causati dall'animale.
9. 5.Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sindaco, qualora il proprietario o detentore di un cane dichiarato comprovatamente pericoloso ai sensi del comma 3 non partecipi ai corsi di cui al comma 9 o, pur avendo partecipato a tali corsi, non rispetti le prescrizioni impartite dal servizio veterinario pubblico, provvede alla confisca amministrativa del cane. Il cane confiscato è mantenuto nei canili sanitari o in rifugi, è sottoposto ad adeguati corsi di recupero comportamentale e, se il servizio veterinario pubblico ne dichiara cessata la pericolosità, può essere ceduto in adozione.
9. 7.Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la parola: adotta con le seguenti: può adottare.
9. 1.Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il responsabile di un cane per il quale è stato emesso certificato di rischio elevato può altresì rinunciare alla proprietà dell'animale. In tal caso l'animale è affidato, a spese del nuovo proprietario, ad apposite strutture, che garantiscono l'incolumità

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delle persone e degli altri animali, nonché le condizioni di benessere dell'animale e del suo recupero.
9. 2.Raisi.

Al comma 6, sostituire le parole: è affidato con le seguenti: può essere affidato.
9. 3.Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 6, sostituire le parole: è affidato, a spese del proprietario, ad apposite strutture con le seguenti: può essere affidato;.
9. 4.Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole:, o a canili sanitari o rifugi.
9. 6.Il Relatore.

ART. 10.
(Canili e gattili sanitari).

Al comma 1, sostituire le parole: I responsabili con le seguenti: I servizi veterinari ASL, responsabili.
10. 1.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.
10. 2.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, sostituire la parola: adozione con la seguente: affido.
10. 3.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trascorso il termine di 30 giorni l'affido diviene adozione definitiva e l'animale dovrà essere sottoposto ad intervento di sterilizzazione di cui al comma 1, lettera d).
10. 5.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli adottanti devono garantire condizioni di benessere degli animali stabilite con apposito protocollo dal Ministero della salute. Essi devono altresì impegnarsi a fornire, se richieste, informazioni sulle condizioni degli animali stessi.
10. 4.Palagiano, Mura.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 40 giorni con le seguenti: 30 giorni.
10. 6.Frassinetti, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti.

Sopprimere il comma 4.
10. 7.Raisi.

Al comma 5, sostituire la parola: 60 con la seguente: 90.
10. 10.Frassinetti, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti.

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Al comma 5, sostituire le parole da: i requisiti tecnico-strutturali fino alla fine del comma con le seguenti: le linee guida che le regioni devono rispettare nella definizione dei requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari.
10. 11.Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 5, sopprimere le parole: per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di almeno 8 metri quadrati di spazio calpestabile di cui almeno il 50 per cento coperto e ciascun canile o gattile non deve superare la capienza di 200 animali detenuti.
10. 8.Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 5, sostituire le parole: 8 metri con le seguenti: 4 metri.
10. 12.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e ciascun canile o gattile non deve superare la capienza di 200 animali detenuti.
10. 9.Raisi.

Sopprimere il comma 7.
10. 13.Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 7, dopo le parole: garantito un servizio aggiungere le seguenti: di reperibilità e.
10. 18.Il Relatore.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 1, lettera d), e il comma 6, e all'articolo 15, comma 3, sopprimere le parole: che devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni riconosciute, preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti.; conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, sopprimere la lettera b).
10. 16.Stefani, Stucchi, Negro.

Sopprimere il comma 8.
* 10. 14.Viola, Grassi, Miotto.

Sopprimere il comma 8.
* 10. 15.Raisi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. I Comuni adottano misure volte a promuovere la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), presso i canili e i gattili sanitari.
10. 17.Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali anche in raccordo con le associazioni riconosciute.
11. 1. Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Pag. 196

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tramite accordi con le seguenti: anche tramite eventuali accordi.
11. 2. Raisi.

Sopprimere il comma 2.
11. 3. Raisi.

Sopprimere il comma 3.
11. 4. Raisi.

Al comma 4, sopprimere la parola: quotidiano.
11. 5. Raisi.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'orario di apertura non deve essere inferiore a sei ore nei giorni feriali e otto ore nei giorni festivi e deve essere reso pubblico con mezzi idonei.
11. 6. Ceccacci Rubino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono poter avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista accreditato, in qualità di direttore sanitario e all'occorrenza di un medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale, i quali devono garantire la reperibilità in caso di bisogno.
11. 7. Raisi.

Al comma 5, sostituire la parola: avvalersi con le seguenti: garantire la quotidiana assistenza veterinaria avvalendosi.
11. 11. Il Relatore.

Sopprimere il comma 6.
11. 8. Raisi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I comuni adottano misure volte a promuovere la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) presso i rifugi.
11. 9. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 6, dopo le parole: la presenza aggiungere la seguente: quotidiana.
11. 12. Il Relatore.

Al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: convenzionata con i Servizi veterinari competenti per territorio.
11. 10. Viola, Grassi, Miotto.

ART. 12.

Sopprimerlo.
* 12. 1. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Pag. 197

Sopprimerlo.
* 12. 2. Raisi.

Sopprimere il comma 1.
12. 4. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comune affida il cane randagio ad un canile sanitario o rifugio o, in alternativa, alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), le quali si assumono l'onere di ricoverarlo in luogo adeguatamente recintato nelle ore notturne, di alimentarlo, di provvedere alle principali esigenze etologiche e di controllarne le condizioni di salute, assicurandogli adeguata assistenza sanitaria.
12. 6. Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

Al comma 1, dopo lo parola territorio aggiungere le seguenti: su richiesta di un'associazione riconosciuta o di un privato cittadino, conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), le quali con le seguenti: o al privato cittadino, i quali.
12. 12. Il Relatore.

Al comma 1 e ovunque ricorrano sostituire le parole: cane libero accudito con le seguenti: cane randagio conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: cane randagio.
12. 3. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 1, sostituire le parole da: alle associazioni riconosciute fino alla fine del comma con le seguenti: ad un canile sanitario o rifugio o, in alternativa, alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), le quali si assumono l'onere di ricoverarlo in luogo adeguatamente recintato nelle ore notturne e di sorvegliare i suoi spostamenti nelle ore diurne, di alimentarlo, di provvedere alle principali esigenze etologiche e di controllarne le condizioni di salute, assicurandogli adeguata assistenza sanitaria.
12. 7. Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 1, dopo le parole: alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) aggiungere le seguenti: o a cittadini autorizzati dal comune stesso.
12. 8. Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere le parole: in modo da non imbrattare il suolo pubblico.
12. 5. Mura, Palagiano.

Al comma 2, sostituire le parole: cane libero accudito con le seguenti: cane randagio.
12. 9. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 3, sostituire le parole: cane libero accudito con le seguenti: cane randagio.
12. 11. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 3, sostituire le parole da: a nome del fino alla fine del comma con le seguenti: e portare una medaglietta di riconoscimento.
12. 10. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti:, da cui risultino i recapiti del privato cittadino o dell'associazione che si prende cura dell'animale.
12. 13. Il Relatore.

Pag. 198

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1. Vanalli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il comune provvede alla sistemazione dei cani vaganti ritrovati o catturati sul territorio del comune presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico.
15. 5. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 1, dopo le parole: cani vaganti, sopprimere la parola: e.
15. 4. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e ha l'obbligo di collocarli presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico, il sindaco.
15. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo la parola: rifugio aggiungere le seguenti: autorizzato, dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario,.
15. 6. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, dopo la parola: responsabile aggiungere le seguenti: anche economicamente.
15. 7. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei gatti randagi.
15. 3. Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni, avvalendosi delle ASL, promuovono campagne di sterilizzazione della popolazione vagante di cani e gatti. Promuovono altresì campagne di adozione, assicurando l'informazione e favorendo la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto con gli animali di affezione e la conoscenza delle strutture che li ospitano sul territorio.
15. 8. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo la parola: rifugi, ovunque ricorra, inserire la seguente: pubblici.
15. 10. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:, avvalendosi delle risorse previste dalla presente legge.
15. 9. Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni concedono, alle associazioni riconosciute, terreni in comodato, destinati alla realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali.
15. 33. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il sindaco è sempre responsabile degli animali ospitati nelle strutture presenti sul territorio, nonché degli animali ospitati in regime di convenzione in strutture poste al di fuori del comune stesso. Le regioni, anche avvalendosi delle associazioni venatorie, promuovono il monitoraggio della popolazione di cani da caccia, al fine della piena applicazione dell'anagrafe canina e al fine di contrastare l'abbandono degli animali. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero della salute i dati relativi ai piani di monitoraggio di cui sopra.
15. 11. Mura, Palagiano.

Pag. 199

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. I Comuni, singoli o associati, gestiscono i rifugi direttamente o tramite convenzione con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), o con soggetti privati.
15. 12. Raisi.

Al comma 3, dopo le parole: i comuni, singoli o associati, gestiscono aggiungere le seguenti: i canili e i gattili sanitari e.
15. 34. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da: con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: con altri soggetti pubblici o privati.
15. 14. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 3, sostituire le parole da: con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: con altri soggetti pubblici o privati ai quali partecipino anche volontari delle associazioni riconosciute, preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti.
15. 13. Rondini, Molteni, Vanalli.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con le modalità previste all'articolo 11, comma 6.
15. 15. Viola, Grassi, Miotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I comuni possono adottare appositi regolamenti per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi.
15. 16. Raisi.

Al comma 4, dopo le parole: appositi regolamenti aggiungere le seguenti: sulla tutela degli animali e.
15. 17. Repetti, Ceccacci, Catanoso, Gianmanco, Mannucci, Cazzola, Frassinetti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La mancata applicazione di tale regolamento o le inadempienze agli obblighi e ai divieti previsti dall'articolo 11 della presente legge, da parte del responsabile dei rifugi, comporta l'immediata revoca della convenzione con il comune che provvederà, in tempi brevi, a riassegnare a soggetti che diano maggiori garanzie di ottemperamento l'affidamento dei servizi di mantenimento e gestione di animali d'affezione.
15. 18. Ceccacci Rubino.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
15. 19. Molteni, Vanalli, Rondini.

Sopprimere il comma 6.
*15. 20. Molteni, Vanalli, Rondini.

Sopprimere il comma 6.
*15. 21. Stucchi, Stefani, Negro.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. I comuni possono deliberare, con proprio regolamento, l'istituzione di una tariffa comunale al cui pagamento sono tenuti i proprietari di cani e gatti e destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell'abbandono quali: incentivi per l'adozione di animali d'affezione, prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici-veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni. Il regolamento che istituisce l'imposta determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni

Pag. 200

o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti. Sono sempre e comunque soggetti esclusi dal pagamento di tale tariffa le attività economiche con animali e le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
15. 22. Raisi.

Al comma 6, dopo le parole: i proprietari di cani e gatti aggiungere le seguenti: non sterilizzati.
15. 35. Il Relatore.

Al comma 6, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Sono esclusi dal pagamento della tariffa comunale i cittadini che abbiano adottato un cane o un gatto dalle strutture comunali o convenzionate con i comuni.
15. 23. Mura, Palagiano.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I Comuni possono istituire un elenco in cui iscrivere i cittadini disponibili ad adottare contemporaneamente almeno 3 cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi. A coloro ai quali sono dati in adozione gli animali d'affezione, il comune fornisce, per un periodo massimo di 12 mesi, la dotazione di cibo necessaria per il sostentamento dei cani o dei gatti.
15. 37. Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I comuni possono istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad ospitare temporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi.
15. 24. Raisi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: albo con la seguente: elenco.
15. 36. Il Relatore.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: almeno tre cani o gatti con le seguenti: un numero minimo di cani o gatti.
15. 25. Vanalli, Molteni, Rondini.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*15. 27. Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*15. 38. Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 7, sostituire le parole: il comune corrisponde un contributo per il pagamento delle spese sanitarie e del cibo con le parole: il comune corrisponde cibo e prestazioni veterinarie per concorrere al benessere dell'animale.
15. 28. Palagiano, Mura.

Sopprimere il comma 8.
15. 29. Rondini, Vanalli.

Al comma 8, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
*15. 39. Mancuso.

Al comma 8, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
*15. 30. Raisi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
*15. 31. Molteni, Rondini, Vanalli.

Pag. 201

Al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: Tutti i comuni devono altresì individuare una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione, che hanno accesso ad esse soltanto sotto la sorveglianza del responsabile. L'utilizzo di tali aree deve essere soggetto ad apposito regolamento.
15. 32. Ceccacci Rubino.

ART. 16.

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: ai rifugi.
16. 5. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, primo periodo sostituire le parole da: garantire livelli fino alla fine del periodo con le seguenti: tener conto in primo luogo dell'interesse pubblico, ma anche garantire livelli minimi per la tutela e il benessere degli animali, tenere conto della qualità dei servizi e devono premiare la permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture.
16. 1. Raisi.

Al comma 1, dopo le parole: qualità dei servizi aggiungere le seguenti: del livello di benessere garantito agli animali.
16. 2. Repetti, Ceccacci, Gianmanco, Catanoso, Mannucci, Cazzola, Frassinetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
16. 3. Raisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'eventuale trasferimento fuori dal territorio regionale deve avvenire previo consenso della regione ricevente.
16. 4. Mura, Palagiano.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La distribuzione gratuita di prodotti alimentari alle associazioni animaliste riconosciute avviene dopo che siano state soddisfatte le esigenze delle organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a scopo di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari e pasti alle persone indigenti.
17. 1. Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e ai responsabili dei rifugi.
17. 3. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: che accudiscono colonie feline, aggiungere le seguenti: o cani liberi assistiti.
17. 2. Mura, Palagiano.

ART. 18.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio della autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano specifici requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, stabiliti con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 5.
18. 5. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali necessari ed

Pag. 202

accerta altresì la presenza in essi di personale qualificato ad effettuare la custodia.
18. 1. Raisi.

Al comma 4, dopo le parole: organizzazioni veterinarie aggiungere le seguenti:, associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione.
18. 6. Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: organizzazioni veterinarie aggiungere le seguenti: delle organizzazioni di categoria.
18. 2. Raisi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I titolari delle attività con animali d'affezione devono poter avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista, il quale deve garantire la reperibilità in caso di bisogno, per assicurare adeguata assistenza sanitaria agli animali medesimi.
18. 3. Raisi.

Al comma 8, dopo la parola: vigilanza, aggiungere la seguente: sanitaria.
*18. 4. Mura, Palagiano.

Al comma 8, dopo la parola: vigilanza, aggiungere la seguente: sanitaria.
*18. 7. Il Relatore.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: addestramento di cani, aggiungere le seguenti: di dog-sitter e cat-sitter,.
19. 6. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
«La vendita di cani e gatti è consentita solo negli allevamenti autorizzati».
19. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 2, sostituire la parola: vendita con le seguenti: la cessione a qualsiasi titolo.
19. 2. Raisi.

Al comma 2, dopo la parola: vendita aggiungere le seguenti: e la cessione a qualunque titolo.
19. 7. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
19. 3. Raisi.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis: «È vietata l'esposizione e il mantenimento di animali d'affezione nei negozi di animali. La permanenza nell'attività commerciale di animali d'affezione è limitata al tempo necessario alla consegna all'acquirente e non deve superare le otto ore.
19. 4. Ceccacci Rubino.

Sopprimere il comma 5.
19. 5. Raisi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'attività di commercio via internet avente ad oggetto animali da affezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. n. 114/1998 e all'articolo 68 del D.lgs. n. 59/2010.
19. 8. Il Relatore.

Pag. 203

ART. 20.

Sopprimere il comma 1.
20. 1. Raisi.

Al comma 2, sostituire le parole: vendita diretta e indiretta con le seguenti: cessione in loco di animali d'affezione a qualsiasi titolo.
20. 2. Raisi.

Al comma 2, dopo le parole: vendita diretta e indiretta aggiungere le seguenti: e della cessione a qualunque titolo.
20. 7. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
20. 3. Raisi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È vietato offrire animali in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico.
20. 4. Raisi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 3 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la copertura vaccinale e l'effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti.
20. 5. Raisi.

Al comma 5, sostituire le parole: 4 mesi con le seguenti: 3 mesi.
20. 8. Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. È vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare, cani con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate da un medico veterinario, salvo i cani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già subito il taglio della coda.
20. 9. Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. È vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d'affezione con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni certificate da un medico veterinario. Sono esclusi da tale prescrizione i soggetti provenienti da Paesi esteri che hanno subito interventi consentiti dalle norme vigenti nel Paese d'origine.
20. 6. Raisi.

ART. 21.

Al comma 1, dopo la parola: evitando aggiungere le seguenti: nel limite del possibile.
21. 1. Raisi.

Sopprimere il comma 2.
*21. 2. Raisi.

Sopprimere il comma 2.
*21. 3. Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì vietato condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento, siano essi a motore o a trazione meccanica o animale.
21. 6. Il Relatore.

Pag. 204

Sopprimere il comma 3.
21. 4. Raisi.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Sui mezzi di trasporto pubblico può essere consentito dal gestore il trasporto di animali purché all'interno del mezzo di trasporto siano preposti a questo scopo appositi spazi.
21. 5. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 3, dopo le parole: trasporto pubblico aggiungere le seguenti: o che forniscono un servizio aperto al pubblico.
21. 7. Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
23. 1. Raisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: quotidiano.
23. 2. Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga.
23. 12. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività, fatta eccezione per la guardia, difesa e utilità, o ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività;
23. 3. Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*23. 4. Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*23. 5. Raisi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: animali d'affezione con la seguente: cani.
23. 13. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: tenere i gatti legati,.
23. 6. Cazzola, Ceccacci Rubino, Catanoso, Gianmanco, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: habitat naturale inserire le seguenti: se non per esigenze di igiene pubblica.
23. 7. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: o lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.
23. 8. Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
23. 9. Raisi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) importare cani di età inferiore ai 3 mesi.
23. 14. Il Relatore.

Pag. 205

Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine della lettera.
*23. 10. Raisi.

Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole: fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del microchip.
*23. 11. Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole: fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del microchip.
*23. 15. Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o materiale esplosivo.
24. 4. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: fatta eccezione per le esche contro topi, ratti e lumache di libera vendita per uso civile, agricolo o domestico.
24. 2. Raisi.

Al comma 3, sopprimere la parola d'affezione, conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola d'affezione.
24. 1. Palagiano, Mura.

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere la parola d'affezione, conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola d'affezione.
25. 1. Mura, Palagiano.

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole immediata comunicazione al aggiungere le seguenti sindaco e al.
25. 3. Il Relatore.

All'articolo 25, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
25. 4. Il Relatore.

All'articolo 25, comma 3, sopprimere le seguenti parole di tracce.
25. 5. Il Relatore.

All'articolo 25, comma 5, sostituire le parole do di cui al comma 4 fino a tempestivamente con le seguenti di cui al comma 1, provvede ad attivare entro 48 ore.
25. 2. Il Relatore.

ART. 26.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole e l'antidoto.
26. 1. Il Relatore.

ART. 27.

Al comma 1, alinea sostituire le parole prestazioni medico-veterinarie con le seguenti le prestazioni medico-veterinarie di cui all'articolo 10, comma 1.
27. 7. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) cani e gatti randagi catturati nel territorio di competenza e giacenti presso i canili e gattili sanitari.
27. 1. Raisi.

Pag. 206

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: del territorio di competenza.
27. 2. Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*27. 3. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*27. 4. Stucchi, Stefani, Negro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*27. 5. Raisi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole cani liberi accuditi con le seguenti cani randagi.
27. 6. Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

ART. 28.

Sopprimerlo.
28. 1. Vanalli, Rondini.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con la seguente: possono promuovere, con loro risorse, e sopprimere le parole da: indirizzate a fasce socialmente svantaggiate fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono prestazioni con le seguenti: sono considerate prestazioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.
28. 3. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, con loro risorse.
28. 4. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
28. 7.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole da: indirizzate a fasce socialmente svantaggiate fino alla fine del comma.
28. 2. Vanalli, Laura Molteni, Rondini.

Al comma 2 sostituire le parole: sono prestazioni con le seguenti: sono considerate prestazioni.
28. 5. Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

Sopprimere il comma 4.
28. 6. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

ART. 29.

Sopprimerlo.
29. 1. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
29. 2. Il relatore.

ART. 30.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il servizio veterinario pubblico ha funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito della presente legge.
30. 1. Viola, Grassi, Miotto.

Pag. 207

Al comma 1, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: possono avvalersi.
30. 2. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta attività è svolta in raccordo con l'ente locale territorialmente competente.
30. 3. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del regio decreto 1931 n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento annuale organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni riconosciute, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e delle organizzazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma l, lettera q), mediante docenze tenute da soggetti idonei e di comprovata esperienza.
30. 4. Raisi.

Al comma 2, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere la seguente: anche e sopprimere le parole da: ovvero organizzati fino alla fine del periodo.
30. 5. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

ART. 31.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.
(Associazioni per la protezione degli animali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione di albi per l'iscrizione delle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
31. 2. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Sopprimere il comma 1.
31. 1. Raisi.

ART. 32.

Sopprimerlo.
31. 1. Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

All'articolo 32, comma 1, dopo le parole da parte dei comuni aggiungere le seguenti e dei servizi veterinari pubblici.
32. 2. Il Relatore.

ART. 33.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Gli interventi previsti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la regione e le province autonome, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie, le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) e le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).
33. 1. Raisi.

ART. 37.

Sopprimerlo.
37. 1. Vanalli.

Pag. 208

Al comma 6 e al comma 7, sostituire le parole: da 300 euro a 900 euro con le seguenti: da 50 euro a 100 euro.
37. 2. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Chiunque ometta di adempiere agli obblighi previsti all'articolo 19, commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
37. 3. Raisi.

Sopprimere il comma 14.
37. 4. Raisi.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque agisca in violazione dell'articolo 20, commi 3 e 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
37. 5. Raisi.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque agisca in violazione dell'articolo 20, comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 10.000 euro.
37. 6. Raisi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
37. 7. Raisi.

Al comma 17, sostituire le parole: da 250 euro a 1.000 euro con le seguenti: da euro 50 ad euro 200.
37. 8. Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

All'articolo 37, comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di guardia particolare giurata, guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la revoca dei decreto di nomina o dell'autorizzazione.
37. 9. Il Relatore.

ART. 38.

Sopprimerlo.
38. 1. Negro, Vanalli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel primo anno di applicazione della presente legge, i fondi destinati alla sua copertura finanziaria, sono finalizzati a interventi straordinari di sterilizzazione. Tali interventi sono condotti dai veterinari delle ASL, o da veterinari liberi professionisti presenti sul territorio, con cui i comuni possono stipulare apposite convenzioni.
38. 2. Palagiano, Mura.