CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. (Atto n. 385).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (atto n. 385);
preso atto che esso attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il 1o gennaio 2009) per l'esercizio di alcune importanti deleghe (già contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247), l'ulteriore attuazione delle quali potrà consentire un ampio intervento di riordino del mercato del lavoro e di riforma degli ammortizzatori sociali;
considerato che, con il decreto, trovano piena operatività i tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente al fine di valorizzare le potenzialità del relativo contratto per una più efficace integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, nell'ottica della occupabilità dei giovani e della qualità e produttività del lavoro;
apprezzato che il provvedimento recepisca gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione);
osservato che la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento: la prima, come originariamente approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali (19 maggio 2011); la seconda, come risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011);
preso atto in termini positivi che anche la seconda stesura del testo, frutto degli accordi interistituzionali e con le parti sociali, ha già ricevuto la «bollinatura» da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);
valutato positivamente che il Governo, nella predisposizione del nuovo testo unico in materia di apprendistato, si sia attenuto al metodo della leale collaborazione con le regioni e della piena valorizzazione del negoziato con le parti sociali, come previsto anche nella legge di delegazione, acquisendo sulla definizione di regole condivise l'intesa con tutte le regioni e con una qualificata rappresentanza di organizzazioni imprenditoriali nonché delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
preso atto che talune organizzazioni, incluse quelle che non hanno firmato l'intesa, hanno presentato le proprie osservazioni;
auspicato che per le organizzazioni non firmatarie suddette si determinino le condizioni per aderire all'intesa, eventualmente in una fase successiva, in presenza di un quadro normativo che sia rispettoso delle esperienze e delle tradizioni nel campo dell'apprendistato, ma pure in grado di regolare in modo uniforme profili professionali equipollenti anche se appartenenti

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a settori merceologici differenti e inquadrati in contratti collettivi diversi;
richiamato il valore del ricorso alla contrattazione collettiva anche nell'ulteriore fase di gestione delle norme applicative; in tale ambito, potrà essere risolta, nel quadro delle regole generali, la questione dell'inquadramento retributivo dei lavoratori in mobilità assunti con un contratto di apprendistato;
considerato che - alla luce della possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato anche nei percorsi di accesso alle professioni ordinistiche, per le quali siano istituite specifiche gestioni previdenziali - si pone il problema di chiarire quale regime sia applicabile durante il rapporto di apprendistato;
osservato che in relazione all'apprendistato a cicli stagionali andrebbe valutata l'opportunità di chiarire l'eventuale applicabilità della nuova disciplina al settore agricolo, in quanto per esso non trovava applicazione la normativa previgente, mentre il testo attuale all'esame della Commissione fa riferimento a tutti i settori pubblici e privati;
riconosciuta, peraltro, l'esigenza di valorizzare le «buone pratiche» compiute nella contrattazione collettiva e per iniziativa delle regioni e delle province autonome;
ritenuto presupposto essenziale che il Consiglio dei ministri - come peraltro assicurato dal dicastero competente - proceda, in via prioritaria, alla definitiva approvazione della seconda stesura del provvedimento, frutto dell'accordo con enti territoriali e parti sociali, a conclusione di un dibattito che, pur evidenziando taluni aspetti problematici, ha concordemente giudicato importanti le intese realizzate e meritevoli di una sollecita conclusione dell'iter legislativo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. (Atto n. 385).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI PALADINI E ANIELLO FORMISANO

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (n. 385);
rilevato che lo schema di decreto legislativo:
attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il primo gennaio 2009) per l'esercizio di alcune deleghe contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 (norme di attuazione del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007);
recepisce gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione), quest'ultima prevedendo la necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie;
dispone una disciplina organica dell'apprendistato, contenente elementi di novità rispetto alla precedente disciplina;
la definizione di apprendistato include - accanto a quella «occupazionale» - la finalità della «formazione», che non era espressamente inserita nel testo dello schema approvato dal Governo, ma che è stata introdotta dopo il confronto con le parti sociali. Questa circostanza è indice dell'idea che il Governo ha del contratto di apprendistato e della poca attenzione che pone alla formazione dei giovani;
prevede che all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (disciplinato dall'articolo 3), possono accedervi persone tra i 15 e i 25 anni, con ciò consentendo di svolgere l'apprendistato in sostituzione dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo;
è molto aleatorio nelle parti relative alla parte formativa del contratto di apprendistato, non essendo sufficiente che essa sia rimessa alla contrattazione tra i soggetti indicati e agli «standard formativi» individuati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6;
la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento, la prima come approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali, la seconda risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) il Consiglio dei ministri approvi in via definitiva il testo risultante dalle modifiche apportate al testo originario a

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seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011);
b) il Governo chiarisca se vengono modificate le disposizioni relative alla contribuzione previdenziale e assistenziale degli apprendisti, che oggi sono più basse di 3 punti percentuali rispetto a quella per la generalità dei lavoratori dipendenti;
c) il Governo chiarisca se la possibilità di utilizzare contratti di apprendistato nel settore pubblico, non rischi di aggirare le norme sull'accesso al posto di lavoro pubblico mediante concorso, garantito dalla Costituzione, considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
d) la componente «formativa» sia svolta sempre in un luogo diverso dal luogo di lavoro, per evitare di incorrere in abusi o che non venga svolta per nulla;
e) sia sempre previsto il coinvolgimento della scuola come parte degli accordi, in particolar modo per quanto riguarda l'apprendistato degli infra-sedicenni, che dovessero svolgere in questo modo l'ultimo anno dell'obbligo scolastico;
f) siano formulati programmi formativi con una base uguale per tutte le tipologie di apprendistato, che includa anche un adeguato e imprescindibile numero di ore di formazione umanistica;
g) sia previsto un idoneo sistema di verifica della formazione acquisita;
h) nel testo vengano reinserite quelle parti della legge n. 25 del 1955, recante la disciplina dell'apprendistato e abrogata dal presente schema, che rimangono tuttora valide. In particolare, l'articolo 8, laddove prevede che «I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività». L'articolo 10 laddove specifica che «Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro». L'articolo 11, laddove elenca gli obblighi del datore di lavoro a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico; c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi; g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza; h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio). L'articolo 12, laddove indica l'obbligo per l'apprendista di «d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare»;
i) nel testo sia chiarito, con riferimento alla possibilità che i lavoratori in mobilità possono essere assunti come apprendisti «ai fini della loro qualificazione o riqualificazione»: a) se per il lavoratore in mobilità valgano i limiti anagrafici previsti dagli articoli 3 (15-25 anni) e 4 (18-29 anni); b) se il lavoratore in mobilità possa essere assunto come apprendista anche per lo svolgimento della stessa attività per il quale sia già qualificato; c) se il lavoratore conservi o meno l'iscrizione nelle liste di mobilità e se non sia il caso di prevederlo; d) l'esatto significato del rinvio all'articolo 2, comma 1, lettera i); e) che la retribuzione complessiva percepita da apprendista non possa essere mai inferiore a quella che veniva percepita quando era in mobilità;
l) con riferimento all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, vengano stabilite e previste da subito rigide regole di monitoraggio e controllo da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca

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e da parte del Parlamento, in particolare prevedendo che a quest'ultimo sia presentata una relazione annuale;
e con la seguente osservazione:
si rinnova l'espressione della contrarietà alla sostituzione dell'ultimo anno di scuola dell'obbligo con un anno di apprendistato, ritenendo che esso non rappresenti in alcun modo un modo efficace per contrastare l'abbandono scolastico da parte dei giovani, come invece sostiene il Governo, e che sia invece necessaria un investimento importante nella scuola e nella formazione dei giovani.
«Paldini, Aniello Formisano».

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ALLEGATO 3

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. (Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire i capoversi da 2-bis a 2-quinquies, con i seguenti:
2-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 possono scegliere di proseguire il rapporto di lavoro comunicandolo per iscritto al datore di lavoro e all'ente della previdenza obbligatoria competente entro tre mesi prima della data prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-ter. La prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo ha durata di due anni, decorrenti dal compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-quater. Nel corso del biennio, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro nel rispetto delle leggi vigenti sul licenziamento dei lavoratori.
2-quinquies. La pensione del lavoratore che opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 2-bis è calcolata alla data del pensionamento secondo le disposizioni vigenti.
1. 1. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 1, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 1° agosto;
b) sopprimere le parole da: dandone preavviso fino a: di vecchiaia;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'apertura della finestra prevista dalle vigenti disposizioni per la decorrenza del trattamento pensionistico, il lavoratore può proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti di età di cui al comma 2 previo consenso del datore di lavoro.
1. 2. Fedriga, Munerato.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità).

1. Per il periodo 2010-2012, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione

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che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
3. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
«i-bis). le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa».
1. 01. Fedriga, Munerato.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sono destinati all'introduzione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommittenza.
2. 1. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 2, lettera b), alinea sostituire le parole: definire il ruolo delle parti nella con le seguenti: affidare alle parti la.
2. 2. Fedriga, Munerato.

Al comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole: con il datore di lavoro, inserire le seguenti: fino alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.
2. 3. Fedriga, Munerato.

Al comma 2, lettera b), punto 3) dopo le parole: in modo automatico inserire le seguenti: fino alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa vigente.
2. 4. Fedriga, Munerato.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 1. Paladini, Aniello Formisano.