CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2011
517.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03221 Gnecchi: Problematiche relative al trattamento pensionistico delle donne.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico ed in particolare il numero di donne titolari di pensione integrata e l'importo della spesa relativa all'integrazione con riferimento al 31 dicembre 1993 e ad oggi.
Sulla base dei dati forniti dall'INPS - riuniti in tabelle che lascio a disposizione dell'onorevole interrogante - riferisco che ai 1° gennaio 1994 le pensioni integrate al minimo con titolari di sesso femminile risultano essere 4.236.758, l'importo medio mensile della quota di integrazione è pari ad euro 214,85.
Al 1° gennaio 2011, le pensioni integrate al minimo con titolari di sesso femminile sono 3.234.323, l'importo medio mensile della quota di integrazione è di euro 248,21.
Al riguardo, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con sentenza n. 127/1997, evidenzio che l'integrazione al minimo costituisce un'erogazione ulteriore rispetto al trattamento pensionistico dovuto in base ai contributi versati e agli anni di servizio prestato, volta ad assicurare al titolare e alla sua famiglia il reddito minimo necessario per far fronte alle esigenze di vita.
In tal senso, ad avviso della stessa Corte, il legislatore, tenendo conto delle risorse disponibili, può subordinare tale intervento di carattere solidaristico a particolari condizioni, fra cui quella di considerare non solo il reddito del soggetto interessato, ma anche il reddito cosiddetto coniugale, derivante dal cumulo del reddito personale con quello del coniuge.
In questo senso il decreto legislativo 503/1992 ha stabilito che l'integrazione non spetta a chi possegga redditi propri o cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore due, quattro o cinque volte il trattamento minimo, a seconda delle varie situazioni famigliari, reddituali e della data di pensionamento.
Il legislatore, con la legge n. 385/2000, è successivamente intervenuto in parziale deroga a tali disposizioni, prevedendo un'integrazione al trattamento minimo del 70 per cento e del 40 per cento, a seconda dell'ammontare dei redditi cumulati, in favore di soggetti che avrebbero raggiunto l'età pensionabile entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992 (31 dicembre 1992) e in possesso di determinati requisiti; si tratta per esempio di lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che sono stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.
La parziale integrazione è stata concessa con decorrenze varie comprese fra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2002 tenuto conto dell'età dei soggetti interessati al beneficio.
Rilevo, inoltre, che la legge 335/1995, nello stabilire l'eliminazione dell'integrazione al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo aveva tuttavia introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, quale prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento di contributi.

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Con riguardo, poi, al tema della conciliazione fra vita lavorativa e familiare, sottolineo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, responsabile dell'attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ha destinato a tale finalità, nel triennio 2007/2009, 727 milioni di euro, di cui 446 milioni di risorse statali e 281 milioni di cofinanziamento regionale.
All'obiettivo generale di aumentare l'offerta dei servizi per la prima infanzia a livello nazionale, per avvicinarsi all'obiettivo di Lisbona del 33 per cento di copertura della domanda, si è affiancato un obiettivo perequativo a sostegno delle regioni del Sud, ove i servizi sono tuttora scarsi.
Anche nel 2010, il medesimo Dipartimento ha destinato una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia in favore dello sviluppo integrato dei servizi per la prima infanzia. Il 7 ottobre 2010 è stata sancita in Conferenza Unificata una nuova intesa con la quale sono stati ripartiti 100 milioni di euro a favore delle Regioni per proseguire in via prioritaria lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia e per la realizzazione di altri interventi in favore della famiglia.
Gli effetti positivi dell'attuazione del Piano si misureranno compiutamente nei prossimi anni. Può essere tuttavia utile ricordare che l'ambizioso obiettivo di Lisbona è molto prossimo in alcune Regioni che vantano punte di eccellenza.
Confermo, infine, l'impegno anche del Ministero delle pari opportunità nel favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, in particolare nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dell'Intesa relativa al Piano recante «Sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», tramite la quale sono stati destinati 40 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al finanziamento di progetti regionali volti ad incrementare i servizi per l'infanzia presenti sul territorio e l'utilizzo di prestazioni di lavoro e di tipologie contrattuali facilitanti, quali telelavoro, part-time, lavoro a domicilio e job sharing.

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ALLEGATO 2

5-04512 Livia Turco: Sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Turco - nell'atto parlamentare che passo ad illustrare - richiama l'attenzione sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità.
In proposito, fra i numerosi interventi promossi dal Governo per superare il divario di opportunità, ancora oggi sussistente tra i generi, ed accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ricordo che il 7 marzo scorso presso il Ministero che rappresento tutte le Parti sociali hanno siglato l'Avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro.
Nell'intesa si sottolinea, in particolare, l'importanza di una modulazione flessibile dei tempi di lavoro tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa, nella consapevolezza che la migliore conciliazione tra esigenze produttive e quelle delle persone possa essere realizzata anche attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva di secondo livello.
Nel medesimo contesto, inoltre, il Ministro Sacconi e le Parti sociali si sono impegnati a valorizzare - compatibilmente con le esigenze organizzative, produttive e le dimensioni aziendali - le buone pratiche di flessibilità family-friendly e di conciliazione esistenti, provvedendo a tal fine ad attivare un tavolo tecnico per la verifica delle buoni prassi nonché delle relative azioni di monitoraggio effettuate dalla cabina di pilotaggio istituita nell'ambito del Piano Italia 2020.
Nell'ambito delle misure volte a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, assume altresì particolare rilievo il Regolamento adottato - ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 53/2000 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 277/2010, recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono progetti volti a consentire particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro.
Informo, in proposito, che lo scorso 20 maggio è stato pubblicato il relativo avviso di finanziamento che - per l'anno 2011 - ha previsto uno stanziamento di 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.
Ricordo, inoltre, che è in corso di pubblicazione il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 23 della legge 183/2010, con il quale il Governo ha esercitato la delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Tale provvedimento, in particolare, reca al suo interno importanti disposizioni volte a conciliare gli impegni delle donne lavoratrici con i carichi familiari.
Tengo inoltre a precisare che - in considerazione della particolare complessità e delicatezza della materia - l'articolo 46, comma 1, della legge n. 183/2010 ha previsto il differimento di 24 mesi del termine per l'esercizio della delega in materia di occupazione femminile, di cui alla legge n. 247/2007, al fine di consentire al Governo di procedere al riordino del quadro normativo vigente. (Allo stato non sono stati ancora attivati i contatti tra le Amministrazioni proponenti - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Dipartimento

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per le pari opportunità - per definire le direttrici lungo le quali esercitare la delega).
Con riferimento a specifici dati relativi all'applicazione della legge n. 53 del 2000, posso mettere a disposizione dell'onorevole interrogante i dati forniti dall'INPS in relazione alla serie storica (periodo 2005-2010) dei beneficiari, distinti per tipo di beneficio, della legge n. 104 del 1992, così come modificata dalla legge n. 53 del 2000, nonché la serie storica (periodo 2005-2009) della spesa per la medesima legge n. 104 del 1992, con evidenziati gli accantonamenti per i contributi figurativi introdotti dall'articolo 19 della legge n. 53 del 2000.
In proposito faccio osservare che altri dati tra quelli richiesti - richiamo a titolo di esempio l'anticipazione del trattamento di fine rapporto e i congedi per eventi e cause particolari non indennizzati dall'INPS - fanno riferimento a vicende che attengono direttamente ai singoli rapporti di lavoro e, pertanto, risultano di difficile reperimento ed elaborazione in modo aggregato.

BENEFICIARI LEGGE 104/92 NELL'ANNO PER TIPO DI BENEFICIO

Tipo di beneficio ANNO
 200520062007200820092010
Prolungamento congedo parentale (articolo 33, comma 1) (1)8338799131.0451.1901.281
Permesso mensile per assistenza (articolo 33, comma 3) (2)63.46279.337107.757140.919197.835225.547
Permesso mensile a per disabile (articolo 33, comma 6) (3)9.74011.09614.34818.59924.70825.994
Permesso giornaliero per assistenza (articolo 33, comma 2) (4)6.4847.2519.23212.48816.65119.469
Permesso giornaliero a disabile (articolo 33, comma 6) (5)6.9607.7789.93712.28814.13815.035

(1) Prolungamento del congedo parentale per figlio fino a 3 anni con handicap grave.
(2) Permessi mensili per figli, parenti o affini entro il 3° grado con handicap grave.
(3) Permessi mensili per lavoratore con handicap grave.
(4) Riposi giornalieri per figli fino a 3 anni con handicap grave.
(5) Riposi giornalieri per lavoratore con handicap grave.

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ALLEGATO 3

5-04792 Codurelli: Vicende occupazionali relative al gruppo Fond Metalli Conveyors.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne la situazione aziendale della società Fond Metalli Conveyors Group S.p.A., impegnata nella produzione di nastri metallici trasportatori utilizzati in diversi settori, dall'alimentare al meccanico.
Preliminarmente preciso che, da quanto riferito dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco e dalla Regione Lombardia, la Fond Metalli Conveyors Group S.p.A. nel 2009 ha registrato un calo di fatturato di circa il 40 per cento rispetto all'anno precedente. Sebbene nel 2011 si stia registrando la ripresa degli ordinativi con uno scarto negativo di oltre il 10 per cento rispetto al 2008, il margine operativo lordo (MOL) risulta decisamente negativo in quanto i costi di produzione interna sono diventati eccessivi e non garantiscono la competitività sul mercato, considerato che i principali concorrenti europei hanno spostato la produzione in Paesi a basso costo di manodopera.
Segnalo inoltre che la produzione viene effettuata nel sito di Monte Marenzo (Lecco) - dove l'Azienda ha sede legale - e che a Campodarsego (Padova) operano due unità locali, di cui uno stabilimento e un magazzino.
La Società occupa 67 dipendenti, di cui 58 (44 operai, 13 impiegati ed i dirigente) a Monte Marenzo e 9 a Campodarsego.
La Direzione provinciale del lavoro di Padova ha rappresentato che la società ha esternalizzato la propria attività mediante regolari contratti di appalto eseguiti presso ditte appaltatrici, due delle quali ubicate nella provincia di Padova: la Ascot s.r.l., con sede in Campodarsego, e la ditta Officine Penello s.n.c., con sede in Saonara. È opportuno precisare che entrambe le ditte utilizzano esclusivamente dipendenti e macchinari propri.
La Direzione provinciale del lavoro di Lecco ha fatto presente, inoltre, che al fine di rendere più competitiva l'Azienda sono in atto politiche di esternalizzazione della produzione. Sono stati, quindi, ceduti in affitto macchinari presso la cooperativa sociale «Incontro» di Castelfranco Veneto al fine di effettuare la produzione dei nastri trasportatori con costi inferiori di oltre il 55 per cento rispetto alla realizzazione all'interno dell'Azienda. Attualmente sono in corso trattative con i sindacati locali per valutare le modalità di gestione e l'entità degli esuberi in seguito alla decisione aziendale di cessare l'attività produttiva.
L'Azienda, per arginare la crisi, ha fatto ricorso prima alla CIGO, poi alla mobilità per circa 22 lavoratori.
Inoltre, a seguito di apposita istanza presentata in data 23 novembre 2010, con decreto direttoriale n. 57482 del 28 febbraio 2011 è stato approvato il programma per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per l'unità produttiva di Monte Marenzo, per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 24 ottobre 2011. È stata, quindi, autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della Società per un massimo di 35 unità lavorative.
La società, sempre in data 23 novembre 2010, ha presentato istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà ai sensi della legge

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n. 863 del 1984 in favore di 22 lavoratori dipendenti presso la medesima unità produttiva di Monte Marenzo, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2011. La corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti presso l'unità di Monte Marenzo - per i quali è stato stipulato in data 15 ottobre 2010 un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità su un organico complessivo di 67 unità - è stata autorizzata con decreto direttoriale n. 60732 del 22 luglio 2011, dopo aver accertato che i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà fossero distinti da quelli coinvolti dal programma di CIGS.
Preliminarmente all'erogazione dei benefici di integrazione salariale, l'INPS provvederà a verificare che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di CIGS e al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi.
Alla fine di ottobre 2011, quando terminerà l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali in corso, è ipotizzabile un esubero di 50 unità lavorative (39 operai e 11 impiegati).
A quanto viene riferito sia dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco che dalla Regione Lombardia le scelte imprenditoriali propenderebbero per mantenere, in una nuova area nei pressi dell'attuale sito di Monte Marenzo (che risulta particolarmente oneroso e sovradimensionato), il settore impiegatizio oltre ad alcuni operai tecnici.
L'Assessore al lavoro della Provincia di Lecco ha aperto un tavolo di confronto tra proprietà e sindacati con l'obiettivo di scongiurare la chiusura dello stabilimento ed evitare la crisi. Ad oggi si sono svolti due incontri, in data 10 giugno e 24 giugno 2011.
Durante l'ultimo incontro a fronte della volontà manifestata dalla proprietà di voler cessare l'attività produttiva di Monte Marenzo, i rappresentanti sindacali e del Comune di Monte Marenzo hanno ribadito la necessità di salvaguardare l'attività produttiva e il mantenimento dell'occupazione.
A tale proposito l'Assessore al lavoro della Provincia di Lecco ha rinnovato la disponibilità dell'Amministrazione provinciale a collaborare per costruire insieme all'azienda le condizioni per il mantenimento dell'attività produttiva, ad esempio individuando soluzioni quali la promozione di un contratto con il Politecnico di Milano per l'avvio di una collaborazione sotto il profilo dell'innovazione di processo e di prodotto.
Particolare attenzione è rivolta alla situazione dei lavoratori coinvolti nella crisi e alla scadenza degli ammortizzatori sociali del prossimo ottobre. Tutte le parti interessate intendono collaborare per garantire il loro futuro individuando percorsi di riqualificazione e ricollocazione nel mercato del lavoro se azienda cesserà la propria attività.
Anche la Regione Lombardia ha assicurato che parteciperà attivamente, in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, alla definizione degli strumenti di sostegno al personale coinvolto e al possibile rilancio delle attività, monitorando con attenzione gli sviluppi che si stanno ancora definendo, anche avvalendosi delle proprie strutture tecniche.
Segnalo, infine, che le Parti sociali, ad oggi, non hanno richiesto alcun incontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esame della situazione occupazionale né è pervenuta altra segnalazione al riguardo.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. (C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti norme volte a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, al fine di definire un nuovo regime per la totalizzazione di periodi assicurativi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 42 del 2006 è concessa la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico a prescindere dalla durata dei periodi stessi;
b) il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti che concorrono per quota, sulla base di quanto stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) per il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti alla eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo;
d) nel caso di un lavoratore a cui si applichi il sistema misto, il trattamento pensionistico derivante dal cumulo dei contributi non coincidenti è calcolato secondo le regole del regime contributivo secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
e) per gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca di versamento dei contributi;
f) la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è sempre riconosciuta per le pensioni di inabilità o indirette;
g) la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è, altresì, riconosciuta per la pensione di vecchiaia, a condizione che si siano compiuti i 65 anni di età e che si possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione, nonché per la pensione di anzianità, a condizione che vi sia un minimo di 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica dell'avente diritto; in fase di prima applicazione, la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è riconosciuta anche per l'erogazione della pensione di anzianità con requisiti normali in favore dei lavoratori iscritti in liste di mobilità derivanti da accordi collettivi stipulati e sottoscritti entro il 30 giugno 2011;
h) ai fini di cui alle lettere precedenti, è stabilito che le disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio

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2010, n. 122, avendo finalità di prevenzione e deterrenza di comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza, si interpretino nel senso che non si applicano nei confronti dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro senza il diritto a pensione, nonché di coloro che trasferiscono la posizione assicurativa tra gestioni ed enti previdenziali diversi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le stesse modalità di cui al comma 3.

ART. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La sospensione di cui al comma 1 riguarda anche le domande già presentate tra la data di entrata in vigore dei commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, e la data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto.

ART. 3.

Dopo l'articolo 6 del decreto-legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Pensione supplementare). - 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».