CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 luglio 2011
514.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Oggetto e definizioni).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge per professioni non organizzate in ordini o collegi si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.
3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente la legge predispone apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 2.
(Associazioni professionali).

1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, costituite da coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1 comma 2, al fine di valorizzare le competenze, diffondere il rispetto di regole deontologiche e vigilare sul comportamento degli associati, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali garantiscono la formazione permanente, adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

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4. Ciascuna associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente; è tenuta ad attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
5. Alle Associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti iscritti alle associazioni non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 3.
(Forme aggregative delle associazioni).

1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da almeno dieci associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Alle forme aggregative possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4.
(Registro delle associazioni professionali).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro», al quale sono iscritte le associazioni riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 5.
2. Il Registro è pubblico. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce le forme e i modi attraverso cui renderlo diffusamente consultabile.
3. L'iscrizione al Registro costituisce titolo per il coinvolgimento nella definizione delle piattaforme comuni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
4. Le forme aggregative di cui all'articolo 3 possono chiedere l'iscrizione al Registro.
5. Il Ministero dello sviluppo economico procede alla cancellazione dal Registro delle associazioni professionali in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, o per gravi violazioni nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto del codice deontologico da parte degli associati e sulla veridicità delle dichiarazioni da essi rese.

Art. 5.
(Requisiti delle associazioni professionali per l'iscrizione al Registro).

1. Al fine dell'iscrizione al Registro, le associazioni professionali devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate o da altra idonea documentazione da almeno due anni;

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b) adozione di uno statuto che assicuri:
1) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
2) le garanzie di democraticità per il funzionamento degli organismi deliberativi, per il conferimento delle cariche sociali, per la previsione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;
3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
5) la partecipazione all'associazione soltanto da parte di soggetti che hanno conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'associazione;
6) l'assenza di scopo di lucro;
7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
d) adeguata pubblicizzazione dello statuto, dell'elenco degli iscritti, delle delibere relative alle elezioni e all'individuazione dei titolari delle cariche sociali, del codice deontologico, nonché dell'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
e) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare;
f) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;
g) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;
h) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
i) possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza.

2. La domanda per l'iscrizione al Registro è presentata al Ministro dello sviluppo economico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione interessata e corredata di copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dell'indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Qualora l'associazione richiedente l'iscrizione al Registro sia già inserita nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i requisiti di cui alle lettere da a) ad i) del comma 1 del presente articolo si considerano già posseduti.

Art. 6.
(Auto-regolamentazione volontaria).

1. La presente legge promuove l'auto-regolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le attività professionali di cui all'articolo 1. Tali soggetti possono aderire ad una delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge.

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2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle associazioni professionali iscritte al Registro di cui all'articolo 4 l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una normativa tecnica UNI relativa all'attività professionale oggetto dell'associazione. Entro tre mesi dalla ricezione di detta comunicazione, le associazioni professionali iscritte al registro ed afferenti alle attività professionali per cui sia stata rilasciata la normativa tecnica UNI sono tenute ad adeguare gli statuti associativi alle disposizioni da questa indicate. Qualora le associazioni non procedano all'adeguamento, il Ministero provvede alla cancellazione dell'associazione dal Registro di cui all'articolo 4.
5. Contro il provvedimento di cancellazione, l'associazione può presentare ricorso al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.
6. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, può precisare quali specificazioni tecniche o altri requisiti, afferenti ad una attività professionale di cui all'articolo 1 della presente legge, presentino i caratteri di «regola tecnica» la cui osservanza sia obbligatoria di diritto o di fatto ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo.

Art. 7.
(Sistema di attestazione).

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono adottare il Sistema di attestazione delle professioni associative.
2. Il Sistema di cui al comma 1 prevede il rilascio:
a) dell'attestato di competenza da parte delle singole associazioni professionali;
b) dell'attestato professionale di conformità alla normativa tecnica UNI da parte delle forme aggregative di cui all'articolo 3.

3. Gli attestati di cui al comma precedente non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
4. Ai fini del rilascio degli attestati di cui al comma 2, il professionista deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Art. 8.
(Attestato di competenza).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, iscritte al Registro di cui all'articolo 4 possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato di competenza relativo al possesso dei requisiti professionali.
2. Il rilascio dell'attestato avviene in base ai curriculum formativi, alle esperienze professionali maturate, all'aggiornamento professionale effettuato e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale da parte degli iscritti, assicurando in ogni caso che le documentazioni richieste abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi rispetto alle associazioni medesime.

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3. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato, tra i quali:
a) i livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di altri percorsi formativi riconosciuti;
b) gli standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
c) gli obblighi di aggiornamento e di formazione continua.

4. L'attestato di competenza ha validità triennale ed è rilasciato ai professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti.
5. Alle associazioni è fatto divieto di richiedere qualsiasi forma di compenso a fronte del rilascio dell'attestato, salvo il mero rimborso delle spese sostenute per la procedura.
6. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione implica la contestuale decadenza dell'attestato di competenza.
7. Il professionista iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione nel Registro dell'associazione stessa.

Art. 9.
(Attestato professionale di conformità UNI).

1. Le forme aggregative di cui all'articolo 3 possono rilasciare, su richiesta degli iscritti, l'attestato professionale di conformità alla normativa tecnica UNI definita per la singola professione.
2. L'attestato di cui al comma 1 garantisce la conformità dei requisiti professionali e delle modalità di esercizio dell'attività da parte del professionista alle caratteristiche della professione ed alle sue modalità di esercizio individuate dalla normativa tecnica UNI.
3. L'attestato professionale di conformità ha validità triennale.
4. Alle forme aggregative è fatto divieto di richiedere qualsiasi forma di compenso a fronte del rilascio dell'attestato, salvo il mero rimborso delle spese sostenute per la procedura.

Art. 10.
(Vigilanza).

1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni di cui alla presente legge al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti e ne dispone la cancellazione dal Registro qualora siano ravvisate gravi irregolarità nell'operato, nel rendiconto annuale, nonché una prolungata inattività, o la perdita dei requisiti.

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ALLEGATO 2

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) per «gemmologo» colui che accerta od identifica con opportuni strumenti scientifici, la natura, la specie, la varietà del materiale gemmologico;.
2. 1.Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.

ART. 3.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per i prodotti indicati nel presente articolo deve essere messa a disposizione dell'acquirente e consegnata, insieme alla fattura o allo scontrino fiscale, una scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione del prodotto.
3. 1.Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.

ART. 7.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 e conseguentemente dopo l'articolo 8 inserire i seguenti:

Art. 8-bis.
(Istituzione dell'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, qualificati ai sensi dell'articolo 8-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al presente comma.
2. Gli importatori e i produttori hanno l'obbligo di indicare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita l'origine, naturale o sintetica, dei materiali gemmologici e la presenza di trattamenti ai sensi delle disposizioni previste dalla presente legge.
3. I commercianti all'ingrosso, gli artigiani intagliatori e i rivenditori al dettaglio di materiali gemmologici e di oggetti costituiti da materiali gemmologici hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto, che la fattura di vendita contenga la descrizione dei diversi passaggi della merce ai fini della sua tracciabilità e che corrisponda alle eventuali certificazioni di qualità che l'accompagnano.

Art. 8-ter.
(Formazione).

1. Con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, sono altresì determinate le linee guida relative alle modalità di svolgimento e alle materie dei corsi per la lavorazione e il commercio dei materiali gemmologici di cui alla presente legge, volti alla qualificazione e all'aggiornamento dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 8-bis.
2. Le regioni, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, promuovono per

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i soggetti di cui all'articolo 8-bis, corsi di qualificazione volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. I corsi sono tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli istituti universitari, dagli istituti professionali e dalle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1 è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

Art. 8-quater.
(Tutela del consumatore).

1. Al fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali di cui alla presente legge, il regolamento di cui all'articolo 15 provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana.
2. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza del marchio di cui al presente comma e delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.
4. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di un vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il vademecum riporta sinteticamente e in modo chiaro il contenuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.

Art. 8-quinquies.
(Analisi gemmologica e certificazione di qualità).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 8-bis hanno l'obbligo di richiedere un'apposita analisi gemmologica, o certificazione se necessaria ai fini commerciali o legali, relative alla produzione e alla vendita dei materiali gemmologici.
2. L'analisi gemmologica è effettuata da un gemmologo come definito all'articolo 2, comma 1 lettera g-bis). La certificazione è rilasciata da uno dei laboratori abilitati ai sensi dell'articolo 12 oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario, in base alle normative tecniche vigenti.
3. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni, i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai sensi del presente articolo, i laboratori e gli organismi di certificazione di cui al comma 2 svolgono periodicamente, presso l'importatore e il produttore, controlli sui materiali pronti per la vendita tramite perizie che non danneggiano il prodotto finito. Le modalità di tali controlli, mediante prelievo di campioni di oggetti, e i relativi esiti di prova, sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 8-sexies.
(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'importazione e sull'esportazione dei materiali gemmologici è esercitata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
2. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

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che, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, esercita le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, deve attestare di aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione in materia di gemmologia presso un istituto di formazione qualificato specificamente nel settore della gemmologia.
3. Ai fini dell'identificazione, il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
4. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettua ispezioni e controlli, anche senza preavviso. A tale fine, il medesimo personale ha facoltà di accesso ai locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materiali gemmologici.
7. 1.Mattesini.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 e conseguentemente dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Tutela del consumatore).

1. Al fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali di cui alla presente legge, il regolamento di cui all'articolo 15 provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana.
2. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza del marchio di cui al presente comma e delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.
4. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di un vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il vademecum riporta sinteticamente e in modo chiaro il contenuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.
7. 2.Mattesini.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'importazione e sull'esportazione dei materiali gemmologici è esercitata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
2. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, esercita le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, deve attestare di aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione in materia di gemmologia presso un istituto di formazione qualificato specificamente nel settore della gemmologia.

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3. Ai fini dell'identificazione, il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
4. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettua ispezioni e controlli, anche senza preavviso. A tale fine, il medesimo personale ha facoltà di accesso ai locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materiali gemmologici.
8. 01.Mattesini.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «siano essi sfusi o montati» aggiungere le seguenti: «, compresa la specie merceologica di ogni gemma e il relativo peso in carati»;
b) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «che deve comunque sempre contenere l'indicazione del paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia».
9. 1.Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.