CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 luglio 2011
514.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di interporti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione di potestà legislativa concorrente, definisce i concetti di piattaforma logistica territoriale nazionale e di interporto e reca disposizioni per l'inserimento della rete dei terminali strategici nazionali nei sistemi di rete dei collegamenti e dei corridoi marittimi dell'Unione europea
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;
b) migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto;
c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale;
d) superare i limiti del trasporto intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.

3. Ai sensi della presente legge si intende:
a) per piattaforma logistica territoriale, il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, e in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;
b) per interporto, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità.

Art. 2.
(Programmazione delle strutture).

1. Il riconoscimento delle piattaforme logistiche territoriali esistenti e la localizzazione di nuove piattaforme logistiche territoriali sono di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvede mediante l'approvazione, con proprio decreto, del piano generale delle intermodalità, nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».
2. Ai fini dell'elaborazione del piano per l'intermodalità, la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005,

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n. 284, è integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale.
3. Le previsioni del piano generale delle intermodalità costituiscono automatica delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali incompatibili.
4. Con il decreto di cui al comma 1 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui al medesimo comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, all'interno del quale l'eventuale realizzazione di nuovi interporti è posta a totale carico dei soggetti privati proponenti e non costituisce comunque obbligo per lo Stato, per le regioni, per gli enti locali o per altri enti o società pubblici ai fini della realizzazione di opere di infrastrutturazione o di raccordo con le infrastrutture pubbliche.

Art. 3.
(Requisiti delle strutture).

1. Il riconoscimento di un interporto è soggetto ad autorizzazione regionale, subordinata alla verifica dei requisiti minimi previsti dalla presente legge e da quelli ulteriori eventualmente previsti dalla legge regionale.
2. I requisiti minimi previsti, ai sensi del comma 1 sono: un terminale ferroviario intermodale per l'effettuazione di traffici intermodali e/o convenzionali trasbordati, collegato direttamente con i maggiori centri industriali e distributivi del territorio regionale, idoneo a formare o ricevere treni completi, che operi, a regime, con un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali, salvo che la regione non disponga diversamente nel rispetto dell'economicità dell'iniziativa; un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; un servizio doganale, un centro direzionale; un'area per i servizi alle persone; un'area per i servizi ai veicoli industriali; aree diverse destinate rispettivamente alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana. La regione stabilisce altresì i volumi minimi settimanali di merce che devono essere trasportati su ferro.
3. La Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, nella composizione integrata di cui all'articolo 2, comma 2, definisce annualmente la rete di terminali e raccordi necessari per il funzionamento di ciascun interporto, ai fini della predisposizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR) da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
4. Un interporto deve inoltre avere collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione, collegamenti ferroviari diretti con le linee ferroviarie nazionali prioritarie e collegamenti funzionali con almeno un porto e, ove possibile, un aeroporto.
5. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 entro il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
6. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.
7. La localizzazione di nuovi interporti è effettuata tenendo conto del tracciato dei corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla Decisione n. 661/2010/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, dei piani regolatori delle regioni e dei comuni interessati nonché della rete infrastrutturale ivi esistente.
8. La progettazione di un interporto è obbligatoriamente sottoposta a valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.
(Natura della gestione).

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi

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rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.

Art. 5.
(Gestione dei rifiuti).

1. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di rifiuti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di trasporto e di stoccaggio dei rifiuti da parte dei soggetti che gestiscono interporti al fine di favorire la semplificazione di tali attività.

Art. 6.
(Disciplina urbanistica).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti gli standard urbanistico-edilizi da osservare nelle piattaforme logistiche territoriali e negli interporti, anche in deroga al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni (C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis. (Requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica). 1. All'articolo 65 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica».
2. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 65, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 01.Crosio, Velo, Tullo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis. (Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, possono autenticare anche le sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori dichiarazioni, nonché estrarre copie conformi all'originale, necessari o funzionali per l'annotazione e la gestione degli atti e delle dichiarazioni di cui al periodo precedente e, in base ad apposito provvedimento adottato da parte dell'Agenzia delle entrate, registrare questi ultimi, ove ne sia prescritta la registrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per via telematica.».
6. 02.Velo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis. (Modifiche al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171). 1. Dopo l'articolo 27 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è aggiunto il seguente:
«Art. 27-bis. (Disposizioni concernenti la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero). 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i natanti ne siano muniti, del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché

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agli organismi equivalenti solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
2. Chiunque si trovi in prossimità dei natanti di cui al comma 1, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare la precedenza in mare.
3. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.».
6. 03.Compagnon, Mereu.
(Approvato)