CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2011
513.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03554 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Bellanova - con il presente atto parlamentare - richiama nuovamente l'attenzione sulla situazione dei 799 docenti provenienti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e transitati all'INPS per il tramite di procedure di mobilità volontaria intercompartimentale.
Ricordo al riguardo, riepilogando brevemente quanto già illustrato nel corso di precedenti analoghi atti parlamentari, che al momento del passaggio all'INPS dei docenti in questione, è stato loro garantito il trattamento economico fondamentale finito presso il comparto scuola, attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam che comprendeva anche il valore economico dell'anzianità economica maturata al momento del passaggio; detto assegno è stato poi riassorbito per effetto degli incrementi stipendiali, come già avvenuto per tutti gli altri casi di mobilità intercompartimentale.
Sulla questione specifica è nato, quindi, un vasto contenzioso con l'Istituto, approdato in Cassazione. In particolare la Corte ha sostenuto che il principio del mantenimento del trattamento economico vige nell'ambito e nei limiti della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento.
L'INPS, a seguito dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha proceduto, per ciascun interessato, alla quantificazione dell'indebito maturato.
L'ulteriore questione eccepita dal personale ex docente, strettamente connessa all'assegno ad personam, attiene al mancato riconoscimento, in via permanente, del valore economico dell'anzianità maturata (R.I.A.), istituto previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto mai evidenziato come importo distinto dello stipendio tabellare con la conseguenza che, all'atto del passaggio dei docenti, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli Studi, l'importo della R.I.A. del personale interessato.
La questione, rimessa dall'INPS al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata successivamente sottoposta all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze che - lo scorso novembre - ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico dell'anzianità maturata senza possibilità di riassorbimento poiché, come sopra specificato, la R.I.A. non era più in godimento all'atto del passaggio all'Inps, in quanto assorbita nei nuovi stipendi tabellari riconosciuti con il CCNL 1994-1997.
Ad oggi tutte le questioni sollevate dal personale interessato risultano oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi. L'Inps ha quindi reso noto che procederà al recupero dell'indebito determinatosi in applicazione delle pronunce della Corte di Cassazione, che hanno dichiarato legittimo il riassorbimento dell'assegno ad personam e non spettante, con decorrenza 1o settembre 1998, l'emolumento denominato «assegno di garanzia della retribuzione» (salario di professionalità).
L'Istituto ha comunicato che sta predisponendo, per quanto possibile, piani di restituzione personalizzati di lungo termine, in modo che le trattenute mensili

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incidano il meno possibile sul trattamento economico di ciascun dipendente interessato.
Tutto ciò premesso, tengo a precisare che, successivamente all'impegno assunto dal rappresentante del Governo in questa sede, sono stati approfonditi in via preliminare gli aspetti tecnici della vicenda al fine di verificare le reali possibilità di giungere - anche attraverso il prospettato Tavolo tecnico - all'adozione di iniziative volta a dare soluzione alla questione nel senso auspicato dall'interrogante.
In tal senso, fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dal Governo, faccio rilevare che gli elementi di valutazione finora raccolti da tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nella vicenda, non sono risultati idonei a modificare la ricostruzione innanzi riportata.
Posso tuttavia confermare la piena disponibilità del Governo a riconsiderare i termini della questione, nel caso in cui dovessero emergere elementi di novità rispetto agli orientamenti che si sono finora consolidati.

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ALLEGATO 2

5-04948 Gatti: Offerta di figure professionali per aziende operanti in specifici comparti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sul sistema informativo per l'occupazione e la formazione denominato Excelsior.
Tale sistema, realizzato dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura in collaborazione con il Ministero del lavoro e con l'Unione Europea, ricostruisce trimestralmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese.
Il sistema Excelsior fornisce indicazioni di previsione sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese indispensabili supporti nella programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro. Tale indagine, effettuata proponendo ad un campione di imprese una specifica intervista, si riferisce, perciò, alle previsioni occupazionali per il futuro delle imprese, non riguarda, quindi, le competenze ricercate ma non trovate.
Com'è noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha di recente istituito il portale on line cliclavoro che rappresenta, tra l'altro, un luogo di incontro virtuale tra chi cerca e chi offre lavoro; su tale portale, infatti, i cittadini possono inserire i loro curricula vitae e le aziende i propri profili.
Faccio presente, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato la sperimentazione di un progetto che consente di incrociare i dati previsionali forniti dal sistema Excelsior con i dati anagrafici di coloro che cercano occupazione in possesso dei centri provinciali per l'impiego sparsi su tutto il territorio nazionale. A tal proposito, informo che nella fase attuale le regioni stanno completando le attività per collegare le anagrafiche dei centri per l'impiego con il sistema nazionale e che, con la messa in regime di tale sistema, le imprese intervistate da Excelsior potranno convertire la loro «previsione di assunzione» in una vera e propria ricerca di posti di lavoro e potranno cooperare con il sistema pubblico.
Infine, per supportare l'inserimento nel mondo del lavoro e combattere le forme di irregolarità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha da tempo messo a punto una serie di strumenti, raccolti sistematicamente nel documento «Italia 2020» - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro. Il Piano individua linee di azione comuni al Ministero del lavoro e a quello dell'Istruzione da perseguire per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei giovani.
Una delle priorità del piano è il rilancio dell'istruzione tecnica, necessaria per la ripresa economica del Paese, che non può prescindere dalla rinascita del settore manifatturiero e del made in Italy. Tale circostanza impone, da un lato, il potenziamento delle azioni di orientamento e, dall'altro, la riorganizzazione, il rilancio e la riqualificazione dell'istruzione tecnica. Quest'ultima, in particolare, va sviluppata mediante il ricorso all'apprendistato di alta formazione e, soprattutto, attraverso la costruzione di percorsi formativi e di istruzione tecnico-professionale nei luoghi

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di lavoro. Queste scelte, contribuendo a ridurre significativamente l'astrattezza della cultura scolastica e le difficoltà nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, saranno certamente in grado di migliorare l'occupabilità dei giovani e la permanenza nel mercato del lavoro degli adulti.
Da ultimo informo che il nuovo Testo Unico dell'apprendistato - approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso maggio in sede di prima deliberazione -e sul quale è stata raggiunta l'intesa con le regioni e le parti sociali è un passo avanti non solo normativo, ma anche culturale, verso il superamento della tradizionale distinzione tra sapere e saper fare. Passa da qui la possibilità di offrire ai tanti giovani che cercano lavoro concreti percorsi di apprendimento, coerenti con i fabbisogni professionali del tessuto produttivo che sono trimestralmente censiti dall'indagine Excelsior.

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ALLEGATO 3

5-05036 Bobba: Sulle risorse destinate alla formazione professionale nella Regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Bobba, in materia di risorse destinate alla formazione professionale nella Regione Puglia, passo ad illustrare i dati forniti dai competenti uffici del Ministero che rappresento.
Preliminarmente, con riferimento alla richiesta di verifica del trasferimento di risorse riguardanti la ristrutturazione degli enti di formazione alla regione Puglia, faccio presente che la legge 388/00 (legge finanziaria per l'anno 2001) all'articolo 118, comma 9, ha previsto il finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001 che ha assegnato alla regione Puglia euro 4.708.5 88, 17. L'erogazione di tali fondi fu poi interrotta a causa e nelle more dell'accertamento relativo al regime degli aiuti di stato operato dalla Commissione U.E. Solo dopo la risoluzione della questione in ambito comunitario l'originario decreto di assegnazione risorse fu ripristinato con il decreto direttoriale 94/V/06. Ad oggi le risorse assegnate risultano tutte liquidate ed utilizzate dalla regione.
La legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per l'anno 2002) all'articolo 52, commi 19 e 58, ha prorogato per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 388/00. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto direttoriale 95/V/06 che ha assegnato alla regione Puglia euro 1.519.516,50. La cifra è stata erogata in due tranches, un primo anticipo di euro 871.131,42, ed una seconda parte di euro 648.385,08. Dal totale complessivo è stata poi in seguito disimpegnata con decreto direttoriale 89/CONT/V/2010 la somma di euro 232.648,74 a causa della mancata presentazione da parte della regione Puglia, nonostante vari solleciti, della documentazione idonea a giustificare le spese sostenute. Pertanto di questo secondo finanziamento la regione ha usufruito solo per euro 1.286.867,76.
Alla luce di quanto sopra esposto, i fondi assegnati alla regione Puglia per la ristrutturazione degli enti di formazione professionale risultano regolarmente trasferiti e negli anni successivi non vi sono atti di competenza ministeriale da segnalare.
Per quanto attiene, invece, agli ammortizzatori sociali, rappresento che la regione Puglia può intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, con l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli accordi Governo-Regioni del 16 dicembre 2010 e del 20 aprile 2011, nel limite delle risorse economiche da assegnare.
L'accordo relativo agli ammortizzatori sociali in deroga della Regione Puglia verrà sottoscritto non appena, la Regione stessa concluderà il passaggio di competenze dalla Direzione Regionale di questo Ministero.
Faccio presente infime, che la regione Puglia; tempestivamente interessata sulla vicenda, non ha finora fornito gli elementi di competenza e, pertanto, mi riservo, di comunicare all'Onorevole interrogante ulteriori, eventuali, informazioni che dovessero pervenire dalla regione.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità (Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nei casi in cui è applicato il comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo al quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Norme in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
1. 10.Il Relatore.