CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato, e C. 3465 Cosenza.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 7, comma 4, prevede che per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma, e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato;
tale sanzione amministrativa sembra sovrapporsi alle fattispecie penali di cui agli articoli 423-bis e 635 del codice penale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 7, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di configurare la fattispecie ivi prevista come circostanza aggravante dei reati di cui agli articoli 423-bis e 635 del codice penale.

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ALLEGATO 2

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato, e C. 3465 Cosenza.

PARERE APPROVATO

La Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 7, comma 4, prevede che per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma, e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato;
le condotte previste dalla predetta disposizione appaiono già penalmente sanzionate ai sensi degli articoli 423-bis e 635 del codice penale;
appare quindi superflua la previsione di un'autonoma sanzione amministrativa per le medesime condotte già penalmente sanzionate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia soppresso il comma 4 dell'articolo 7.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
premesso che:
l'articolo 5 dispone che: «Ciascuna parte prevede nel suo diritto interno procedure appropriate che consentano alle persone che hanno subìto un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere risarcite dallo Stato ovvero qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorità competenti di tale Parte»;
tale disposizione si presta ad interpretazioni che possono configurare una responsabilità diretta e generalizzata dello Stato in ogni caso in cui un pubblico funzionario compia un atto di corruzione nell'esercizio delle sue funzioni;
una simile interpretazione si potrebbe porre in contrasto con l'articolo 28 della Costituzione che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale, prevede la responsabilità dello Stato solo se la condotta del funzionario sia astrattamente riconducibile ai compiti della pubblica amministrazione e la esclude se viene meno il vincolo organico con l'organizzazione dello Stato, come nel caso in cui il funzionario commetta un reato doloso;
una interpretazione dell'articolo 5 della Convenzione che generalizzi la responsabilità dello Stato per i danni causati da fatti corruttivi avrebbe anche rilevanti conseguenze sulla finanza pubblica (articolo 81 della Costituzione);
appare necessario che siano adottate le opportune iniziative al fine di escludere gli effetti distorsivi sopra illustrati, valutando anche la possibilità di apporre alla ratifica una «riserva tardiva» relativa all'articolo 5 della Convenzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
premesso che:
l'articolo 5 dispone che: «Ciascuna parte prevede nel suo diritto interno procedure appropriate che consentano alle persone che hanno subìto un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere risarcite dallo Stato ovvero qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorità competenti di tale Parte»;
tale disposizione si presta ad interpretazioni che possono configurare una responsabilità diretta e generalizzata dello Stato in ogni caso in cui un pubblico funzionario compia un atto di corruzione nell'esercizio delle sue funzioni;
una simile interpretazione si potrebbe porre in contrasto con l'articolo 28 della Costituzione che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale, prevede la responsabilità dello Stato solo se la condotta del funzionario sia astrattamente riconducibile ai compiti della pubblica amministrazione e la esclude se viene meno il vincolo organico con l'organizzazione dello Stato, come nel caso in cui il funzionario commetta un reato doloso;
una interpretazione dell'articolo 5 della Convenzione che generalizzi la responsabilità dello Stato per i danni causati da fatti corruttivi avrebbe anche rilevanti conseguenze sulla finanza pubblica (articolo 81 della Costituzione);
appare necessario che sia valutata l'opportunità di assumere adeguate iniziative al fine di escludere i possibili sopraindicati effetti distorsivi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE