CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02653 Caparini: Personale permanente e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, On.li Deputati,
con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Caparini chiede di conoscere le valutazioni dei Governo sullo schema di regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed, in particolare, sulla previsione contenuta nell'articolo 14, relativo al rapporto di sovraordinazione tra personale permanente e personale volontario.
Voglio premettere, innanzitutto, che lo schema è stato adottato in attuazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'iniziativa intende realizzare una dettagliata disciplina dell'attività prestata e conferire maggiore efficacia ed efficienza ai servizi espletati dai Vigili dei Fuoco in materie delicate quali quelle della prevenzione incendi e del soccorso pubblico.
L'articolo 14 della bozza di regolamento prevedeva espressamente che «In caso di intervento di soccorso in cui vengano a operare congiuntamente personale permanente e volontario, la direzione dell'intervento di soccorso è sempre affidata al responsabile della squadra composta dal personale operativo permanente».
Lo schema, sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri nella seduta 17 settembre 2010, è stato poi trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.
Con specifico riferimento alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, l'Organo consultivo ha rilevato che il regolamento può disciplinare solo le attività e i servizi svolti dai personale con rapporto di pubblico impiego; inoltre, la disciplina del personale volontario, dettata dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, prevede che il personale permanente sia sovraordinato solo a quello volontario di pari grado.
Il testo pertanto - nell'intento di dare omogeneità al sistema - è stato rielaborato anche alla luce dei rilievi mossi dal predetto Consesso e la previsione contenuta nell'articolo 14 è stata espunta, in vista della imminente prosecuzione dell'iter di adozione.
In definitiva, l'iniziativa normativa, nel dettare specifica disciplina per il personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo n. 217/2005, tiene conto delle posizioni del personale volontario che, legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio ma non di impiego, concorre all'esercizio di attività pubbliche essenziali e indifferibili.

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ALLEGATO 2

5-03772 Bosi: Condizioni alloggiative del personale dei vigili del fuoco impegnati in Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Bosi chiede di conoscere le iniziative occorrenti ad assicurare adeguate condizioni alloggiative al personale dei Vigili del fuoco che, già impegnato negli interventi di primo soccorso ed assistenza alla popolazione abruzzese colpita dal sisma del 6 aprile 2009, continua a prestare la propria opera nell'area interessata.
Voglio, innanzitutto, rivolgere un ringraziamento sentito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'attività svolta, con professionalità e dedizione, in ogni situazione emergenziale.
Quanto allo specifico quesito formulato dall'interrogante, preciso che il personale accorso nell'immediatezza dell'evento per far fronte alle prime esigenze è stato da principio alloggiato in tende.
Successivamente - sulla base del dispositivo organizzativo di mobilitazione per fronteggiare pubbliche calamità - sono state approntate apposite strutture, denominate campi-base, che hanno reso possibile trasferire il personale dalle tende a strutture tipo «container».
Nel periodo luglio-dicembre 2010, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3892 del 13 agosto 2010, erano presenti nella zona interessata 124 unità, trasferite in moduli abitativi.
Infine, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3950 del 30 giugno 2011, è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei territori della regione.
Attualmente sono, pertanto, presenti 74 unità, sempre alloggiate in moduli abitativi.
Un ulteriore aspetto, pure evidenziato dall'onorevole interrogante, attiene al trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco.
In proposito riferisco che sono stati recentemente definiti significativi incrementi, risultanti dalla definizione degli accordi sindacali per il biennio economico 2008/2009, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica n. 250 e 251.
Inoltre, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della identità professionale e delle caratteristiche operative delle proprie strutture, è destinatario di una serie di interventi normativi che tendono all'armonizzazione con i trattamenti economici delle altre Forze di polizia.
A tal fine ricordo i decreti-legge 31 maggio 2010 n. 78 e 26 marzo 2011, n. 27, che hanno previsto misure perequative rispetto al blocco degli adeguamenti retributivi. Nei prossimi giorni verrà inoltre adottato il D.P.C.M. previsto dalla legge 23 maggio 2011, n. 74 che prevede il riconoscimento di assegni una tantum ai vigili del fuoco, unitamente alle Forze di polizia e alle Forze armate, quale «compensazione economica» del congelamento di alcuni emolumenti retributivi previsti dalla precedente manovra finanziaria.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab (C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini).

TESTO BASE ADOTTATO

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Salvi i casi di giustificato motivo previsti dal comma 2, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab. È in ogni caso vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Fermo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o espressamente autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti o la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 300 a 500 euro. Il giudice può disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare servizio non retribuito presso associazioni o enti che svolgono attività sociali e culturali comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter - (Costrizione all'occultamento del volto). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Art. 3.

1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis - Preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale».

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ALLEGATO 4

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona (C. 1320 Gregorio Fontana)

TESTO APPROVATO

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e di Cremona sono modificate con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, secondo le linee risultanti dalla planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge che identifica il nuovo confine e indica in dettaglio la porzione di territorio che è oggetto di trasferimento dalla provincia di Cremona alla provincia di Bergamo.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province di Bergamo e di Cremona procedono di intesa, con propri atti, agli adempimenti conseguenti all'attuazione del comma 1.
3. Se, nel termine di cui al comma 2, le province di Bergamo e di Cremona non hanno adempiuto al compimento degli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali, il Ministro dell'interno nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti.

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ALLEGATO 5

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania (C. 4480 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4480, di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011, recante «Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania»;
premesso che:
il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevano inoltre le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del medesimo secondo comma dell'articolo 117, nonché «governo del territorio» assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
in alcune recenti sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte costituzionale ha riconosciuto alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato;
le successive sentenze del 2008 (214) e del 2009 (61, 225, 232, 238, 247, ecc.) ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell'ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti;
rilevato che:
all'articolo 1, comma 2, si introducono novelle al decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, prevedendo, tra l'altro, che il commissario straordinario regionale ivi previsto operi con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008;
in particolare, il rinvio contenuto nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2008 all'articolo 43 (recante la disciplina della utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico: cosiddetta «acquisizione sanante») del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (testo unico sugli espropri) - giudicato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 4-8 ottobre 2010, n. 293 - va inteso come riferito all'articolo 42-bis, introdotto nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica dall'articolo 34 del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, attualmente all'esame del Senato (S. 2814), il quale reca una nuova disciplina della materia dell'utilizzazione senza titolo di un bene a scopi di interesse pubblico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;
premesso che:
il testo in esame è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali assegnate dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
rilevato che:
con riferimento all'articolo 3, comma 2, lett. c), l'ambito di incidenza delle disposizioni che riguardano il piano nazionale ivi previsto è rappresentato dall'assetto urbanistico e dalla collocazione del verde pubblico, riconducibile alla materia «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
la Corte costituzionale ha più volte affermato che, se è pur vero che la parola «urbanistica» non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, nondimeno ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma, facendo tale materia parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso si vedano, tra le molte, anche le sentenze n. 383 e n. 336 del 2005 e la sentenza n. 401 del 2007);
appare quindi opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 2, lett. c), si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale ivi previsto.

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ALLEGATO 7

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;
premesso che:
il testo in esame è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali assegnate dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
rilevato che:
con riferimento all'articolo 3, comma 2, lett. c), l'ambito di incidenza delle disposizioni che riguardano il piano nazionale ivi previsto è rappresentato dall'assetto urbanistico e dalla collocazione del verde pubblico, riconducibile alla materia «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
la Corte costituzionale ha più volte affermato che, se è pur vero che la parola «urbanistica» non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, nondimeno ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma, facendo tale materia parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso si vedano, tra le molte, anche le sentenze n. 383 e n. 336 del 2005 e la sentenza n. 401 del 2007);
appare quindi necessario prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 3, comma 2, lett. c), si preveda il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale ivi previsto.

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ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 (C. 4470 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4470, approvato dal Senato recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008»
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che il documento di analisi tecnico normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge segnala una possibile interferenza dell'applicazione dell'Accordo con le competenze esclusive delle regioni e delle autonomie locali, ricordando tuttavia che queste sono tenute, in base alla Costituzione, al rispetto degli accordi internazionali dell'Italia e degli impegni in sede comunitaria;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE