CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2011
505.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4207 ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.
2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:
a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;
b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione;
c) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita;
d) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS).

3. Nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, sia in giudizio che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è consentito l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.

Art. 2.
(Regolamenti).

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti,

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previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:
a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
b) determinano le modalità di utilizzo della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
c) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
d) prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità.
f) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.
(Neutralità finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminati, per le parti competenza, il programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota (11447/11) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);
premesso che i profili di competenza della Commissione riguardano la salvaguardia della salute, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e le pari opportunità;
rilevato che:
per quanto concerne le questioni di politica sociale, il programma presentato dalla Presidenza polacca, danese e cipriota per i prossimi 18 mesi, a partire da luglio 2011, oltre a confermare e rafforzare le iniziative riguardanti la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, anche infantile, ritiene che il Libro bianco sulle pensioni che la Commissione deve presentare nel secondo semestre di quest'anno sia un atto fondamentale per promuovere una profonda riflessione sull'adeguatezza e sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici nazionali;
per le politiche familiari, il medesimo documento sottolinea che si avvarrà, nel proprio lavoro, dell'«Alleanza europea della famiglia», uno strumento che è stato creato nel 2007 e che tratta una serie di materie trasversali riguardanti la famiglia;
per quanto riguarda gli anziani, il citato programma contiene l'impegno a promuovere la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro, con l'obiettivo di consentire agli anziani di realizzare pienamente il loro potenziale;
per quanto attiene alla salute pubblica, il suddetto programma assicura che l'Unione presterà particolare attenzione alle malattie non trasmissibili, ponendo l'accento sulla prima infanzia e sulle malattie rare;
rilevato che la relazione programmatica per il 2011 è stata trasmessa alle Camere soltanto il 19 maggio 2011, quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dal richiamato articolo 15 della legge 11 del 2011, determinando l'avvio della nuova sessione europea per il 2011 a metà dell'anno in corso, anziché all'inizio, e pregiudicando, in tal modo, l'utilità di esaminare il programma di lavoro della

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Commissione, che è stato presentato già nello scorso ottobre e che oramai, in buona misura, è stato già attuato;
sottolineato, quindi, che il documento di maggior utilità è da considerare il citato programma per i prossimi 18 mesi presentato dalla Presidenza polacca, danese e cipriota,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
sottolinei la Commissione di merito l'assenza, nel programma dei 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota, di piani di intervento sul tema della disabilità, nonché il mancato riferimento, per quanto riguarda il problema delle malattie rare, agli obblighi per tutti i Paesi membri di dotarsi entro il 2013 di un Piano nazionale della malattie rare.