CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2011
500.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3516 Capano, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al primo comma dell'articolo 262 del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e quello della madre.»
1. 50.Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: «e quello della madre.»;
b) al secondo comma le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre.»
1. 51.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «nonché previsione dei controlli che il tribunale dei minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali»
2. 50.Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3516 Capano, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:
L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
1. 1. Borghesi, Palomba.

Al comma 2, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dal padre e dalla madre con le seguenti: dalla madre e dal padre.
1. 12.Il Relatore.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».
1. 10. (nuova formulazione).Palomba, Borghesi.

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «con identità di legittimati attivi, di termini e di rito».
2. 2. (nuova formulazione).Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera e), n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.
2. 3. Capano, Ferranti.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: termine inserire la seguente: di decadenza.
2. 6.Capano, Ferranti.

Al comma 1, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole:, secondo quanto previsto

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dall'articolo 247, ultimo comma, del codice civile.
2. 9. Capano, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l)
disciplinare le modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato.
2. 11. Capano, Ferranti.

Al comma 1, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «nonché previsione dei controlli che il tribunale dei minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;»
2. 50.Il Relatore.