CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2011
495.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 GIUGNO 2011

Pag. 28

ALLEGATO 1

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI AD ESSI RIFERITI

ART. 4.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).
0. 4. 175. 24. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
0. 4. 175. 21. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere il numero 4).
0. 4. 175. 22. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere il numero 5).
0. 4. 175. 23. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), numero 6), sostituire la lettera g-bis), con la seguente:
g-bis) all'articolo 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle procedure ristrette nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo».
0. 4. 175. 26. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4. 175 (nuova formulazione), lettera a), numero 6), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:
g-bis) All'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole: «nelle procedure ristrette relative a», sono

Pag. 29

inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;
2) al comma 1 sono aggiunti infine, i seguenti periodi: «I criteri che si intende adottare sono trasmessi all'Autorità ai fini della verifica del rispetto dei suddetti principi. L'Autorità si esprime entro trenta giorni; decorso tale termine il bando può essere pubblicato. L'Autorità costituisce una apposita sezione della propria banca dati contenente i criteri conformi ai principi suddetti».
0. 4. 175. 25. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4. 175 (nuova formulazione), lettera a), numero 6), sostituire le parole: servizi o forniture, ovvero a, con le seguenti: servizi o forniture e.
0. 4. 175. 15. (nuova formulazione) Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sostituire il numero 8) con il seguente:
«8) alla lettera q), numero 2, capoverso 19, secondo e dodicesimo periodo le parole: «da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «da un istituto di credito o da società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966».
0. 4. 175. 20. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere i numeri 9), 10), 11, 12).

Conseguentemente, sopprimere la let- tera e).
0. 4. 175. 16. (nuova formulazione) Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sostituire il numero 15) con il seguente:
«15) la lettera dd) è soppressa»;
0. 4. 175. 17. (nuova formulazione) Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), numero 15), sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.
0. 4. 175. 27. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sostituire il numero 18), con il seguente:
18) alla lettera ll), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis. 1) dopo le parole: «per gli affidamenti ivi previsti» sono aggiunte le seguenti: «, e per quelli aventi ad oggetto servizi di urbanistica, paesaggistica e consulenza scientifica e tecnica»;
1-bis. 2) le parole: «costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 per un periodo di tre anni dalla data di costituzione» sono

Pag. 30

sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione,».
0. 4. 175. 28. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:
2) alla lettera c), i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fatto salvo quelle relative alle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nelle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3) il comma 13 è soppresso;
4) il comma 14 è sostituito dal seguente:
14. Le SOA per la qualificazione nelle categorie OS2A, OS2B, OS7, 0S8, 0S12A, 0S12B, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B e OS35 utilizzano i certificati di esecuzione del lavori rilasciati alle imprese in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, valutando le attribuzioni delle categorie secondo le modalità e le percentuali previste da una delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sentite le associazioni degli operatori economici, e previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5) il comma 15 è soppresso;
6) il comma 16 è sostituito dal seguente:
16. Per trecentosessantacinque giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A.
6-bis) il comma 17 è soppresso.
0. 4. 175. 29. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), numero 2), capoverso numero 2), sostituire le parole: OG10 e OS20 con le seguenti: OG10, OS8, OS20 e OS21.
0. 4. 175. 19. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), numero 3), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le attestazioni relative alla categoria OS12, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria

Pag. 31

OS12-A e OS12-B di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS18, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS18-A e OS18-B di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria O821, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS20-B di cui all'allegato A al presente regolamento.
0. 4. 175. 30. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), numero 4), capoverso numero 3), primo periodo, sostituire le parole: OG10 e OS20 con le seguenti: OG10, OS8, OS20 e OS21.
0. 4. 175. 18. (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) alla lettera b):
1.1) al punto 1.1) e al punto 1.2), dopo le parole «o il socio unico» aggiungere le seguenti: «persona fisica»;
1.2) sopprimere il numero 1,4);
1.3) al numero 4), sopprimere il terzo periodo;

2) alla lettera c), dopo il numero 1), è aggiungere il seguente: «1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole «attività di qualificazione» sono aggiunte le seguenti «, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari»;
3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a) rese dai fornitori e prestatori di servizi, entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11».

4) sostituire la lettera e), con la seguente:
e) all'articolo 48, dopo il comma 1, primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Pag. 32

5) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono inserite in fine le seguenti parole: «nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette», sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori»;

6) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «nelle procedure ristrette relative a», sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;

7) alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La stazione appaltante, nell'invito, prevede che i lavori, appartenenti a qualunque categoria, aggiudicati ai sensi del presente comma, non sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto.»;
8) alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, sostituire le parole: «da una banca» con le seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo».
9) alla lettera r), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare».
2-ter) al comma 5 il primo periodo è soppresso.

10) alla lettera s):
10.1) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso»;
10.2) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità."»;

Pag. 33

10.3) sostituire il numero 3), con il seguente:
3) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca dei finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera»;

11) alla lettera t), al numero 1), premettere il seguente: "01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dall'articolo 166.", sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dall'articolo 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4."»;
12) alla lettera u):
12.1) al numero 1), permettere i seguenti:
01) nella rubrica la parola: «definitivo» è sostituita dalla seguente: «preliminare»;
02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;
12.2) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"»;
12.3) sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"»;
12.4) sostituire il numero 3), con il seguente: «3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole "ricezione del progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare"»;
12.5) dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato", sono soppresse»;
12.6) sostituire il numero 4) con il seguente: «4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;

13) sostituire, la lettera v), con la seguente:
v) all'articolo 169, comma 3, dopo le parole «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero non richiedano l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

Pag. 34

14) sostituire la lettera cc) con la seguente:
cc) all'articolo 189:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;

15) alla lettera dd), sostituire le parole «un milione e cinquecentomila euro» con le seguenti «un milione di euro» e le parole «ultimo periodo» con le seguenti «secondo e terzo periodo»;
16) alla lettera gg), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale»;

17) alla lettera ii), capoverso «Art. 246-bis», sostituire le parole «non superiore al triplo» con le seguenti: «non superiore al quintuplo»;
18) alla lettera ll), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

19) sostituire la lettera nn), con la seguente:
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori», è inserita la seguente tabella:

Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

ImpresaCodice fiscaleCategoriaImporto in cifreImporto in lettere
     
     
     

b) al comma 3, sostituire le parole: «lettere b), l) e dd)» con le seguenti: «lettere b), d), e-bis), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello da parte dell'Autorità, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, da parte dell'Autorità;
d) al comma 10, sopperimere la lettera u);
e) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis, Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01) e lettera u) si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono

Pag. 35

stati approvati dal CIPE alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nella formulazione previgente»;
f) al comma 15:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è soppresso;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara».
2) alla lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.»;
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e al secondo periodo le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse;
3) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento.»;
4) alla lettera c), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:
3) al comma 14, al primo periodo, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo» è

Pag. 36

sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
5) dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.»;
g) dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 dopo le parole: «il Fondo è ripartito,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».
4. 175. (nuova formulazione)I Relatori.

ART. 5.

Al comma 13, sostituire la lettera b), con la seguente:
b)
i piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
5. 124.I Relatori.

ART. 6.

Al comma 2, lettera c), aggiungere il seguente periodo: Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di GPL di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004.
6. 151.I Relatori.

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 fino alla fine del periodo con le seguenti: la data di entrata in vigore di tale Sistema è stabilita, rispettivamente:
1) al 1o settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

Pag. 37

2) al 1o ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania;

3) al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 84, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

4) al 1o dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate;

5) al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti;
6) al 1o settembre 2011 per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei punti da 1 a 5, nonché per i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
0. 6. 147. 8. (Nuova formulazione) Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 fino alla fine del periodo, con le seguenti: il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.
0. 6. 147. 10. (Nuova formulazione) Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6. 147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 fino alla fine del periodo, con le seguenti: il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.
0. 6. 147. 11. (Nuova formulazione) Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6. 147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: non può essere antecedente al 1o giugno 2012 con

Pag. 38

le seguenti: non può essere posteriore al 1o giugno 2012.
0. 6. 147. 9. (Nuova formulazione) Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), dopo le parole: 1o giugno 2012, aggiungere il seguente periodo: Per i primi 3 anni di operatività, il medesimo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applica esclusivamente ai rifiuti pericolosi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
0. 6. 147. 4. (Nuova formulazione) Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), alla lettera f-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle more dell'applicazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in accordo con le regioni tramite le Agenzie regionali per l'ambiente, verifica e controlla la regolarità del trasporto dei rifiuti sottoposti al sistema SISTRI ai sensi della legislazione vigente.
0. 6. 147. 5. (Nuova formulazione) Mariani, Bratti, Braga, Realacci, Motta, Margiotta, Morassut, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) Al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, il relativo termine, da individuare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, non può essere antecedente al 1o giugno 2012.
0. 6. 147. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:
cc-bis) All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
alla lettera a) dopo le parole: «depositi fiscali» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
alla lettera b), dopo le parole: depositi doganali,» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93,»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo»;
c) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «in un deposito IVA» aggiungere le seguenti: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93 e per quelli esonerati

Pag. 39

ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;
d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il mese successivo a quello dell'estrazione.» aggiungere le seguenti: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
7. 367.I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti.
gg-bis)
a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle loro società partecipate;
gg-ter) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera gg-bis), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

gg-quater) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-quinquies) ai fini di cui alla lettera ii), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
gg-sexies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-bis) a gg-quinquies):
1) all'articolo 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;

Pag. 40

2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali, delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito l'accesso ai dati e alle»;
3) l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;
4) l'articolo 83, comma 28-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

gg-septies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-octies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.";

gg-novies) sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la rimozione dall'incarico in caso di recidiva; essa è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti.
7. 365. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'emendamento 7.366 (nuova formulazione), apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-bis sostituire i numeri «1)» e «2)» con le seguenti parole: «ventimila euro»;
b) alla lettera gg-ter) sostituire i numeri «1.1)» e «1.2)» con le seguenti parole: «ventimila euro».

Conseguentemente, alla lettera gg-ter) sopprimere il numero 2).
0. 7. 366. 1. (Nuova formulazione) Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

All'emendamento 7.366 (nuova formulazione), alla lettera gg-bis) numero 2, sostituire la parola ottomila con le seguenti quindicimila.

Conseguentemente, alla lettera gg-ter) numero 1.2 sostituire le parole: ottomila con la seguente quindicimila.
0. 7. 366. 3. (Nuova formulazione) Vannucci.

All'emendamento 7.366 (nuova formulazione), alla lettera gg-bis) numero 2, sostituire le parole: ottomila con la seguente dodicimila.

Conseguentemente, alla lettera gg-ter) numero 1.2 sostituire: ottomila con la seguente dodicimila.
0. 7. 366. 2. (Nuova formulazione) Vannucci.

Pag. 41

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede sempreché trattasi di immobile presso il quale il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;
2) ottomila euro, negli altri casi e quando trattasi di immobili diversi da quello ove il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;
3) .";

gg-ter) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
1.1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede sempreché trattasi di immobile presso il quale il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;
1.2) ottomila euro, negli altri casi e quando trattasi di immobili diversi da quello ove il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica.»;

2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati,»,
7. 366. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 9.

All'emendamento 9.93, dopo le parole: di personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
0. 9. 93. 1.Vannucci.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2010-2012, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni

Pag. 42

di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
9. 93.I Relatori.

All'emendamento 9.92 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 21 è soppresso.
0. 9. 92. 1.Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 21, è sostituito dal seguente:
«21. Il primo periodo dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.".»;

b) dopo il comma 21, è inserito il seguente:
«21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.».
9. 92.I Relatori.

Pag. 43

ALLEGATO 2

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiamo espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.
1. 23.(nuova formulazione) Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 3, lettera a), numero 2, dopo le parole: Spaziale Italiana aggiungere le seguenti: e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
1. 34. Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 2.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro siano tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7 è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto ad una procedura concorsuale è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c), del comma 7, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.
2. 3.(nuova formulazione) Borghesi, Paladini, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma 8, dopo le parole: «Ministro della gioventù» aggiungere le seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire l'immediata operatività del beneficio di cui al presente articolo, in attesa del

Pag. 44

consenso della Commissione alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate».
2. 12. D'Antoni, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 3, sostituire le parole: all'arco temporale di cui al comma 1 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: all'arco temporale di cui al comma 1 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 5. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a) dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.
2. 4. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011, e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, e con la cornice programmatica definita con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il

Pag. 45

Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
* 2. 013. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011, e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, e con la cornice programmatica definita con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
* 2. 09. Germanà.

ART. 3.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.
* 3. 24.(nuova formulazione) Vannucci, Baretta, Ventura.

Pag. 46

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.
* 3. 69.(nuova formulazione) Fluvi, Baretta, Lulli, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini, Gozi, Marchioni.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.
* 3. 25.(nuova formulazione) Vannucci, Baretta, Ventura.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.
* 3. 6.(nuova formulazione) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.
* 3. 21.(nuova formulazione) Bernardo, Gioacchino Alfano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.
* 3. 22.(nuova formulazione) Pizzolante, Bergamini, Ceroni, Aracu.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.
* 3. 42.(nuova formulazione) Gozi, Mariani, Fontanelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.
* 3. 68.(nuova formulazione) Vannucci.

Al comma 4, sostituire le parole: turistico-alberghieri con la seguente: turistici;

Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: turistico-alberghieri con la seguente: turistici;
alla rubrica, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistici.
3. 100.(nuova formulazione) I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nei territori di cui al comma la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio;
b) al comma 6, lettera a) secondo periodo, sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «comunque»;

Pag. 47

c) al comma 6, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «nonché presentate» con le seguenti: «possono presentare».
3. 71. Marchioni.

Al comma 6, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: sono emanate, aggiungere le seguenti: in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e comunicazione unica.
3. 95. Pugliese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico, nonché per favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del citato Codice della nautica da diporto, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003. Ferme restando le previsioni di cui al Titolo III, Capo II, del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del Codice della nautica da diporto, mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.
7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 7-bis.
7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo annuo non superiore a 15.000 euro, ad un'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il

Pag. 48

contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
3. 97.(nuova formulazione) Soglia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3 dell'Allegato I è sostituito dal seguente:

PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.
In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.
E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.
F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza

Pag. 49

complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

7-ter. Coloro ai quali, dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
7-quater. L'Annesso I e l'Annesso II, dell'Allegato I al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

Pag. 50

Pag. 51

Pag. 52

Pag. 53

* 3. 89.Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Pag. 54

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3 dell'Allegato I, è sostituito dal seguente:

PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.
In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.
E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.
F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

7-ter. Coloro ai quali, dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
7-quater. L'Annesso I e l'Annesso II dell'Allegato I al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

Pag. 55

Pag. 56

Pag. 57

Pag. 58


* 3. 99. Del Tenno.

Pag. 59

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, come definiti sulla base con le seguenti: appositamente definiti nell'ambito.
3. 96. Berardi.

ART. 4.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.7).
* 4. 42. Vannucci, Pedoto, Baccini

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.7).
*4. 76. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.7).
*4. 126.Vannucci

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) alla lettera b):
1.1) al punto 1.1) e al punto 1.2), dopo le parole: o il socio unico aggiungere le seguenti: persona fisica;
1.2) sopprimere il numero 1.4);
1.3) al numero 4), sopprimere il terzo periodo;
2) alla lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) al comma 4, lettera e) dopo le parole "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti:" , ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari"»;
3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis all'articolo 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), rese dai fornitori e prestatori di servizi, entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11.»;
4) sostituire la lettera e), con la seguente:
e) all'articolo 48, dopo il comma 1, primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
5) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono inserite in fine le seguenti parole: «nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette», sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori»;

Pag. 60

6) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole, «nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;
7) alla lettera l), numero 1), dopo il primo periodo del comma 7, dell'articolo 122, è aggiunto il seguente: «I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste»;
8) alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, sostituire le parole: «da una banca» con le seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo»;
9) alla lettera r), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare.»;
2-ter) al comma 5 il primo periodo è soppresso.

10) alla lettera s):
10.1) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
10.2) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità."»;
10.3) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Pag. 61

italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera.»
11) alla lettera t) al numero 1) premettere il seguente: «01) al comma 5, primo periodo, le parole "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalla seguenti: "nei tempi previsti dall'articolo 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4."»;
12) alla lettera u):
12.1) al numero 1) premettere i seguenti:
«01) nella rubrica la parola: "definitivo" è sostituita dalla seguente: "preliminare"»;
«02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 166", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"»;
12.2) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 2, secondo periodo, le parole «del progetto definitivo», sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare»;
12.3) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il progetto definitivo», sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare» e le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo», sono sostituite dalle seguenti «il progetto preliminare»;
12.4) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» e le parole «ricezione del progetto definitivo», sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto preliminare»;
12.5) dopo il numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato", sono soppresse;»;
12.6) sostituire il numero 4) con il seguente: 4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
13) sostituire la lettera v), con la seguente:
v) all'articolo 169, comma 3, dopo le parole «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero non richiedano l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;
14) sostituire la lettera cc) con la seguente:
cc) all'articolo 189:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite

Pag. 62

mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzati ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;
15) alla lettera dd) sostituire le parole: «un milione e cinquecentomila euro» con le seguenti: «un milione di euro» e le parole: «ultimo periodo» con le seguenti: «secondo e terzo periodo;»;
16) alla lettera gg) al numero 1), premettere il seguente:
«01) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale.»;
17) alla lettera ii) capoverso «Art. 246-bis», sostituire le parole «non superiore al triplo» con le seguenti: «non superiore al quintuplo»;
18) alla lettera ll), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituire dalle seguenti: «cinque anni»;
19) sostituire la lettera nn), con la seguente:
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori», è inserita la seguente tabella:

Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

ImpresaCodice fiscaleCategoriaImporto in cifreImporto in lettere
     
     
     

b) al comma 3, sostituire le parole: «lettere b), 1) e dd)» con le seguenti «lettere b), d), e-bis), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e) relativa ai fornitori e prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, da parte dell'Autorità, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte dell'Autorità.»;
d) al comma 10, sopprimere la lettera u);
e) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis e 2-ter, lettera s), numeri 1 e 1-bis, lettera t), numero 01) e lettera u) si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile

Pag. 63

2006, n. 163 nella formulazione previgente.»;
f) al comma 15:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è soppresso;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";»
a-quater) All'articolo 48, comma 1, lettera a) dopo le parole: per i lavori di importo, sono inserite le seguenti: pari o;
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.»
2) alla lettera c) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
«1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.";
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo" e al secondo periodo le parole "OG10" e "OS 20" sono soppresse»;
3) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento.»;

4) alla lettera c), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:
3) al comma 14, al primo periodo, la parola «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A, al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestanti, provvedono a immettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6,

Pag. 64

OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
5) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: , nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.»;
g) dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «il Fondo è ripartito» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».
4. 175. (ulteriore nuova formulazione). I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) è soppressa.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: lettere e dd) con le seguenti: dd), i-bis) e i-ter).
4. 71. (nuova formulazione) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 125 comma 11, primo e secondo periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro».

Conseguentemente, al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) All'articolo 267, comma 10, le parole: secondo periodo, sono soppresse.
4. 171.(nuova formulazione) Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:
ee-bis) le disposizioni di cui alla lettera ee), limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con

Pag. 65

amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 150.(nuova formulazione) Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. 62. Zeller, Brugger.

Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, la parola: «, comunque,» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rinnovabili una sola volta».
4. 153. Misuraca.

Al comma 16, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola «valida» è sostituita dalla seguente: «efficace»;
2) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.»;
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «degli enti locali,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti parco,»;
4) al comma 7, primo periodo, in fine, le parole «141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d); al medesimo comma 7, ultimo periodo, le parole «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";
5) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.»;
6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse;
7) i commi 14 e 15 sono sostituiti dal seguente: 4. Le disposizioni dei commi

Pag. 66

da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.».
4. 174.Germanà.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole: ovvero ad altri enti territoriali sono aggiunte le seguenti: qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione in ottemperanza al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
4. 106.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: dell'Agenzia del demanio sono aggiunte le seguenti: sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
4. 107.Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

ART. 5.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento;

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.
*5. 107.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento;

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.
*5. 118. Del Tenno.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.
*5. 121. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis)
modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub compatti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie, rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica

Pag. 67

e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».
5. 36. Marsilio.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
5. 110. Pugliese.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*5. 1.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*5. 61.Braga, Morassut, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*5. 90. De Micheli.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica.
**5. 42.Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2 lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica.
**5. 99. Del Tenno.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica.
**5. 88.Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3, sostituire il capoverso 2-bis), con il seguente:
2-bis. I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;

Pag. 68

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile, è inserito il seguente:
«Art. 2645-quater. - (Trascrizioni aventi ad oggetto vincoli di uso pubblico o altri vincoli) - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti, anche unilaterali, le convenzioni e i contratti con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e, comunque, ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative».
5. 117. Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
5. 119.Pugliese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. Alla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono

Pag. 69

apportate le modificazioni di cui all'allegato 1. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1o settembre 2011.

Allegato 1

Modificazioni alla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

numero d'ordine 2.1.1: euro 7,00 (1);
numero d'ordine 2.1.2: euro 3,50 (2);
numero d'ordine 2.1.4: euro 8,00 per ogni titolo stampato, ferma restando la tariffa di euro 4,00 per ogni nota stampata;
è aggiunto il numero d'ordine 2.1.6 «tentativo di accesso non produttivo»: euro 0,15 (3);
la voce n. 4.0 (4) è soppressa;
numero d'ordine 5.1.1 ridenominato «per ogni certificato riguardante una sola persona»: euro 30,00;
numero d'ordine 7.1 (5): euro 1,00.

(1) L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico.
(2) L'importo è riferito ad ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico.
(3) L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.
(4) «Ricerca continuativa per via telematica».
(5) Concernente la trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno «per ogni soggetto».
5. 113.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 9, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Conseguentemente:
al comma 13, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
al comma 14, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 109.Soglia.

Al comma 13, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) i piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale.
5. 124.I Relatori.

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: comma 6 lettera a), con le seguenti: comma 9, lettera a).
5. 112.Savino.

ART. 6.

Al comma 2, lettera c), aggiungere il seguente periodo: Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di GPL di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004.
6. 151.I Relatori.

All'emendamento 6.148, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le

Pag. 70

parole: previa diffida con le seguenti: invia entro trenta giorni una diffida.
0. 6. 148. 1.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

All'emendamento 6.148, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di concerto con la seguente: sentito.
0. 6. 148. 2.Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 38, dopo il comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto del 2008, n. 133, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Per i Comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo decreto, il Prefetto, previa diffida e sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei Comuni, delle Regioni o delle Camere di commercio competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultassero indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e garantire, nelle more, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie».
6. 148.I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
Per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di favorire l'accesso ai mercati delle imprese agricole, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti.
6. 149.I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
Al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto

Pag. 71

ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, non può essere antecedente al 1o giugno 2012.
6. 147.(Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
2) all'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:
«248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»;
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici.»;
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma, dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo.»;
4.2) l'articolo 18 è abrogato.
6. 143.Del Tenno.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: «dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalla seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro.».
6. 144.Ventucci.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «(È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in

Pag. 72

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico.
* 6. 13.Cazzola.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 21.Lo Presti.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 25.Baccini.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 26. Dima.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 28.Marsilio.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 58. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali,

Pag. 73

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 86.Gioacchino Alfano.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 95.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 30 ottobre 2011.
6. 97.Del Tenno.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 145.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, ed alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio».
6. 5.(Nuova formulazione) Borghesi.

Pag. 74

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
6. 98.Ventucci.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:
Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 99.(Nuova formulazione) Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:
Art. 9-bis. - (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il

Pag. 75

possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 100.(Nuova formulazione) Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
6. 106.Berardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo restando l'obbligo del versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del contributo di cui al comma 3, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».
* 6. 1.(Nuova formulazione) Versace.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo restando l'obbligo del versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del contributo di cui al

Pag. 76

comma 3, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».
* 6. 54.(Nuova formulazione) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino, De Poli, Poli.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti di cui al citato articolo 9.
3-bis. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, convalida la certificazione di cui al comma 3 e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori 12 mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.
7. 236.Fluvi.

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: di natura non regolamentare.
7. 70.Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
* 7. 46.Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare

Pag. 77

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*7. 129.Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
* 7. 176. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
* 7. 185. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
* 7. 267.Del Tenno.

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il coordinamento degli accessi è affidato al Comune che può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. 344.(Nuova formulazione) Savino.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: autonomi; anche in tali casi con le seguenti: autonomi. In entrambi i casi.
7. 71.Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non può essere superiore a quindici giorni, aggiungere le seguenti: lavorativi nell'arco di non più di un trimestre,.
* 7. 86.(Nuova formulazione) Franzoso.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non può essere superiore a quindici giorni, aggiungere le seguenti: lavorativi nell'arco di non più di un trimestre,.
* 7. 297.(Nuova formulazione) Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:
cc-bis)
Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto:
1) sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto d 1 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

Pag. 78

2) le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del presente decreto.
7. 325. (Nuova formulazione) Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:
cc-bis) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono aggiunte le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
lettera b), dopo le parole: «depositi doganali», sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93,»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo»;
c) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «in un deposito IVA» sono aggiunte le seguenti: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93 e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;
d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il mese successivo a quello dell'estrazione.» sono aggiunte le seguenti: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
7.367.I Relatori.

Al comma 2 dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:
dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità di cui alla precedente lettera sono incluse le società di capitali i cui beni per il periodo di applicazione della normativa di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato lo piena titolarità.
7. 111.Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis)
all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono soppresse.
7. 347.Germanà.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis) a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre

Pag. 79

2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle loro società partecipate;
gg-ter) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera gg-bis), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
gg-quater) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-quinquies) ai fini di cui alla lettera ii), numero 1), il sindaco o illegale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
gg-sexies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-bis) a gg-quinquies):
1) all'articolo 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» a «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali, delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito l'accesso ai dati e alle»;
3) l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;
4) l'articolo 83, comma 28-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;
gg-septies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-octies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

Pag. 80

«5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.»;
gg-novies) sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la rimozione dall'incarico in caso di recidiva; essa è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti.
7. 365.(Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede e il debitore è proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-ter) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma i è sostituito dal seguente:
1). Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
1.1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede e il debitore è proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
1.2) ottomila euro, negli altri casi;";
2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati.».
7. 366. (Ulteriore nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con i seguenti:
3) Al comma 1, lettera b); è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;
3-bis) Al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente e ove gli agenti della riscossione vengano a conoscenza, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);».
7. 364.I Relatori.

Pag. 81

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»,.
7. 351.Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi».
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 356.Ventucci.

Dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenete l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.».
7. 352.(Nuova formulazione) Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio delle dogane».
7. 357.Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale.».
7. 355.Bernardo.

ART. 8.

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «150 mila euro» con le seguenti: «200 mila euro» e le parole: «30 mila euro» con le seguenti: «35 mila euro»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «la rinegoziazione assicura», aggiungere le seguenti: «in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore.
8. 193.I Relatori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello».
8. 177.Del Tenno.

Pag. 82

Al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modifiche:
aggiungere il seguente numero:
«01) All'articolo 38 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis: Nei casi di cui all'articolo 50-bis il Ministro può nominare lo stesso organo commissariale".

Conseguentemente al numero 3), sostituire le parole: Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con le seguenti: Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dopo le parole: entrata in vigore della presente disposizione è aggiunto il seguente periodo: In tal caso, il Ministro può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nominare un nuovo ed unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.
* 8. 152.Bernardo.

Al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modifiche:
aggiungere il seguente numero: 01) All'articolo 38 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis: Nei casi di cui all'articolo 50-bis il Ministro può nominare lo stesso organo commissariale».

Conseguentemente al numero 3), sostituire le parole: Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con le seguenti: Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dopo le parole: «entrata in vigore della presente disposizione è aggiunto il seguente periodo: In tal caso, il Ministro può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nominare un nuovo ed unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.
* 8. 108.Germanà.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:
«2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g)
le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 176.Pagano.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:
«2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da

Pag. 83

quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.
** 8. 113.Del Tenno.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:
«2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 106.Germanà.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:
«2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 150. Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Forcolin, Comaroli.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente:
f)
dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo

Pag. 84

10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:
«2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 3.Vignali, Lupi.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:
«2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 62.Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: 30.000 euro sono inserite le seguenti: e salvo diverso accordo tra le parti.
8. 36.(Nuova formulazione) Messina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito d'ora in avanti Ente;
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi dall'Unione

Pag. 85

europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario ed il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente comma permangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in data 17 febbraio 2009 ed attualmente in vigore, diminuiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi all'entrata in vigore della presente disposizione;
f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'Amministrazione di provenienza. All'applicazione del precedente periodo si provvede nell'ambito delle risorse finanziare destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; a tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del comparto ministeri. In relazione alle assunzioni di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma. All'Ente si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. 187.(Nuova formulazione) Gioacchino Alfano, Ciccanti.

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 è effettuata a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445. L'autentica deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».
8. 151.Pagano.

Pag. 86

Al comma 8, lettera c), numero 2, capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo.
8. 180.Soglia.

Sopprimere il comma 10.
* 8. 58. Versace, Vignali, Cazzola, Bonciani, Testa, Renato Farina, Centemero, Scalera, Pili, Vella, Iannarilli, Aprea, Carlucci, Ceccacci Rubino, Del Tenno, Milanese, Leo, Grimoldi, Palmieri, Rivolta, Barbieri, Di Centa, Berruti, Abelli, Lunardi, Bocciardo, Porcu, Stracquadanio, Bernardo, Paroli, Speciale, Contento, Gregorio Fontana, Cassinelli, Fava, Malgieri, Di Virgilio, Palumbo, Gianni, Nicola Molteni, Reguzzoni.

Sopprimere il comma 10.
* 8. 84. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 10.
* 8. 123.Mario Pepe (IR).

Sopprimere il comma 10.
* 8. 148. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Dal Lago, Reguzzoni, Rivolta, Molteni, Togni.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 ove ricorrano le parole: "consorzi con attività esterna" sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;
b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "nonché da liberi professionisti".
** 8. 147.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;
b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché da liberi professionisti».
** 8. 59.Abrignani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;
b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché da liberi professionisti».
** 8. 50.Girlanda.

Pag. 87

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis. - 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.
8. 014.(Nuova formulazione) Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 9.

Al comma 1 dopo le parole: dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
* 9. 77.Germanà.

Al comma 1 dopo le parole: dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
* 9. 84.Savino.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
9. 88.Misuraca.

Al comma 2, sostituire le parole: di natura non regolamentare, con le seguenti: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare.
9. 17.(Nuova formulazione) Lo Presti, Duilio.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
* 9. 24.Pagano.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
* 9. 76.Gioacchino Alfano.

Al comma 17, sostituire le parole: processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 42. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Pag. 88

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate come situate in zona disagiata, secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 82. (Nuova formulazione). Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 18, dopo le parole: dalle disposizioni di cui inserire le seguenti: all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dopo le parole: alla legge 3 maggio 1999, n. 124 aggiungere le seguenti: e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. 87.Dima.

Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 aggiungere le seguenti; senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, e dopo le parole: con possibilità di trasferimento in un'unica provincia aggiungere le seguenti: secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.
9. 86.Savino.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
** 9. 25.Pagano.

Pag. 89

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 20 10/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
** 9. 83.Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sostituire il comma 21 con i seguenti:
21. Il primo periodo dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: «i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».
21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.
9. 92.I Relatori.

ART. 10.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche con le seguenti: Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Pag. 90

Conseguentemente:
al comma 14, lettera
d), sostituire le parole: intesa con la con le seguenti: intesa raggiunta in sede di;
al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione» con le seguenti: Dà attuazione.
* 10. 24. (Nuova formulazione) Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche con le seguenti: Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Conseguentemente:
al comma 14, lettera d), sostituire le parole: intesa con la con le seguenti: intesa raggiunta in sede di;
al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione con le seguenti: Dà attuazione.
* 10. 109.Germanà.

Al comma 16 sostituire il primo periodo con il seguente: L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza Stato-regioni.
10. 53. (Nuova formulazione) Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabili;.
10. 112. (Nuova formulazione) Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 dell'allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni.
10. 26. (Nuova formulazione) Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente

Pag. 91

costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter».
* 10. 06.Pagano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter».
* 10. 031. Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza,

Pag. 92

non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter».
* 10. 035.Savino.

Pag. 93

ALLEGATO 3

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

CORREZIONI DI FORMA

ART. 1.

Al comma 3:
alla lettera
a), numero 3), sostituire le parole: dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2 con le seguenti: dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006.

Al comma 4, secondo periodo, la parola: soppresso è sostituita dalla seguente: abrogato.

ART. 2.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento con le seguenti: dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento.

Al comma 7:
alla lettera
a), sostituire le parole: se, il numero complessivo dei dipendenti, è con le seguenti: se il numero complessivo dei dipendenti è;
alla lettera
c), sostituire le parole: sono state irrogate con le seguenti: siano state irrogate.

Al comma 9:
al terzo periodo, sostituire le parole: ex lege
n. 183/1987 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 3.

Al comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole:
del presente articolo con le seguenti: del presente decreto-legge;
alla lettera d), sostituire le parole: Sulle aree in diritto di superficie con le seguenti: Sulle aree attribuite in regime di diritto di superficie.

Al comma 2:
al primo periodo, sostituire le parole:
del presente articolo con le seguenti: del presente decreto-legge;
all'ultimo periodo, sostituire le parole:
alla comma con le seguenti: al comma.

Al comma 6:
alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole
: comma 4-bis) con le seguenti: comma 4-ter);

Pag. 94

alla lettera c):
al secondo periodo, sostituire le parole:
, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale con le seguenti: e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti;
ai periodi terzo e quarto, sostituire le parole:
delle amministrazioni statali, Per con le seguenti: delle amministrazioni statali. Per.

ART. 4.

Al comma 2:
alla lettera
b):
al numero 1.2), sostituire le parole:
gli amministratori con le seguenti: degli amministratori, le parole: il direttore tecnico con le seguenti: del direttore tecnico e le parole: o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza con le seguenti: o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza;
al numero 1.9), sostituire la parola:
eliminate con la seguente: soppresse;
al numero 2), sostituire la parola:
limitatamente con la seguente:, limitatamente e la parola: affidamento con la seguente: affidamento,;
al numero 4), capoverso 2:
al secondo periodo sostituire le parole:
le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima con le seguenti: le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
al sesto periodo, sostituire le parole: con alcun soggetto con le seguenti: rispetto ad alcun soggetto;
alla lettera
c), numero 1), sostituire le parole: i soggetti con le seguenti: I soggetti;
alla lettera
l), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole: punto 5 con le seguenti: punto quinto e le parole: di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, con le seguenti: di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,;
alla lettera
o):
all'alinea, sopprimere le parole: del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,;
al capoverso 4, sostituire le parole:
Ministero delle infrastrutture con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
alla lettera
s), numero 3), capoverso 5-bis, dopo la parola: Ministero inserire le seguenti: delle infrastrutture e dei trasporti;
alla lettera
t), numero 2), sostituire le parole: comma 10 con le seguenti: al comma 10;
alla lettera bb), sostituire le parole: i soggetti con le seguenti: I soggetti;
alla lettera
gg), numero 4), sostituire la parola: composizione con la seguente: commissione;
alla lettera
ii):
all'alinea, premettere le seguenti parole
: Nella parte IV, e sostituire la parola: inserito con la seguente: aggiunto;
al capoverso Art. 246-
bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 104 con le seguenti: n. 104;
alla lettera
ll), numero 3) capoverso 20-bis, sostituire le parole: all'articolo 122 con le seguenti: agli articoli 122;
alla lettera
mm):
al numero 1), sostituire le parole: le parole «10 per cento» sono sostituite dalle

Pag. 95

seguenti: «otto per cento» con le seguenti: le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;
al numero 2), sostituire le parole:
per i lavori con le seguenti: per lavori;
al numero 3), sostituire le parole:
per i lavori con le seguenti: di lavori.

Al comma 7, sostituire le parole: si applicano ai progetti preliminari non approvati con le seguenti: non si applicano ai progetti preliminari già approvati.

Al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: codice inserire le seguenti: di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ; sostituire le parole: in modalità tematica con le seguenti: per via telematica e le parole: n. 445 del 2000 con le seguenti: 28 dicembre 2000, n. 445.

Al comma 15:
alla lettera
b), sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
alla lettera
c):
al numero 1), sostituire le parole:
n. 34 del 2000 con le seguenti: 25 gennaio 2000, n. 34;
al numero 7), sostituire le parole:
n. 554 del 1999 con le seguenti: 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 19, sostituire le parole: legge 22 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 5.

Al comma 2:
alla lettera
b), numero 2), alinea, sostituire le parole:corredata dalle con le seguenti: corredata delle e le parole: a mezzo posta con raccomandata con le seguenti: mediante posta raccomandata.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole:, comma 1,.

Al comma 5, capoverso 3-bis, sostituire le parole: alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6 con le seguenti: alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6.

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: le Regioni, con le seguenti: le Regioni

ART. 6.

Al comma 1:
all'alinea, sostituire la parola:
ulteriori con la seguente: ulteriore;
alla lettera
e), sostituire le parole: un autorizzazione con le seguenti: un'autorizzazione.

Al comma 2:
alla lettera
a), numero 2), alinea, sopprimere le parole:, comma 5,;
alla lettera
b), numero 6), sostituire la parola: definite con la seguente: definiti e, dopo le parole: di cui alla lettera c), inserire le seguenti: del comma 1;
alla lettera
f), numero 1.2), dopo le parole: Ministro per i rapporti con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.

ART. 7.

Al comma 1:
alla lettera
p), sostituire le parole: mediante di atto notorio con le seguenti: mediante atto notorio.

Pag. 96

Al comma 2:
all'alinea, sopprimere le parole:
in particolare;
alla lettera a):
all'alinea, dopo le parole:
Raccomandazione 2003/361/CE inserire le seguenti: della Commissione, del 6 maggio 2003,;
al numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;
al numero 5), sostituire le parole: 9 ottobre 2008, n. 81 con le seguenti: 9 aprile 2008, n. 81;
alla lettera
b), sostituire le parole: comma 2, lettera e), m), p), r) con le seguenti: secondo comma, lettere e), m), p) e r), e le parole: ai commi precedenti con le seguenti: alla lettera a);
alla lettera
d), sostituire le parole: del legge del 27 luglio 2000 n. 212 con le seguenti: della legge 27 luglio 2000, n. 212;
alla lettera
e), numero 2), dopo la parola: successivi. aggiungere il seguente periodo: L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
conseguentemente, sopprimere la lettera
f);
alla lettera
h):
al primo periodo, sostituire le parole:
le stesse con le seguenti: gli stessi;
al terzo periodo, sostituire le parole:
al presente comma con le seguenti: alla presente lettera;
alla lettera i), sostituire le parole:
nell'articolo 2, con le seguenti: all'articolo 2;
alla lettera m), sostituire le parole: lire 600 milioni con le seguenti: lire seicento milioni;
alla lettera
n):
al numero 1), sostituire le parole:
primo periodo con la seguente: alinea;
al numero 2.1), dopo le parole:
dell'imposta inserire la seguente: regionale;
al numero 2.2), sostituire la parola:
eliminata con la seguente: soppressa;
al numero 4), sostituire le parole:
ai fini con le seguenti: Ai fini;
alla lettera
p), il capoverso 4 è rinumerato come capoverso 3-bis;
alla lettera
s), sostituire le parole: approvato con del con le seguenti:, di cui al e le parole: è aggiunto il seguente paragrafo con le seguenti: sono aggiunti i seguenti periodi , sopprimere le parole: di importo e sostituire la parola: 1000 con la seguente: 1.000;
alla lettera
t), numero 2), sostituire le parole: dal successivo numero 3) con le seguenti: dal numero 3) della presente lettera;
alla lettera
u) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito»;
conseguentemente, sopprimere la lettera v);
alla lettera
aa):
ai numeri 1) e 2), le parole:
euro 300,00 sono sostituite dalle seguenti: euro 300;
al numero 3), dopo le parole:
dell'articolo 17 inserire le seguenti: del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dopo le parole: dei commi 1 e 6 aggiungere le seguenti: del presente articolo;

Pag. 97


alla lettera
ee), primo periodo, sostituire la parola: partecipazione con la seguente: partecipazioni e dopo la parola: ovvero sopprimere il segno di interpunzione:, ;
alla lettera
gg), sostituire le parole: a decorre con le seguenti: a decorrere.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008.

Al comma 3:
alla lettera b), sostituire le parole: al comma che precede con le seguenti: alla lettera a) e sostituire le parole: articoli 69 e seguenti con le seguenti: articoli da 69 a 77;
al numero 4), capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole:
del R.D. con le seguenti:, del regio decreto;
al numero 5):
all'alinea, sostituire le parole:
il primo comma con le seguenti: al comma 1;
ridenominare il capoverso
e) con la seguente lettera: d-bis);

Al comma 4:
alla lettera
a), sostituire le parole: Testo unico bancario e con le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e delle;
alla lettera
b), sostituire le parole: Testo unico bancario e con le seguenti: testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993;
alla lettera
c), sostituire le parole: di cui ai precedenti commi con le seguenti: di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
alla lettera
e), sostituire le parole: di cui al precedente comma con le seguenti: di cui alla lettera d) e le parole: di cui ai precedenti commi con le seguenti: di cui alle lettere da a) a d);
alla lettera
g), sostituire le parole:, della legge n. 191 del 2009 con le seguenti: della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Al comma 5:
alla lettera
a):
al numero 1), sostituire le parole:
n. 266 con le seguenti: n. 266,;
al numero 3), dopo la parola:
dopo inserire le seguenti: le parole e sostituire le parole: di finanziamento con le seguenti: di finanziamento,;
alla lettera
b), sostituire le parole: di concerto con del con le seguenti: di concerto con il e dopo le parole: del Fondo di cui al decreto del inserire le seguenti: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
alla lettera
c):
al capoverso 361-
bis:
all'alinea, sostituire le parole:
fino al cinquanta per cento con le seguenti: una quota fino al 50 per cento e le parole: sono destinate con le seguenti: è destinata;
i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente ridenominati con le lettere
a), b) e c);
al capoverso 361-
ter, sostituire le parole: del precedente comma con le seguenti: del comma 361-bis;
alla lettera
g), dopo le parole: comma 2-bis dell'articolo 118 del inserire le seguenti: testo unico di cui al e sostituire le parole: dalla presente legge con le seguenti: dalla lettera f) del presente comma , le parole: della presente decreto con le seguenti: del presente decreto e le parole: del medesimo decreto con le seguenti: del medesimo testo unico.

Pag. 98

Al comma 6:
alla lettera
a), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente decreto e le parole: al comma 2 del presente articolo con le seguenti:
alla lettera b);
alla lettera
b) sostituire la parola reuters con la seguente: Reuters;
alla lettera
d):
al primo periodo, sostituire le parole:
del presente articolo con le seguenti: del presente comma;
al terzo periodo, sostituire le parole:
al presente comma con le seguenti: alla presente lettera.

Al comma 7:
alla lettera
b):
al numero 1), sostituire l'alinea con il seguente:

1) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:;
al numero 2), sostituire le parole da:
l'articolo 45 fino a: con dichiarazione con le seguenti: il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
«3) con dichiarazione;
al numero 3), sostituire l'alinea con il seguente:
3) all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:;
al numero 4), sostituire le parole:
comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase con le seguenti: primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo e le parole: comma 3 con le seguenti: terzo comma;
alla lettera c) premettere le parole:
all'articolo 66, aggiungere, in fine, il seguente comma: e sostituire le parole: delle successive lettere d) ed e) con le seguenti: dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70;
alla lettera
d), sostituire le parole: dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
alla lettera
f), sostituire le parole: le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla con le seguenti: le modifiche apportate al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: 120-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 con le seguenti: 120-ter,.

Al comma 9:
alla lettera
c):
al capoverso 4, quinto periodo, sostituire le parole:
degli risultati con le seguenti: dei risultati;
al capoverso 4-
bis, primo periodo, dopo le parole: sostitutiva delle imposte sui redditi inserire le seguenti: nella misura;
alla lettera
d), capoverso 5, al terzo periodo, sostituire le parole: la restante parte con le seguenti:, per la restante parte, e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: il 16 febbraio con le seguenti: entro il 16 febbraio;
alla lettera
e), dopo le parole: all'imposta sostitutiva di cui al comma 5 inserire le seguenti:, secondo periodo.

Al comma 10, capoverso, premettere le seguenti parole: Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1.

Pag. 99

Al comma 11, sostituire le parole: nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004 con le seguenti: nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 e le parole: al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975 con le seguenti: al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

ART. 9.

Al comma 4, sostituire le parole: delle ricerca con le seguenti: della ricerca.

Al comma 6, lettera e), sopprimere il capoverso;

conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi.

Al comma 8, sostituire le parole: della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 con le seguenti:, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: successivo comma 14 con le seguenti: successivo comma 15.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: legge 31 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti: legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Al comma 16, lettera b), sostituire la parola: soppressi con la seguente: abrogati.

Al comma 17:
al primo periodo, sostituire le parole:
dall'articolo 64 della con le seguenti: dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla;
al secondo periodo, sostituire le parole:
con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione con le seguenti: con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Al comma 18 sostituire le parole: di cui alla legge con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 14-bis, della legge;

Il comma 19 è sostituito dal seguente:
19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

Pag. 100

b) il comma 3 è abrogato.

Al comma 20, sostituire le parole: è così modificato «a decorrere» con le seguenti: è sostituito dal seguente: «A decorrere» e le parole: in forza dall'articolo con le seguenti: in forza dell'articolo.

Al comma 21, sostituire le parole: i docenti con le seguenti: 3. I docenti.

ART. 10.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: di concerto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 1 ed con le seguenti: dal comma 1, e e, al secondo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: terzo comma.

Al comma 5:
alla lettera
a), capoverso, sostituire la parola: à con la seguente: a e le parole: la residenza con le seguenti: la loro residenza;
alla lettera
b), numero 2), sostituire la parola: esentate con la seguente: esentati;
alla lettera
c), capoverso, sostituire le parole: su una dichiarazione con le seguenti: in una dichiarazione.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: procedure concorsuali a capo reparto con le seguenti: procedure concorsuali per la nomina a capo reparto.

Al comma 14:
alla lettera a), sostituire la parola: comminando con la seguente: irrogando;
alla lettera
c), sopprimere le parole:, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;
alla lettera d), sostituire le parole: sia pienamente realizzato con le seguenti: siano pienamente attuati e le parole: con la Conferenza unificata con le seguenti: in sede di Conferenza unificata;
alla lettera
l), sostituire le parole: che è trasmessa con le seguenti: e la trasmette.

Al comma 16:
al primo periodo, sostituire la parola:
membri con la seguente: componenti;
all'ottavo periodo, sostituire le parole: amministrativo contabile con la seguente: amministrativo-contabile.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire la parola: questo con la seguente: questa e le parole: assicura gli adempimenti con le seguenti: assicura l'esecuzione degli adempimenti.

Al comma 18, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.

Al comma 19:
al primo periodo, sostituire la parola:
direttamente con la seguente:, direttamente;
al secondo periodo, sostituire le parole:
, per l'intera durata con le seguenti: per l'intera durata.

Pag. 101

Al comma 20:
al primo periodo, sostituire la parola:
membri con la seguente: componenti e le parole: nei settore con le seguenti: nel settore;
al terzo periodo, sostituire le parole:
si applica la con le seguenti: su applicano una (correggere il refuso "su")

al quarto periodo, sostituire le parole: di tali sanzioni con le seguenti: della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo.

Al comma 22, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio inserire le seguenti: dei ministri e sostituire la parola: definite con la seguente: definiti.

Al comma 23:
al primo periodo, sostituire le parole:
comma precedente con le seguenti: comma 22 , dopo le parole: del Ministero inserire le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , sostituire le parole: del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: del medesimo Ministero e le parole: della presente legge con le seguenti: del presente decreto;
al secondo periodo, sostituire le parole:
comma 18 con le seguenti: comma 22.

Al comma 24:
alla lettera
a), primo periodo, sopprimere la parola: relativo e sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente decreto.

Al comma 25, sostituire la parola: applicazione con la seguente: applicazione, ; dopo le parole: comma 22 inserire le seguenti:, secondo periodo e sostituire le parole: le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita con le seguenti: le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite.

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente articolo.

ART. 11.

Al comma 2:
all'alinea, sostituire le parole:
dal precedente comma con le seguenti: dal comma 1 del presente articolo;
alla lettera
a), sostituire le parole: della soppressione con le seguenti: dell'abrogazione;
alla lettera b), sostituire le parole: 5 e 11 con le seguenti: 3 e 9.