CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2011
495.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuova disciplina del prezzo dei libri (emendamenti C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'emendamento 3.1 del relatore, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito nel corso della discussione in sede legislativa del testo della proposta di legge C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante «Nuova disciplina del prezzo dei libri»;
rilevato che l'articolo 3, comma 3, della proposta di legge prevede che decorsi dodici mesi dal termine a partire dal quale le disposizioni del provvedimento si applicano, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti delle disposizioni della legge sul settore del libro;
rilevato altresì che l'emendamento in esame aggiunge, da una parte, al novero dei soggetti dei quali è richiesto il concerto sulla predetta relazione al Parlamento anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria e, d'altra parte, precisa che la relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il quale provvede al successivo inoltro della stessa alle Camere;
osservato che le funzioni in materia di informazione ed editoria spettano al Presidente del Consiglio dei ministri e che la delega delle medesime ad un sottosegretario non è richiesta da norme di legge, ma dipende dalle autonome decisioni organizzative del Presidente del Consiglio dei ministri;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
le parole «e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria» siano sostituite con le seguenti: «e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria».

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ALLEGATO 2

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo ed emendamenti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati il testo del disegno di legge C. 4357 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia» e gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI,
premesso che:
il decreto-legge è finalizzato alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale e può essere quindi ricondotto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;
le singole disposizioni del provvedimento sono riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato o concorrente dello Stato e delle regioni, ed in particolare alla materia di «sistema tributario dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che:
l'articolo 3, commi da 4 a 6, disciplina l'istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei territori costieri, di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo;
come chiarito dalla Corte costituzionale, la materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006);
peraltro la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2009, ha precisato che con specifico riguardo al settore turistico la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006) ed ha contestualmente ribadito che in tali casi occorre «prevedere l'incisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall'intesa con la Conferenza Stato-Regioni»;
in linea con la richiamata giurisprudenza costituzionale la disposizione in esame prevede l'intesa con la conferenza Stato-Regioni per l'istituzione dei distretti turistici;
rilevato inoltre che:
i commi da 9 a 15 dell'articolo 5 recano misure volte ad attivare una politica di riqualificazione urbana attraverso

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interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, demandando alle regioni il compito di incentivare con proprie leggi le necessarie demolizioni e le successive ricostruzioni;
in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la materia dell'edilizia residenziale pubblica - non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione - si estende su diversi livelli normativi: in particolare la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ricade nella materia «governo del territorio», che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
in particolare, i commi richiamati fissano alle regioni un termine di sessanta giorni per approvare specifiche leggi volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione delle aree urbane degradate sulla base dei principi indicati nel comma medesimo, dettando una disciplina di dettaglio da applicarsi nelle regioni che non approvino proprie leggi in materia nel termine suindicato (sessanta giorni) e sino alla adozione delle medesime;
nella sentenza n. 196 del 2004, sul condono edilizio straordinario, la Corte costituzionale ha ritenuto che «in considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato, che presuppone un'accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l'adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina» statale introdotta dalla normativa impugnata;
la medesima sentenza ha tuttavia ritenuto incongruo, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali, la fissazione di un termine di 60 giorni per l'emanazione della normativa regionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva tale termine e rimettendo al legislatore statale la fissazione di un termine congruo per il legislatore regionale;
rilevato ancora che:
i commi 1 e 2 dell'articolo 9 - introducendo nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno, e prevedendo inoltre che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei contratti di programma per la Ricerca Strategica, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata - incidono sulla materia «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» nonché sulla materia «governo del territorio» che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni;
andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale di regolamentazione dei contratti di programma;
considerato che:
l'articolo 9, commi 3-16, istituisce una Fondazione di diritto privato (»Fondazione per il merito») cui vengono affidati alcuni compiti oggi svolti dal Ministero dell'istruzione, in particolare quello di realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari e di promuovere la

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cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario;
il comma 6 del citato articolo demanda alla Fondazione la definizione di alcuni profili (tra gli altri: le caratteristiche dei premi di studio e dei buoni studio nonché i criteri e modalità di utilizzo del fondo per il merito) che in precedenza erano stabiliti da decreti ministeriali, con la conseguenza che la stessa materia verrà disciplinata in parte con decreti ministeriali e in parte con atti della Fondazione (senza, per questa parte, il parere della Conferenza Stato-Regioni);
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2004 sulla gestione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari in favore degli studenti capaci e meritevoli, ha sottolineato che le modalità di utilizzo del fondo di garanzia «attingono la materia della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse possibilità di accesso al prestito, costituente strumento di sostegno allo studio. Tale aspetto della disciplina non può, dunque, non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto appunto titolari di potestà legislativa nella specifica materia»;
andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nella definizione dei profili per la gestione del fondo per il merito degli studenti universitari;
andrebbe inoltre valutata l'effettiva opportunità di rimettere ad un ente di diritto privato (ancorché di origine pubblica) la disciplina di profili di interesse pubblico, che, per di più, restano per altra parte disciplinati con decreti ministeriali;
considerato altresì che:
l'articolo 4, comma 2, lett. r), n. 4) introduce norme derogatorie alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001 (testo unico in materia di espropriazione), in particolare: estende a 7 anni la durata del vincolo preordinato all'esproprio; fissa un analogo termine temporale per l'emanazione del decreto di esproprio; prevede, inoltre, la possibilità di reiterare il vincolo con deliberazione motivata del CIPE, su istanza del soggetto aggiudicatore, e di prorogare il termine per l'emanazione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni per un periodo di tempo che non supera i due anni;
la Corte costituzionale (sentenza n. 179 del 1999) ha chiarito che la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione ovvero la proroga in via legislativa «non sono fenomeni di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale. Infatti possono esistere ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale (con adeguata motivazione) dell'amministrazione preposta alla gestione del territorio o rispettivamente apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà...Invece, assumono certamente carattere patologico quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga sine die o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza (sentenza n. 344 del 1995)»;
peraltro, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già più volte rilevato la compressione del contenuto minimo del diritto di proprietà qualora la durata del vincolo espropriativo si manifesti come irragionevole;
rilevato che:
l'articolo 9, comma 17, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e nel rispetto degli obiettivi

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programmati di finanza pubblica; la disposizione demanda a successivi provvedimenti previo confronto con le organizzazioni sindacali, la puntuale definizione del piano medesimo, compresi i criteri in base ai quali effettuare le assunzioni;
il piano può prevedere la «retrodatazione giuridica» dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili nel medesimo anno scolastico;
considerato, infine, che:
l'articolo 9, comma 21, dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità;
allo scopo viene integralmente sostituito l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che però conteneva altresì una specifica deroga alla disciplina della richiesta di trasferimento per i soggetti che hanno alcune delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile - di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 - ovvero che assistono persone con handicap;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, lett. r, n. 4), valutino le Commissioni di merito la congruità della disciplina ivi prevista in materia di durata del vincolo preordinato all'esproprio alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha più volte rilevato la compressione del contenuto minimo del diritto di proprietà qualora la durata del vincolo espropriativo si manifesti come irragionevole;
b) all'articolo 5, comma 9, valutino le Commissioni la congruità del termine per l'adozione, da parte delle regioni, delle leggi regionali ivi previste;
c) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale di regolamentazione dei contratti di programma, atteso che le disposizioni in questione incidono sulla materia «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» nonché sulla materia «governo del territorio» che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni;
d) all'articolo 9, comma 6, andrebbe valutata l'effettiva opportunità di rimettere a un ente di diritto privato (ancorché fondato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quello dell'economia e delle finanze) la disciplina di profili di interesse pubblico, che, per di più, restano in parte disciplinati con decreti ministeriali: in ogni caso, occorrerebbe prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nella definizione dei suddetti profili;
e) all'articolo 9, comma 17, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire la natura della «retrodatazione giuridica» ivi prevista;
f) all'articolo 9, comma 21, andrebbe valutata l'opportunità di far salva la deroga prevista (fino all'entrata in vigore del decreto) per i portatori di handicap e per coloro che li assistono.