CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 giugno 2011
494.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI AD ESSI RIFERITI

ART. 3.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: turistico-alberghieri con la seguente: turistici.

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: turistico-alberghieri con la seguente: turistici;
al comma 6, alinea, sostituire le parole: turistico-alberghieri con la seguente: turistici.
3. 100. I Relatori.

ART. 4.

All'emendamento 4.175, alla lettera a), numero 1 sopprimere i punti 1.2) e 1.3).
0. 4. 175. 11. Damiano, Baretta, Boccuzzi, Gatti.

All'emendamento 4.175, alla lettera a), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).
0. 4. 175. 1. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175, alla lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
0. 4. 175. 2. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175, alla lettera a), sopprimere il numero 4).
0. 4. 175. 3. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175, alla lettera a), sopprimere il numero 5).
0. 4. 175. 4. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175, alla lettera a), al numero 6), sostituire la lettera g-bis), con la seguente:
g-bis) all'articolo 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nelle procedure ristrette nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al

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dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
0. 4. 175. 6. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4. 175, alla lettera a), al numero 6), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:
g-bis) All'articolo 62 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «nelle procedure ristrette relative a», sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;
b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: «I criteri che si intendono adottare vanno trasmessi all'Autorità ai fini della verifica del rispetto dei suddetti principi. L'Autorità si esprime entro trenta giorni; decorso tale termine il bando può essere pubblicato. L'Autorità costituisce una apposita sezione della propria banca dati contenente i criteri conformi ai principi suddetti».
0. 4. 175. 5. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4. 175, alla lettera a), numero 6), sostituire le parole: servizi o forniture, ovvero a, con le seguenti: servizi o forniture e.
0. 4. 175. 13. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4. 175, alla lettera a), sopprimere i numeri 7), 8), 9), 10).

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).
0. 4. 175. 14. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4. 175, alla lettera a), sostituire il numero 13), con il seguente:
13) sopprimere la lettera dd).
0. 4. 175. 12. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4. 175, alla lettera a), numero 13), sostituire le parole: un milione di euro, con le seguenti: 500.000 euro.
0. 4. 175. 7. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4. 175, alla lettera a), sostituire il numero 16), con il seguente:
16) alla lettera ll), dopo il numero 1), sono aggiunti i seguenti:
1-bis) al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis. 1) dopo le parole: «per gli affidamenti ivi previsti» sono aggiunte le seguenti: «, e per quelli aventi ad oggetto servizi di urbanistica, paesaggistica e consulenza scientifica e tecnica»;
1-bis. 2) le parole: «costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 per un periodo di tre anni dalla data di costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione,».
0. 4. 175. 8. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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All'emendamento 4. 175, alla lettera f), sostituire i numeri da 2) a 4) con il seguente:
2) alla lettera c), i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fatto salvo quelle relative alle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nelle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3) il comma 13 è soppresso;
4) il comma 14 è sostituito dal seguente:
14. Le SOA per la qualificazione nelle categorie OS2A, OS2B, OS7, 0S8, 0S12A, 0S12B, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B e OS35 utilizzano i certificati di esecuzione del lavori rilasciati alle imprese in vigenza del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 valutando le attribuzioni delle categorie secondo le modalità e le percentuali previste da una delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sentite le associazioni degli operatori economici, e previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5) il comma 15 è soppresso;
6) il comma 16 è sostituito dal seguente:
16. Per trecentosessantacinque giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A.
7) il comma 17 è soppresso.
0. 4. 175. 9. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4. 175, alla lettera f), numero 3), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le attestazioni relative alla categoria OS12, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS12-A e OS12-B di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS18, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS18-A e OS18-B di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria O821, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25

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gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS20-B di cui all'allegato A al presente regolamento.
0. 4. 175. 10. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) alla lettera b):
1.1) al punto 1.1) e al punto 1.2), dopo le parole «o il socio unico» inserire le seguenti: «persona fisica»;
1.2) sopprimere il punto 1,4);
1.3) al punto 4), sopprimere il terzo periodo;

2) alla lettera c), dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole «attività di qualificazione» è aggiunto «, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari»;
3) dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a) rese dai fornitori e prestatori di servizi, entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11.

4) sostituire la lettera e), con la seguente:
e) all'articolo 48, dopo il comma 1, primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5) dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono inserite in fine le seguenti parole: «nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette», sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori»;

6) dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «nelle procedure ristrette relative a», sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;

7) alla lettera r), dopo il numero 2), inserire i seguenti:
2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori

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delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare».
2-ter) al comma 5 il primo periodo è soppresso.

8) alla lettera s):
8.1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso»;
8.2) dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
8.3) sostituire il numero 3), con il seguente:
3) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca dei finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera;

9) alla lettera t), prima del numero 1), è inserito il seguente: «01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dall'articolo 166.», sono sostituite dalle seguenti: «nei tempi previsti dall'articolo 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4».
10) alla lettera u):
10.1) prima del numero 1), sono inseriti i seguenti:
01) nella rubrica la parola: «definitivo» è sostituita dalla seguente: «preliminare»;

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02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;
10.2) il numero 1), è sostituito dal seguente: «1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"»;
10.3) il numero 2), è sostituito dal seguente: «2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"»;
10.4) il numero 3), è sostituito dal seguente: «3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole "ricezione del progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare"»;
10.5) dopo il numero 3), è inserito il seguente: «3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato", sono soppresse»;
10.6) il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;

11) sostituire, la lettera v), con la seguente:
v) all'articolo 169, comma 3, dopo le parole «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero non richiedano l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

12) sostituire la lettera cc) con la seguente:
cc) all'articolo 189:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;

13) alla lettera dd), sostituire le parole «un milione e cinquecentomila euro» con le seguenti «un milione di euro»;
14) alla lettera gg), prima del n. 1), inserire il seguente:
01) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale»;

15) alla lettera ii), capoverso «Art. 246-bis», sostituire le parole «non superiore al triplo» con le seguenti: «non superiore al quintuplo»;
16) alla lettera ll), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

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17) sostituire la lettera nn), con la seguente:
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori», è inserita la seguente tabella:

Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Impresa Codice fiscale Categoria Importo in cifre Importo in lettere
     
     
     

b) al comma 3, sostituire le parole: «lettere b), l) e dd)» con le seguenti: «lettere b), d), e-bis), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;
c) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello da parte dell'Autorità, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, da parte dell'Autorità;
d) al comma 10, la seguente lettera: «u)» è soppressa;
e) dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis, Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01) e lettera u) si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nella formulazione previgente;
f) al comma 15:
1) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è soppresso;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
2) alla lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.»;
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e al secondo periodo le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse;
3) alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:
2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui

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all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento.;
4) alla lettera c), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:
3) al comma 14, al primo periodo, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
5) dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.»;
g) dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 dopo le parole: «il Fondo è ripartito,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».
4. 175. Il Relatore.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare il migliore utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione di interventi irrigui, nonché potenziare le infrastrutture irrigue, al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, in favore di consorzi di bonifica ed enti irrigui

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pubblici, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità alla vigente normativa di settore e purché connessi alle opere irrigue. Il finanziamento di tali interventi avviene nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione delle opere irrigue finanziate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tenuto conto del rapporto tra costi di impianto e di produzione energetica.
4. 176. I Relatori.

All'emendamento 6. 148, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «previa diffida» con le seguenti: «invia entro trenta giorni una diffida».
0. 6. 148. 1. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

All'emendamento 6. 148, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di concerto con la seguente: sentito.
0. 6. 148. 2. Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 38, dopo il comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto del 2008, n. 133, sono aggiunti i seguenti commi:
3-bis. Per i Comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo decreto, il Prefetto, previa diffida e sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei Comuni, delle Regioni o delle Camere di commercio competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultassero indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e garantire, nelle more, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.
6. 148. I Relatori.

All'emendamento 6.147, sostituire le parole: integrale operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stabilito al 1o giugno 2012, con le seguenti: effettiva operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stabilito, per tutti i soggetti interessati, al 1o giugno 2012, anche diversamente da quanto previsto dal decreto 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011, n. 124. Alla stessa data sono rinviati i termini di decorrenza di cui all'articolo 16, comma 2 e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
0. 6. 147. 3. Ghiglia, Foti.

All'emendamento 6. 147, sostituire le parole: è stabilita al 1o giugno 2012, con le seguenti: è stabilita rispettivamente:
1) al 1o settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo

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184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

2) al 1o ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 indipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

3) al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

4) al 1o dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

5) al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.
6) al 1o settembre 2011 per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei punti da 1 a 5, nonché per i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
0. 6. 147. 6. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6. 147, sostituire le parole: è stabilita al 1o giugno 2012, con le seguenti: è stabilita rispettivamente:
1) al 1o dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

2) al 1o gennaio 2012 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

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b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

3) al 2 febbraio 2012 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

4) al 1o marzo 2012 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

5) al 1o aprile 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.
6) al 1o ottobre 2011 per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei punti da 1 a 5, nonché per i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
0. 6. 147. 7. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6.147, aggiungere, in fine, le parole: e, all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito con i seguenti:
«1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 1-bis, i soggetti di cui all'articolo 188-ter comma 2, lettere a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).
0. 6. 147. 2. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

All'emendamento 6.147, dopo le parole: 1o giugno 2012, aggiungere il seguente periodo: Per i primi 3 anni di operatività, il medesimo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applica esclusivamente ai rifiuti pericolosi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
0. 6. 147. 4. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

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All'emendamento 6.147, alla lettera f-bis) , aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle more dell'applicazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in accordo con le regioni tramite le Agenzie regionali per l'ambiente, verifica e controlla la regolarità del trasporto dei rifiuti sottoposti al sistema SISTRI ai sensi della legislazione vigente.
0. 6. 147. 5. Mariani, Bratti, Braga, Realacci, Motta, Margiotta, Morassut, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis). Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio, la data di integrale operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stabilito al 1o giugno 2012».
6. 147.I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis.) Al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, non può essere antecedente al 1o giugno 2012».
6. 147.(nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis). Per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di favorire l'accesso ai mercati delle imprese agricole, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti.
6. 149.I Relatori.

All'emendamento 7.364, numero 3, dopo le parole: di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: e, in caso di richiesta da parte del contribuente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
0. 7. 364. 2.Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 7.364, numero 3, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: e, comunque, fino alla pronuncia della Commissione tributaria provinciale competente sull'istanza di sospensione di cui al l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
0. 7. 364. 6.Leo.

All'emendamento 7.364, numero 3, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: e comunque qualora, entro il predetto termine, la Commissione Tributaria Provinciale

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competente non si sia pronunciata sull'istanza di sospensione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
0. 7. 364. 7.Leo.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con i seguenti:
3) Al comma 1, lettera b); è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;
3-bis) Al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente e ove vengano a conoscenza degli agenti della riscossione successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo della riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);».
7.364.I Relatori.

All'emendamento 7.365, sostituire la lettera gg-bis con la seguente:
gg
-bis) a decorrere dal 1o gennaio 2012 i comuni possono effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, della entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle loro società partecipate, in sostituzione di Equitalia Spa nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Conseguentemente, alla lettera gg-ter sostituire le parole da: a decorrere fino alle parole: predette entrate con le seguenti: I Comuni possono effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate.
0. 7. 365. 1.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

All'emendamento 7.365, lettera gg-bis), sostituire le parole a decorrere dal 1o gennaio 2012 con le seguenti: a decorrere dall'entrata a regime del federalismo municipale.
0. 7. 365. 3.Rubinato.

All'emendamento 7.365, lettera gg-bis), sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2012 con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2014.
0. 7. 365. 2.Rubinato.

All'emendamento 7.365, lettera gg-ter), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) tramite Equitalia S.p.A. secondo le medesime modalità di cui al numero 1).
0. 7. 365. 5.Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

All'emendamento 7.365, lettera gg-quater), sostituire la parola: duemila con la seguente: ventimila.
0. 7. 365. 4.Proietti Cosimi.

All'emendamento 7.365, sostituire le lettere gg-octies) e gg-novies) con le seguenti:
«pp) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro trenta giorni dalla fissazione della trattazione in udienza della stessa, che dovrà essere fissata non oltre 180 giorni dalla presentazione dell'istanza";
qq) la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui

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all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, laddove ricorrano i presupposti, costituisce illecito disciplinare ed è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il Presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per la trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.».
0. 7. 365. 11.Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

All'emendamento 7.365, lettera gg-octies), dopo le parole: della stessa, aggiungere le seguenti:; qualora la Commissione tributaria provinciale competente non si pronunci entro il predetto termine, l'istanza si ritiene accolta.

Conseguentemente, sopprimere la lettera gg-novies).
0. 7. 365. 14.Leo.

All'emendamento 7.365, lettera gg-octies), dopo le parole: della stessa, aggiungere le seguenti:; comunque, qualora la Commissione tributaria provinciale competente non si pronunci entro il predetto termine, le azioni esecutive e cautelari sono sospese fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Conseguentemente, sopprimere la lettera gg-novies).
0. 7. 365. 13.Leo.

All'emendamento 7.365, sopprimere la lettera gg-novies).
0. 7. 365. 12.Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

All'emendamento 7.365, lettera gg-novies), sostituire le parole da: costituisce fino alla fine della lettera, con le seguenti: dà luogo all'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
0. 7. 365. 10.Vannucci.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis) a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle loro società partecipate;
gg-ter) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera gg-bis), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite

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per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
gg-quater) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-quinquies) ai fini di cui alla lettera ii), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
gg-sexies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-bis) a gg-quinquies):
1) all'articolo 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» a «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali, delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito l'accesso ai dati e alle»;
3) l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;
4) l'articolo 83, comma 28-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;
gg-septies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-octies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.»;
gg-novies) la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 costituisce illecito disciplinare ed è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti.
7. 365.I Relatori.

All'emendamento 7.366, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-bis sostituire i numeri «1)» e «2)» con le seguenti parole: «ventimila euro»;

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b) alla lettera gg-ter) sostituire i numeri «1.1)» e «1.2)» con le seguenti parole: «ventimila euro».

Conseguentemente, alla lettera gg-ter) sopprimere il numero 2).
0. 7. 366. 1.Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

All'emendamento 7.366, alla lettera gg-bis) numero 2, sostituire la parola ottomila con la seguente quindicimila.

Conseguentemente, alla lettera gg-ter) numero 1.2 sostituire la parola: ottomila con la seguente quindicimila.
0. 7. 366. 3.Vannucci.

All'emendamento 7.366, alla lettera gg-bis) numero 2, sostituire le parole: ottomila con la seguente dodicimila.

Conseguentemente, alla lettera gg-ter) numero 1.2 sostituire: ottomila con la seguente dodicimila.
0. 7. 366. 2.Vannucci.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg
-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-ter) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
1.1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede;
1.2) ottomila euro, negli altri casi.»;
2) al comma 2, le parole «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati.».
7. 366.I Relatori.

ART. 8

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis
. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli

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interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saldo degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti presso il Ministero delle attività produttive, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici. La disposizione di cui al periodo predicente non si applica qualora una delle parti sia una micro o piccola impresa, così come individuata dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.».
8. 194.I Relatori.

Sostituire il numero 1) con il seguente:
1) sostituire la lettera a), con la seguente:
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che - prima dell'entrata in vigore della presente legge - ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro;
0. 8. 193. 1.Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

All'emendamento 8.193, al numero 1) sostituire le parole: 35 mila euro con le seguenti: 60 mila euro.
0. 8. 193. 4.Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 8.193, al numero 1) aggiungere le parole: e alla medesima lettera a) sopprimere le parole: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
0. 8. 193. 3.Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

All'emendamento 8.193, al numero 1) aggiungere le parole: e alla medesima lettera a) sostituire le parole: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo con le seguenti: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo superiori complessivamente a 180 giorni.
0. 8. 193. 2.Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a), sostituire le parole: 150 mila euro con le seguenti: 200 mila euro e le parole: 30 mila euro con le seguenti: 35 mila euro;
2. alla lettera b), dopo le parole: la rinegoziazione assicura, aggiungere le seguenti: in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore.
8. 193.I Relatori.

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Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se consentito dal diritto comunitario, Poste può esercitare attività di bancoposta in altri Stati comunitari, stabilendo proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi negli altri Stati comunitari; può, altresì, esercitare le attività di bancoposta in Stati extracomunitari, con o senza succursali ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali. In tali casi si applicano gli articoli 15, commi 1, 2 e 5, e 16, commi 1, 2 e 5 del testo unico bancario.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «gli articoli 5, 12,» sono aggiunte le seguenti: «15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5,»;
c) al comma 4, le parole: «25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «25, 29».
8. 192.I Relatori.

ART. 10.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpretano nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano alle spese di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti.
10. 126.I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

EMENDAMENTO 6.150 DEL GOVERNO

ART. 6.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis). Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, il comma 2-bis è soppresso;
b) all'articolo 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I certificati di idoneità alla guida del ciclomotore, le patenti di categoria A, B, B+E sono validi per dieci anni; qualora siano rilasciati o confermati a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono validi per cinque anni; a chi ha superato il settantesimo anno di età sono validi per tre anni e a chi ha superato l'ottantesimo anno di età sono validi per due anni.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), le patenti di guida delle categorie C e C+E sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), le patenti di guida delle categorie D e D+E sono valide per cinque anni; al compimento del settantesimo anno di età sono valide tre anni e per chi ha superato l'ottantesimo anno di età sono valide due anni.
2. Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore rilasciato a mutilati e minorati fisici e le patenti speciali di categoria A, B e D, rilasciate ai medesimi soggetti, sono validi cinque anni; per chi ha superato il settantesimo anno di età sono validi tre anni e per chi ha superato l'ottantesimo anno di età sono validi due anni. Alle patenti di categoria C speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, primo periodo.».
6. 150.Il Governo.