CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2011
491.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 70/2011: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 4357 di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011 «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»;
tenuto conto della raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia (testo in inglese), presentata il 7 giugno 2011;
rilevato, in particolare, che la raccomandazione invita l'Italia:
a dare attuazione al piano di consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2013-2014 (pareggio di bilancio) con misure da adottare entro ottobre 2011;
ad aprire il settore dei servizi, in particolare quello delle professioni, ad una maggiore competizione e a ridurre la lunghezza delle procedure di esecuzione degli appalti;
a promuovere l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e riducendo i costi;
a migliorare la cornice regolamentare relativa agli investimenti privati in ricerca e sviluppo, estendendo i vigenti incentivi fiscali e incoraggiando le forme di capital-venture;
ad accelerare le procedure di co-finanziamento della politica di coesione, al fine di incrementare il tasso di assorbimento dei fondi europei e migliorare la qualità del loro impiego;
considerato che:
con riferimento agli articoli 1 e 2, le disposizioni agevolative in materia fiscale ivi previste dovranno sottostare alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 800/2008;
con riferimento al comma 9 dell'articolo 2, appare opportuno garantire un'informazione al Parlamento in ordine al confronto in corso tra Governo e Unione europea sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale;
con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 3, la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) in materia di concessioni demaniali marittime, relativa all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e all'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22;
con riferimento all'articolo 4, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 19 maggio 2009 (causa C-538/07), per quanto concerne la partecipazione a gare pubbliche di imprese tra loro collegate, ha affermato che «il compito di accertare se il rapporto in questione abbia esercitato un'influenza sul

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contenuto delle rispettive offerte [...] richiede un esame ed una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici effettuare»;
con riferimento al comma 19 dell'articolo 4, l'Anas Spa è considerata dall'Unione europea come facente parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche;
con riferimento all'articolo 8, comma 5, lettera e), la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato, nel corso del tempo, alcuni precisi criteri per l'affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica a società in-house quali quelli dell'integrale partecipazione pubblica della società, del controllo pieno esercitato dall'amministrazione pubblica sulla società e dello svolgimento da parte della società di un'attività assolutamente prevalente nei confronti dell'amministrazione pubblica;
rilevato altresì che:
per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 6, la modifica apportata dal provvedimento all'articolo 130, comma 3-bis del codice della Privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) appare coerente con il diritto dell'Unione europea, mentre permangono dubbi sulla compatibilità europea della disposizione dell'articolo 130, comma 3-bis, nel suo complesso; ciò premesso, appare comunque opportuno prevedere a questo riguardo un meccanismo di esplicita autorizzazione, anziché di «silenzio-assenso» per la diffusione di materiale pubblicitario, attraverso la posta cartacea, utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici;
per quanto concerne il comma 11 dell'articolo 8, la disposizione appare riconducibile a finalità generali della politica agricola comune quali quella di consentire un efficace utilizzo degli aiuti comunitari da parte dei beneficiari e quella di aumentare la liquidità disponibile degli agricoltori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 1, di premettere le seguenti parole: «Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 31 del predetto Regolamento»;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 9 dell'articolo 2, di inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Il Governo comunica tempestivamente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea le determinazioni assunte in merito dalla Commissione europea.»;
c) valutino le Commissioni di merito l'idoneità della disposizione di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, a superare i profili problematici evidenziati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) relativa all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e all'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22;
d) valutino le Commissioni di merito la coerenza delle modifiche introdotte dall'articolo 4 in materia di verifica di eventuali collegamenti tra imprese partecipanti a gare pubbliche con i principi in materia affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, un meccanismo di esplicita autorizzazione, anziché di «silenzio-assenso», per la diffusione di materiale pubblicitario, attraverso la posta cartacea, utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici;

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f) valutino le Commissioni di merito la coerenza della nuova classificazione contabile dei contributi ad Anas con le regole di contabilità europee;
g) valutino le Commissioni di merito la coerenza della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), che estende alle società controllate da società quotate in mercati regolamentati la deroga al divieto di partecipazione a gare pubbliche per le società titolari di servizi pubblici affidati senza gara, con i principi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di affidamenti in-house.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminate la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.)» e la «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.);
tenuto conto della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;
considerato che alla cooperazione rafforzata non aderiscono Italia e Spagna;
preso atto della presentazione da parte del Governo italiano di un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della richiamata decisione 2011/167/UE;
considerato che:
a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) la base giuridica delle proposte è costituita dall'articolo 118, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, in base al quale «il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione». Tale disposizione è intesa, in coerenza con la sua formulazione e con le sue finalità, alla creazione di titoli di proprietà intellettuale propri dell'Unione europea, in grado di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale all'interno dell'Unione nella sua interezza;
c) un brevetto comune a un numero limitato di Stati membri non si configurerebbe in alcun modo quale titolo di proprietà intellettuale proprio dell'Unione europea, non realizzando una «protezione

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uniforme» dei diritti di proprietà intellettuale, ma determinando al contrario una serie di protezioni «frazionate» tra i regimi giuridici degli Stati partecipanti e quelli non partecipanti alla cooperazione rafforzata;
d) l'adozione di misure in materia da parte di un gruppo di stati membri, inclusa l'attuazione della cooperazione rafforzata prospettata dalle proposte di regolamento in esame finirebbe, pertanto, per privare di qualsiasi effetto utile la disposizione di cui all'articolo 118 TFUE, rendendo oggettivamente irrealizzabile il titolo uniforme brevettuale;
e) la competenza prevista dall'articolo 118 può, pertanto, essere effettivamente esercitata soltanto attraverso la creazione di un titolo a livello di Unione europea e non è nella disponibilità dei singoli Stati membri, i quali devono ritenersi privi di ogni competenza al riguardo;
f) la competenza attribuita all'Unione dall'articolo 118 si configura quindi, per il suo oggetto e il suo scopo, come competenza esclusiva dell'Unione europea. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia la natura di una competenza dell'Unione europea e il suo rapporto con quella degli Stati membri va valutata sempre in concreto in relazione alla specifica base giuridica rilevante nel caso di specie. Non preclude pertanto la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva il fatto che essa non sia incluso nei settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, par. 1, del TFUE e che il medesimo articolo faccia specifico riferimento all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, che costituisce una delle competenze concorrente ai sensi dell'articolo 4 TFUE;
g) avendo la competenza dell'Unione di cui all'articolo 118 natura esclusiva, l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata e la sua attuazione prefigurata dalle proposte di regolamento in esame viola l'articolo 20, par. 1 TUE, in base al quale una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri può essere instaurata soltanto «nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione»;
h) la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva rende pertanto le proposte di regolamento in esame prive di una valido fondamento giuridico e non rende necessario la verifica dei presupposti per l'esercizio della competenza sotto il profilo della sussidiarietà;
i) le proposte di regolamento in esame risultano altresì in palese violazione dell'articolo 326, comma 2, del TFUE che contempla, quali condizioni di autorizzazione di una cooperazione rafforzata, il fatto che la stessa non rechi pregiudizio al mercato interno, e il fatto che non ne derivi un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o una distorsione di concorrenza tra questi ultimi;
l) un regime unitario di protezione circoscritto ai Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata, quale quello prospettato dalle proposte in oggetto, costituirebbe infatti un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri, dato che un prodotto industriale protetto sulla base di tale regime non circolerà in quanto tale negli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata; e viceversa, un bene oggetto di proprietà industriale nei secondi sarà sfornito di protezione nei primi. A questo riguardo va tenuto conto del fatto che l'Italia e la Spagna costituiscono sia sotto il profilo demografico sia per il Prodotto interno lordo in valori assoluti il quarto e quinto Paese dell'Unione europea;
m) il regime linguistico prospettato dalla proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime di traduzione applicabile al brevetto unico configurerebbe inoltre evidenti effetti distorsivi della concorrenza, assicurando un vantaggio competitivo agli operatori economici dei Paesi la cui lingua ufficiale è l'inglese, il francese o il tedesco;
n) il regime linguistico di traduzione applicabile al brevetto unico prospettato

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dalla apposita proposta di regolamento in esame risulta, pertanto, non conforme al principio di proporzionalità. Il ricorso a tre lingue principali persegue infatti gli obiettivi di semplificazione e di risparmio dei costi di traduzione determinando un sacrificio eccessivo della concorrenza. Le proposta di regolamento non fornisce alcuna motivazione dettagliata a giustificazione di tale opzione regolativa rispetto a quella, proposta dal Governo italiano di un regime di traduzione basato sulla sola lingua inglese, che porrebbe su un piano di parità tutte le imprese, ad eccezione di quelle del Regno Unito e irlandesi, assicurando nel contempo un ulteriore abbattimento dei costi;
richiamato l'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la trasmissione dei pareri motivati ai Presidenti del parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,
esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.