CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2011
490.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 GIUGNO 2011

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ALLEGATO

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 1 A 6 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 luglio 2011, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui

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al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»;
c) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
d) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:
Articolo 1. - (Tassazione degli investimenti nel patrimonio netto delle start-up). - 1. Per le imprese che investano nel patrimonio netto di aziende innovative nella fase iniziale dell'attività (start-up) è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 100 per cento del valore dell'investimento in tali aziende, purché queste siano costituite da meno di 5 anni e a condizione che realizzino, sviluppino e applichino il frutto di una ricerca o di un'innovazione, ovvero piani di sviluppo tecnologici o progetti di ricerca.
2. L'investimento incentivato a norma del comma 1 può essere realizzato anche da imprese esistenti, purché mediante patrimoni dedicati, che sviluppino progetti scelti in base a specifici criteri quali livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi, fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, adeguatezza scientifica, tecnica ed organizzativa delle strutture disponibili nell'impresa per lo sviluppo del progetto, prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese che investono nelle start-up inviano, all'Agenzia delle entrate competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o anche mediante Comunicazione elettronica certificata, una Dichiarazione di Finanziamento Progetto (di seguito DFP), corredata da una relazione tecnica asseverata e validata da un ricercatore o un gruppo qualificato di ricerca, da un Istituto di ricerca, da una Università o da un Dipartimento universitario, da un Ente di ricerca pubblico o privato, da un Laboratorio o da un Centro di ricerca che illustri:
a) gli obiettivi generali dell'investimento innovativo;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la capacità dell'impresa beneficiaria di realizzare, sviluppare e applicare il frutto della ricerca o dell'innovazione.

4. L'investimento agevolato è calcolato al netto di eventuali debiti finanziari del

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l'investitore nei confronti dell'azienda destinataria o del proprietario della medesima.
5. Trascorsi cinque anni dalla data di trasmissione della DFP, il cinque per cento degli utili dell'investimento innovativo, agevolato a norma del comma 1, è destinato all'acquisto di quote di partecipazione ad un Fondo comune che investa esclusivamente in partecipazioni nelle imprese innovative di nuova costituzione di cui al comma 1 (start-up), istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri per la costituzione del fondo comune di investimento di cui al comma 1, con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento innovativo;
b) alle imprese cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione al fondo, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle modalità di valutazione delle imprese innovative partecipate dal Fondo, da parte di esperti indipendenti;
f) ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti.

7. L'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
1. 19. Rubinato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Conseguentemente:
a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 nella misura del 10 per cento della spesa sostenuta.
3. Il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.;
b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, 1000 milioni di euro per l'anno 2012, 1000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 500 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle maggiori entrate del presente decreto e, per la restante parte, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
1. 24. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano attività

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di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture, ovvero anche in altre forme di collaborazione, con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Conseguentemente:
a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 nella misura del 13,5 per cento della spesa sostenuta.
3. Il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
1. 25. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito di imposta:
a) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
b) compete nella misura del 10 per cento della spesa incrementale di investimento;
c) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
d) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
e) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
f) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 26. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 2012 con le seguenti: e 2016.

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1,

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comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-ter, devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
1. 13. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a favore delle imprese che aggiungere le seguenti: anche attraverso forme di collaborazione tra loro ovvero programmi individuati dalle associazioni di categoria.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali azioni possono riguardare anche la partecipazione nella creazione di centri di servizi specializzati nelle attività di supporto e sviluppo di programmi e progetti di innovazione e ricerca per le micro e le piccole e medie imprese.
1. 14. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: progetti di ricerca con le seguenti: attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
1. 23. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo le parole: progetti di ricerca aggiungere le seguenti: e di innovazione e dopo le parole: ovvero enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti: e

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organismi di ricerca ovvero che, al medesimo fine, utilizzano proprie strutture interne di ricerca e sviluppo.
1. 27. Germanà.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: progetti di ricerca aggiungere le seguenti: e sviluppo.

Conseguentemente:
a) al comma 2:
1) primo periodo, dopo le parole: investimenti in ricerca, aggiungere le seguenti: e sviluppo;
2) secondo periodo, dopo le parole: progetti di ricerca, aggiungere le seguenti: e sviluppo;
b) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: spetta per gli investimenti, aggiungere le seguenti: in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come definite dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 2006/C323/01,»;
c) alla rubrica, le parole: per la ricerca sono sostituite dalle seguenti: per attività di ricerca e sviluppo.
1. 28. Germanà.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: pubblici.

Conseguentemente:
a) al comma 3, lettera a), alinea, sopprimere la parola: pubblici;
b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3-bis) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e privato.
1. 33. Reguzzoni, Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 9. Fallica.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti:, al fine di privilegiare nuovi laboratori di ricerca costituiti dalle imprese anche in consorzio con enti pubblici di ricerca e università. Come previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'individuazione e la valutazione dei progetti finanziabili è competenza del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, che utilizzerà come parametro di riferimento specifico la capacità di introdurre innovazioni, al fine di premiare le imprese che modificano i loro comportamenti nel campo degli investimenti in ricerca.
1. 18. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è introdotto per ogni lavoratore laureato o tecnico specializzato assunto dalle piccole e medie imprese, anche a

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tempo determinato o con contratto di collaborazione, al preciso scopo di incentivare il livello tecnologico dell'impresa.
1. 15. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 è estesa agli spin off accademici, intendendosi per tali le nuove imprese tecnologiche avviate da ricercatori dipendenti di università ed enti pubblici di ricerca le cui quote siano detenute in maggioranza dagli stessi ricercatori ed enti. Si applicano le definizioni di «organismo di ricerca», «ricerca» e «nuove imprese innovative» di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
1. 1. Vignali, Lupi.

Al comma 3, lettera a), numero 2, dopo le parole: Spaziale Italiana aggiungere le seguenti: e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
1. 34. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:
3-bis. Ai soli fini del presente decreto-legge, le Fondazioni istituite da associazioni di categoria imprenditoriali per il finanziamento della ricerca scientifica, negli ambiti merceologici di riferimento, sono equiparate ai centri di ricerca privati.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 29. Torrisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle imprese che, nel corso degli anni 2011 e 2012, realizzano attività interne di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti.
1. 12. Bobba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le imprese avviate da ricercatori dipendenti di università ed end pubblici di ricerca o da studenti iscritti con profitto agli ultimi due anni dei corsi di laurea scientifici, il cui oggetto sociale rientri nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 (software) e 72.19.09 (ricerca e sviluppo nel campo scienze naturali e ingegneria) possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato. Il beneficio è applicabile fino al compimento del sesto anno di attività dell'impresa.
1. 2. Vignali, Lupi.

Sostituire il comma 5, con i seguenti:
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2011 e 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 5-bis.
5-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

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alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 5. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: la spesa di 82,5 milioni di euro per l'anno 2011, di 271,2 milioni di euro per l'anno 2012, di 235,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 136,5 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 10. Della Vedova, Di Biagio, Proietti Cosimi.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università con le seguenti: Dalle predette riduzioni è escluso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,.
1. 16. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università aggiungere le seguenti: e degli enti di ricerca.
1. 11. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: di cui al precedente periodo con le seguenti: di cui al terzo periodo del presente comma.
1. 17. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di facilitare la capacità degli enti di ricerca di rispondere alla domanda di innovazione espressa dall'impresa finanziata anche tramite i progetti di cui al presente articolo e per le specifiche necessità degli enti stessi di far fronte all'elevato turn over, è abrogato il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 12, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31. Per perseguire le medesime finalità, alla fine del secondo periodo del comma 14, dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini previsti dalla medesima norma, provvederanno a trasmettere una relazione informativa sulle assunzioni effettuate ai Ministeri competenti corredata da apposita relazione tecnico finanziaria certificata dall'organo interno di controllo e di vigilanza».
5-ter. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
«14-bis. Al fine di consentire agli enti di ricerca di disporre di risorse umane in misura adeguata a rispondere tempestivamente alla domanda di ricerca ed alle esigenze provenienti dal sistema imprenditoriale nonché al fine di incrementarne le capacità competitive nel contesto europeo ed internazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, all'utilizzo

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totale delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Resta comunque fermo il limite di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione della presente disposizione non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti pubblici di ricerca che non versino in condizioni di deficit di bilancio risultante dal consuntivo approvato per l'anno 2010, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, all'assunzione a tempo indeterminato anche in mancanza di turn over. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma i suddetti enti devono prioritariamente fare ricorso alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione comprese quelle di stabilizzazione. In assenza di graduatorie disponibili le amministrazioni interessate procedono all'espletamento di procedure selettive riservate a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2010 almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi.».

5-quater. All'articolo 29, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le università portano comunque a compimento tutte le procedure concorsuali per posti di ricercatore bandite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni previste nel bando stesso. A tal fine si utilizzano le procedure di cui ai commi 5, 6, 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Qualora l'assunzione sia impedita dalle restrizioni finanziarie sopravvenute, i ricercatori vincitori di concorso possono essere chiamati, con deliberazione degli organi competenti, da altri atenei che abbiano disponibilità di posti. Il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, non si applica per le assunzioni dei ricercatori universitari».
1. 20. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli, Madia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:
14-bis. Al fine di consentire agli enti di ricerca di disporre di risorse umane in misura adeguata a rispondere tempestivamente alla domanda di ricerca ed alle esigenze provenienti dal sistema imprenditoriale nonché al fine di incrementarne le capacità competitive nel contesto europeo ed internazionale, per l'anno 2011 gli enti di ricerca, che non versino in condizioni di deficit di bilancio risultante dal consuntivo approvato per l'anno 2010, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, all'assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente al solo profilo di ricercatore in misura pari al 100 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Resta comunque fermo il limite di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione della presente disposizione non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-ter. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 14-bis, i suddetti enti devono prioritariamente fare ricorso alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In assenza di graduatorie disponibili le amministrazioni interessate procedono all'espletamento di procedure selettive riservate a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2010 almeno tre anni nell'ultimo quinquennio,

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anche non continuativi, di servizio in qualità di ricercatore presso università o enti pubblici di ricerca.
1. 30. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 14, è sostituito dai seguenti:
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il periodo 2011-2014 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 50 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Ciascun ente pubblico di ricerca destina la somma derivante dall'applicazione del precedente periodo per una quota non inferiore all'80 per cento all'assunzione di ricercatori. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
14-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 14, i suddetti enti devono prioritariamente fare ricorso alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In assenza di graduatorie disponibili le amministrazioni interessate procedono all'espletamento di procedure selettive riservate a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2010, almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi, di servizio nel medesimo profilo per il quale si procede presso università o enti pubblici di ricerca.
1. 6. Savino, Distaso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 14, è sostituito dai seguenti:
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Tale ultimo limite, per il solo profilo di ricercatore, è fissato in misura pari al 50 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
14-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 14, i suddetti enti devono prioritariamente fare ricorso alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In assenza di graduatorie disponibili le amministrazioni interessate procedono all'espletamento di procedure selettive riservate a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2010 almeno tre anni nell'ultimo quinquennio,

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anche non continuativi, di servizio in qualità di ricercatore presso università o enti pubblici di ricerca.
1. 7. Savino, Distaso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti di ricerca possono procedere alle assunzioni di ricercatori in deroga al limite del 20 per cento, e comunque nel limite delle risorse accantonate nell'avanzo di amministrazione certificato in base all'ultimo consuntivo approvato.».
1. 8. Savino, Distaso.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 12, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.
5-ter. Al comma 14, dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini previsti dalla medesima norma, provvedono a trasmettere una relazione informativa sulle assunzioni effettuate ai Ministeri competenti corredata da apposita relazione tecnico finanziaria certificata dall'organo interno di controllo e di vigilanza.
1. 31. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per garantire continuità nella erogazione del servizio universitario, all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
1. 21. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per garantire continuità nella erogazione del servizio universitario, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «10. Ai contratti di cui al presente articolo non si applica quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 22. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Credito di imposta per la ricerca nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di

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ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
a) degli studi di fattibilità;
b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 7, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 luglio 2011, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

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b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al punto c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 02. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Crediti d'imposta ed incentivi fiscali per i professionisti).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso e per i prossimi due anni, ai professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano personal computer, sistemi hardware e software nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, i costi non possono superare l'importo di 5 mila Euro annui.
1. 05. Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Crediti d'imposta aggregazioni professionali).

1. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno due, ma non più di cinque professionisti è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
2. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2014, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi, secondo il criterio di competenza.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione. L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono la propria partita IVA ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. L'agevolazione spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della

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legge di conversione del presente decreto-legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale.
4. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di: a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie; b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, la base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti.
5. Il credito d'imposta è revocato se il numero dei professionisti associati si riduce a due rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione, ad esclusione di cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e/o infortuni di invalidità temporanea o permanente.
1. 06. Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Cinque per mille). - 1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell'università» sono inserite le seguenti: «incluse le Università e le Facoltà pontificie».
1. 09. Di Biagio, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Per i tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate mediante investimenti nel capitale di rischio delle nuove imprese tecnologiche come definite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che investano in spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.
2. La detassazione di cui al comma 1 opera nel limite di 1 milione di euro per le plusvalenze realizzate da persone fisiche e di 2 milioni di euro per le plusvalenze realizzate da persone giuridiche. Le limitazioni di cui al precedente periodo non operano per gli investimenti effettuati dai fondi comuni di investimento e dalle società di gestione del risparmio.
3. Il capitale delle nuove imprese innovative non deve essere detenuto in maggioranza da altre imprese, ovvero le stesse non devono essere state costituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione o come ramo d'azienda.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
1. 01. Vignali, Lupi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Centri per la promozione dell'innovazione per le PMI). - 1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca, i fondi già previsti per il finanziamento dei progetti di innovazione e ricerca presentati collettivamente da PMI

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sono altresì destinati alla creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative.
1. 03. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Centri per la promozione dell'innovazione per le PMI). - 1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca, i fondi già previsti per il finanziamento dei progetti di innovazione e ricerca presentati collettivamente da PMI sono altresì destinati alla creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative.
* 1. 04. Del Tenno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Centri per la promozione dell'innovazione per le PMI). - 1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca, i fondi già previsti per il finanziamento dei progetti di innovazione e ricerca presentati collettivamente da PMI sono altresì destinati alla creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative.
* 1. 08. Raisi, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture

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di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato, Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-ter, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
1. 07. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

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ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per ogni lavoratore aggiungere le seguenti: di cittadinanza italiana.
2. 19.Comaroli, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: per cominciare.
2. 6.Aniello Formisano, Paladini, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: oggi previsti dalla con le seguenti: previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della.
2. 7.Aniello Formisano, Paladini, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: all'arco temporale di cui al comma 1 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: all'arco temporale di cui al comma 1 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 5.Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alle microimprese, così come definite dalla Commissione europea, collocate nei territori del Mezzogiorno - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia - al fine di formare i lavoratori assunti ai sensi del comma 2 nelle materie di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è concesso, per gli anni 2011 e 2012, un ulteriore credito d'imposta nella misura di 250 euro subordinato ad un pari intervento a carico degli enti bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva.
2. 17.Scilipoti.

Al comma 7, lettera a) dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.
2. 4.Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera b), la parola: tre è sostituita dalla parola: cinque.

Conseguentemente, alle medesime lettere la parola: due è sostituita dalla seguente: tre.
2. 11.Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7 è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto ad una procedura concorsuale è considerato credito prededucibile.
2. 3.Borghesi, Paladini, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti già ammessi alla fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che hanno

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già proceduto all'investimento, potranno fruire del credito con le seguenti modalità:
a) per gli investimenti realizzati nel 2007 è utilizzabile il credito concesso per il 2011;
b) per gli investimenti realizzati nel 2008 è utilizzabile il credito concesso per il 2012;
c) per gli anni successivi, sino alla disponibilità dei fondi stanziati, si procederà con analoga cadenza di tempo tra investimenti e fruibilità sino al 2015.
2. 9.Franzoso.

Al comma 8, sostituire le parole da: Con decreto di natura non regolamentare fino a: province autonome con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. 8.Lo Presti, Duilio.

Al comma 8 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma 8, dopo le parole: Ministro della gioventù aggiungere le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire l'immediata operatività del beneficio di cui al presente articolo, in attesa del consenso della Commissione alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate.
2. 12.D'Antoni, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 8, dopo le parole: e delle politiche sociali, sono aggiunte le seguenti: con il Ministro dello sviluppo economico.
2. 14.Germanà.

Al comma 8, sopprimere le parole: e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari,.
2. 2.Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le quote di finanziamento garantite dalle regioni ai sensi del presente comma, non concorrono a determinare sia in termini di competenza sia in termini di cassa, il complesso delle spese finali di cui all'articolo 1, commi da 126 a 128, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 15.Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 5, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «La CDP S.p.a. assume» sono sostituite dalle seguenti: «La CDP S.p.a. assume, anche avvalendosi, con particolare riguardo alle regioni meridionali, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia).
2. 13.Gioacchino Alfano.

Al comma 9, sostituire gli ultimi due periodi, con il seguente: A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione

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del presente decreto, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a titolo di anticipazione, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera gg-bis) del comma 2 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».
2. 1.Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 9, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 10.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:
«g-ter) le quote di finanziamento statale e regionale delle risorse del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale destinate al cofinanziamento del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
2. 16.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, e con la cornice programmatica definita con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo

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di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui lo strumento sarà reso operativo a seguito dell'intesa di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
*2. 09.Germanà.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011, e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, e con la cornice programmatica definita con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui lo strumento sarà reso operativo a seguito dell'intesa di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze

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riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
*2. 013.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate). - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione della Commissione europea del 25 gennaio 2008 (Aiuto n. 39/2007) è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica».

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente provvedimento, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
2. 012.D'Antoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di proroga e di incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno). - 1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella

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definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».
2. 022.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Misure a favore della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici). - 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della nuova strategia per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, denominata Europa 2020, in materia di occupazione femminile, e per dare concreta attuazione all'articolo 12, comma 12-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici devono essere finalizzate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici sono previste le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:
«i-septies) le spese, per un importo non superiore a 4.200 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Il riconoscimento di tale detrazione è condizionato all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia»;
b) all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-opties) è inserita la seguente:
«i-nonies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro annui per ogni figlio»;
c) l'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è abrogato;
d) all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva del 19 per cento a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
e) all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:
«7. Sono integralmente deducibili le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 242 milioni di euro annui a decorrere

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dal 2012, si provvede, mediante le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
2. 01.Beltrandi, Boffa, Cenni, Della Vedova, Gnecchi, Lanzillotta, Madia, Mosca, Motta, Schirru, Codurelli, Gatti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Fondo per le politiche sociali e familiari rivolte alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici)- - 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della nuova strategia per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, denominata Europa 2020, in materia di occupazione femminile, e per dare concreta attuazione all'articolo 12, comma 12-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici devono essere finalizzate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, il comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono interamente nel Fondo per le politiche sociali e familiari rivolte alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è stabilita in 240 milioni di euro per l'anno 2011, 252 milioni di euro per l'anno 2012, 392 milioni di euro per l'anno 2013, 492 milioni di euro per l'anno 2014, 592 milioni di euro per l'anno 2015, 542 milioni di euro per l'anno 2016, 442 milioni di euro per l'anno 2017, 342 milioni di euro per l'anno 2018, 292 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre di ogni anno un dettagliato programma triennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che saranno utilizzate a tal fine in ciascuna annualità presa in esame.
2. 02.Beltrandi, Boffa, Cenni, Della Vedova, Gnecchi, Lanzillotta, Lorenzin, Madia, Mosca, Motta, Schirru, Codurelli, Gatti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della nuova strategia per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020 - adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010 in materia di occupazione femminile, sono previste le seguenti misure per incentivare la partecipazione delle donna al mercato del lavoro.
2. Il comma 3, dell'articolo 2-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali e familiari rivolte alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a tale fine la dotazione

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del predetto Fondo è stabilita in 120 milioni di euro per l'anno 2010 e in 242 milioni di euro per l'anno 2011, 252 milioni di euro per l'anno 2012, 392 milioni di euro per l'anno 2013, 492 milioni di euro per l'anno 2014, 592 milioni di euro per l'anno 2015, 542 milioni di euro per l'anno 2016, 442 milioni di euro per l'anno 2017, 342 milioni di euro per l'anno 2018, 292 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un dettagliato programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 2 che saranno utilizzate a tal fine in ciascuna annualità.
4. Il credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione di cui all'articolo 2 è concesso anche ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratrici, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
2. 03.Beltrandi, Boffa, Cenni, Della Vedova, Gnecchi, Lanzillotta, Madia, Mosca, Motta, Schirru, Codurelli, Gatti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53). - 1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree dei territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Rapporto di lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.
2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di

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assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore a un terzo dei contributi ammessi all'esonero.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».
2. 016.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183). - 1. L'articolo 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.
2. 017.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica dell'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di formazione professionale e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditoria femminili). - 1. Al fine di incrementare e di promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, del presente decreto autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dal citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:
a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;
b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».

2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi,

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le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano, in conformità alle finalità del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego nonché di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.
2. 018.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di riqualificazione e di rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. Al fine di incrementare e di promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità tra donne e uomini nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per gli impianti e per le attrezzature utilizzate per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali portatori di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti comunitari o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai soggetti previsti dal medesimo comma 1, alinea, agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste».

2. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.
3. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti previsti dagli articoli 52 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono assegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile previsto dall'articolo 54 del medesimo codice, come sostituito dal comma 1 del presente articolo
2. 023.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o che riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia). - 1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a trentacinque anni che avviano o che riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di un anno dalla data dell'assunzione.
2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che nello stesso periodo è stata impegnata in lavoro di cura in favore di:
a) figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
b) familiari con disabilità gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) familiari non autosufficienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
2. 019.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, concernenti l'estensione e il potenziamento dei congedi parentali e l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio). - 1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Congedo di paternità). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:
a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
3. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

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2. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.
2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per i nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di figli minori disabili in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.
4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.
5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
6. I periodi di congedo parentale sono computati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi nazionali di lavoro non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 4, 6 e 7».
2. 020.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi battenti bandiera italiana, a partire dal 1o gennaio 2012, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali nazionali che esercitano attività di bunkeraggio marittimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.500.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. 04.Garofalo.

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Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Fermo di emergenza temporaneo per la pesca). - 1. In esecuzione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, al fine di fronteggiare lo stato di eccezionale sovrasfruttamento delle risorse ittiche nonché al fine di far fronte al rialzo dei costi energetici e di produzione che hanno determinato ripercussioni negative nei confronti del reddito degli operatori del settore, è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per un periodo da un minimo di 30 a un massimo di 45 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al successivo comma 3.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui, al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma Operativo approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere, fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento delta flotta da pesca comunitaria - del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
2. 07.Cristaldi, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Fondo per le vittime dell'amianto). - 1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del

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Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«6-bis. A decorrere dall'anno 2011, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'IVA al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».

7. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
2. 014.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Agevolazioni contributive). - 1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni. Per la quota di contribuzione non corrisposta si provvede a carico del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti nelle liste di mobilità e negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da più di un anno».

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3. Al fine di favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai comma 1 del presente articolo e all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito fondo alimentato per l'anno 2011, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2012 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è determinato dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
2. 015.Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Pensione supplementare). - 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».
2. 021.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione)- - 1. I commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:
«12-bis. I lavoratori e le lavoratrici, dipendenti pubblici, privati e autonomi, al perfezionamento di 40 anni di contributi hanno diritto alla decorrenza della pensione dal mese successivo alla data della domanda.
12-ter. I lavoratori e le lavoratrici che siano stati licenziati o abbiano perso il posto di lavoro per la chiusura dell'azienda ovvero per cause indipendenti dalla loro volontà, anche nel caso beneficino di ammortizzatori sociali, o comunque siano senza lavoro almeno da due anni e siano autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali, hanno diritto ad accedere, a domanda, al trattamento pensionistico a partire dal mese successivo al compimento dei 60 anni, se donna, 65 anni, se uomo».

2. I commi da 12-quater a 12-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
2. 024.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,

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n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospese fino al 1o luglio 2012.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di restituzione delle somme corrisposte per le ricongiunzioni contributive previste dalle disposizioni di cui al comma 1.
2. 025.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia previdenziale)- - 1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
2. 026.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì compresi la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».
2. 027.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Modalità di liquidazione del trattamento). - 1. In conformità alle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. È consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
3. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere diciotto anni di contributi, anche totalizzati.
4. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno

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1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi.
5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi d'iscrizione nelle diverse gestioni sono convertiti, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono a un anno e viceversa.

6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate».
2. 028.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Rideterminazione delle aliquote contributive derivate dai datori di lavoro di apprendisti o artigiani e non artigiani). - 1. All'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle parole: «8 per cento», le parole: «8,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «7 per cento», le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle parole: «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto

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all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 029.Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti). - 1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013».

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
2. 05.Di Biagio, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992 n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
2. 06.Di Biagio, Proietti Cosimi.

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ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistico - balneari, nautica da diporto).

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, l'uso e la gestione delle opere esistenti non iscritte tra le pertinenze del demanio marittimo ovvero di quelle di futura realizzazione, indipendentemente dalla natura e dal tipo delle opere, è consentito mediante la costituzione di un diritto di superficie. Sul lido del mare, da intendersi quale porzione del litorale a stretto contatto con il mare e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate, con esclusione dei momenti di tempesta, ivi comprese le scogliere, i massi scogliosi e le dighe naturali in aderenza con il mare, non è consentita la realizzazione di nuove opere. Sulla spiaggia, quale bene del demanio marittimo che si estende dal confine del lido verso terra, ivi compreso l'arenile, le regioni provvedono in sede di redazione dei Piani di utilizzazione dell'arenile ad individuare nella zona posta a confine con la terra la fascia destinata alla realizzazione delle opere per l'esercizio delle attività turistico-balneari, così come definite dall'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed alla individuazione di una fascia riservata all'ombreggio, all'elioterapia ed alle attività ludiche connesse all'attività turistico ricreativa su cui non sono ammesse nuove opere di carattere permanente. Il divieto per la realizzazione di nuove opere sul lido del mare e sulla spiaggia non si applica alle opere pubbliche o di pubblico interesse, alle strutture destinate alla nautica da diporto ed alle strutture di carattere temporaneo destinate alla sicurezza della balneazione, alla locazione di natanti nonché, qualora a carattere stagionale, a chioschi, palchi e pedane.
2. Il diritto di superficie di cui al comma 1 può avere durata non superiore a cinquanta anni ed è disciplinato come segue:
a) sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso e in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché realizzate su spiaggia o lido del mare, così come classificate al comma 1, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Le Regioni, di intesa con i Comuni, l'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 104, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto il Sistema informativo demanio, provvedono all'aggiornamento dei dati relativi alle opere esistenti, all'area di sedime ed all'area ad esse asservite.
b) Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e legittimo affidamento, dalla regione, d'intesa con il comune, nonché con le Agenzie del demanio e del territorio ai fini della determinazione del canone e dell'iscrizione dell'opera al catasto fabbricati, e dalla regione trasmesso in copia all'Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Tale provvedimento dovrà tutelare l'impresa nella sua unitarietà funzionale, tenere conto della professionalità maturata nel settore specifico e, con riferimento alla tutela del legittimo affidamento, considerare gli investimenti sostenuti e quelli proposti;

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c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall'Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato che tiene conto dei periodi di effettiva utilizzazione, dell'incidenza degli eventi meteo marini in relazione all'attività svolta, degli oneri di manutenzione straordinaria posti a carico del titolare del diritto di superficie;
2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
3) se acquisito da un'impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall'Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

3. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono acquisite di diritto al demanio marittimo ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui al comma 1, lettera c) numero 1), riscosse dall'Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della regione interessata, dei comuni interessati, dei Distretti turistico - balneari di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), numero 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
4. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.
5. Sono imprese turistico balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d), ed e) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo ovvero le attività di stabilimento balneare anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico balneari ed a tutela della concorrenza non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diversi da quelli applicati agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari quali le attività ludico-ricreative, bar, ristoranti ed intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le Regioni individuano altre forme di promozione

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della qualità dell'offerta turistica da espletarsi presso le imprese turistico balneari quali la diffusione delle attività e della cultura marinara, la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, la collaborazione tra le imprese della pesca e le imprese turistico balneari, la vendita di prodotti volti a diffondere e promuovere l'immagine dell'attività e della località turistica, l'utilizzo dei solai per l'insediamento delle attività di ristorazione, l'allestimento di centri per la cura del corpo e della forma fisica, l'installazione di strutture amovibili e non permanenti ai fini della destagionalizzazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento, nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di trattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per l'attività a carattere temporaneo stabiliti dalle Regioni in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Al fine di promuovere la più ampia fruizione dei beni demaniali le imprese turistico balneari possono organizzare eventi di intrattenimento musicale e di svago danzante anche nelle ore serali e notturne fino alle ore 3 in misura non superiore a due eventi al mese fatta salva la facoltà dei Comuni di concedere più ampie autorizzazioni.
6. Possono essere istituiti nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-balneari con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
7. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente la spiaggia, il lido e gli stabilimenti balneari, ancorché ricadenti su beni diversi dal demanio marittimo, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i comuni interessati.
8. Nei Distretti turistico-balneari si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese

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di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, possono presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

9. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».

10. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;
b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato - Regioni.
c) Le Regioni provvedono all'inserimento nei piani di utilizzazione dell'arenile,

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sentita l'autorità marittima, di un numero adeguato di punti d'ormeggio al fine di promuovere il diportismo e la diversificazione dell'offerta turistica favorendo in particolare l'accesso dei diportisti alle imprese turistico balneari.

11. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, nonché al fine di rispondere alle esigenze per gli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
a) Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è soppresso.
b) All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2,» sono soppresse».
c) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
d) Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2011, sulla base di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali per beni diversi da quelli regolati con diritto di superficie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) devoluzione delle residue competenze in materia alle regioni e ai comuni;
2) riscossione dei canoni delle concessioni demaniali da parte dei comuni;
3) suddivisione dei proventi riscossi ai sensi della lettera d), numero 2), tra Comuni, Province, Regioni e Stato;
4) obbligo per le regioni di disciplinare il settore con propri provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
5) attivazione della procedura semplificata per assegnazione tramite trattativa privata in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene concesso qualora il canone complessivo, nel rispetto della normativa comunitaria, non superi euro 50.000 annui, ovvero nel caso in cui un soggetto già concessionario di un bene demaniale chiede l'affidamento di altro bene costituente pertinenza del bene già concesso ovvero confinante con quest'ultimo.
e) Le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, nell'ambito della disciplina di cui alla lettera d), numero 4), provvedono a stabilire:
1) il numero effettivo delle concessioni demaniali e della loro valenza turistica da parte dei comuni;
2) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime ed il collegamento tra queste e le opere conferite in diritto di superficie ove esistente;
3) l'importo dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui alla lettera a) del presente comma;
4) i criteri e le modalità di rilascio nel caso di nuove concessioni demaniali, di

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cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, con preferenza per le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
5) i criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni demaniali;
6) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale come previsto dall'articolo 42 del codice della navigazione;
7) i casi in cui le concessioni demaniali nuove, decadute o revocate sono messe a gara nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
8) i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.
f) Lo schema di decreto legislativo di cui al presente comma, lettera d) è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
g) Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente comma, lettera d) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
h) Entro due anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lettera d), può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea.
i) Nelle more dell'intervento regionale, le concessioni di cui al presente comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.

12. Per incentivare la vendita di strutture alberghiere ed aumentarne la qualità ricettiva attraverso ammodernamenti:
a) Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto di azienda possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venti anni, con abbattimento del tasso di interesse di 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto di detti immobili sono defiscalizzate qualora il nuovo titolare effettui, entro i tre anni successivi alla data del rogito, lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza tali da elevare senza dubbio la qualità ricettiva della struttura;
b) Il beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno diciotto anni, fatta eccezione per il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
c) La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
d) Qualora la vendita non sia effettuata, da parte del venditore, nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti

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l'imposta sul registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
e) Le agevolazioni sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.
f) Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare, con propri regolamenti, le norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti, ai criteri per l'individuazione delle priorità e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni.
g) Le agevolazioni sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.
h) Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. 88. Pini, Comaroli, Polledri, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Bitonci.

Sostituirlo con il seguente:

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione di tutti i beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione, per tutti gli usi pubblici del mare, è introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree edificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, purché realizzate con regolari titoli abilitativi e comunque conformi agli strumenti di piano previsti per gli arenili alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, esclusivamente per le edificazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e a condizione che queste siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia all'Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;
c) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è, altresì, rilasciato previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza e di trasparenza, deve contemplare tra i criteri ponderali di

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giudizio, ai fini della selezione della migliore proposta, non solo il pagamento del corrispettivo annuo di cui alla successiva lettera c), n. 1) del presente articolo, bensì ulteriori parametri, quali la professionalità, l'esperienza, la qualità degli investimenti e dell'attività svolta o da svolgere, improntata alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, dando priorità alle attività che importino la realizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili e che offrano maggiori garanzie di un uso rispondente all'interesse pubblico sulle aree interessate, oggetto di conferimento del diritto di superficie;
d) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall'Agenzia del demanio;
2) previo accatastamento delle edificazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a condizione che queste siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3) se acquisito da un'impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall'Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi e fiscali, e in regola con il pagamento dei canoni demaniali;
e) sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le edificazioni esistenti siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che non siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e che non siano in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente, e, in particolare, degli articoli 54 e 1161 del Codice della navigazione. Nel caso in cui le edificazioni abusive consistano in opere permanenti ed inamovibili, l'Autorità marittima può, alternativamente alla demolizione, procedere, qualora utile, all'acquisizione gratuita al demanio delle opere ivi abusivamente realizzate. Le concessioni demaniali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla loro scadenza, la successiva attribuzione dei diritti di superficie, sulle medesime aree demaniali marittime e sui beni edificati per effetto del regime di concessione, potrà avvenire a condizione che siano rispettati i principi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) del presente articolo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico - alberghieri di cui al comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento

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(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno presenta una relazione al Parlamento in merito all'ammontare e all'utilizzo delle risorse assegnate, in particolare nelle aree demaniali costiere che registrino intensi flussi di immigrazione, e sui fondi impegnati nelle misure di prima accoglienza agli immigrati. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento di tutti i beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione, per tutti gli usi pubblici del mare.
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico - alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle

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Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
3. 60. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Gozi, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sopprimere i commi da 1 a 6.
3. 26.Bernardo, Gioacchino Alfano.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;
b) al comma 4 e successivi, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistici;
c) sostituire il comma 5 con il seguente: I distretti di cui al comma 4 sono istituiti solo dopo l'effettiva revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194.
3. 24. Vannucci, Baretta, Ventura.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;
b) ai commi 4 e 6, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistici.

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistici.
3. 69. Fluvi, Baretta, Lulli, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini, Gozi, Marchioni.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;
b) al comma 4 e successivi, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistici;
3. 25. Vannucci, Baretta, Ventura.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b) sopprimere le parole: gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2.
3. 6.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

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Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
* 3. 21. Bernardo, Gioacchino Alfano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
* 3. 22. Pizzolante, Bergamini, Ceroni, Aracu.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
* 3. 42. Gozi, Mariani, Fontanelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
* 3. 68. Vannucci.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 Trattato sul finanziamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, nonché al fine di rispondere alle esigenze per gli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il 31 luglio 2011, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali da un minimo di tre anni ad un massimo di sei anni, i criteri di rinnovo e di eventuale revoca delle medesime;
b) i criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di comparazione fra più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale, ovvero che offrano maggiori garanzie di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) la previsione di una procedura di selezione del concessionario basata sulla presentazione di una proposta di gestione dell'area ambita in concessione dalla quale si delineino i servizi offerti e le strutture impiegate, accompagnata dalla presentazione di un piano economico-finanziario dal quale si evinca la durata dell'ammortamento degli investimenti;
d) la previsione di una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario, indichi come criteri ponderali di giudizio delle proposte e di selezione della migliore proposta non solo il canone-prezzo di concessione offerto, bensì la qualità e la varietà dell'attività svolta in base a obiettivi di salute pubblica, di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario;
e) la previsione di meccanismi compensativi delle eventuali perdite del concessionario uscente da parte del concessionario entrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
f) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b) sopprimere le parole: gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2.
3. 5. Borghesi.

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Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazione dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende disposta a favore delle concessioni comunque in essere al 31 dicembre 2009, nonché alle concessioni comunque in essere sul demanio lacuale e portuale anche ad uso diverso dal turistico ricreativo.
2. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.
3. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, rilasciate ai soggetti così come individuati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010 di attuazione della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 COM(2008) 394, hanno comunque durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.
3-bis. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n, 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali».
3-ter. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.
3. 98. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende disposta a favore delle concessioni comunque in essere al 31 dicembre 2009, nonché alle concessioni comunque in essere sul demanio lacuale e portuale anche ad uso diverso dal turistico ricreativo.
2. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.
3. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali".
3-bis. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.
3. 41. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.
2. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni,

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le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali».
3. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.
3. 46. Vannucci.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della battigia con le seguenti: di tutti i beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione.
3. 56. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: anche ai fini di balneazione con le seguenti: per tutti gli usi pubblici del mare.
3. 57. Braga, Mariani, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, alinea, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: quaranta anni.
b) Al comma 1, lettera a) premettere le seguenti parole: Fermo restando tutti i vincoli di natura urbanistica e ambientali su cui il presente decreto non incide e al secondo periodo, dopo le parole: le edificazioni, aggiungere le seguenti: le zone limitrofe di arenile; e dopo le parole: possono essere mantenute aggiungere le seguenti: da chi ha realizzato l'opera e suoi aventi causa; e dopo le parole: in regime di diritto di superficie aggiungere le seguenti: per detto periodo di quaranta anni.
c) Al comma 1, lettera b), dopo le parole: provvedimento costitutivo del diritto di superficie aggiungere le seguenti: di cui alla lettera a); e dopo le parole: imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, aggiungere le seguenti: e legittimo affidamento; e dopo le parole: Agenzie del demanio e del territorio: aggiungere le seguenti: se acquistato da un'impresa tutelando l'azienda nella sua unità funzionale, tenuto conto della professionalità maturata.
d) Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il diritto di superficie di cui alla lettera a), ferma la sua durata temporale, è liberamente cedibile a terzi.
3. 27. Bergamini, Massimo Parisi, Migliori, Bonciani, Barani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: cinquanta anni.
3. 31. Abrignani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di venti anni con le seguenti: non inferiore a trenta anni in ragione dei programmi territoriali, tenendo conto delle piccole strutture balneari, delle società sportive, delle imprese balneari complesse, con obbligo di inserimento di elementi di tutela per i soggetti che siano, a qualche titolo, nel godimento dell'immobile o dell'area demaniale relativamente alla quale è costituito il diritto di superficie,
3. 12. Baccini.

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Al comma 1, alinea, sostituire la parola: venti con dieci.
3. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali delle aree inedificabili ovvero non oggetto di diritto di superficie ai sensi del presente articolo, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 142, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera.
3. 59. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata m vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, con le seguenti: purché realizzate con regolari titoli abilitativi e comunque conformi agli strumenti di piano previsti per gli arenili alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 61. Morassut, Mariani, Braga, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: possono essere mantenute esclusivamente in diritto di superficie aggiungere le seguenti: purché in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 62. Braga, Mariani, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo sopprimere le parole: La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché.
3. 63. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: inedificate, con la seguente: edificate.
3. 58. Morassut, Mariani, Braga, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: è rilasciato aggiungere le seguenti: esclusivamente per le edificazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e a condizione che queste siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 64. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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Al comma, 1, lettera b), sostituire le parole: trasparenza e proporzionalità con le seguenti: trasparenza, proporzionalità e del legittimo affidamento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale provvedimento dovrà tutelare l'impresa nella sua unitarietà funzionale e tenere conto della professionalità maturata nel settore specifico.
3. 30. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e proporzionalità, con le seguenti: proporzionalità, legittimo affidamento, e tenendo conto dell'esperienza maturata nel settore.
3. 91. Germanà.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è, altresì, rilasciato previa esecuzione di una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza e di trasparenza, deve contemplare tra i criteri ponderali di giudizio, ai fini della selezione della migliore proposta, non solo il pagamento del corrispettivo annuo di cui alla successiva lettera c), n. 1) del presente articolo, bensì ulteriori parametri, quali la professionalità, l'esperienza, la qualità degli investimenti e dell'attività svolta o da svolgere, improntata alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, dando priorità alle attività che importino la realizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili e che offrano maggiori garanzie di un uso rispondente all'interesse pubblico sulle aree interessate, oggetto di conferimento del diritto di superficie;
3. 43. Gozi, Mariani, Fontanelli.

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: sulla base dei valori di mercato.
3. 65. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: previo accatastamento delle edificazioni aggiungere le seguenti: esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sostituire le parole: e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente, con le seguenti: e a condizione che queste siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 54. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fiscali, e in regola con il pagamento dei canoni demaniali.
3. 53. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il primo periodo:
3. 52. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a condizione che le edificazioni esistenti siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 51. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il diritto di superficie è cedibile con l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del codice della navigazione. Con la predetta autorizzazione è possibile locare immobili oggetto del diritto di superficie, ovvero affittare o cedere l'azienda di cui fanno parte gli stessi immobili.
3. 90. Ventucci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le seguenti: non siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 50. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: della legislazione vigente aggiungere le seguenti:, e in particolare, degli articoli 54 e 1161 del Codice della navigazione. Nel caso in cui le edificazioni abusive consistano in opere permanenti ed inamovibili, l'Autorità marittima può, alternativamente alla demolizione, procedere, qualora utile, all'acquisizione gratuita al demanio delle opere ivi abusivamente realizzate.
3. 47. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Nulla è innovato in materia di concessioni sul demanio con le seguenti: Le concessioni demaniali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla loro scadenza; la successiva attribuzione dei diritti di superficie, sulle medesime aree demaniali marittime e sui beni edificati per effetto del regime di concessione, potrà avvenire a condizione che siano rispettati i principi di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e c) del presente articolo.
3. 44. Gozi, Mariani, Fontanelli.

Al comma 2 sostituire il quarto, il quinto e il sesto periodo con il seguente: Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dall'Agenzia delle Entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e destinate interamente alla compensazione della riduzione dei trasferimenti statali nei confronti delle Regioni.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2.
3. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistico-balneari.

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Conseguentemente:
ai comma 4, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistico-balneari;
al comma 6, alinea, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistico-balneari.
3. 29. Abrignani.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Distretti turistico-alberghieri di cui al comma 4, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
3. 45. Gozi, Mariani, Fontanelli.

All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, dopo le parole: del Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno presenta una relazione al Parlamento in merito all'ammontare e all'utilizzo delle risorse assegnate, in particolare nelle aree demaniali costiere che registrino intensi flussi di immigrazione, e sui fondi impegnati nelle misure di prima accoglienza agli immigrati.
3. 48. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. 75. De Micheli.

Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
3. 17. Lo Presti, Duilio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto per la determinazione del corrispettivo a decorrere dal 1o gennaio 2016, le concessioni di cui al precedente comma sono prorogate al 31 dicembre 2040, Alla scadenza di tale termine si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati in attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende disposta a favore delle concessioni comunque in essere al 31 dicembre 2009, nonché alle concessioni comunque in essere sul demanio pubblico ad uso diverso.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, a 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.
2-quinquies. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali».
2-sexies. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2», sono soppresse.
3. 81. Scilipoti.

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Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che non integra la fattispecie di lottizzazione abusiva del compendio oggetto di autorizzazione a lottizzare il mutamento della destinazione d'uso, rispetto a quella prevista nell'autorizzazione a lottizzare, ancorché comportante variazione degli standard di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e non siano state realizzate abusivamente trasformazioni fisiche degli immobili.
2-ter. L'articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che l'esecuzione del lavori di cui alla lettera b) e gli interventi di cui alla lettera c) consistono esclusivamente in trasformazioni fisiche degli immobili.
2-quater. All'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna, o la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di lottizzazione abusiva, il giudice dispone la confisca dei beni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato.
3. 10. Corsaro.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.
2-ter. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali».
2-quater. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.
3. 35. Pizzolante.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende disposta a favore delle concessioni comunque in essere al 31 dicembre 2009, nonché alle concessioni comunque in essere sul demanio lacuale e portuale anche ad uso diverso dal turistico ricreativo.
3. 36. Pizzolante.

Al comma 3, sostituire le parole: della battigia con le seguenti: di tutti i beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione.
3. 49. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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Al comma 3, sostituire le parole: anche ai fini di balneazione con le seguente: per tutti gli usi pubblici del mare.
3. 55. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per incrementare l'efficienza del sistema dei servizi e, in particolare, del commercio ambulante e su aree pubbliche, formato principalmente da microimprese a conduzione familiare, all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «La nozione di "risorse naturali" o "capacità tecniche disponibili" di cui al comma 1 non è applicabile ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e le relative concessioni non rientrano fra i casi di cui al comma 4.».
3-ter. Il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è sostituito dal seguente: «Le regioni stabiliscono, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo nel mercato o fiera oggetto della selezione.
3. 93. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 37 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola: «garanzie», sono aggiunte le seguenti: «di professionalità, di esperienza e di affidabilità acquisite nel settore, nonché» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche in caso di più domande volte ad ottenere, anche ad altro titolo, la titolarità dei beni oggetto della precedente concessione;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente ai valore commerciale dell'azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49».
3-ter. All'articolo 49 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola «concessione», sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 37, quarto comma»;
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabilmente infissi al suolo e realizzati con opere murarie, possono essere comunque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino dei luoghi nello stato originario.».
* 3. 23. Aracu.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis, All'articolo 37 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola «garanzie», sono aggiunte le seguenti: «di professionalità, di esperienza e di affidabilità acquisite nel settore, nonché» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche in caso

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di più domande volte ad ottenere, anche ad altro titolo, la titolarità dei beni oggetto della precedente concessione.»;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49».

3-ter, All'articolo 49 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola: «concessione», sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 37, quarto comma»;
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabilmente infissi al suolo e realizzati con opere murarie, possono essere comunque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino dei luoghi nello stato originario.».
*3. 82. Scilipoti.

Al comma 4, dopo le parole: territori costieri, aggiungere le seguenti: marini e lacuali e al comma 5, dopo le parole: del demanio marittimo, aggiungere le seguenti: e lacuale.
3. 85. Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Al comma 4, sostituire le parole da: decreto del Presidente del Consiglio fino a: Regioni interessate con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. 18. Lo Presti, Duilio.

Al comma 4, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, su, inserire le seguenti: proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per il turismo, previa.
3. 76. Germanà.

Al comma 4, dopo la parole: imprese del settore aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici, ivi inclusi quelli territoriali.
3. 33. Barani, De Luca.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 4 e 6, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: distretti turistici.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistici;
b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. I Distretti di cui al comma 4 sono istituiti successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25.
3. 67. Vannucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Possono essere istituiti nei territori montani, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le regioni interessate, i Distretti montani con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dei territori

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montani anche rilanciandone l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di armonizzare le politiche economiche con le politiche del territorio, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: turistico-alberghieri aggiungere le seguenti: e nei Distretti montani.
3. 80. Del Tenno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono ammesse alla richiesta di istituzione dei Distretti turistico-alberghieri tutte le imprese esercenti attività funzionali alla valorizzazione del patrimonio produttivo, culturale, turistico ed ambientale dei territori costieri di riferimento. Con specifico riferimento al settore delle attività ricettive, sono ammesse tutte le imprese che siano titolari di esercizi alberghieri e/o extralberghieri amministrativamente abilitate all'esercizio di tali attività dai comuni interessati, previa verifica dei requisiti e presupposti prescritti dalla normativa regionale di riferimento per ogni specifica tipologia ricettiva.
3. 32. Barani, De Luca.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Nei territori di cui al comma 4 la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio;
b) al comma 6, lettera a) secondo periodo, sostituire la parola: altresì con la seguente: comunque;
c) al comma 6, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: nonché presentare con le seguenti: possono presentare.
3. 71. Marchioni.

Dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere la lettera b) e nella rubrica sopprimere le parole: Zone a burocrazia zero.
3. 72. Vico.

Al comma 6, lettera a) dopo la parola: Distretti sopprimere le seguenti parole: costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
* 3. 9. Vignali, Lupi.

Al comma 6, lettera a) dopo la parola: Distretti, sopprimere le seguenti parole: costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
* 3. 37. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, dopo la parola: Distretti, sopprimere le seguenti parole: costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del

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decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
* 3. 38. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ria.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, dopo la parola: Distretti, sopprimere le seguenti parole: costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
* 3. 77. Del Tenno.

Al comma 6, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: altresì con la seguente: comunque.
3. 87. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 6, lettera c) secondo periodo, sostituire le parole da: Con decreto interdirigenziale fino a: sono emanate con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite.
3. 19. Lo Presti, Duilio.

Al comma 6 , lettera c), terzo periodo, dopo le parole: sono emanate, aggiungere le seguenti: in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e comunicazione unica.
3. 95. Pugliese.

Al comma 6, lettera c) quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: garantendo comunque l'efficacia dei controlli.
3. 39. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, lettera c), sopprimere il quinto e il sesto periodo.
3. 40. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di rilanciare l'offerta turistica a livello internazionale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e dell'Economia e delle Finanze, le funzioni e le competenze attribuite all'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), all'ICE (Istituto per il commercio con l'estero), alla SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero), all'INFORMEST, alla FINEST Spa, alle Camere di Commercio Italiane all'estero e agli Istituti italiani di cultura all'estero sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le esercita nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi di riunificazione organizzativa e funzionale:
1) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del «Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero», che subentra nelle funzioni degli enti di cui al comma 1 contestualmente soppressi;
2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione

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centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
3) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
4) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
5) realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
6) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» - che subentrano sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'artico 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST Spa, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero;
7) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta ed alla elaborazione di banche dati informative ed alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionale;
8) assorbimento del personale a tempo indeterminato degli enti di cui al comma 1 nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché nell'ambito degli sportelli «Promo-Italia» di cui al punto 5.

6-ter. Dall'attuazione del comma 6-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
3. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di incentivare la qualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse naturali e storico artistiche dei territori termali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonché di promuovere lo sviluppo economico sociale delle aree comprendenti territori a vocazione turistico termale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed è altresì prorogata per il medesimo importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
6-ter. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per il 2010 e 10 milioni di euro annui per il 2011 e il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 79. Torrisi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di incentivare la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle

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risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonché di promuovere lo sviluppo economico- sociale delle aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge, e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 170, sesto periodo, della legge 30 dicembre 2004. n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2011 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede:
a) per l'anno 2011, quanto a 1,4 milioni di euro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 e quanto a 3,6 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220;
b) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole:
di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011;
b) al comma 2, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti:, 6, comma 6-bis.
3. 78. Torrisi.

All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
All'articolo 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente: 6) In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete, ma a un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel Comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto.
3. 8. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi 7 e 8.
3. 66. Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Sopprimere il comma 7.
3. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, capoverso 2 sopprimere la parola: anche; conseguentemente al comma 8 sopprimere la lettera b).
3. 73. Marchioni.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico, nonché

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per favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del citato Codice della nautica da diporto, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003. Ferme restando le previsioni di cui al Titolo III, Capo II, del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del Codice della nautica da diporto, mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.
7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 7-bis.
7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, fino ad un ammontare massimo di 15.000 euro annui, ad un'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

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7-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 7-quater sono riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate al finanziamento di un Fondo per lo sviluppo dei Distretti turistico - alberghieri di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché per il sostegno ai servizi della nautica da diporto, che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del Fondo sono ripartite annualmente tra i medesimi Distretti, nonché tra i comuni e le Capitanerie di porto i cui ambiti territoriali ricadono nei territori compresi all'interno dei Distretti stessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 97. Soglia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al successivo comma 7-quater.
7-ter. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 7-bis, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
7-quater. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
7-quinquies. Al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione del comma 7-ter, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 5 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche

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agricole alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articolo 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come disposto dall'articolo 2, comma 5-undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10.
3. 84. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3 dell'Allegato I è sostituito dal seguente:

PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurotticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.
In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.
E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.
F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

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7-ter. Coloro ai quali, dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
7-quater. L'Annesso I e l'Annesso II, dell'Allegato I al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

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* 3. 89.Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico.

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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3 dell'Allegato I, è sostituito dal seguente:

PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurotticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.
In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.
E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.
F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

7-ter. Coloro ai quali, dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
7-quater. L'Annesso I e l'Annesso II dell'Allegato I al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

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* 3. 99. Del Tenno.

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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di migliorare lo svolgimento dei servizi a favore della navigazione da diporto e per finalità commerciale e da pesca, incrementando l'efficienza delle attività connesse al sistema marittimo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dall'allegato 1 annesso al presente decreto-legge.
7-ter. Le maggiori risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dal comma 7-bis sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente al presente decreto-legge inserire il seguente allegato:

Allegato 1

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)
OGGETTOTARIFFE (EURO)ANNOTAZIONI
1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà.62,00 Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda;aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico sanitarie (comprese le unità da diporto).51,65 Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3. Inchieste per sinistri marittime, svolte ad istanza degli interessati.129,12
4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.0,26 Il compenso spetta per ogni pagina.

3. 34. Bernardo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
Articolo 14-bis. - (Strutture turistico-ricreative). - Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur

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se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
3. 74. Graziano, Picierno.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, come definiti sulla base con le seguenti: appositamente definiti nell'ambito.
3. 96. Berardi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possono istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione. Sono in ogni caso fatte salve le misure già adottate dagli enti gestori.
8-ter. I campi di ormeggio, nell'ambito dei quali è vietato l'ancoraggio al fondale, sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:
a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina protetta;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

8-quater. Gli enti gestori che istituiscono i campi di ormeggio di cui al comma 8-bis stabiliscono, d'intesa con i comuni, tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto.
8-quinquies. Nell'ambito dei campi ormeggio di cui al comma 8-bis una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle unità di diporto a propulsione velica ovvero alle imbarcazioni e natanti conformi ai requisiti della Direttiva 2003/44/CE ovvero in linea con gli annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.
8-sexies. Il numero di ormeggi prenotabili in anticipo non dovrà essere comunque superiore al 90 per cento di quelli complessivamente disponibili, dovendosi intendere il rimanente 10 per cento a disposizione delle unità in transito.
8-septies. I proventi riscossi dagli enti gestori ai sensi dei comma 8-quater sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell'area marina protetta, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro l'inquinamento dell'ambiente costiero in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
8-octies. Nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale.

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8-nonies. Gli enti gestori possono altresì allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra e dei sistemi di raccolta dei rifiuti, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
8-duodecies. Nelle aree marine di reperimento i comuni possono istituire campi di ormeggio per le finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, e con facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi selezionati secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
8-decies. I comuni, in conformità a quanto previsto dai commi precedenti, possono istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento purché a queste adiacenti e caratterizzate da chiara necessità di tutela ambientale. Nei campi ormeggio istituiti nei tratti di costa di cui al presente comma non si applica il regime di esenzione concessoria.
8-undecies. I comuni interessati, ai sensi del comma precedente, all'istituzione di campi di ormeggio sono tenuti a redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete «Natura 2000», a redigere lo studio di incidenza da sottoporre all'ente competente per la valutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
8-duodecies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare emana, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, le linee guida per l'applicazione della delle disposizioni contenute nei commi precedenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette, nonché di quella in materia di sicurezza della navigazione.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: nautica da diporto, aggiungere le seguenti:, istituzione di campi di ormeggio attrezzati.
3. 20. Bonciani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: «e gli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia».
8-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI, Titolo I, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di specifiche qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

8-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

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entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3. 86. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per incentivare il turismo itinerante e la realizzazione di aree di sosta per gli autocaravan si individuano, con decreto del Ministro per il turismo:
a) facilitazioni di accesso ai finanziamenti per la realizzazione di aree di sosta attrezzate;
b) individuazione degli standard ottimali di dotazione in materia di aree di sosta attrezzate multi-funzionali;
c) classificazione univoca, espressa con un numero di stelle da uno a cinque, al fine di consentite che le formule ricettive dedicate ai camperisti possano entrare a pieno titolo nel novero delle strutture turistiche riconosciute a livello nazionale;
d) diffusione di segnaletica ad hoc tramite il cartello «Benvenuto turismo in camper» da apporre all'ingresso delle municipalità per il potenziamento delle strutture ricettive en plein air;
e) semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche necessarie per l'attivazione delle aree di sosta;
f) individuazione dei profili dei soggetti promotori e gestori di aree di sosta: soggetti privati, enti pubblici, consorzi di iniziativa privata, consorzi di natura pubblica, consorzi misti pubblici e consorzi misti pubblico-privati.
* 3. 14. Pelino, Germanà.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Per incentivare il turismo itinerante e la realizzazione di aree di sosta per gli autocaravan si individuano con decreto del Ministro per il turismo:
a) facilitazioni di accesso ai finanziamenti per la realizzazione di aree di sosta attrezzate;
b) individuazione degli standard ottimali di dotazione in materia di aree di sosta attrezzate multi-funzionali;
c) classificazione univoca, espressa con un numero di stelle da uno a cinque, al fine di consentite che le formule ricettive dedicate ai camperisti possano entrare a pieno titolo nel novero delle strutture turistiche riconosciute a livello nazionale;
d) diffusione di segnaletica ad hoc tramite il cartello «Benvenuto turismo in camper» da apporre all'ingresso delle municipalità per il potenziamento delle strutture ricettive en plein air;
e) semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche necessarie per l'attivazione delle aree di sosta;
f) individuazione dei profili dei soggetti promotori e gestori di aree di sosta: soggetti privati, enti pubblici, consorzi di iniziativa privata, consorzi di natura pubblica, consorzi misti pubblici e consorzi misti pubblico-privati.
* 3. 83. Cristaldi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1-quater è sostituito con il seguente:
1-quater. La certificazione che attesta i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori, dei tricicli e quadricicli la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata, può essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio

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non ostative all'uso dei mezzi di cui sopra, eseguita dal medico di medicina generale, e può essere rilasciata anche ai soggetti privi di patente di guida perché revocata ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), della presente legge.
3. 94. Alessandri, Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
3. 92. Polledri, Simonetti, Bitonci, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire e tutelare la vita dei bagnanti, fino all'emanazione del regolamento sulla disciplina della tenuta dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento.
3. 13. Baccini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le darsene «a secco» e le infrastrutture di arredamento portuale realizzate su terreni di proprietà privata conservano l'originaria natura giuridica. Esse sono escluse dai beni facenti parte del demanio marittimo, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione.
8-ter. Per la realizzazione delle darsene e delle infrastrutture di cui al comma precedente, la concessione demaniale è sostituita dalla licenza di costruzione, da rilasciare dal comune. Il proprietario ha diritto al rimborso dei canoni corrisposti allo Stato in dipendenza dell'atto di concessione.
3. 15. Barani, De Luca.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le società cooperative a mutualità prevalente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, costituite tra proprietari di imbarcazioni turistiche, hanno prelazione nelle concessioni demaniali per le finalità previste dalla presente legge. Alle medesime società, in analogia e con le modalità previste per gli altri concessionari, è attribuita la prelazione nelle concessione del diritto di superficie per la realizzazione e il mantenimento delle opere inesistenti sul pubblico demanio marittimo a condizione che si impegnino a realizzare strutture turistiche economiche per l'incremento della nautica.
3. 16. Barani, De Luca.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nelle regioni a statuto speciale, per le quali continua ad applicarsi la disciplina derivante dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti. Le disposizioni di cui al presente articolo non derogano alle disposizioni di maggiore salvaguardia contenute nei Piani paesaggistici regionali.
3. 70. Calvisi, Schirru.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di una zona franca nel territorio di Lampedusa).

1. Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia

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doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, il territorio del comune di Lampedusa, costituito dall'omonima isola e dalle sue acque territoriali, è considerato territorio extradoganale. Nel medesimo territorio è istituita una zona franca nel cui ambito non si applica l'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, relativo alla soggezione al monopolio dello Stato per quanto riguarda la fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco.
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di Campione d'Italia» sono inserite le seguenti: «, della zona franca istituita nel territorio del comune di Lampedusa».
3. Il diritto speciale di cui all'articolo 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, si applica anche alla zona franca istituita nel territorio del comune di Lampedusa ai sensi del comma 1 del presente articolo. La misura del diritto speciale di cui al periodo precedente è fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 11 del presente decreto-legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Vincenzo Antonio Fontana, Cristaldi, Pagano, Germanà.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure fiscali a favore dell'isola di Lampedusa).

1. Per il triennio 2011-2013 sono sospesi nel territorio dell'isola di Lampedusa:
a) il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ove precedentemente sospesi;
b) la riscossione dei ruoli esattoriali già scaduti, che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dovranno essere rateizzati, senza interessi per il triennio 2011-2013, in 72 rate mensili di pari importo;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
d) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2011, in 3 milioni di euro per l'anno 2012 e in 3,5 milioni di euro a

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decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 11 del presente decreto- legge.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 02. Vincenzo Antonio Fontana, Cristaldi, Pagano, Germanà.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per il sostegno del settore turistico nell'isola di Lampedusa).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi derivanti dal perdurare di un imponente flusso migratorio verificatosi nelle isole di Lampedusa e Linosa, al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche mediante il differimento di adempimenti onerosi per le imprese turistiche e dei servizi, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, erano residenti o avevano sede operativa nei territori individuati, sono disposte le seguenti misure:
a) l'attribuzione di un contributo economico straordinario per l'anno 2011 in favore delle aziende turistiche delle medesime zone per una somma complessiva non superiore a 30 milioni di euro. Il contributo è corrisposto, previa domanda da inviare al Ministero dello sviluppo economico, alle aziende turistiche a titolo di compensazione delle perdite di esercizio registrate nell'anno 2011 e per un importo pari alla variazione negativa registrata nel bilancio consuntivo aziendale del 2011 rispetto al bilancio del 2010. Ai fini della concessione del contributo sono altresì considerati i livelli occupazionali aziendali dell'anno 2011;
b) la sospensione fino al 31 dicembre 2012 del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
d) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
e) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 e la successiva rateazione in 72 rate mensili dei ruoli esattoriali scaduti e in scadenza.

2. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e) sono stabilite Ministro dell'economia e delle finanza da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011 e in 20 milioni di

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euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2011, a 13 milioni di euro per l'anno 2012 e a 9 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e 11 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sulle maggiori entrate del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8, comma 2.
3. 03. Capodicasa, D'Antoni, Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tasse e diritti marittimi).

1. All'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) nel limite di 20 milioni di euro per favorire la definizione di accordi di programma per interventi volti all'ammodernamento dei sistemi portuali attraverso percorsi formativi e professionali indirizzati al personale delle imprese che forniscono lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni».
3. 04. Tullo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Canoni di concessione demaniale).

1. Nella determinazione dei canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia, le regioni e le province si attengono ai criteri e ai valori minimi e massimi, modulabili a livello locale, individuati con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
* 3. 05. Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Canoni di concessione demaniale).

1. Nella determinazione dei canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia, le regioni e le province si attengono ai criteri e ai valori minimi e massimi, modulabili a livello locale, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
* 3. 07. Germanà.

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ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 116. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:.
4. 52. Lo Presti, Duilio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera z).
4. 102. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, sopprimere le lettere q) e r).
4. 74. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alla lettera r), sopprimere il secondo periodo.
4. 75. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«r-bis) implementazione dei servizi di sicurezza stradale e di vigilanza nei cantieri».
*4. 142. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«r-bis) implementazione dei servizi di sicurezza stradale e di vigilanza nei cantieri».
*4. 63. Bruno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore».
4. 78. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 6, comma 3, alle parole: «i membri dell'Autorità», sono premesse le seguenti: «Il Presidente e».
*4. 72. Occhiuto, Galletti, Ciccanti, Calgaro, Cera.

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Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 6, comma 3, alle parole: «I membri dell'Autorità», sono premesse le seguenti: «Il Presidente e».
*4. 139. Gioacchino Alfano.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4, le parole: «La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme» sono sostituite dalle seguenti: «L'Osservatorio»;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con regolamento dell'Autorità sono definite:
a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione dell'Osservatorio;
b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati».
**4. 73. Occhiuto, Galletti, Ciccanti, Calgaro, Cera.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: «La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme» sono sostituite dalle seguenti: «L'Osservatorio»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con regolamento dell'Autorità sono definite:
a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione dell'Osservatorio;
b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati».
**4. 141. Gioacchino Alfano.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 11, comma 10, le parole: «trentacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
4. 169. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4. 53. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'affidamento da parte delle amministrazioni giudicatrici, nei settori ordinari e nei settori speciali, dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».
4. 152. Mario Pepe (IR).

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Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 37, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori messi in gara, laddove i soggetti affidatari non intendano o non siano in grado di realizzare le predette prestazioni, possono ricorrere al subappalto, ferma restando la generale possibilità di utilizzo, da parte degli stessi soggetti affidatari, nel limite minimo del 30 per cento del relativo ammontare, della qualificazione riguardante le opere subaffidate. Il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti all'atto dell'autorizzazione del subappalto, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto; a tali fini non trova applicazione il limite del venti per cento di cui all'articolo 118, comma 4, primo periodo».
4. 115. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) All'articolo 27, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di quanto previsto dall'articolo 29, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;».
4. 60. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera b), ai numeri 1.1) e 1.2) sostituire le parole: o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, con le seguenti: o il socio persona fisica, unico ovvero di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,».
4. 40. Stradella.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.2), sopprimere le parole: le parole: «cessati dalla carica nel triennio», sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno».
4. 22. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.2), sopprimere le parole: le parole: «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione».
4. 21. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

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Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.2), aggiungere il seguente:
1.2.1. alla lettera c), le parole da: «In ogni caso l'esclusione» fino a: «articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono soppresse.
4. 39. Stradella.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.3), sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.
4. 20. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.3), sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
4. 92. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.4), capoverso lettera e) aggiungere in fine le parole: risultanti anche dai dati in possesso dell'Osservatorio.
4. 19. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire il punto 1.5), con il seguente:
alla lettera g), è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine, possono essere anche utilizzate periodiche verifiche dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate».
4. 18. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il punto 1.7).
*4. 42. Vannucci, Pedoto.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il punto 1.7).
*4. 76. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il punto 1.7).
*4. 126. Vannucci.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.7), sostituire il capoverso lettera l) con il seguente:
«l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. A tal fine, gli uffici, nell'ambito delle procedure di appalto o di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dalla ricezione, all'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili, copia della dichiarazione del legale rappresentante presentata dalle imprese, attestante il pieno rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. L'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili procede, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione all'accertamento della veridicità del contenuto della stessa e ne trasmette l'esito all'amministrazione interessata».
4. 77. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.7), capoverso lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: e con gli obblighi di certificazione di cui all'articolo 17 della medesima legge.
4. 17. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Pag. 97

Al comma 2, lettera b), numero 3), capoverso comma 1-ter sostituire le parole: per un periodo di un anno con le seguenti: fino ad un anno.
4. 93. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini del comma 1, lettera e), si intendono gravi le violazioni reiterate individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
*4. 46. Stradella, Armosino.

Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini del comma 1, lettera e), si intendono gravi le violazioni reiterate individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
*4. 57. Moffa, Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini del comma 1, lettera e), si intendono gravi le violazioni reiterate individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
*4. 173. Bitonci, Lanzarin, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso comma 2, terzo periodo, dopo le parole: dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aggiungere le seguenti:; fino all'operatività del sistema ivi disciplinato rilevano i dati riportati nel Casellario informatico dell'Osservatorio. Tali dati sono quelli che comunque rilevano in materia di forniture e servizi.
4. 38. Stradella.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
4-bis) Il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-bis. Le stazioni appaltanti acquisiscono le informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti delle clausole di esclusione di cui al presente articolo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ove la relativa documentazione sia disponibile.
3-ter. I soggetti che detengono o rilasciano le attestazioni e le certificazioni dei requisiti di ordine generale di cui al presente articolo prevedono, nelle forme individuate dall'Autorità in collaborazione con tali soggetti, modalità di collegamento tra le proprie banche dati e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
4. 94. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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Al comma 2, lettera c), numero 2), capoverso comma 9-quater, sostituire le parole: di un anno, con le seguenti: di cinque anni.
4. 16. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 48, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto dall'Autorità, la certificazione attestante le prestazioni rese dalle imprese per servizi e forniture, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11.
2-ter. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo di cui ai commi 1 e 2, verificano il possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile, provvedendo, in caso contrario, a segnalare all'Autorità l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis».
4. 119. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera e), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti che detengono o rilasciano le attestazioni e le certificazioni dei requisiti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».
4. 95. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera e), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: I soggetti competenti aggiungere le seguenti: all'atto della partecipazione alla gara, mediante collegamento telematico.
*4. 118. Marantelli, Braga.

Al comma 2, lettera e), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: I soggetti competenti aggiungere le seguenti: all'atto della partecipazione alla gara, mediante collegamento telematico.
*4. 122. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera e), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: I soggetti competenti aggiungere le seguenti: all'atto della partecipazione alla gara, mediante collegamento telematico.
*4. 140. Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera e), sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al presente articolo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.
**4. 25. Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera e), sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al presente

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articolo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.
**4. 68. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera e), sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al presente articolo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.
**4. 81. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri.

Al comma 2, lettera e), sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al presente articolo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.
**4. 128. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera e), sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al presente articolo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.
**4. 148. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 49, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento».
4. 120. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 53, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, ovvero caratterizzati da una prevalente componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai 'pesi' o 'punteggi' in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali».
*4. 47. Stradella, Armosino.

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Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 53, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, ovvero caratterizzati da una prevalente componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai 'pesi' o 'punteggi' in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali».
*4. 97. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;
2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione all'importo ed alla tipologia di contratto, le stazioni appaltanti possono costituire, previo avviso, elenchi di operatori economici, assicurando il rispetto del criterio della rotazione; attraverso tali elenchi sono individuati gli operatori economici da invitare».

Conseguentemente:
alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, primo periodo, dopo le parole: parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza aggiungere le seguenti: pubblicità e rotazione;
alla medesima lettera, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applicano i principi e la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;
alla lettera dd) sostituire le parole: un milione e cinquecentomila euro con le seguenti: un milione di euro.
4. 88. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;
2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«In relazione all'importo ed alla tipologia di contratto, le stazioni appaltanti possono costituire, previo avviso, elenchi di operatori economici, assicurando il rispetto del criterio della rotazione; attraverso tali elenchi sono individuati gli operatori economici da invitare».

Conseguentemente, alla lettera l):
al numero 1), dopo le parole:
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza aggiungere le seguenti: pubblicità e rotazione;
dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applicano i principi e la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.
4. 91. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle procedure ristrette nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. I criteri che si intendono adottare vanno trasmessi all'Autorità ai fini della verifica del rispetto dei suddetti principi. L'Autorità si esprime entro trenta giorni; decorso tale termine il bando può essere pubblicato. L'Autorità costituisce una apposita sezione della propria banca dati contenente i criteri conformi ai principi suddetti».
4. 96. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
i-bis) all'articolo 82, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

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piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) è soppressa.
4. 71. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 84, comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità i commissari sono scelti tra funzionari di stazioni appaltanti oppure nell'ambito di un elenco tenuto dall'Autorità; l'Autorità redige ed approva il regolamento per la formazione dell'elenco; sono ammessi all'elenco soggetti in possesso dei requisiti di adeguata professionalità stabiliti in relazione alla tipologia di affidamento. Fino alla formazione dell'elenco la scelta avviene tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 242, comma 6, lettera c). I compensi per i componenti le commissioni non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 241, comma 13».
4. 99. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 86, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per tutti i contratti di cui al presente codice, il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a 75 milioni di euro, le stazioni appaltanti, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato e in deroga a quanto previsto dal comma 2, valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media determinata con le modalità di cui al comma 1. Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si provvede all'esclusione del dieci per cento delle offerte di maggiore o minor ribassa; ove sia inferiore a tre, non si applica il procedimento di individuazione delle offerte anormalmente basse sopra descritto e le stazioni appaltanti possono procedere alla valutazione di congruità ai sensi del comma 3. Per i medesimi contratti, la valutazione di congruità delle offerte è affidata ad una Commissione tecnica nazionale, istituita presso l'Autorità, che si avvale dei dati informativi e del supporto tecnico dell'Osservatorio».
4. 37. Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 87, comma 1, primo periodo, le parole: «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite dalle seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
*4. 44. Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 87, comma 1, primo periodo, le parole: «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite dalle seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
*4. 114. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 87, comma 1, primo periodo, le parole: «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite dalle seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
*4. 165. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) All'articolo 91 le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 28».
4. 170. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l'articolo 112, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55, comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la seguente procedura.
2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista ed il soggetto validatore.
3. L'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.
4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti.
5. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, l'Amministrazione revoca la procedura di gara».
*4. 48. Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l'articolo 112, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55, comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la seguente procedura.
2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista ed il soggetto validatore.
3. L'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

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4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti.
5. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, l'Amministrazione revoca la procedura di gara».
*4. 113. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l'articolo 112, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55, comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la seguente procedura.
2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista ed il soggetto validatore.
3. L'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.
4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti.
5. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, l'Amministrazione revoca la procedura di gara».
*4. 164. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere le lettere l), m) e dd).
**4. 15. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, sopprimere le lettere l), m) e dd).
**4. 79. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).
4. 132. De Micheli.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: un milione e cinquecentomila euro.

Conseguentemente, alla lettera m) sostituire le parole: un milione e cinquecentomila con le seguenti: due milioni di.
4. 172. Guido Dussin, Lanzarin, Montagnoli, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma 7, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: un milione e cinquecentomila euro per ogni singolo lotto o lavorazione.
4. 58. Zeller, Brugger.

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Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo le parole: dall'articolo 57, comma 6 aggiungere le seguenti: tale soglia si intende riferita a ciascun lotto o lavorazione.
4. 61. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, l'invito ed i nominativi dei soggetti invitati a presentare un'offerta.
*4. 24. Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, l'invito ed i nominativi dei soggetti invitati a presentare un'offerta.
*4. 69. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, l'invito ed i nominativi dei soggetti invitati a presentare un'offerta.
*4. 82. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, l'invito ed i nominativi dei soggetti invitati a presentare un'offerta.
*4. 127. De Micheli.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, l'invito ed i nominativi dei soggetti invitati a presentare un'offerta.
*4. 149. Del Tenno.

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: un milione e cinquecentomila con le seguenti: «due milioni di»
4. 59. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis)
all'articolo 125 comma 11, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro».
4. 171. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).
4. 36. Stradella.

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) All'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 15 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in

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diminuzione, per la percentuale eccedente il 15 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 15 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori».
4. 162. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) All'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 13 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 13 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 13 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori».
*4. 111. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 13 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 13 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 13 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori».
*4. 49. Stradella, Armosino.

Al comma 2, lettera q) al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine della redazione dello studio di fattibilità l'amministrazione aggiudicatrice deve preliminarmente valutare il valore aggiunto del partenariato pubblico privato in tutti i suoi aspetti, rispetto a possibili alternative. Lo studio di fattibilità, prima dell'approvazione, è sottoposto ad una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sui successivi livelli di progettazione».

Conseguentemente:
a) alla medesima lettera
q), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis)
dopo il comma 21 è aggiunto il seguente: 21-bis. L'Autorità elabora, sentita

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l'Unità tecnica finanza di progetto, modelli contrattuali standardizzati da mettere a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici mediante pubblicazione sul proprio sito informatico»

b) dopo la lettera z) aggiungere la seguente:
z-bis)
all'articolo 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La gara di cui all'articolo 153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione dello studio di fattibilità da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177».
4. 101 Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis)
all'articolo 160-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il caso in cui alla gara intenda concorrere un contraente generale, l'offerente di cui al comma 2 è un raggruppamento temporaneo costituito dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. In quest'ultimo caso, laddove intervenga il fallimento, l'inadempimento o la sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti il raggruppamento, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. Le presenti previsioni sono inderogabili».
2) al comma 4-bis il primo periodo è soppresso.
4. 35. Stradella.

Al comma 2, lettera r), numero 2) sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 103. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera r), numero 2) sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera r), al numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del due per cento precedentemente indicata è inclusa nella quota di accantonamenti per imprevisti ed eventuali lavori in economia non superiore al 10 per cento, di cui alla lettera d) del comma 4, dell'articolo 16 dell'allegato XXI, di cui all'articolo 164 del Codice»;

Conseguentemente:
a) alla lettera mm), sopprimere il numero 1);
b) sopprimere il comma 14.
4. 80. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera r), numero 4), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: decorrenti dalla data in cui

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diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera aggiungere le seguenti: ovvero dall'adempimento di tutte le prescrizioni eventualmente contenute nella delibera CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera.

Conseguentemente al comma 9, aggiungere, infine, le parole: «ivi compresi i progetti per i quali a tale data i termini in questione, come stabiliti dalla previgente disciplina, siano decorsi».
4. 34. Stradella.

Al comma 2, lettera r), numero 4), capoverso comma 7-bis sopprimere il quarto e il quinto periodo.
4. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera s), numero 2), sostituire le parole: decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera con le seguenti: decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, ovvero dall'adempimento di tutte le prescrizioni eventualmente contenute nella delibera CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera.

Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi i progetti per i quali a tale data i termini in questione, come stabiliti dalla previgente disciplina, stiano decorsi.
4. 33. Stradella.

Al comma 2, sopprimere la lettera v).
4. 32. Stradella.

Al comma 2, sostituire la lettera aa), con la seguente:
aa) all'articolo 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «nel progetto preliminare», le parole: «o nel progetto definitivo» sono soppresse;
2) nel comma 2, lettera a) dopo le parole «da parte del CIPE» le parole «, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara» sono soppresse;
3) al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, prima del punto e virgola, le seguenti parole: «, nel caso in cui il contratto rientri nella nozione di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del presente codice».
4) nel comma 3, lettera a) dopo le parole «da parte del CIPE» le parole «, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara» sono soppresse;
5) al comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma».
4. 31. Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:
aa-bis) all'articolo, 177, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare».
4. 30. Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:
cc-bis)
all'articolo 192, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché lo schema di certificato per il riconoscimento, ai finì della qualificazione SOA, delle prestazioni oggetto di affidamento in capo al contraente generale, agli affidatari e ai subappaltatori; per quanto

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attiene il contraente generale le categorie per le quali è riconosciuto titolo, necessario e sufficiente per l'attestazione, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni contenute nel presente codice e nel regolamento, sono quelle individuate nel piano degli affidamenti, per gli importi ivi indicati.».
4. 29. Stradella.

Al comma 2, sopprimere la lettera dd).
4. 90. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Viola.

Al comma 2, sostituire la lettera dd) con la seguente:
dd) all'articolo 204, comma 1, le parole: «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, ultimo periodo.».
4. 51. Stradella, Armosino.

Al comma 2, lettera dd), sostituire le parole: un milione e cinquecentomila euro con le seguenti: un milione di euro.
4. 89. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:
ee-bis) le disposizioni di cui alla lettera ee) non si applicano alle società operanti nei settori speciali le cui procedure ivi previste siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 150.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, lettera gg), al numero 1) premettere il seguente:
01) il comma 4 è soppresso.
4. 28.Stradella.

Al comma 2, sopprimere la lettera hh).

Conseguentemente al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 109.Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sopprimere la lettera hh).
*4. 27.Stradella.

Al comma 2 sopprimere la lettera hh).
*4. 45.Stradella, Armosino.

Al comma 2, sopprimere la lettera hh).
*4. 161.Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera hh), sopprimere il numero 1.
4. 110.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera hh), apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1), dopo le parole: complessivo delle riserve aggiungere le seguenti: riconoscibile ai sensi dell'articolo 240;

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b) al numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del Regolamento, sono stati oggetto di verifica. Costituisce eccezione a tale divieto il caso in cui oggetto della riserva sia la contestazione di errori o omissioni relativi alla attività di verifica. In tal caso, qualora in sede di risoluzione contenziosa della riserva venga confermata la erroneità o la omissione dell'attività di verifica e, quindi, della progettazione, agli oneri eventualmente riconosciuti all'appaltatore si farà fronte escutendo la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 122, comma 4-bis, salvo comunque il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno subito e fermo rimanendo i principi che regolano la responsabilità amministrativa.
4. 124.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, sopprimere la lettera ii).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente: «Art. 26-bis. - (Responsabilità per lite temeraria). - 1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 15».
4. 54.Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, sopprimere la lettera ii).
4. 133.Boccia.

Al comma 2, lettera ll), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) al comma 25 le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».
4. 159.Forcolin, Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, lettera ll), il capoverso Art. 246-bis è sostituito dal seguente:

Art. 246-bis.
(Responsabilità per lite temeraria).

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spesa di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono soppresse le parole: «ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove» e le parole: «di euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «determinato ai sensi del comma 1. Nei medesimi giudizi si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile».
4. 41.Distaso, Franzoso, Fucci.

Al comma 2, lettera ll), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis.1) dopo le parole: per gli affidamenti ivi previsti sono aggiunte le seguenti: e per quelli aventi ad oggetto servizi di urbanistica, paesaggistica e consulenza scientifica e tecnica;

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1-bis.2) le parole: costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla data di costituzione sono sostituite dalle seguenti: per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione.
4. 98.Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera ll), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Per i contratti relativi ai lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2013, possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra l e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui al sesto e al settimo periodo. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al primo periodo, si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara. La media tra questo numero e la soglia individuata al terzo periodo rappresenta la soglia di anomalia.

20-ter. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.
20-quater. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86.
20-quinquies. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 124 comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.
*4. 50.Stradella, Armosino.

Al comma 2, lettera ll), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Per i contratti relativi ai lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di

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cui all'articolo 28, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2013, possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra l e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui al sesto e al settimo periodo. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al primo periodo, si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara. La media tra questo numero e la soglia individuata al terzo periodo rappresenta la soglia di anomalia.

20-ter. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.
20-quater. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86.
20-quinquies. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 124 comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.
*4. 112.Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera ll), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Per i contratti relativi ai lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2013, possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata

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dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra l e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui al sesto e al settimo periodo. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al primo periodo, si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara. La media tra questo numero e la soglia individuata al terzo periodo rappresenta la soglia di anomalia.

20-ter. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.
20-quater. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86.
20-quinquies. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 124 comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.
*4. 163.Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 7, dopo le parole: lettera r), numero 2) aggiungere le seguenti: e lettera t), numero 1.
4. 26.Stradella.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il comma 7 dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è sostituito dal seguente:
«7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82 del codice; in tale ultimo caso le stazioni appaltanti specificano i motivi di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, del codice, l'offerta è valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) prezzo. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1. Ai suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto. Fattore ponderale: 30-40;
b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato.

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Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1. Fattore ponderale 15-30;
c) progetto tecnico. Il punteggio massimo è attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente. Fattore ponderale 0-20;
d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore a 45 giorni. Fattore ponderale: 1-10;
e) rete degli esercizi. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi e' pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi congrui per la presentazione delle offerte. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto».
4. 134.Baretta.

Sostituire il comma 13 con i seguenti:
13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 13-bis, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
13-bis. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

13-ter. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 13 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
13-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione

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e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui ai comma 13, nonché per l'attività di verifica.
5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. 43.Vitali.

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole. oggetto lavori, servizi e forniture, aggiungere le seguenti: è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari nonché.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: sono definite le modalità, aggiungere le seguenti: attuative ai fini della tracciabilità di cui al presente comma, nonché.
4. 12.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 13, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del precedente periodo, e per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. 1.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire la parole da: del Presidente del Consiglio fino a: e dello sviluppo economico con le seguenti: del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. 55.Lo Presti, Duilio.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma, sono attuate anche tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4. 2.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'assegnazione e gestione degli appalti, con particolare riferimento ai grandi eventi, e alle competenze attualmente assegnate alla Protezione civile, sono apportate le seguenti modificazioni alla normativa vigente:
a) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;
b) il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato;

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c) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
4. 3.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 13, è fatto obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e affidatari comunque denominati, di indicare un unico numero di conto dedicato, bancario o postale, del quale si avvalgono per tutte le movimentazioni finanze relative all'appalto pubblico. La causale di tutte le operatori finanziarie praticate dai soggetti imprenditoriali, dagli operatori economici, dagli affidatari comunque denominati, a mezzo dei conti bancari o postali di cui al comma 1, deve recare il Codice unico di progetto (CUP) assegnato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al soggetto aggiudicatore.
4. 4.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di semplificare l'azione amministrativa, nonché per una gestione più uniforme, trasparente e conveniente degli appalti di opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, entro 180 giorni, le Regioni istituiscono con proprie leggi la stazione unica appaltante (SUA).
13-ter. Gli organi dell'amministrazione regionale, le aziende sanitarie ed ospedaliere, le aziende regionali e gli enti strumentali o ausiliari della regione, ricorrono, salvo eccezioni adeguatamente motivate, alla stazione unica appaltante di cui al precedente comma, per le procedure di predisposizione e di affidamento degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane nella titolarità dell'ente beneficiario della prestazione. Il personale operante presso la stazione unica appaltante viene individuato prioritariamente tra il personale già operante presso gli enti di cui al primo periodo.
13-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 13-bis e 13-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 5.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Sopprimere il comma 14.
*4. 105.Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 14.
*4. 167.Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 6.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Nel rispetto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, la pubblica amministrazione e le autorità competenti garantiscono la suddivisione dei contratti in lotti, la specificazione nella gara delle eventuali possibilità di subappalto, la riserva di una quota

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non inferiore al 30 per cento dei contratti alle micro, piccole e medie imprese, favorendo altresì, nelle procedure di gara le aggregazioni, le associazioni temporanee e le forme consortili tra dette imprese.
4. 131.De Micheli.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. 62.Zeller, Brugger.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono introdotte le seguenti modifiche:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La regolarità dei certificati di qualità può essere riscontrata dalla SOA anche mediante il collegamento informatico con gli elenchi tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) e firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento».
4. 137.Gioacchino Alfano.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 79, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*4. 83.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 79, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*4. 23.Vignali, Lupi.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 79, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*4. 125.De Micheli.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 79, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*4. 70.Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 79, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se di valore negativo,

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subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*4. 147.Del Tenno.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b), la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula: X = Pi * C / PO dove: X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo; Pi = prezzo più basso; C = coefficiente (40-60) di cui al comma 3; PO = prezzo offerto, ovvero la formula riferita all'elemento prezzo di cui all'allegato P, punto II), lettera b), contenente il riferimento al valore soglia.».
4. 135.Baretta, Fluvi, Motta, Brandolini.

Al comma 15, lettera c), sostituire i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) con i seguenti;
il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fatto salvo quelle relative alle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nelle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.»
3) il comma 13 è soppresso;
4) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Le SOA per la qualificazione nelle categorie OS2A, OS2B, OS7, OS8, OS12A, OS12B, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B e OS35 utilizzano i certificati di esecuzione del lavori rilasciati alle imprese in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, valutando le attribuzioni delle categorie secondo le modalità e le percentuali previste da una delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sentite le associazioni degli operatori economici, e previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
5) il comma 15 è soppresso;
6) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Per i trecentosessantacinque giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A.»
6-bis) il comma 17 è soppresso;.
4. 117.Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 15, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo».

Conseguentemente:
al numero 4) sopprimere le parole: la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;

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Conseguentemente, sostituire il numero 7) con il seguente:
7) al comma 22, le parole: «'centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo».
4. 160.Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico comprovata da relazione tecnica sottoscritta dal fornitore di connettività di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Nella ipotesi in cui il soggetto che esercita l'attività di cui al precedente punto 2 non sia in grado di fornire tale requisito mediante la summenzionata relazione, questi dovrà rilasciare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 750.000.
4. 144.Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) possesso di una capacita tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, conseguimento di un ammontare complessivo di ricavi da tale attività non inferiore ad euro 1.500.000 relativi al biennio precedente la data di presentazione della domanda, anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate. Nel caso di possesso di uno solo dei requisiti di cui al primo periodo, rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;.
4. 145.Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 16.
4. 67.Granata.

Al comma 16, sopprimere la lettera a).
4. 7.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 16, sopprimere la lettera b).
4. 8.Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Zazzera.

Al comma 16, sopprimere la lettera c).
4. 9.Borghesi, Messina, Zazzera, Barbato, Cambursano.

Al comma 16, sopprimere la lettera d).
4. 10.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
all'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, la parola: «, comunque,» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rinnovabili una sola volta».
4. 153.Misuraca.

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Al comma 16, sopprimere la lettera e).
*4. 11.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 16, sopprimere la lettera e).
*4. 104.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 16, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione, della provincia o del comune interessati, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma l, 141-bis e 143, comma 1 non è richiesto il parere del Soprintendente.».
4. 86.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 16, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola «valida» è sostituita dalla seguente: «efficace»;
2) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.»;
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «degli enti locali,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti parco,»;
4) al comma 7, primo periodo, in fine, le parole «141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d); al medesimo comma 7, ultimo periodo, le parole «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»;
5) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.»;
6) al comma 11, le parole «diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse;
7) i commi 14 e 15 sono sostituiti dal seguente: «14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.».
4. 174.Germanà.

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All'articolo 4, comma 16, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione, della provincia o del comune interessati, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1.».
4. 151.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole «legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
4. 84.Ghizzoni, Melandri, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, Levi, Coscia, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. All'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «fondo ordinario delle università» sono aggiunte le seguenti: «, le risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali».
16-ter. Ai minori risparmi di spesa derivanti dal comma 16-bis, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 16-ter.
16-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
4. 85.Ghizzoni, Melandri, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, Levi, Coscia, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole: ovvero ad altri enti territoriali sono aggiunte le seguenti: qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione in ottemperanza al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
4. 106.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: dell'Agenzia del demanio sono aggiunte le seguenti: sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
4. 107.Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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Al comma 17, lettera b), capoverso 5-ter, sopprimere il secondo periodo.
4. 129.Misiani.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: attuazione anche parziale con le seguenti: piena attuazione.
4. 130.Misiani.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto sono aggiunte le seguenti: ossia sono stati formalizzati i trasferimenti previsti con appositi atti.
4. 108.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: competenti per materia con le seguenti: Presidente della Repubblica recanti regolamenti di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. 56.Lo Presti, Duilio.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Nella determinazione dei canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia, le regioni e le province si attengono ai criteri e ai valori minimi e massimi, modulabili a livello locale, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 136.Federico Testa, Fluvi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il personale competente per i servizi di polizia stradale, disciplinati all'articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il personale competente per la vigilanza, di cui al combinato disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 e dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non è soggetto alle previsioni di cui al presente comma.
*4. 143.Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «il personale competente per i servizi di polizia stradale, disciplinati all'articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il personale competente per la vigilanza, di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non è soggetto alle previsioni di cui al presente comma.
*4. 64.Bruno.

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Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ai servizi e alle forniture pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a 10.000 euro,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «I pagamenti», sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a 10.000 euro»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «I pagamenti», sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a 10.000 euro»;
d) al comma 3, secondo periodo, le parole: «1.500 euro», sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro»;
e) al comma 5, dopo le parole: «gli strumenti di pagamento», sono aggiunte le seguenti: «per importi superiori 10.000 euro»;
f) al comma 7, sostituire le parole: «I soggetti, con le seguenti: «per importi superiori a 10.000 euro, i soggetti».
4. 166.Lanzarin, Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis.
Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi irrigui finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono attribuite le competenze per il finanziamento, in favore di consorzi di bonifica ed enti irrigui pubblici, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alla vigente normativa di settore, purché connessi alle opere irrigue e tenuto conto del rapporto tra costi di impianto e produzione energetica.
4. 146.Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 142, comma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, sono destinati ad ANAS i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento dei limiti massimi di velocità, eseguiti da parte di tutti i soggetti accertatori tramite apparecchi di rilevamento della velocità o dispositivi di controllo a distanza, sulle strade gestite da ANAS stessa in via diretta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 65.Valducci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade ANAS S.p.A., derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da

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esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativamente all'anno precedente.».
4. 168.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
19-ter. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
19-quater. Per le finalità dei commi 19-bis e 19-ter, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.
19-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. 154.Soglia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al fine di incrementare la formazione di nuove associazioni e unioni di comuni per lo svolgimento di funzioni fondamentali, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza, in deroga alle vigenti norme sul patto di stabilità, l'esclusione delle spese in conto capitale per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 per i comuni che si associano, fino a totale compensazione dei risparmi di spesa accertati conseguiti dalle unioni di nuova formazione.
4. 158.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 1, comma 97, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le spese sostenute dai comuni per la realizzazione ed il potenziamento degli sportelli SUAP».
19-ter. In caso si verifichino scostamenti conseguenti all'applicazione della norma di cui al comma 19-bis rispetto alle previsioni per il triennio 2011-2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 157.Comaroli, Bitonci.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunto,

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in fine, il seguente periodo: «Dal calcolo del saldo finanziario sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale finanziati con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione».
19-ter. In caso si verifichino scostamenti conseguenti all'applicazione della norma di cui al comma precedente rispetto alle previsioni per il triennio 2011-2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 156.Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore ad una percentuale dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è determinata la percentuale di cui al periodo precedente nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
19-ter. Per l'anno 2010 non si applica il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4. 155.Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. La regione Sardegna è autorizzata a destinare 453 milioni di euro nel periodo 2011-2013 all'adeguamento del grande collegamento trasversale Sassari-Olbia a valere sulle risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinate alla regione Sardegna, compatibilmente con gli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente.
4. 66.Calvisi.

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:
19-bis. In relazione all'applicazione del pedaggio sulle strade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., all'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163 i commi da l a 5 sono soppressi.
19-ter. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, commi da 1 a 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le risorse derivanti dalle misure di cui al seguente comma 19-quater.
19-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 19-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4. 121.Siragusa, D'Antoni, Meta, Mariani, Antonino Russo.

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Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. È costituito, senza oneri aggiuntivi, quale organo decentrato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Abruzzo, a cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche». Il Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Abruzzo è soggetto attuatore per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sia per quanto riguarda i programmi in corso, sia per quelli di nuova formulazione.
4. 123.Cesa, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Le Università, i relativi Dipartimenti, gli enti pubblici di studio e ricerca non possono partecipare, né direttamente né in consorzi e raggruppamenti temporanei con altri soggetti, a procedure di affidamento disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti ai fini della partecipazione a gare di appalto possono costituire apposite società separate autonome che operino esclusivamente sul mercato, e che si pongano in regime di assoluta separazione finanziaria, amministrativa, gestionale e contabile».
4. 100.Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Potenziamento e funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e finanziamento dell'autostrada ferroviaria alpina).

1. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000.
2. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000.
3. Per le finalità dei commi 1 e 2, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni, per essere versate al bilancio dello Stato.
4. All'onere derivante dal presente articolo, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23 milioni per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*4. 03.D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi per il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per l'autostrada ferroviaria alpina).

1. Al fine di migliorare l'efficacia ed implementare l'efficienza del sistema informativo

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del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzato la spesa di euro 16.700.000.
2. Al fine di consentire la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000.
3. Per le finalità dei commi 1 e 2, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.
4. All'onere derivante dal presente articolo, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23 milioni per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*4. 01.Dima.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art.4-bis.
(Sospensione recupero forzoso unità abitative assegnate dal Ministero della difesa ai conduttori sine titulo).

1. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei Lavori e del Genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:
a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori sine titulo in godimento di unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;
b) la conferma degli attuali canoni di locazione per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi.
4. 02.Di Biagio, Proietti Cosimi.

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ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 48. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Alla disciplina vigente sono apportate le seguenti modificazioni.
5. 29. Lo Presti, Duilio.

Sopprimere il comma 1.
5. 49. Morassut, Mariani, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al comma 2, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il capoverso comma 8 con il seguente: 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto;
sopprimere i capoversi commi 9 e 10;
al comma 11 sostituire le parole: settantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni;
sopprimere il capoverso comma 12.
5. 51. Morassut, Mariani, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: culturali aggiungere le seguenti: e comunque nel rispetto della normativa urbanistica vigente relativamente alle disposizioni dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli, nonché di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. 50. Morassut, Mariani, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sostituire le parole: cubatura e volumetria, ovunque ricorrano, con le seguenti: superficie utile lorda.
5. 67. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento;
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.
* 5. 107. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.
* 5. 118. Del Tenno.

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Ai comma 1, lettera d) dopo la parola: compravendita aggiungere le seguenti: e di locazione.
5. 121. Contento.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis)
modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se dopo che siano decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree per infrastrutture e servizi, il Comune limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub comparti, indipendentemente dal restante comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti; i sub comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».
5. 36. Marsilio.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis)
semplificazione delle norme sulla installazione degli impianti termici in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988.

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 283 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le definizioni non comprese nel comma 1 si fa riferimento alla norma di certificazione UNI CIG 7128 nel testo vigente»;
2) all'allegato IX alla parte quinta:
a) alla parte II, punto 2.1, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Sono esclusi dall'obbligo gli apparecchi tipo A";
b) alla parte II, al punto 3.7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dall'obbligo gli apparecchi a gas"».
5. 122. Mario Pepe (IR).

Sopprimere il comma 2.
5. 52. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
5. 60. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal

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richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
5. 110. Pugliese.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 5. 1. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 5. 61. Braga, Morassut, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 5. 90. De Micheli.

Ai comma 2, lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
2) all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trovano applicazione gli articoli 27, 32, comma 1, lettera g), e 122, comma 8 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
** 5. 28. Stradella, Armosino.

Ai comma 2, lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
2) all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trovano applicazione gli articoli 27, 32, comma 1, lettera g), e 122, comma 8 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
** 5. 93. Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Al comma 2, lettera a), numero 2), il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei piani di lottizzazione e negli strumenti

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urbanistici esecutivi, comunque denominati, è parte integrante degli interventi di edificazione privata. Tutte le opere di urbanizzazione collegate all'attuazione dei singoli comparti edificatori sono realizzate direttamente dal titolare del permesso di costruire. Le opere realizzate sono cedute gratuitamente al Comune, il quale stabilisce le modalità dell'eventuale affidamento e dei relativi criteri di gestione e manutenzione».
5. 71. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 2) capoverso 2-bis, sopprimere la parola: non.
5. 62. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
5. 2. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3), il capoverso Art. 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali».
5. 72. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso Art. 20, comma 1, dopo le parole: norme antisismiche, aggiungere la seguente: ambientali.
5. 3.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a) numero 3), capoverso Art. 20, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6:
a) al primo periodo, sostituire le parole:
trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: quaranta, con le seguenti: cinquanta.
5. 4.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3) capoverso Art. 20, comma 3, dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: ovvero

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all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4.
5. 68. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso Art. 20, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
5. 63. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso Art. 20, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
5. 64. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso Art. 20, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbiano opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
* 5. 104. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso Art. 20, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbiano opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
* 5. 123. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso Art. 20, comma 8, dopo le parole: vincoli ambientali, aggiungere la seguente: urbanistici.
5. 5.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso Art. 20, sostituire le parole: che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali, con le seguenti: fatti salvi il rispetto delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, nonché i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
5. 6.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

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Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso Art. 20, comma 12, sostituire le parole: che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali, con le seguenti: che prevedano misure di maggior tutela ambientale e urbanistica.
5. 7.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3), il capoverso Art. 20, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni e gli enti locali, provvedono con propri atti normativi a disporre la vigilanza e i controlli a campione, con lo strumento del sorteggio, sull'attività urbanistico-edilizia, riguardo agli interventi edilizi che hanno ottenuto il rilascio del permesso di costruire di cui al presente articolo, in conseguenza del superamento del previsto termine per l'adozione del provvedimento.
5. 8.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).
5. 69.Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
5. 9. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
5. 65. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
5. 66. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo la parola: sismiche aggiungere le seguenti: diverse da quelle previste.
5. 120. Contento.

Al comma 2 , lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti: nei casi in cui non vige l'obbligo di invio in modalità telematica.
5. 111. Berardi.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo dalla modalità telematica.
*5. 42. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2 lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo dalla modalità telematica.
*5. 99. Del Tenno.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo dalla modalità telematica.
*5. 88. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti: o in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
**5. 46. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti: o in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
**5. 91. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti: o in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
**5. 105. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione aggiungere le seguenti: Nei procedimenti di competenza del SUAP e nelle altre procedure già informatizzate per legge, la segnalazione è presentata mediante posta elettronica certificata. In tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della emissione della ricevuta di accettazione da parte del destinatario.
5. 43. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera b), punto 2), sopprimere le parole:, e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
5. 70. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), punto 2), capoverso comma 6-bis, sopprimere il primo periodo.
5. 10. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera c), premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
5. 53. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 9 dell'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) del medesimo decreto, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

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28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)».
2-ter. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, è aggiunta la seguente: «c-bis) documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della manodopera utilizzata, sulla base di quanto previsto nell'Avviso comune delle parti sociali dell'edilizia del 28 ottobre 2010».
* 5. 27. Stradella, Armosino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 9 dell'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) del medesimo decreto, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)».
2-ter. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, è aggiunta la seguente: «e-bis) documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della manodopera utilizzata, sulla base di quanto previsto nell'Avviso comune delle parti sociali dell'edilizia del 28 ottobre 2010».
* 5. 31. Moffa, Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «con l'ANCI;» sono aggiunte le seguenti: «in tali casi, l'istanza o la segnalazione dell'impresa sono inoltrate tramite il portale alla Camera di commercio, la quale le prende in carico per la gestione degli aspetti informatici e ne invia gli esiti al responsabile individuato dal Comune, al quale compete l'istruttoria, l'emanazione di eventuali provvedimenti e la chiusura del procedimento;».
5. 39. Armosino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) le camere di commercio, attraverso il portale, mettono a disposizione delle imprese le procedure necessarie alla presentazione ai comuni di cui alla precedente lettera d) di istanze e segnalazioni in modalità telematica; tali procedure potranno essere utilizzate anche dai comuni in grado di gestire autonomamente le pratiche telematiche, sulla base di una convenzione stipulata con le camere di commercio competenti e approvata dal Ministero dello sviluppo economico».
5. 40. Armosino.

Sopprimere il comma 3.
5. 54. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

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Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. La perequazione urbanistica trova applicazione in sede di attuazione delle previsioni della pianificazione operativa relativa alle aree di trasformazione, anche non contigue, per le quali è previsto il ricorso a piani o a programmi urbanistici esecutivi al fine di garantire un'equa ripartizione tra tutti i proprietari interessati all'edificabilità oggetto di conformazione e dei costi e degli oneri derivanti da affrontare per la sua utilizzazione, nonché per garantire l'effettivo e comprovato raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico anche attraverso la cessione gratuita al comune di aree e di opere occorrenti per le dotazioni territoriali.
3-bis. I proprietari delle aree di trasformazione sono chiamati ad associarsi, nelle forme previste dal vigente ordinamento civile, per proporre ai comuni i progetti dei piani e dei programmi urbanistici esecutivi di cui al comma 3 e per dare a essi attuazione dopo la loro approvazione. A tale fine è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area di trasformazione calcolato in base all'imponibile catastale. In seguito alla presentazione, da parte dei proprietari, di proposte dei piani e dei programmi urbanistici attuativi e prescrittivi, il comune, assegnando un termine di sessanta giorni, invita i proprietari non associati a comunicare la loro adesione. In caso di infruttuoso decorso del suddetto termine il procedimento relativo al piano o al programma urbanistico è comunque attuato e dopo la sua conclusione, in caso di approvazione, i proprietari non associati sono invitati dal comune a dare la loro adesione entro il termine di quaranta giorni. In caso di infruttuoso decorso anche di tale termine i proprietari associati, in seguito alla stipulazione della convenzione relativa al piano o al programma urbanistico hanno titolo a conseguire mediante espropriazione la proprietà degli immobili dei proprietari non aderenti al programma.
3-ter. I comuni possono prevedere, ai fini dell'attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e di servizi pubblici, il ricorso a forme di compensazione, quali l'attribuzione alle aree assoggettate a vincoli ablativi di edificabilità suscettibile di trasferimento in ambiti edificabili previa cessione delle aree stesse all'amministrazione. Ulteriori forme di compensazione e l'attribuzione di premialità con il trasferimento di edificabilità possono essere previste per incentivare interventi di riqualificazione urbana, di rinnovo urbano e di edilizia sociale, nonché per risolvere problemi derivanti da precedenti scelte di pianificazione.
3-quater. Nell'ambito degli strumenti di governo e di programmazione del territorio di competenza dei diversi enti possono essere previsti meccanismi di perequazione territoriale al fine di attuare interventi di interesse sovracomunale volti a conseguire il coordinato assetto dei territori, avendo cura di garantire un'equa ripartizione tra le diverse comunità interessate dei vantaggi e degli svantaggi che tali interventi comportano.
3-quinquies. Le leggi regionali disciplinano la perequazione territoriale garantendo, per gli ambiti di trasformazione individuati di rilevanza intercomunale, la ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei contributi dovuti e del gettito della fiscalità comunale in misura differenziata in ragione degli impatti ambientali e delle diverse implicazioni per i bilanci comunali.
3-sexies. Le regioni dettano disposizioni relative alla perequazione e alla compensazione urbanistiche nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, ferma restando la possibilità di esproprio in attuazione dei vincoli ablativi confermati o istituiti dalla pianificazione.
3-septies. Le regioni disciplinano, altresì, le forme di pubblicità alle quali sono soggetti i trasferimenti di previsioni edificatorie di cui al presente decreto-legge.
3-octies. Le leggi regionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 42 della Costituzione che attribuisce funzione sociale alla proprietà, prevedono la possibilità per i comuni di ottenere in sede di attuazione dei loro piani urbanistici, dai

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proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative a fini edificatori, contributi all'elevazione delle dotazioni di servizi pubblici maggiori di quelli ordinariamente prescritti, contributi monetari per oneri di urbanizzazione e per realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie anche in misura maggiore di quanto stabilito dalle specifiche deliberazioni degli enti competenti, nonché contributi, anche in forma di cessione gratuita di aree o di porzioni concordate di edilizia libera realizzata, alla soluzione dei problemi di edilizia residenziale pubblica.
3-nonies. Le leggi regionali indirizzano i comuni facenti parte del territorio di riferimento affinché gli strumenti perequativi e compensativi e le altre modalità di incentivazione urbanistica siano esercitati garantendo alle amministrazioni il conseguimento di valori immobiliari o patrimoniali in opere o in immobili commisurato e adeguato ai valori attribuiti ai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative e attivate con strumenti urbanistici esecutivi. A questo fine le regioni operano per dotarsi di strumenti in grado di fornire ai comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni immobiliari.
3-decies. Le leggi regionali favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare interventi di recupero urbanistico e di sostituzione edilizia nelle aree urbane degradate o soggette a rischio dal punto di vista della stabilità edilizia o altrimenti prive delle dotazioni minime di standard urbanistici per il verde e per i servizi.
3-undecies. Al fine di garantire un elevato livello delle prestazioni architettoniche e tecnologiche delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e in particolare dell'inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, le regioni possono prevedere incentivazioni urbanistiche, volumetriche o superficiarie, in presenza di iniziative private condotte attraverso la procedura del concorso internazionale di architettura, d'intesa con gli ordini professionali territorialmente competenti. L'entità delle incentivazioni è stabilita dai comuni nel rispetto della pianificazione urbanistica strutturale.
5. 47. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 3, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, o da strumenti di pianificazione territoriale.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile, è inserito il seguente:
«Art. 2645-quater. - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti, anche unilaterali, le convenzioni ed i contratti con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della Regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e, comunque, ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative».
5. 117. Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze

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nonché del canone massimo di locazione degli stessi, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
5. 119. Pugliese.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I contratti di cui al numero 2-bis del comma 1 dell'articolo 2643 del codice civile, se il trasferimento avviene a favore di enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
5. 38. Rubinato.

Sopprimere il comma 4.
5. 55. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abrogato il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. È abrogato il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. Alla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 10 settembre 2011.

Allegato 1

Modificazioni alla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
numero d'ordine 2.1.1: euro 7,00 (1);
numero d'ordine 2.1.2: euro 3,50 (2);
numero d'ordine 2.1.4: euro 8,00 per ogni titolo stampato, fermo restando la tariffa di euro 4,00 per ogni nota stampata;
è aggiunto il numero d'ordine 2.1.6 «tentativo di accesso non produttivo»: euro 0,15 (3);
la voce n. 4.0 (4) è soppressa;

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numero d'ordine 5.1.1 ridenominato «per ogni certificato riguardante una sola persona»: euro 30,00;
numero d'ordine 7.1 (5): euro 1,00.

(1) L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico.
(2) L'importo è riferito ad ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico.
(3) L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.
(4) «Ricerca continuativa per via telematica».
(5) Concernente la trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno «per ogni soggetto».
5. 113. Vincenzo Antonio Fontana.

Sopprimere il comma 5.
5. 56. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 5, al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'applicazione dell'autocertificazione, nell'ambito del coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, i comuni individuano specifici strumenti progettuali, di verifica e di controllo. Gli edifici per i quali non è effettuata relazione acustica sono indicati in via sostitutiva come «non classificati» secondo la classificazione acustica degli edifici introdotta dalla norma tecnica UNI 11367 del 2010.
* 5. 30. Tortoli.

Al comma 5, al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'applicazione dell'autocertificazione, nell'ambito del coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, i comuni individuano specifici strumenti progettuali, di verifica e di controllo. Gli edifici per i quali non è effettuata relazione acustica sono indicati in via sostitutiva come «non classificati» secondo la classificazione acustica degli edifici introdotta dalla norma tecnica UNI 11367 del 2010.
* 5. 34. Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Sopprimere il comma 6.
5. 57. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 8.
5. 58. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani

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volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma;
b) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma: «Se, dopo 2 anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il precedente comma 2, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree per infrastrutture e servizi, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub comparti - indipendentemente dal restante comparto - per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree, rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti».
5. 59. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 8, dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere il seguente periodo:
«Le Regioni, ove non l'avessero già previsto con norme legislative o regolamentari, possono prevedere ulteriori modalità per l'individuazione dei piani attuativi, comunque denominati, da escludere dalla verifica di assoggettabilità e dalla valutazione ambientale strategica ovvero per lo svolgimento di procedure semplificate».
5. 94. Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Sopprimere il comma 9.
5. 74. Braga, Mariani, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sostituire i commi da 9 a 14 con i seguenti:
9. Al fine di migliorare la qualità della vita, la qualità abitativa e la qualità ambientale nelle aree urbane degradate attraverso la riqualificazione degli alloggi, un'offerta adeguata di servizi essenziali e l'uso ricreativo degli spazi urbani, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, per beneficiare degli incentivi premiali alla riqualificazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo, le Regioni approvano norme specifiche per favorire la realizzazione di progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, coerenti con la Strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, nel pieno rispetto della potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia, secondo i seguenti criteri generali:
a) i comuni individuano gli ambiti di intervento, qualificabili quali aree degradate ai sensi del comma 10, nei quali realizzare interventi di recupero e di riqualificazione conformi agli strumenti urbanistici generali e, con propria deliberazione, provvedono alla relativa perimetrazione;
b) ai migliori progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, su iniziativa degli enti locali, degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati,

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o di soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree degradate ricomprese nelle aree perimetrate a norma della lettera a), sono attribuite, quali incentivi, superfici utili lorde aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, individuate dai comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio attraverso specifici strumenti all'uopo previsti dalle amministrazioni comunali medesime. La superficie lorda aggiuntiva è restituita in quota parte a titolo gratuito al comune secondo percentuali stabilite dal comune medesimo in misura congrua per favorire la costituzione di un demanio comunale per la realizzazione di alloggi sociali e per interventi di edilizia residenziale pubblica, per il recupero urbano e per l'incremento delle dotazioni territoriali di servizi collettivi;
c) i progetti di cui alla lettera b) possono prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione e la delocalizzazione delle relative superfici utili lorde in area o aree diverse, e modifiche di destinazione d'uso, nonché adeguamenti della sagoma necessari per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;
d) i comuni possono richiedere ai soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree urbane degradate, cui siano stati attribuite, quali incentivi, per la realizzazione delle iniziative di riqualificazione, superfici utili lorde aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, oneri straordinari di urbanizzazione vincolati alla realizzazione delle opere pubbliche comprese nei progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate; conseguentemente, il gettito di tali oneri è riversato in apposito capitolo di conto capitale, di nuova istituzione, nel bilancio dell'ente.

10. Per le finalità di cui al comma 9, per aree urbane degradate si intendono le
aree caratterizzate da un alto tasso di esclusione sociale, degrado edilizio e ambientale, carenza di attrezzature e servizi pubblici, criminalità, disagio minorile e da edifici in condizioni di obsolescenza o di degrado o incongrui o che comportino rischi per la pubblica o privata incolumità.
11. Gli interventi di cui al comma 9 non possono essere realizzati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, o in edifici od unità immobiliari abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso ovvero condonati per opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
12. Al fine di incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, e tenuto conto della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, dopo il primo periodo del comma i dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi».
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dal comma 12, spetta nella misura del 36 per cento:
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni,

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di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

14. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) del comma 13 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.
14-bis. Ai fini della detrazione di cui al comma 12, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e seguenti, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
14-ter. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai finì dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.
14-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dai commi 12 e seguenti.
5. 85. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

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Sostituire il comma 9 con i seguenti:
9. Al fine di migliorare la qualità della vita, la qualità abitativa e la qualità ambientale nelle aree urbane degradate attraverso la riqualificazione degli alloggi, un'offerta adeguata di servizi essenziali e l'uso ricreativo degli spazi urbani, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, per beneficiare degli incentivi premiali alla riqualificazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo, le Regioni approvano norme specifiche per favorire la realizzazione di progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, coerenti con la Strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, nel pieno rispetto della potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia, secondo i seguenti criteri generali:
a) i comuni individuano gli ambiti di intervento, qualificabili quali aree degradate ai sensi del comma 9-bis, nei quali realizzare interventi di recupero e di riqualificazione conformi agli strumenti urbanistici generali e, con propria deliberazione, provvedono alla relativa perimetrazione;
b) ai migliori progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, su iniziativa degli enti locali, degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, o di soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree degradate ricomprese nelle aree perimetrate a norma della lettera a), sono attribuite, quali incentivi, superfici utili lorde aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, stimata dai comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio attraverso specifici strumenti all'uopo previsti dalle amministrazioni comunali medesime. La superficie lorda aggiuntiva è restituita in quota parte a titolo gratuito al comune secondo percentuali stabilite dai comuni medesimi in misura congrua per favorire la costituzione di un demanio comunale per la realizzazione di alloggi sociali e per interventi di edilizia residenziale pubblica, per il recupero urbano e per l'incremento delle dotazioni territoriali di servizi collettivi;
c) i progetti di cui alla lettera b) possono prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione e la delocalizzazione delle relative superfici utili lorde in area o aree diverse, e modifiche di destinazione d'uso, nonché adeguamenti della sagoma necessari per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;
d) i comuni possono richiedere ai soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree urbane degradate, cui siano stati attribuite, quali incentivi, per la realizzazione delle iniziative di riqualificazione, superfici utili lorde aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, oneri straordinari di urbanizzazione vincolati alla realizzazione delle opere pubbliche comprese nei progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate; conseguentemente, il gettito di tali oneri è riversato in apposito capitolo di conto capitale, di nuova istituzione, nel bilancio dell'ente.

9-bis. Per le finalità di cui al comma 9, per aree urbane degradate si intendono le aree caratterizzate da un alto tasso di esclusione sociale, degrado edilizio e ambientale, carenza di attrezzature e servizi pubblici, criminalità, disagio minorile e da edifici in condizioni di obsolescenza o di degrado o incongrui o che comportino rischi per la pubblica o privata incolumità.
5. 84. Braga, Mariani, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 9, sostituire le parole: necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, con le seguenti: necessità di favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, e nel pieno rispetto

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della normativa vigente in materia di efficienza e risparmio energetico.
5. 11. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 9, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Conseguentemente:
al comma 13, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
al comma 14, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 109. Soglia.

Al comma 9, dopo le parole: specifiche leggi, aggiungere le seguenti: la cui efficacia non può comunque superare i diciotto mesi.
5. 12. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Ai commi da 9 a 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: volumetria e volumetrie con le seguenti: superficie utile lorda e superfici utili lorde.
5. 73. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'adeguamento degli edifici esistenti pubblici e privati alle norme della legge 9 gennaio 1989, n. 13, con l'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. 45. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, tenuto conto della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura

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del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1-quinquies, lettera e), anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
1-septies. La detrazione fiscale di cui al comma 1-quinquies è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e con le relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

1-octies. Ai commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle Circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate.
1-novies. Ai fini di quanto disposto dai commi da 1-quinquies a 1-septies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

9-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 3-bis.
9-quater. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui al comma 3-bis spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico

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delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 3-bis sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 3-bis, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

9-quinquies. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 3-bis siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
5. 83. Mariani, Realacci, Morassut, Braga, Margiotta, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, e tenuto conto della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi».
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dal comma 9-bis, spetta nella misura del 36 per cento:
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), e) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

9-quater. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) del comma 9-ter è riferito

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distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.
9-quinquies. Ai fini della detrazione di cui al comma 9-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 9-bis e seguenti, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
9-sexies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.
9-septies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dal comma 9-sexies.
5. 86. Morassut, Realacci.

Al comma 10, sostituire le parole da: non possono riferirsi sino alla fine del comma con le seguenti: non possono essere realizzati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, o in edifici od unità immobiliari abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso ovvero condonati per opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
5. 75.Mariani, Morassut, Braga, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 10, dopo le parole: nei centri storici aggiungere le seguenti: in aree di pregio ambientale e paesaggistico o a rischio idrogeologico.
5. 14.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 10, sostituire le parole: con esclusione degli edifici, con le seguenti: nonché a.
5. 13.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

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Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: Per la realizzazione degli interventi le regioni possono prevedere modifiche ai limiti di densità edilizia, di altezza e distanza tra i fabbricati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
5. 95.Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

Conseguentemente, al comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Resta fermo il rispetto, anche della normativa regionale, degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. 15.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.
5. 76.Braga, Morassut, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente:
Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma 9 e al successivo comma 13 si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche per gli immobili privati. La deroga riguarda altresì le destinazioni d'uso.
5. 96.Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Al comma 11, dopo le parole: di cui al comma 9, aggiungere le seguenti parole: e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 10.
5. 16.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 11, dopo le parole: all'entrata in vigore della normativa regionale, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
5. 17.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Sostituire il comma 12, con il seguente:
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. In ogni caso sono fatte salve le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
5. 33.Froner.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori specialistici.
5. 114.Vanalli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 13, dopo le parole: all'entrata in vigore della normativa regionale, aggiungere

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le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
5. 19.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 13, sopprimere le lettere a) e b).
5. 77.Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) non è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per il mutamento delle destinazioni d'uso.
5. 78. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) i piani attuativi comunque denominati e conformi allo strumento urbanistico generale sono proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio comunale.
5. 79. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 13, lettera b), dopo la parola: sono aggiungere, le seguenti: adottati e.
5. 97. Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: Giunta comunale, con le seguenti Consiglio comunale.
5. 18. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 13, lettera b) aggiungere il seguente periodo: Ai fini dell'approvazione dei piani attuativi, anche su richiesta del privato promotore del piano stesso, il Comune indice, di norma, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che deve concludere i propri lavori in 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.
5. 116. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sopprimere il comma 14.
5. 80. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti:, e fino al 31 dicembre 2012.
5. 20. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 14, al primo periodo, sostituire le parole: comma 10, e al secondo periodo del comma 11, con le seguenti: secondo periodo del comma 11, e con esclusione degli edifici abusivi, o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, o in aree di pregio ambientale e paesaggistico o a rischio idrogeologico, nonché degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le volumetrie previste sono concesse nel rispetto delle esclusioni stabilite dal primo periodo del presente

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comma, e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previsti dalla normativa vigente. Le leggi regionali sono comunque tenute a rispettare dette esclusioni.
5. 22. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: approvazione di tali leggi, aggiungere le seguenti: la cui efficacia non può essere comunque superiore a 18 mesi.
5. 21. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: comma 6 lettera a), con le seguenti: comma 9, lettera a).
5. 112. Savino.

Al comma 14 secondo periodo, sopprimere le parole da: del volume fino alla fine del comma.
5. 81. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La superficie utile lorda aggiuntiva è ceduta a titolo gratuito al Comune per finalità di interesse pubblico nella misura stabilita dalla legislazione regionale e dagli strumenti urbanistici generali comunali.
5. 82. Braga, Morassut, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Le spese effettuate, nell'anno 2011, per opere infrastrutturali e di manutenzione a seguito dello stato di emergenza deliberato in data 10 marzo 2011 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi atmosferici che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011, nella misura di 150 milioni di euro per la regione Marche, 10 milioni di euro per la regione Abruzzo, e 40 milioni di euro per la regione Basilicata.
14-ter. Le spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi del comma 14-bis, sono ripartite dalle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata fra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle province e dei comuni interessati dallo stato di emergenza.
14-quater. Le spese di cui al comma 14-bis sono effettuate, entro il 31 dicembre 2011, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di verificare l'assenza di effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
14-quinquies. Alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo per pari importo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008. n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
5. 35. Vannucci, Baretta, Ventura.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Il termine del 30 aprile 2011 previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 dicembre 2011.
14-ter. Sono sospese fino alla medesima data le attività dell'Agenzia del territorio finalizzate alla repressione dell'inadempimento degli obblighi dichiarativi, dei fabbricati non censiti in catasto o che hanno perduto determinati requisiti.
5. 25. Formichella, Franzoso.

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Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Il termine del 30 aprile 2011 previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 30 novembre 2011.
14-ter. Sono sospese fino alla medesima data le attività dell'Agenzia del territorio finalizzate alla repressione dell'inadempimento degli obblighi dichiarativi, dei fabbricati non censiti in catasto o che hanno perduto determinati requisiti.
*5. 23. Formichella, Franzoso.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Il termine del 30 aprile 2011 previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 30 novembre 2011.
14-ter. Sono sospese fino alla medesima data le attività dell'Agenzia del territorio finalizzate alla repressione dell'inadempimento degli obblighi dichiarativi, dei fabbricati non censiti in catasto o che hanno perduto determinati requisiti.
*5. 102. Pagano.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Il termine del 30 aprile 2011 previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 ottobre 2011.
14-ter. Sono sospese fino alla medesima data le attività dell'Agenzia del territorio finalizzate alla repressione dell'inadempimento degli obblighi dichiarativi, dei fabbricati non censiti in catasto o che hanno perduto determinati requisiti.
**5. 24. Formichella, Franzoso.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Il termine del 30 aprile 2011 previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 ottobre 2011.
14-ter. Sono sospese fino alla medesima data le attività dell'Agenzia del territorio finalizzate alla repressione dell'inadempimento degli obblighi dichiarativi, dei fabbricati non censiti in catasto o che hanno perduto determinati requisiti.
**5. 103. Pagano.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati nello stesso ambito regionale. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successive modificazioni per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013. Ai fini del completamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, le disponibilità di cui alla lettera a), comma 1, del citato articolo 18 per una quota pari a 36 milioni di euro, all'uopo esistenti presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ad esclusione di quelle già altrimenti finalizzate ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ovvero ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferite per la

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medesima cifra per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 18; conseguentemente le dotazioni di cui alla lettera a) sono ridotte per la medesima quota.
5. 37. Pelino, Germanà.

All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. 115. Del Tenno.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti Commissioni parlamentari sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. 44. Motta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito di piattaforme logistiche ubicate nei territori di cui alla Carta degli aiuti di Stato 2007-2013, che risultano inserite nelle programmazioni delle «Linee politiche del Piano nazionale della logistica» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che abbiano sottoscritto accordi di programma tra Stato ed enti locali per la loro realizzazione, trova applicazione il decreto ministeriale 6 agosto 2010.
5. 32. Moffa, Gianni.

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: 14-bis. All'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 le parole «10 per cento» sono sostituite dalle parole «4 per cento». Alle minori entrate derivanti dal periodo primo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
5. 108. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Sopprimere il comma 15.
5. 92. Marchignoli.

Al comma 15, sostituire le parole: 1o luglio 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
*5. 26. Formichella, Franzoso.

Pag. 153

Al comma 15, sostituire le parole: 1o luglio 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
*5. 101. Pagano.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. Per il completamento delle istanze di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, relative ai contributi previsti dagli articoli 4-bis e 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, le commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 si esprimono con parere vincolante entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008. Per le dichiarazioni di inizio attività si applicano le disposizioni della presente legge. I lavori debbono essere iniziati entro sei mesi dalla assegnazione del contributo. Il sindaco provvede alla revoca del contributo in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dall'assegnazione del contributo. Per l'integrale copertura dei contributi di cui al presente comma, quantificati in 300 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013, si provvede utilizzando il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, ti. 289 nell'ambito delle risorse già assegnate o da assegnare da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione siciliana.
15-ter. Il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Sicilia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci ed acquisito il parere della Regione siciliana, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle opere necessarie al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche nelle aree della valle del Belice interessate dagli eventi sismici del 1968. Qualora il parere della Regione siciliana non venga espresso entro un mese dalla richiesta, il provveditorato procede d'ufficio alla trasmissione dell'elenco ed il parere regionale si intende acquisito. Le opere da realizzare sono individuate in tale ambito con decreto di natura non regolamentare Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per le finalità del presente comma è stanziata la somma di 150 milioni di euro, in ragione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in ragione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
5. 100. Cristaldi.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Per gli interventi di cui al comma i è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
15-ter. All'articolo 89 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Nei casi di condivisione e di coubicazione su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
*5. 41. Della Vedova.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Per gli interventi di cui al comma i è

Pag. 154

esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
15-ter. All'articolo 89 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Nei casi di condivisione e di coubicazione su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
*5. 89. De Micheli.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Per gli interventi di cui al comma i è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
15-ter. All'articolo 89 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Nei casi di condivisione e di coubicazione su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
*5. 98. Germanà.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per un periodo transitorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate a regolarizzare, su richiesta degli interessati e nel rispetto degli strumenti urbanistici provinciali, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi, posti a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.
5. 106. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. L'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n.179, si applica anche alle cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse anteriormente al 1o gennaio 2011.
5. 87. Lovelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis
.

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

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b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
5. 05. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Patto di stabilità interno).

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è soppresso.
5. 014. Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 dopo il comma 99 è aggiunto il seguente:
«99-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita interno non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili e gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis
. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988,

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n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
5. 09. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Patto di stabilità interno).

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 99, è aggiunto il seguente:
«99-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili e gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico».
5. 012. Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 99, è aggiunto il seguente:
«99-bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2009, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis
. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.

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2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
5. 08. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Patto di stabilità interno).

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 99, è aggiunto il seguente:
«99-bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2009, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010».
5. 013. Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 99, è aggiunto il seguente:
«99-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di

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parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis
. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
5. 010. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. I comuni possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012, le spese sostenute per le elezioni amministrative comunali a carico del bilancio dell'ente.

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis
. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.

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2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
5. 07. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.

1. Il comma 119 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dai seguenti:
«119. Dall'anno 2010 i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, si considerano adempienti ai patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
119-bis. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a),

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b) e c) del comma 119. La certificazione è trasmessa entro i dieci giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.
119-ter. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione».
5. 06. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.

1. Dall'anno 2010, fino alla completa attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, gli enti locali sono tenuti a redigere solo i quadri 2, 3, 4, e 5 della certificazione del rendiconto al bilancio, di cui all'articolo 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La redazione dei restanti quadri è facoltativa.
5. 04. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi).

1. È costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi, per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti, denominato «C.O.S.L.», con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico, Via Molise, Roma.
2. Il Consorzio, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione. Può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine della durata.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di prodotto al fine di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti, in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A tale scopo il Consorzio fissa a carico dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacità produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla Soglia Minima Ambientale, da valutarsi in termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Può altresì essere destinatario di finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi resi dal Consorzio, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'Assemblea.
4. Un percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacità di isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli edifici.
5. Lo statuto del Consorzio, sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, prevede alla costituzione

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degli organi sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresì che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio residuo venga ridistribuito tra i consorziati esistenti al momento dello scioglimento.
6. Il Consorzio svolge la propria attività in collegamento e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni competenti, ove
necessario.
7. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità idonee ad assicurare che la gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto consortile. A questo scopo, il Consorzio provvede ad inviare al Ministero dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.
5. 01. Corsaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».
5. 011. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione per canoni di locazione).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto, infine, il seguente
comma:
«11-bis. Nell'ipotesi di esercizio della opzione di cui al comma 2, ai conduttori con reddito imponibile annuo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura corrispondente all'ammontare del canone di locazione corrisposto in ciascun anno a decorrere dal 1o gennaio 2011».
5. 02. Toccafondi, Lupi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione per canoni di locazione).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto, infine, il seguente comma:
«11-bis. Nell'ipotesi di esercizio della opzione di cui al comma 2, ai conduttori con reddito imponibile annuo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura corrispondente al 19 per cento del canone di locazione corrisposto in ciascun anno a decorrere dal 1o gennaio 2011».
5. 03. Toccafondi, Lupi.

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ART. 6.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Alla disciplina vigente sono apportate le seguenti modificazioni:.
6. 18.Lo Presti, Duilio.

Sopprimere il comma 1.
6. 72.Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Ai commi 1 e 2 sopprimere la lettera a).
6. 57.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole da: in corretta fino a: europea.
6. 3.Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) la riduzione e la semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) per ridurre e semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla parola: «annualmente»;
2) il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al numero 1 è stabilito con determina del presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, aggiungere il seguente periodo: «Laddove la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi.»;
4) il comma 4, dell'articolo 10, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del precedente articolo 5, che sono stati corrisposti al dipendente personale, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo.»;
5) l'articolo 18 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è abrogato.
6. 143.Del Tenno.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) riduzione degli oneri amministrativi in materia di scadenze degli impianti di trasporto a fune.

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Conseguentemente al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) per semplificare le vigenti procedure relative alle scadenze previste per gli impianti di trasporto a fune:
1) la proroga prevista dall'articolo 31, comma 1, della legge 1 agosto 2002 numero 166 è innalzata da due a quattro anni, indipendentemente dall'erogazione di benefici pubblici, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di idoneità e sicurezza ai sensi del medesimo articolo della predetta legge;
2) i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, anche con riferimento alle modulazioni temporali degli interventi di controllo.
6. 129.Buonanno, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14, dell'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel comma 15, le parole: «dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalla seguenti: «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministero.».
6. 144.Ventucci.

Dopo la lettera f) del comma 1 aggiungere la seguente:
f-bis) ulteriori disposizioni applicative in materia di autentiche gratuite per gli atti di beni mobili registrati.

Conseguentemente, dopo la lettera f) del comma 2 aggiungere la seguente:
f-bis)
al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 possono autenticare anche le sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori dichiarazioni, nonché estrarre copie conformi all'originale, necessari o funzionali per l'annotazione e la gestione degli atti e delle dichiarazioni di cui al periodo precedente e, in base ad apposito provvedimento adottato da parte dell'Agenzia delle Entrate, registrare questi ultimi, ove ne sia prescritta la registrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per via telematica.
* 6. 51.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

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Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis)
ulteriori disposizioni applicative in materia di autentiche gratuite per gli atti di beni mobili registrati.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis)
al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto del presidente della Repubblica n. 358 del 2000 possono autenticare anche le sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori dichiarazioni, nonché estrarre copie conformi all'originale, necessari o funzionali per l'annotazione e la gestione degli atti e delle dichiarazioni di cui al periodo precedente e, in base ad apposito provvedimento adottato da parte dell'Agenzia delle Entrate, registrare questi ultimi, ove ne sia prescritta la registrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per via telematica.
* 6. 59.Velo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricomprendono la matrice materiali di riporto di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del decreto legislativo medesimo.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere la lettera seguente:
f-bis) all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:
5. Le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 del presente articolo, si interpretano, in modo autentico, come comprensive delle matrici materiali di riporto di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del presente decreto legislativo.
** 6. 52.Bratti, Realacci.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricomprendono la matrice materiali di riporto di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del decreto legislativo medesimo.

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:
5. Le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 del presente articolo, si interpretano, in modo autentico, come comprensive delle matrici materiali di riporto di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del presente decreto legislativo.
** 6. 134.Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Simonetti, D'Amico, Polledri.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo del suolo.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:
5. Le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 del presente articolo, si interpretano, in modo autentico, come comprensive delle matrici materiali di riporto

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di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del presente decreto legislativo.
6. 137.Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricomprendono la matrice materiali di riporto di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 all'allegato II alla parte IV, del decreto legislativo medesimo.
6. 84.Bernardo, Toccafondi, Vella.

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) A decorrere dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, è reso disponibile entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
6. 76.Marchignoli.

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 34, comma 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
6. 93.Del Tenno.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
6. 73.Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire, in fine, le parole: del presente codice con le seguenti: dell'articolo 13 e degli articoli da 23 a 27 e da 31 a 45.
6. 79.Soro, Baretta, Fluvi.

Al comma 2, lettera a) numero 3) sopprimere il capoverso lettera i-ter).
6. 75.Bressa, Amici, Baretta, Fluvi, Zaccaria, Giovanelli.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
5-bis)
Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso informato, manifestato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto.
* 6. 34.Della Vedova.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
5-bis)
Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso informato, manifestato ai sensi dell'articolo 23 del decreto medesimo.
* 6. 80.De Micheli.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 6).
6. 74.Bressa, Amici, Baretta, Fluvi, Zaccaria, Giovanelli.

Al comma 2, lettera a) numero 6), aggiungere, in fine, le parole: Il diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego della posta cartacea per le finalità di

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cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito a decorrere dal 31 gennaio 2012.
6. 82.Germanà.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259 la lettera gg) è sostituita dalla seguente:
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni, i servizi voce su protocollo IP anche qualora non impieghino risorse di numerazione, i servizi di messaggistica istantanea su protocollo IP, i servizi di posta elettronica ed ogni altro servizio assimilabile a questi per natura e caratteristiche d'uso, e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.
* 6. 35.Della Vedova.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 la lettera gg) è sostituita dalla seguente:
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, fomiti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni, i servizi voce su protocollo IP anche qualora non impieghino risorse di numerazione, i servizi di messaggistica istantanea su protocollo IP, i servizi di posta elettronica ed ogni altro servizio assimilabile a questi per natura e caratteristiche d'uso, e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.
* 6. 71.De Micheli.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis. il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. Il presente codice si applica altresì a chiunque, operando nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea, effettui un trattamento di dati personali raccolti nel territorio dello Stato attraverso la rete di internet. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
6. 44.Della Vedova.

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Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 13.Cazzola.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 21.Lo Presti.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 25.Baccini.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 26.Dima.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 28.Marsilio.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 58.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

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Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 86.Gioacchino Alfano.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 67-sexiesdecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
* 6. 95.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
1) all'articolo 54 comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) l'elenco degli atti e documenti, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, esclusi gli atti o documenti la cui produzione è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2) l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 è sostituito dal seguente:

Art. 10-bis.
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, compresa la mancata produzione di atti o documenti. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dagli atti e documenti mancanti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, degli atti o dei documenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, atti e documenti mancanti è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il provvedimento di diniego non preceduto dalla comunicazione di cui al primo periodo è nullo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
3) al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La mancata pubblicazione sul sito dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nei procedimenti di cui al presente articolo, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione

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della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui al precedente periodo prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione»;
4) all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «2. I questionari di cui al comma 1, lettera c) sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).
6. 67.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 30 ottobre 2011.
6. 97.Del Tenno.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4); e sostituire il numero 5) con il seguente: 5) negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per tali finalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione contenente la suddetta valutazione. Il Ministro per la semplificazione normativa verificata preventivamente l'adeguatezza e la completezza della predetta relazione, può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti, ed esprime le proprie valutazioni ai fini dell'iscrizione dei relativi schemi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Nei casi in cui la relazione evidenzi l'esistenza di nuovi oneri a carico di cittadini, imprese o altri soggetti privati, è comunque necessario il concerto del suddetto Ministro sullo schema di atto normativo; e al numero 6), sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati con le seguenti: gli elenchi degli oneri di cui al numero 5 sono pubblicati.
*6. 56.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4); e sostituire il numero 5) con il seguente: 5) negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per tali finalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La valutazione

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deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione contenente la suddetta valutazione. Il Ministro per la semplificazione normativa verificata preventivamente l'adeguatezza e la completezza della predetta relazione, può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti, ed esprime le proprie valutazioni ai fini dell'iscrizione dei relativi schemi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Nei casi in cui la relazione evidenzi l'esistenza di nuovi oneri a carico di cittadini, imprese o altri soggetti privati, è comunque necessario il concerto del suddetto Ministro sullo schema di atto normativo; e al numero 6), sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati con le seguenti: gli elenchi degli oneri di cui al numero 5 sono pubblicati.
*6. 146.Germanà.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4); e sostituire il numero 5) con il seguente: 5) negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per tali finalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione contenente la suddetta valutazione. Il Ministro per la semplificazione normativa verificata preventivamente l'adeguatezza e la completezza della predetta relazione, può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti, ed esprime le proprie valutazioni ai fini dell'iscrizione dei relativi schemi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Nei casi in cui la relazione evidenzi l'esistenza di nuovi oneri a carico di cittadini, imprese o altri soggetti privati, è comunque necessario il concerto del suddetto Ministro sullo schema di atto normativo; e al numero 6), sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati con le seguenti: gli elenchi degli oneri di cui al numero 5 sono pubblicati.
*6. 78.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 4) e al numero 6 sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4 gli stessi con le seguenti: gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
** 6. 6.Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 4) e al numero 6 le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4 gli stessi con le seguenti: gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
** 6. 47.Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 4) e al numero 6 sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4 gli stessi con le seguenti: gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
** 6. 60.Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 4) e al numero 6 sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4 gli stessi con le seguenti: gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
** 6. 88.Del Tenno.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il n. 4).
6. 66.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino, Ria.

Al comma 2, lettera b), n. 5), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e rinnovazione e del Ministro per la Semplificazione Normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;.
** 6. 7.Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera b), n. 5), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e rinnovazione e del Ministro per la Semplificazione Normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;.
** 6. 46.Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera b), n. 5), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e rinnovazione e del Ministro per la Semplificazione Normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;.
** 6. 68.Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), n. 5), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e rinnovazione e del Ministro per la Semplificazione Normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;.
** 6. 90.Del Tenno.

Al comma 2, lettera b), n. 6) primo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: semplificazione normativa con le seguenti: Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 19.Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera b) dopo il numero 6, aggiungere il seguente numero: 6-bis Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana con proprio decreto le linee guida per l'istituzione sperimentale di due modelli di Procedimento Unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nei settori della sanità, urbanistico-edilizio e alberghiero da applicare da parte dei SUAP ai cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
6. 70.De Micheli.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
6-bis) All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Per l'esercizio di attività commerciale e artigianale è esclusa l'obbligatorietà delle asseverazioni».
6. 130.Montagnoli, Bitonci.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
6-bis) All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di ricevimento» aggiungere le seguenti: «ovvero in via telematica».
6. 131.Montagnoli, Bitonci, Forcolin, Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).
* 6. 17.Aracu.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).
* 6. 69.Baretta.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) in caso di mancata ottemperanza dei controlli di cui all'articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, qualora

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si verifichi un evento riconducibile all'inosservanza delle disposizioni di prevenzione di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2004 da cui derivi un pericolo o un danno nei confronti di persone o cose, i titolari delle imprese fornitrici dei serbatoi rispondono del reato di cui all'articolo 423 del codice penale.
6. 4.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) Per evitare espropriazioni di grandi superfici a danno delle attività agricole e dei loro titolari il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, inserito dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009 n. 99, si riferisce esclusivamente alla realizzazione in zone agricole di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici;

Conseguentemente, al comma 1 dello stesso articolo, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) riduzione degli adempimenti concernenti la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici.
6. 9.Corsaro.

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) per ridurre gli adempimenti degli imprenditori agricoli connessi alle modalità di tenuta di piccoli contenitori di gasolio, all'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali individua le misure di buona tecnica e buona prassi, per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e la gestione delle emergenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione con particolare riferimento alle aziende agricole classificate a rischio medio e basso ed agli impianti di distribuzione del gasolio.
6. 63.Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, lettera d), n. 2), sostituire le parole da: con decreto fino a: di Bolzano con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 20.Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, nel termine di un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate

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provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 145.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma al Codice della strada ed al relativo Regolamento d'esecuzione sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa;
2) al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 le modifiche provvedono a:
1) Chiarire, con interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 2, lettera a), sub b), che le autorizzazioni periodiche ai trasporti eccezionali possono essere rilasciate anche quando il solo carico, e non necessariamente il veicolo, risulti sporgente in larghezza, fermo restando il limite di 3 metri di larghezza;
2) Eliminare nell'articolo 13, comma 2, lettera a), sub c), il riferimento ivi contenuto alla natura del materiale trasportato;
3) Consentire, tramite modifica dell'articolo 14, comma 4 che nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico possano indicarsi fino ad un massimo di 10 veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità e tali da rispettare i limiti di massa indicati nelle carte di circolazione dei mezzi;
4) Prevedere, tramite modifica dell'articolo 219, che con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possano essere emanate disposizioni per la disciplina degli abbinamenti di veicoli omologati e costruiti in serie che, singolarmente o nel loro complesso, superino i limiti stabiliti dagli articolo 61 e 62 del Codice.
6. 23.Biasotti, Armosino.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i

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trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente trasmettere, per via telematica, una comunicazione all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, ed alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.
6. 5.Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis)
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139-bis.
(Patente di servizio per autisti addetti ad organi istituzionali).

1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità delle alte cariche istituzionali, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.
2. La disciplina prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla patente di servizio di cui al comma 1, quando gli illeciti, da cui derivano le decurtazioni di punteggio, sono commessi alla guida del veicolo per cui è prevista la medesima patente di servizio e nell'esercizio dell'attività professionale.
3. In caso di revoca della patente di guida, a seguito di una qualunque delle ipotesi prevista dal presente codice, è revocata anche la patente di servizio di cui al comma 1.
e-ter) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di rilascio della patente di cui all'articolo 139-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come introdotto dal presente articolo, in particolare prevedendone un rilascio per documentazione in favore di soggetti che negli ultimi cinque anni, in modo continuativo, siano stati adibiti alla guida di veicoli impiegati nell'espletamento di compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, ed un conseguimento a seguito di esame per i conducenti per i quali non ricorrano le predette condizioni. Con il medesimo decreto sono inoltre disciplinati i criteri per la individuazione dei soggetti che hanno diritto alla patente di servizio di cui all'articolo 139-bis suddetto, i programmi e le modalità di esame per il conseguimento della stessa, i programmi e le procedure per l'applicazione a tale patente della disciplina dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la validità della patente di servizio e le caratteristiche del relativo modello.
6. 103.Soglia.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, effettua i controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e le ispezioni sui soggetti abilitati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ad esercitare funzioni autorizzazione, con le modalità finora utilizzate, già concordate in sede di contrattazione decentrata, a valere sui fondi destinati alla sicurezza stradale ed ai controlli.
6. 105.Soglia.

Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) per favorire la trasparenza nell'ambito dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'articolo 20, comma 1, della

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legge del 6 giugno 1974, n. 298, dopo il punto 2 inserire ti seguente: «2-bis) quando l'impresa risulta priva di veicoli da oltre due anni, come da apposita segnalazione del Comitato Centrale.
6. 22.Biasotti, Armosino.

Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:
1) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;
2) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.
6. 62.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalie disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
6. 98.Ventucci.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa).

1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero

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comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a);

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
6. 99.Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per riscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti "tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
6. 100.Bernardo.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

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agosto 2008, n. 133, le parole: «Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone» sono sostituite dalle seguenti: «I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono».
6. 104.Berardi.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) Chiunque svolge o ha svolto, direttamente o indirettamente, attività di consulenza o assistenza tecnica o professionale, in favore di soggetti pubblici o privati, per la redazione di progetti collegati a istanze di finanziamenti pubblici o finalizzati alla partecipazione a bandi per analoghi finanziamenti, a pena di inammissibilità dell'istanza o del progetto, non può far parte, in nessuna veste, delle commissioni di valutazione operanti nell'ambito dei medesimi procedimenti. Chiunque svolge o ha svolto, a qualsiasi titolo e con qualsiasi qualifica, un incarico presso un ente pubblico nell'ambito di un procedimento di finanziamento pubblico non può, a pena di inammissibilità dell'istanza o del progetto, prestare opera di consulenza per la redazione di progetti collegati a istanze o finalizzati alla partecipazione a bandi per il medesimo finanziamento. Le società pubbliche partecipate da enti territoriali non possono prendere parte ai bandi di finanziamento dei propri azionisti, diretti o indiretti. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono, le imprese beneficiarie sono tenute alla restituzione del finanziamento erogato. I soggetti che violano le predette disposizioni sono tenuti a risarcire alle imprese i darmi conseguenti alla restituzione del finanziamento erogato.
6. 126.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2010, le parole: «è prorogato al 31 maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato al 1o giugno 2012».
*6. 127.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2010, le parole: «è prorogato al 31 maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato al 1o giugno 2012».
*6. 140.Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Dal Lago, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.
6. 138.Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

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Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio, la data di integrale operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti non può essere antecedente al 1o giugno 2012. Fino a tale data, i soggetti che aderiscono su base volontaria al sistema medesimo rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contributo annuale eventualmente versato è valido per il primo anno di integrale ed effettiva operatività del sistema».
6. 139.Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Dal Lago, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:

Art. 188-ter.
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri).

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
b) i commercianti e gli intermediari di rifiuti speciali pericolosi;
c) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali pericolosi per conto dei consorziati;
d) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi;
e) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 25, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall'armatore o noleggiatore medesimi;
f) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Chiunque non sia obbligato ad aderire ai sensi del comma 1. può aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria.
3. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da Parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature

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elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.
6. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
7. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a).
9. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.
10. Il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare provvede alle opportune modifiche del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
6. 141.Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Dal Lago, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 187, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
2) all'articolo 216-bis il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione

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degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
3) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».
6. 142.Lanzarin, Stucchi, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) i piccoli impianti geotermici pilota con potenza nominale installata non superiore a 5 MWe, con reiniezione dei fluidi nella stessa formazione di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, introdotti dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono assimilati, ai fini ambientali, alle piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e sono esclusi dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

Conseguentemente, al comma 1 dello stesso articolo, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) riduzione degli adempimenti concernenti la realizzazione di impianti geotermici pilota con potenza nominale non superiore a 5 MWe.
6. 10.Corsaro.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 15 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ferma restando la durata dell'autorizzazione di due anni, al fine di semplificare le procedure burocratiche, gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, possono essere versati anche annualmente. In questo caso la validità dell'autorizzazione

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è condizionata al versamento delle suddette imposte.
6. 61. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:
«5. Le previsioni di cui ai commi 1, lettera b) e c), e 4 del presente articolo, si interpretano, in modo autentico, come comprensive delle matrici materiali di riporto di cui al decreto ministeriale 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del presente decreto legislativo».
6. 83. Bernardo, Toccafondi, Vella.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 8. Vignali, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 48. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 53. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis)
All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 89. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 135. Forcolin, Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato IV alla parte quinta, Parte I, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:
«z-bis) impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che non lavorano per più di 90 giorni l'anno».
6. 64. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

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Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione».
6. 65. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al primo periodo, dopo le parole «con personalità giuridica di diritto privato», sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».
6. 77. Marchignoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma l, lettera f-ter) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. 106. Berardi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «, la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) condizioni di lavoro del personale».
6. 107. Misuraca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5 della legge 23 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da una autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».
* 6. 1. Versace.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5 della legge 23 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da una autocertificazione

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del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».
* 6. 54. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino, De Poli, Poli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-ter
. All'articolo 5 della legge 23 marzo 1999, n. 68, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della presente legge devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in diverse unità produttive o imprese del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvolgono della facoltà di cui al comma precedente trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e delle sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui al successivo articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo al livello nazionale e la situazione di ciascuna unità produttiva o di ciascuna impresa appartenente al gruppo.
8-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni.
** 6. 2.Versace.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 5 della legge 23 marzo 1999, n. 68, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della presente legge devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in diverse unità produttive o imprese del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvolgono della facoltà di cui al comma precedente trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e delle sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui al successivo articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo al livello nazionale e la situazione di ciascuna unità produttiva o di ciascuna impresa appartenente al gruppo.
8-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni».
**6. 50.Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5 della legge 23 marzo 1999, n. 68, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della presente legge devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale

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in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in diverse unità produttive o imprese del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvolgono della facoltà di cui al comma precedente trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e delle sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui al successivo articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo al livello nazionale e la situazione di ciascuna unità produttiva o di ciascuna impresa appartenente al gruppo.
8-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni.
** 6. 55. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino, De Poli, Poli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 è sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al periodo precedente può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
2. Per le aree geografiche o i settori produttivi o merceologici in stato di crisi, il Ministro dell'economia e delle finanze può stabilire con proprio decreto la possibilità di compensazione tra crediti e debiti in favore dei soggetti inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, qualora siano titolari di uno o più crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione ai quali siano scaduti i termini di pagamento e non vi siano condizioni ostative alla loro liquidazione, questi può farle a compensazione. In tal caso l'agente della riscossione competente per territorio, ricevuta, anche in via telematica, la segnalazione dal titolare del credito, sospende i termini di pagamento e procede alla verifica presso le amministrazioni debitrici.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2».
6. 15. Cicu.

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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 48-bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 è sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di affermare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al periodo precedente può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
2. Nel caso in cui il soggetto inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, sia titolare di uno o più crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione ai quali siano scaduti i termini di pagamento e non vi siano condizioni ostative alla loro liquidazione, questi può farle a compensazione. L'agente della riscossione competente per territorio, ricevuta, anche in via telematica, la segnalazione dal titolare del credito, sospende i termini di pagamento e procede alla verifica presso le amministrazioni debitrici.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2».
6. 16. Cicu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «società controllate e collegate», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero ad una società controllata o collegata appositamente delegata».
6. 49. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 4, lettera d), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «soggetto diverso dal titolare del contratto», sono aggiunte le seguenti: «di lavoro, con termine decorrente dal primo giorno del mese successivo alla cessazione della prestazione resa a favore del soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro».
6. 36. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici dell'Agenzia delle entrate od affidati agli agenti della riscossione tributi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

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b) delle somme dovute agli agenti della riscossione tributi a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dagli stessi.

3-ter. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore dei commi da 3-bis a 3-sexies del presente articolo, relativamente a tutti i ruoli di cui al comma 3-bis, gli agenti della riscossione tributi informano i debitori che entro il 30 luglio 2011 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita al comma 3-bis, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3-bis. Il residuo è versato in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 30 agosto 2011 ed il 31 dicembre 2011. Sulle somme riscosse, agli agenti della riscossione tributi spetta un aggio pari al 4 per cento.
3-quater. Il provvedimento di concessione dello rateizzazione di una cartella di pagamento non impedisce al debitore di avvalersi della definizione di cui ai commi 3-bis e 3-ter, ma non dà luogo a diritto a rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso. Tuttavia quanto pagato in eccesso può esclusivamente essere scomputato da quanto dovuto dal medesimo contribuente per la definizione di cui ai commi precedenti riferita ad altri debiti tributari.
3-quinquies. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
3-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3-ter e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione tributi, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
6. 116. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
3-ter. Dopo l'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 è aggiunto il seguente:
«Art. 108-bis. - 1. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
2. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
3-quater. Il numero 6 della Tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 è sostituito dal seguente:
«6. Certificati di qualunque natura ad esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».
6. 96.Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto

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ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
3-ter. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
6. 12. Cazzola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 12-ter, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni sono soppresse le parole: «superiori a 1,5 milioni di euro».
3-ter. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
6. 14.Lo Moro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 7 watt, sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori forme di semplificazione amministrativa previste dalle leggi regionali.
3-ter. all'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole «un provvedimento di diniego» sono inserite le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
6. 91.Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni

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fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:
a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai

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commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo,
7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presente disposizione».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Conseguentemente vengono ridotti gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 108. Polledri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, all'articolo 5, comma 5, lettera n), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e per il 35 per cento ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «e alle province».
6. 109. Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, i Comuni e le Province che abbiano rispettato nel triennio precedente i vincoli di finanza pubblica imposti dal Patto di stabilità interno, possono effettuare spese per

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il sostegno e per il finanziamento di attività che, rientranti nei compiti dell'ente e che abbiano un interesse per la collettività, si pongono la finalità di promuovere e valorizzare il territorio dove è ubicato l'ente.
6. 110. Vanalli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa della piena e completa attuazione del processo di federalismo fiscale, a partire dall'esercizio 2011, viene disposta la possibilità per le Province di poter provvedere al trasferimento dell'importo corrispondente a quanto non recuperato dal Ministero per incapienza dei trasferimenti erariali spettanti e riferito al gettiti fiscali delle imposte provinciali, attraverso forme di differimento fino ad un importo massimo di due milioni di euro all'anno per ciascun ente e secondo modalità da disciplinarsi con regolamento in accordo con il Ministero stesso e in ragione dei vincoli di finanza pubblica.
6. 111. Rivolta, Nicola Molteni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000.000 di lire» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
6. 112. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione a di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 113. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorso il periodo di cui al comma 1, Il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico».
6. 117. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità, compreso l'articolo 15, commi 3 e 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del Comune competente o della Provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un Comune della stessa provincia; in tal caso la Provincia provvede al ristorno, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai Comuni

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interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla Provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre di ogni anno, in caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la Provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto per il rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 30 settembre di ogni anno.
6. 118. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le funzioni del Segretario Comunale e Provinciale possono essere parimenti svolte da Avvocati e Dottori Commercialisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali.
6. 119. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un Decreto Legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei Dirigenti Pubblici nel rispetto dei seguenti principi:
a) Le assunzioni di tutti i Dirigenti Pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mondato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Mandato di Governo;
b) Ampliando le possibilità di licenziamento dei Dirigenti Pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità.
6. 120. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
6. 121. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale atto alla sicurezza.
6. 122. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: 108. Le province e tutti i comuni possono assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
6. 101. Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona

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con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.
6. 123. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con riferimento alle strade statali esterne centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono ridotti al 10 per cento rispetto all'ultimo adeguamento vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I canoni e corrispettivi di cui al comma 1, dovuti e non versati per gli anni dal 1998 al 2008, al netto dei versamenti già eseguiti, sono ridotti al 10 per cento. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario.
6. 124. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
3-bis. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 54 è abrogato;
b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6. 125. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere:
3-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese attraverso l'informatizzazione di tutti gli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale.
6. 128. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
qq) alla disciplina e al rilascio dei titoli professionali del personale navigante

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della navigazione interna; alla individuazione dei requisiti psico-fisici del personale navigante della navigazione interna.
6. 133. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I piccoli impianti geotermici di potenza nominale installata non superiore a 5 MW, con reiniezione dei fluidi nella stessa formazione di provenienza, e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, sono assimilati, ai fini ambientali, alle piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità in sede statale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
6. 136. Luciano Dussin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: «Le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 7 watt, sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori forme di semplificazione amministrativa previste dalle leggi regionali.
b) all'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole «un provvedimento di diniego» sono aggiunte le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
*6. 43. Della Vedova.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: «Le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 7 watt, sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori forme di semplificazione amministrativa previste dalle leggi regionali;
b) all'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole «un provvedimento di diniego» sono aggiunte le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
*6. 81. De Micheli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:
4-bis. L'autorizzazione è soggetta ad un visto annuale di conformità e di regolarità

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da parte del Comune che ha provveduto al rilascio. Il visto di regolarità accerta la sussistenza dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge, nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.
6. 114. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei rapporto di lavoro.
6. 115. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.
6. 11. Cazzola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico e per una correzione dell'andamento dei conti pubblici, in particolare nell'ambito della spesa sanitaria, all'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, dopo le parole: «all'AIFA il numero» inserire il termine «esatto» e dopo le parole: «dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente» sono inserite le seguenti «comprovato da una verifica di conformità annuale, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), e 119, comma 1 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
6. 24. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per ridurre gli adempimenti connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario sono esonerati dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, previa convenzione col servizio pubblico di raccolta. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte l'anno.
6. 27. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorire l'efficienza e la stabilità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008. Il calcolo forfetario di cui al periodo precedente è raddoppiato per gli anni 2008, 2009 e 2010.
6. 132. Forcolin, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della

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regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfettario dal 2008 alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge. Il calcolo forfettario di cui al periodo precedente è raddoppiato per gli anni 2008,2009 e 2010.
6. 85. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 590 del 1965, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
6. 31. Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 15 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ferma restando la durata dell'autorizzazione di due anni, al fine di semplificare le procedure burocratiche, gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, possono essere versati annualmente. In questo caso la validità dell'autorizzazione è condizionata al versamento delle suddette imposte.
6. 29. Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.
b) all'articolo 14, comma 6, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».
6. 30. Paolo Russo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, è soppresso il comma 2-quater.
6. 32. Mario Pepe (IR).

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Gli importi sono ridotti a 1.000 nel caso il trasferimento avvenga verso Paesi al di fuori dell'Unione europea;
b) al comma 19 la parola: «2.000» è sostituita dalla parola: «1.000».
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è introdotto un sistema di controllo e di monitoraggio dei soggetti che utilizzano gli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi (money transfer) per il trasferimento di denaro verso l'estero, al fine di individuare anomalie nelle modalità e nel numero

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dei trasferimenti, che possano ricondurre a fenomeni di abusi in materia di lavoro o a reati di evasione fiscale o riciclaggio. Con il medesimo decreto sono incrementati e resi più stringenti i controlli sulle attestazioni previsti dal comma 19.
6. 33. Mario Pepe (IR).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni normative in materia di costi di funzionamento, di costi del personale, compresi i compensi per gli organi, che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, trovano applicazione agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 solo ove espressamente richiamati.
6. 37. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 3, aggiungere:
3-bis. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti. Detti accertamenti ispettivi debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.
6. 38. Beccalossi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.
6. 39. Beccalossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis) Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di amministrazione degli enti del sistema camerale.
6. 45. Armosino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la gestione di una o più fasi procedimentali riguardanti gli incentivi previsti da norme statali, il Ministero competente può avvalersi di un Soggetto gestore, con il quale può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il soggetto gestore è individuato mediante procedura aperta, ristretta o negoziata o

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dialogo competitivo in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oppure è scelto mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno. L'Amministrazione, in particolare, procederà senz'altro ad affidamento diretto qualora, per le caratteristiche dell'erogazione degli incentivi, abbia individuato l'unico organismo in possesso di una rete capillare per l'erogazione di servizi presente in ogni Comune, nonché di tecnologie e mezzi tali da soddisfare le esigenze di celere distribuzione degli incentivi stessi secondo le individuate modalità, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero sia titolare di diritti esclusivi. Tale organismo deve altresì essere in possesso di collaudate competenze per l'adeguato svolgimento della tipologia di servizi previsti dalia normativa, in ragione della notevole esperienza maturata nel settore, nell'adempimento di precedenti rapporti convenzionali per analoghi servizi già in atto con lo Stato italiano, ed in particolare nei rapporti convenzionali in essere con le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché aver maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità, al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza che l'amministrazione si pone nell'erogazione dei servizi pubblici.
6. 87. Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è sostituito dal seguente: «2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1, con esclusione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche, anche in caso di apparentamento, le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. Ai fini di quanto al periodo precedente, gli elenchi degli associati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono depositati presso la sede dell'organizzazione».
6. 92. Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: «, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria».
b) il comma 2 è soppresso;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
6. 94. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di sostenere la ripresa del sistema produttivo, i contributi e i premi previdenziali e assicurativi relativi a periodi contributivi maturati alla data del 31 ottobre 2009, possono essere regolarizzati, previa domanda da presentare agli enti previdenziali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, mediante il versamento di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, maggiorato del 20 per cento a titolo di sanzioni civili. La presentazione della domanda nonché il pagamento di quanto dovuto, dovranno

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essere eseguiti nei modi e termini previsti dalla normativa regolamentare vigente.
6. 102. Franzoso.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca Dati Nazionale dell'Autotrasporto).

1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4-quinquies dell'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, sono sostituite dalle seguenti:
«1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.
3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca una oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile.
4. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sopprimere la lettera h).
5. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.
6. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.
7. Le misure di cui al comma 6 possono consistere:
a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;
b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;
c) nella progressiva riduzione dell'imposta regionale per le attività produttive.

8. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabilite le modalità applicative del comma 7, l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito

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delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 10.
10. L'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

11. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 10 del presente articolo.
12. È istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».
13. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.
14. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.
15. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna.
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12 a 15, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 10 del presente articolo.
17. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

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«Nei trasporti nazionali e internazionali il risarcimento dovuto dal vettore per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata non può essere superiore all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n, 1621, e successive modificazioni.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'indennizzo viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta ed il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».
6. 01. Borghesi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei rifiuti in attuazione della direttiva 19 novembre 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consolidare e potenziare il compiuto sistema di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti implementato in attuazione delle direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE, sono delegate, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino Alto Adige, a dare esecuzione alla direttiva 19 novembre 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province garantiscono, per il tramite delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, ogni informazione utile ai fini dei catasto dei rifiuti istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ferma restando quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, per i rifiuti di imballaggio, comunicano annualmente alle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

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f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

4. Gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni del presente articolo gravano esclusivamente sui bilanci provinciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 03. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di collocamento, di lavoro e di sicurezza nel settore agricolo).

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter, In caso di assunzione contestuale di due o più lavoratori agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La domanda si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel predetto termine, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la domanda riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale abbia rispettato nell'anno precedente le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

3. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 ovvero a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le rispettive aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria si intendono rispettati con il rilascio di apposita certificazione attestante la visita medica biennale, effettuata presso i servizi di medicina del lavoro della ASL di appartenenza con giudizio sull'idoneità all'espletamento della

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relativa attività lavorativa agricola; gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta in azienda; gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso la formazione effettuata con cadenza triennale secondo le procedure individuate nella contrattazione collettiva comprendente anche le procedure di primo soccorso e antincendio.
13-ter. Per i datori di lavoro agricolo che assumono esclusivamente lavoratori a tempo determinato la valutazione dei rischi è limitata soltanto alle lavorazioni effettuate dagli stessi.»
b) all'articolo 46, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, con decreto, le misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e agroindustriali nonché le misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze relative alle attività agricole e per le attività agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.».
6. 05. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).

1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
e) «interessi legali di mora»; interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

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h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta ai creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.
4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai

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sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.
11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:
a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;
c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.
18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha

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presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
6. 011. Misiani, Lulli, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni).

1. Il presente articolo in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione con le pubbliche amministrazioni. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) «pubblica amministrazione», ogni soggetto inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

3. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti o la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi

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di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

4. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 3, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:
a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

5. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 4, lettera d), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditori.
6. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 4, fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo che non può, in ogni caso, superare i sessanta giorni di calendario.
7. Il tasso di riferimento, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, è il seguente:
a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1o gennaio dell'anno stesso;
b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1o luglio dell'anno stesso.

8. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, senza che sia necessario un sollecito, uno dei seguenti importi che costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore:
a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;
b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;
c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

9. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di

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interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.
10. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique ai danni del creditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.
11. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
12. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 9, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
13. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel comma 4 lettera b).
14. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente inique.
6. 09. Misiani, Lulli, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa).

1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
*6. 08. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa).

1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
*6. 012. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni a favore delle persone invalide civili).

1. Le certificazioni mediche rilasciate dai medici dai medici di base e specialisti ambulatoriali, per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e per il riconoscimento dell'invalidità civile per le quali è obbligatorio l'invio telematico delle informazioni ad altre amministrazioni, sono esenti dal pagamento dei relativi oneri amministrativi.
2. Le pensioni privilegiate ordinarie (integrate nella misura del 20 per cento sulla pensione ordinaria maturata per i titolari di 1 categoria-grandi invalidi e del 10 per cento per i titolari dalla 2 alla 8 categoria per invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e concorrono, rispettivamente, nella misura del 80 e del 90 per cento annuo ai fini dell'imponibile IRPEF.
3. L'assegno mensile d'invalidità civile parziale è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, e dipendente a tempo determinato fino al limite massimo di euro 8.000.
6. 013. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

All'articolo 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240, dopo le parole: legge 15 giugno 1984, n. 245, aggiungere le seguenti: e

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quello di Trento, riconosciuto successivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in possesso dei requisiti previsti dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica per gli interporti di rilevanza nazionale,.
6. 02. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e per una correzione dell'andamento dei conti pubblici, in particolare nell'ambito della spesa sanitaria, all'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, dopo le parole: «all'AIFA il numero» è inserita la seguente: «esatto» e dopo le parole: «dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «comprovato da una verifica di conformità annuale, ai sensi degli articoli 113 comma 1 lettera b) e articolo 119 comma 1 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003».
6. 04. Leo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
*6. 06. Germanà.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
*6. 010. De Micheli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
*6. 014. Della Vedova.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Soppressione di enti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogati:
a) gli articoli 8, 12 e 21 del Regio Decreto Legge 8 febbraio 1923, n. 501;
b) il Regio Decreto 31 agosto 1928, n. 2126;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953 n. 1260.
6. 015. Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di accisa).

1. Le disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio usato come

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carburante, previste dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dall'articolo 2, comma 58 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, si applicano, con le medesime modalità ed effetti anche ai fini fiscali, anche alle imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente.
6. 07. Gioacchino Alfano.