CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 615-sexies. (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

Art. 2.
(Lavoro di pubblica utilità).

1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

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ALLEGATO 2

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di filiazione).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 74 del codice civile è inserito il seguente:
«La parentela sussiste anche in relazione alla persona nata fuori del matrimonio».

2. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento».

3. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

4. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: Della potestà dei genitori e diritti e doveri del figlio.
5. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 315. Stato giuridico della filiazione. - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

6. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio. - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

7. È abrogata la sezione II, del capo II, del titolo VII, del libro I del codice civile.
8. Nel codice civile le parole «figli legittimi» e «figli naturali» sono sostituite, ovunque ricorranno, dalla seguente: «figli».

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Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315 bis del codice civile, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII, del libro primo, del codice civile, in particolare:
sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;
sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;
trasponendo nel nuovo capo I, i contenuti della sezione I, del capo I;
trasponendo i contenuti della sezione II, del capo I, in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»,
trasponendo i contenuti della sezione III, del capo I, in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;
trasponendo i contenuti del paragrafo 1, della sezione I, del capo II, in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
trasponendo i contenuti del paragrafo 2, della sezione I, del capo II, in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;
abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione.
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio della unificazione dello stato di figlio;
2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione

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di un termine per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitori, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi;
i) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;
l) conferma della previsione dell'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge;
m) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;
n) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio della unificazione dello stato di figlio;
o) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
p) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;
q) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni ed integrazioni normative, il necessario coordinamento, con le disposizioni da essi recate delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

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Art. 3.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico.