ALLEGATO
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. (C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).
EMENDAMENTO 1.3 DEL GOVERNO
All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: «e fissa» fino a: «dalla carica»;
b) al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: «e fissa» fino a: «dalla carica»;
Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2
(Decorrenza)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato:
1) una quota pari almeno ad un decimo degli amministratori e sindaci eletti per il primo mandato di applicazione della legge;
2) una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti per il secondo mandato di applicazione della legge.
1. 3.Governo (Inammissibile limitatamente alla parte riferita all'articolo 1)