CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2011
471.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Riqualificazione e recupero dei centri storici. (Testo unificato C. 169 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 169 ed abbinate, recante disposizioni in materia di riqualificazione e recupero dei centri storici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato come il comma 6 dell'articolo 1, il quale prevede che nelle zone oggetto degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 si applicano, in favore dei soggetti privati, le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, presenti alcuni elementi di criticità, sia sotto il profilo della sua formulazione, sia per quanto riguarda la congruenza con il quadro normativo vigente in materia;
evidenziato, in particolare, come la disposizione, qualora fosse esclusivamente volta a confermare il regime di detraibilità in materia di interventi di ristrutturazione edilizia introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1 della legge n. 449, risulterebbe sostanzialmente inutile, mentre, qualora essa intendesse invece estendere l'ambito applicativo dell'agevolazione tributaria anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, occorrerebbe valutare la compatibilità di tale estensione con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
sottolineato inoltre come la disposizione risulti formulata in termini non sufficientemente perspicui, non risultando chiaro, in considerazione delle numerose modifiche intervenute nel tempo sulla disciplina in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio introdotta dal predetto articolo 1 della legge n. 449 del 1997, a quale regime ci si intenda riferire, ovvero se si intenda dettare una misura agevolativa specifica per gli interventi di recupero citati;
segnalato, ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, come la disposizione, nella parte in cui prevede, per i medesimi interventi di cui al comma 2, l'applicazione di «tutte le ulteriori agevolazioni fiscali e incentivi eventualmente spettanti per interventi edilizi realizzati mediante l'utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili», appaia formulata in termini eccessivamente generici, tali da renderne problematica la concreta attuazione, in considerazione della sovrapposizione degli ambiti oggettivi degli interventi edilizi e delle diverse normative tributarie applicabili,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
alla luce delle considerazioni formulate in premessa, provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 6 dell'articolo 1.

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ALLEGATO 2

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1.
(Investimenti esteri sottoposti ad autorizzazione preventiva).

1. Sono sottoposti ad un'autorizzazione preventiva da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, gli investimenti esteri realizzati in Italia in un attività che, anche a titolo occasionale, partecipa all'esercizio dell'autorità pubblica oppure riguarda uno dei seguenti comparti:
a) attività concernenti l'ordine e la sicurezza pubblici o di interesse per la difesa nazionale;
b) attività di ricerca, di produzione o di commercializzazione di armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive.
2. Le attività di cui al comma 1 sono definite dagli articoli 1-bis, comma 2, e 1-ter, comma 3.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può comprendere condizioni volte ad garantire che l'investimento non danneggi gli interessi nazionali di cui al medesimo comma 1. L'articolo 1-quater, comma 6, stabilisce la natura di tali condizioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora rilevi che un investimento estero è o è stato realizzato non rispettando le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 può ingiungere all'investitore di non dare seguito all'operazione, di modificarla o di ristabilire a proprie spese la situazione anteriore. A tale ingiunzione si può dare corso solo dopo che l'amministrazione ha richiesto all'investitore di fare conoscere entro quindici giorni le proprie osservazioni. Nel caso di non rispetto dell'ingiunzione, il Ministro può punire l'investitore, senza pregiudizio del ristabilimento della situazione anteriore, con una sanzione fino ad un massimo pari al doppio del valore dell'investimento irregolare. L'importo della sanzione deve essere proporzionato alla gravità delle irregolarità commesse.

Art. 1-bis.
(Disposizioni riguardanti investimenti esteri provenienti da paesi terzi).

1. Ai sensi del presente articolo l'investitore realizza un investimento quando:
a) acquisisce il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;
b) ovvero acquisisce direttamente o indirettamente tutto o parte di un ramo di attività di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;
c) ovvero supera la soglia del 30 per cento di possesso diretto o indiretto del capitale e dei diritti di voto di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia.
2. Gli investimenti esteri di cui al comma 1 del presente articolo, realizzati

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da persone fisiche di nazionalità di un Paese non comunitario, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 se realizzati nelle seguenti attività:
l) attività nel settore dei giochi che prevedono guadagni monetari;
m) attività regolamentate di sicurezza privata;
n) attività di ricerca, sviluppo o produzione relativa agli strumenti atti a fronteggiare l'utilizzazione illecita di agenti patogeni o tossici;
o) attività riferite ad attrezzature concepite per l'intercettazione della corrispondenza e l'intercettazione a distanza delle conversazioni;
p) attività di valutazione e certificazione della sicurezza dei prodotti e dei sistemi delle tecnologie dell'informazione;
q) attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi nel settore della sicurezza dei sistemi informativi esercitati da una società che li fornisca ad un operatore pubblico o privato che gestisce installazioni critiche;
r) attività relative a taluni beni e tecnologie a duplice uso civile/militare;
s) servizi di crittologia;
t) attività coperte da segreto di Stato;
u) attività di ricerca, produzione o commercio di armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive destinate a scopi militari;
v) attività esercitate da imprese che hanno concluso un contratto di studio o di fornitura di attrezzature per il ministero della Difesa italiano, sia direttamente che in sub-appalto, per la realizzazione di un bene o di un servizio relativo ad uno dei settori di cui dalla lettera g) alla lettera j) di cui sopra.

Art. 1-ter.
(Disposizioni riguardanti investimenti esteri provenienti da Paesi membri della Comunità europea).

1. Ai sensi del presente articolo l'investitore realizza un investimento quando:
a) acquisisce il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;
b) acquisisce direttamente o indirettamente tutto o parte di un ramo di attività di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo, realizzati nelle attività di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettere da h) a k), da persone fisiche di nazionalità di uno dei Paesi membri della Comunità europea, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un autorizzazione ai sensi dell'articolo 1.
3. Gli investimenti esteri di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, realizzati da persone fisiche di nazionalità di uno dei Paesi membri della Comunità europea, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 se realizzati nelle seguenti attività:
h) attività relative ai giochi nella misura in cui è necessario il controllo dell'investimento ai fini del contrasto al riciclaggio di capitali;
i) attività di sicurezza privata qualora le società che le esercitano:
forniscano il servizio ad una pubblica amministrazione o ad una società privata considerata di importanza vitale per la sicurezza nazionale;

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ovvero partecipano direttamente e specificatamente a delle missioni per quanto concerne la sicurezza del trasporto aereo e marittimo;
ovvero intervengono nelle zone protette o riservate ai fini della difesa nazionale;
j) attività di ricerca, sviluppo o di produzione, quando esse riguardano esclusivamente:
agenti patogeni, zoonosi, tossine ed i loro elementi genetici così come i loro prodotti derivati, citati nei punti 1C351 e 1C352a.2 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso;
mezzi di contrasto agli agenti proibiti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata dalla legge 18 novembre 1995, n. 496, quando il controllo dell'investimento rappresenta un'esigenza per la lotta al terrorismo e per la prevenzione delle sue conseguenze sanitarie;
k) attività di ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione di materiali concepiti per l'intercettazione delle corrispondenze e l'ascolto a distanza delle conversazioni, nella misura in cui il controllo dell'investimento rappresenta una necessità per il contrasto del terrorismo e della criminalità;
l) attività di valutazione e certificazione della sicurezza offerta dai prodotti e dai sistemi relativi alle tecnologie dell'informazione, quando le società che le esercitano forniscono le loro prestazioni alle pubbliche amministrazioni, nella misura in cui il controllo dell'investimento è richiesto dall'esigenza della lotta al terrorismo ed alla criminalità;
m) attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi nel settore della sicurezza dei sistemi informativi esercitati da una società che li fornisca ad un operatore pubblico o privato che gestisce un'installazione di importanza vitale per la sicurezza nazionale;
n) attività relative ai beni ed alle tecnologie duali, elencate nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 citato, esercitate a beneficio di società che interessano la Sicurezza nazionale.

Art. 1-quater.
(Disposizioni comuni).

1. L'autorizzazione prevista dagli articoli 1-bis e 1-ter si ritiene acquisita qualora l'investimento viene realizzato da società appartenenti tutte al medesimo gruppo, cioè da società di cui lo stesso azionista detiene, direttamente o indirettamente, il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto. L'autorizzazione non è da ritenersi acquisita allorquando l'investimento ha per oggetto il trasferimento all'estero di tutto o di una parte del ramo di una delle attività di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e all'articolo 1-ter, comma 3.
2. L'autorizzazione è ugualmente da ritenersi acquisita, per gli investimenti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), non essendo necessaria la richiesta preventiva, quando l'investitore che supera la soglia del 30 per cento di possesso diretto o indiretto del capitale o dei diritti di voto di una società avente sede sociale in Italia è stato già autorizzato ai sensi del presente articolo ad acquisirne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. Nel caso in cui la domanda preventiva di autorizzazione sia stata presentata nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la ricevuta menziona che la richiesta è senza oggetto.
4. L'investitore, prima di realizzare uno specifico investimento, può interpellare per iscritto il Ministro dell'economia e delle finanze per sapere se quell'investimento

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è soggetto ad una procedura di autorizzazione. Il Ministro deve rispondere entro due mesi. L'assenza di risposta non esime dalla richiesta di autorizzazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze si pronuncia entro due mesi dalla data della richiesta di autorizzazione. In caso di mancata risposta l'autorizzazione si ritiene concessa. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le modalità per la richiesta di autorizzazione.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere l'autorizzazione con una o più condizioni ai fini della salvaguardia degli interessi nazionali come definiti dall'articolo 1. Tali condizioni riguardano principalmente la continuità delle attività, delle capacità industriali e di ricerca e sviluppo nonché dei saperi professionali collegati, la sicurezza degli approvvigionamenti oppure l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali della società la cui sede sociale è stabilita sul territorio italiano come titolare o sub-appaltatore nell'ambito di contratti riguardanti la sicurezza pubblica, gli interessi della difesa nazionale oppure la ricerca, la produzione o il commercio concernenti armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive. Nel caso in cui l'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta viene esercitata solo a titolo provvisorio, il Ministro può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla cessione di quest'attività ad una società indipendente dell'investitore estero. Le condizioni di cui al presente comma sono stabilite nel rispetto del principio di proporzionalità.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze rifiuta con decisione motivata l'autorizzazione all'investimento:
a) se esiste una seria presunzione che l'investitore sia suscettibile di commettere uno dei seguenti reati: reati collegati al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio dei proventi di attività criminose, terrorismo, corruzione, partecipazione ad un'associazione criminale;
b) ovvero quando il rispetto delle condizioni di cui al comma 6 non sia sufficiente da solo a garantire la salvaguardia degli interessi nazionali come definiti dall'articolo 1 allorquando:
1 - la continuità delle attività, delle capacità industriali e di ricerca e sviluppo nonché dei saperi professionali collegati non siano garantiti;
2 - la sicurezza degli approvvigionamenti non sia garantita;
3 - sia compromessa l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali della società la cui sede sociale è stabilita sul territorio italiano come titolare o sub-appaltatore nell'ambito di contratti riguardanti la sicurezza pubblica, gli interessi della difesa nazionale oppure la ricerca, la produzione o il commercio concernenti armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive.
8. La scadenza temporale entro la quale l'investitore deve ristabilire la situazione anteriore in applicazione del comma 4 dell'articolo 1 è comunicata dal Ministro dell'economia e delle finanze e non può eccedere i dodici mesi.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze per istruire la pratica relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo, può fare ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale tra le amministrazioni finanziarie per verificare le informazioni fornite dagli investitori esteri con particolare riguardo a quelle sulla provenienza delle risorse finanziarie.
1. 1.Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 2364, secondo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

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b) il secondo periodo è abrogato.
1-bis. All'articolo 154-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
1. 2.Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.
1. 3.Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rinvio dell'assemblea ai sensi del presente comma non dà luogo ad azione di responsabilità ai sensi degli articoli 2392 e 2395 del codice civile.
1. 4.Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soppresso.
1. 5.Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 3

5-04632 Fogliardi: Verifiche sul trasferimento a L'Aquila di sedi legali di società.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala che talune società commerciali hanno provveduto a trasferire, dopo il sisma del 2009, la propria sede legale a L'Aquila. Poiché nella città terremotata risulta più difficoltoso inoltrare e recapitare atti, citazioni, ingiunzioni o notifiche giuridiche, il trasferimento della sede legale potrebbe essere dettato da meri scopi di natura evasiva, elusiva o illecita, non risultando esservi particolari agevolazioni fiscali legate al predetto trasferimento.
L'Onorevole interrogante chiede, pertanto, se non sia opportuno promuovere un'approfondita verifica di tale fenomeno.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate, nel riferire che non risultano evidenze dirette del fenomeno segnalato con il question time, ha comunicato di aver dato apposite indicazioni agli Uffici competenti al fine di seguire e valutare, così come auspicato dall'Onorevole interrogante, eventuali casi di trasferimento della sede legale dettati esclusivamente da motivi di natura evasiva-elusiva. Anche il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato di non aver rilevato, allo stato, fenomeni analoghi a quelli segnalati dagli interroganti.

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ALLEGATO 4

5-04633 Forcolin e Fugatti: Proroga degli adempimenti e dei versamenti tributari in favore delle imprese italiane operanti prevalentemente in rapporto con la Libia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Governo abbia in programma una proroga dei termini degli adempimenti fiscali e del versamento delle imposte per le aziende italiane che svolgono attività prevalente in Libia, almeno per la parte di fatturato relativa al 2010, dato il mancato pagamento da parte dei committenti libici a causa dello scoppio della guerra civile.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno fatto presente che la possibilità di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stata finora utilizzata solo a favore di contribuenti direttamente colpiti da eventi eccezionali ed imprevedibili che hanno interessato il territorio nazionale e tali presupposti non sembrerebbero ricorrere nella fattispecie in esame.
Inoltre, secondo gli Uffici, un'eventuale disposizione normativa che preveda la sospensione dei versamenti tributari e/o una dilazione degli stessi comporterebbe una perdita di gettito che al momento non risulta quantificabile a causa della genericità della richiesta per la quale sarebbe necessaria un'idonea copertura finanziaria.