CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2011
470.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa (C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

Art. 1.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle azioni della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai valori e alle percentuali stabiliti dall'allegato A annesso alla presente legge.
2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Le eventuali successive modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei soci di ANAS Spa. Le modifiche della convenzione di concessione sono approvate, su proposta dell'assemblea dei soci di ANAS Spa, con le modalità stabilite dal secondo periodo».

Art. 2.

1. L'ANAS Spa, in conformità con l'atto di indirizzo adottato, ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, subconcede ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, relativamente alle tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo.
2. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS Spa procede alla costituzione, alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituite, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1 Il Governo trasmette il predetto atto di indirizzo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle strade e sui raccordi autostradali assoggettabili a pedaggio, ai sensi

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del comma 2, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che a quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio come individuate sulla base dell'articolo 3.

Art. 3.

1. I proventi dei pedaggi introdotti ai sensi dell'articolo 2, sono utilizzati dalle società di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, per la gestione dell'opera e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto autostradale medesimo, per il finanziamento di interventi sul territorio di pertinenza, scelti di concerto con la regione interessata, nonché per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale.
2. I pedaggi di cui al comma 1 possono essere introdotti esclusivamente sulle tratte autostradali che rispondono ai seguenti criteri:
a) tratte autostradali e raccordi autostradali i cui requisiti strutturali siano coerenti con gli standard dell'Unione europea e con il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) tratte autostradali e raccordi autostradali per i quali esiste un'adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché tratte autostradali e raccordi autostradali per i quali sono completati i lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, prevede opportune forme di esenzione totale o parziale dal pagamento del pedaggio per specifiche categorie di utenti.

Art. 4.

1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate in regime di neutralità fiscale.

Art. 5.

1. Le azioni della società ANAS Spa, attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 entrano a fare parte del patrimonio disponibile delle medesime regioni e province autonome, e possono costituire garanzia nei confronti della Cassa depositi e prestiti Spa.
2. Non è ammessa la cessione delle azioni di cui al comma 1 a soggetti privati. Lo statuto della società ANAS Spa disciplina le modalità di esercizio dei diritti di opzione che ogni regione e provincia autonoma vanta proporzionalmente sulle azioni delle altre regioni e province autonome.

Art. 6.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei soci della società ANAS Spa approva il nuovo schema di statuto della società che è trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la verifica di conformità ai seguenti princìpi:
a) redazione del programma generale e dei programmi nazionale e regionali, annuale e pluriennale, effettuata d'intesa con le regioni e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) coordinamento interregionale a garanzia dell'omogeneità nella gestione della rete stradale;
c) redazione dei programmi regionali, costituenti parte del programma generale nazionale, effettuata d'intesa con le regioni competenti;
d) divisione regionale e provinciale dell'organizzazione interna;

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e) autonomia delle sedi regionali nell'organizzazione del lavoro, fatto salvo l'obbligo della sede regionale di attenersi alla programmazione nazionale;
f) decentramento dell'organizzazione a livello provinciale, ove le dimensioni e le caratteristiche del servizio lo richiedano o lo consentano;
g) nomina del presidente del collegio sindacale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
h) attribuzione della nomina dei revisori contabili a rotazione alle province;
i) nomina dell'organismo di vigilanza interna sulle procedure di appalto attraverso procedure che coinvolgano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che consentano allo stesso l'effettivo svolgimento di un ruolo di supervisione e di controllo sulla correttezza delle procedure di gara per lavori servizi e forniture.

Art. 7.

1. Gli organi della società ANAS Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano confermati fino alla prima assemblea dei soci successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto di cui all'articolo 6, che provvede a nominare i nuovi organi ai sensi e con le modalità previste dal medesimo statuto.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO A
Allegato A: Articolo 1, comma 1

Piemonte 201.428.897,81 euro, pari all'8,87 per cento del capitale sociale
Valle d'Aosta 18.022.990,42 euro, pari allo 0,79 per cento del capitale sociale
Lombardia 435.305.214,94 euro, pari al 19,18 per cento del capitale sociale
Trentino-Alto Adige 34.305.118, 28 euro, pari all'1,51 per cento del capitale sociale
Veneto 183.369.882,83 euro, pari all'8,08 per cento del capitale sociale
Friuli Venezia Giulia 47.876.641,35 euro, pari al 2,11 per cento del capitale sociale
Liguria 60.134.728,40 euro, pari al 2,65 per cento del capitale sociale
Emilia-Romagna 189.722.862,82 euro, pari all'8,36 per cento del capitale sociale
Toscana 189.557.344,56 euro, pari all'8,35 per cento del capitale sociale
Umbria 35.981.720,82 euro, pari all'1,59 per cento del capitale sociale
Marche 58.095.932,98 euro, pari al 2,56 per cento del capitale sociale
Lazio 333.376.154,15 euro, pari al 14,69 per cento del capitale sociale
Abruzzo 43.933.412,39 euro, pari all'1,94 per cento del capitale sociale
Molise 7.461.952,28 euro, pari allo 0,33 per cento del capitale sociale
Campania 110.459.092,61 euro, pari al 4,87 per cento del capitale sociale
Puglia 80.192.619,69 euro, pari al 3,53 per cento del capitale sociale
Sicilia 120.671.568,79 euro, pari al 5,32 per cento del capitale sociale
Calabria 49.846.308,55 euro, pari al 2,20 per cento del capitale sociale
Basilicata 13.590.995,80 euro, pari allo 0,60 per cento del capitale sociale
Sardegna 56.558.560,51 euro, pari al 2,49 per cento del capitale sociale