CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2011
470.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. (C. 4248 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4248 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. (C. 4249 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4249 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. (C. 4219 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4219 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali»,
rilevato che la materia oggetto del provvedimento rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettere e) (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. (Nuovo testo C. 4019 Di Centa, adottato come testo base, ed abb.)

PROPOSTA DI PARERE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4019 Di Centa, recante «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti»;
rilevato che i profili che vengono in evidenza nel testo in esame attengono prevalentemente alla materia «previdenza sociale», rimessa dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
considerato che i beneficiari del provvedimento sono gli atleti non professionisti e che la competenza in materia di sport è attualmente in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2 della proposta di legge e le modalità di attuazione della medesima siano determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (sentiti l'INPS e il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti).

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ALLEGATO 5

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. (Nuovo testo C. 4019 Di Centa, adottato come testo base, ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4019 Di Centa, recante «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti»;
rilevato che i profili che vengono in evidenza nel testo in esame attengono prevalentemente alla materia «previdenza sociale», rimessa dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
considerato che i beneficiari del provvedimento sono gli atleti non professionisti e che la competenza in materia di sport è attualmente in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere modalità di attuazione del provvedimento che rispettino le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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ALLEGATO 6

Riqualificazione e recupero dei centri storici. (Nuovo testo unificato C. 169 Tommaso Foti e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del testo unificato delle proposte di legge C. 169 Tommaso Foti e abbinate, recante «Riqualificazione e recupero dei centri storici»;

premesso che:

il testo in esame reca disposizioni riconducibili alla materia «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
rilevano, altresì, le materie «valorizzazione dei beni culturali», parimenti rientranti nella competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
gli interventi individuati dalla proposta di legge potrebbero essere riconducibili, parzialmente e in via eventuale, anche alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
per quel che riguarda più direttamente l'istituzione del Fondo nazionale di cui all'articolo 2, occorre ricordare che l'articolo 119, quinto comma della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale nel quadro della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, delimita l'ambito entro il quale lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;
in particolare, nella sentenza n. 16 del 2004 la Corte specifica che nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
la Corte aggiunge che per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, occorre che tali interventi siano aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni e riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni; siano indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni; prevedano, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio;

rilevato che:
il provvedimento in esame non prevede un obbligo per i Comuni di attuare gli interventi di recupero, ma semplicemente una facoltà;
i potenziali destinatari degli interventi previsti, con l'esplicita finalità «di

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promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori» sono comuni determinati (quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti) ed anche le aree di intervento individuate dai comuni sono determinate con riferimento alle «zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali»;
le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 appaiono addizionali rispetto alle risorse stanziate dai comuni come risulta, peraltro, dal tenore dell'articolo 2, comma 3, in cui si assicura «priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse»;
il comma 4 dell'articolo 1 attribuisce alle regioni funzioni di indirizzo e coordinamento anche con riferimento alla realizzazione di interventi integrati, mentre il decreto interministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 1, attraverso il quale viene emanato annualmente il bando di gara e vengono ripartite le risorse a favore dei comuni, è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
ricordato il parere favorevole con un'osservazione espresso da questo comitato, nella XV legislatura, il 17 gennaio 2007, sulla proposta di legge C. 550, il cui testo è nella sostanza riprodotto da quello in esame;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE