CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2011
464.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. (C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE, ELABORATO DAL RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a cinquantacinque anni, qualora non vi siano figli, se il coniuge superstite ha un'età anagrafica inferiore a trentacinque anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa fino al compimento da parte del medesimo coniuge superstite di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge defunto al momento del decesso e comunque fino al compimento del sessantesimo anno di età. Il coniuge superstite, se disoccupato o inoccupato, ha diritto ad una indennità di reinserimento lavorativo, di importo equivalente alla pensione di reversibilità spettante per il medesimo periodo, fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e, comunque, non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell'assicurato».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio).

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota della pensione spetta anche al coniuge, non titolare dell'assegno di cui all'articolo 5, nei confronti del quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun addebito di colpa a suo carico».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti).

1. Fermo restando che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla legislazione vigente, è data facoltà al medesimo beneficiario di rinunciare integralmente al trattamento pensionistico a questi spettante nel caso in cui il predetto trattamento, in virtù delle riduzioni previste dalla legge 8 agosto

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1995, n. 335, procuri una penalizzazione rispetto al godimento della sola pensione di reversibilità.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. Le economie derivanti dall'attuazione del quinto comma, primo periodo, dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, confluiscono in un «Fondo per il sostegno del reddito dei coniugi superstiti e il miglioramento dei trattamenti pensionistici di reversibilità», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione di interventi dedicati all'attuazione delle disposizioni di cui al quinto comma, secondo periodo, dell'articolo 13 del citato regio decreto-legge n. 636 del 1939, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché di interventi mirati al miglioramento delle misure relative alla cumulabilità tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario, di cui alla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in modo da assicurare una integrazione degli stessi trattamenti di reversibilità in favore dei soggetti con reddito inferiore o pari al trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero superiore a non più di tre volte il predetto trattamento minimo annuo. Gli interventi di cui al periodo precedente sono realizzati nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e istituti previdenziali interessati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.